CASS
Sentenza 10 novembre 2022
Sentenza 10 novembre 2022
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Sul provvedimento
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GUP TRIBUNALE NOLA nei confronti di: TRIBUNALE NAPOLI con l'ordinanza del 16/12/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NO LA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 7 ottobre 2015, il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, avanti al quale si procedeva nei confronti di AR IT e SS De LU in ordine al reato di cui agli artt. 110, 476, commi 1 e 2, cod. pen. per Penale Sent. Sez. 1 Num. 42643 Anno 2022 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 15/06/2022 aver formato, in concorso tra loro, quattro certificati medici completamente falsi che utilizzavano depositandoli al CTU nel giudizio civile nel quale erano parti, pendente avanti al giudice di pace di Marigliano, dichiarava la propria incompetenza per territorio e la competenza del Tribunale di Noia. A tale conclusione il giudice addiveniva sulla considerazione che, non essendovi certezza sull'effettivo momento e luogo di materiale compilazione dei falsi referti, i reati dovevano ritenersi commessi nel luogo ove gli stessi erano stati utilizzati per la prima volta, con il deposito nel procedimento avanti al giudice di pace di Marigliano. 2. Il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Noia, richiesto del rinvio a giudizio dell'IT e del De LU, con ordinanza in data 16 dicembre 2021 ha investito questa Corte di cassazione del conflitto negativo di competenza, deducendo che il reato di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale e formalmente contestata agli imputati, così come l'analogo reato di cui all'art. 482 cod. pen. contestato in fatto, ha natura istantanea e si perfeziona al momento della formazione dell'atto e a prescindere dall'uso che se ne possa fare in seguito, sicché irrilevante è l'accertamento del luogo in cui esso sia stato utilizzato. Poiché nel caso al suo esame, il luogo di formazione degli atti falsi, e dunque di consumazione del reato era ignoto, ad avviso del GUP doveva applicarsi la regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., radicandosi la competenza in capo al giudice del luogo della residenza, dimora o domicilio dell'imputato che nella specie era da individuarsi nel Tribunale di Napoli. 3. Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli. Considerato in diritto 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di prendere cognizione del fatto loro deferito consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto nel senso prospettato dal giudice rimettente, dichiarando la competenza del Tribunale di Napoli. 2 3. Occorre in limine osservare che, benché nel capo di imputazione riprodotto nell'ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare, le disposizioni formalmente richiamate nell'imputazione si riferiscano al reato di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale (art. 476, commi 1 e 2, cod. pen.), agli imputati è stato in fatto contestato il reato di cui all'art. 482 cod. pen. dal momento che nessuno dei due risulta rivestire detta qualifica. In proposito, questa Corte di legittimità ha affermato che, in sede di decisione sul conflitto (sia di competenza che di giurisdizione), ferma restando la prospettazione fattuale introdotta dall'organo dell'accusa, la Corte regolatrice esercita appieno la funzione giurisdizionale, ed è chiamata a valutare in piena autonomia la corrispondenza tra fatto storico (descritto nella contestazione) e fattispecie astratta (norma incriminatrice di riferimento). (Sez. 1, n. 5610 del 26/01/2022, Rv. 282724 - 01, in motivazione;
Sez. u., n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, Zimarmani, Rv 269585). 4. Il delitto di falsità materiale commessa da privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.), avente carattere istantaneo, si consuma con la semplice formazione del documento falso. In tal senso si è espressa con orientamento costante questa Corte, la quale ha affermato che, a differenza di quanto avviene per il reato di falso in scrittura privata, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 482 cod. pen. è irrilevante l'uso del documento falsificato (Sez. 5, 15470 del 12/01/2018, Armeni, Rv. 272681 - 01; Sez. 5, n. 47029 del 22/09/2011, Auriemnna, Rv. 251447; Sez. 5, n. 3760 del 09/12/1987, dep. 1988, Scansani, Rv. 177954). Correttamente, pertanto, il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Noia ha escluso che, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, dovesse tenersi conto del luogo in cui i certificati falsi sono stati utilizzati dagli imputati, valorizzando invece il luogo di formazione dei medesimi. Ne consegue che, non essendo possibile, nel caso in esame, individuare con certezza il luogo di presunta formazione dei certificati falsi oggetto di imputazione da parte dei concorrenti nel reato, ai fini della determinazione della competenza territoriale soccorre la regola suppletiva dettata dall'art. 9, comma 2, cod. proc. pen. il quale stabilisce che è competente il giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato. Poiché entrambi gli imputati risultano risiedere nel circondario del Tribunale di Napoli, la competenza deve essere individuata in capo a tale giudice al quale pertanto devono essere trasmessi gli atti per l'ulteriore corso. 3
PQM
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 giugno 2022.
lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 7 ottobre 2015, il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, avanti al quale si procedeva nei confronti di AR IT e SS De LU in ordine al reato di cui agli artt. 110, 476, commi 1 e 2, cod. pen. per Penale Sent. Sez. 1 Num. 42643 Anno 2022 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 15/06/2022 aver formato, in concorso tra loro, quattro certificati medici completamente falsi che utilizzavano depositandoli al CTU nel giudizio civile nel quale erano parti, pendente avanti al giudice di pace di Marigliano, dichiarava la propria incompetenza per territorio e la competenza del Tribunale di Noia. A tale conclusione il giudice addiveniva sulla considerazione che, non essendovi certezza sull'effettivo momento e luogo di materiale compilazione dei falsi referti, i reati dovevano ritenersi commessi nel luogo ove gli stessi erano stati utilizzati per la prima volta, con il deposito nel procedimento avanti al giudice di pace di Marigliano. 2. Il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Noia, richiesto del rinvio a giudizio dell'IT e del De LU, con ordinanza in data 16 dicembre 2021 ha investito questa Corte di cassazione del conflitto negativo di competenza, deducendo che il reato di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale e formalmente contestata agli imputati, così come l'analogo reato di cui all'art. 482 cod. pen. contestato in fatto, ha natura istantanea e si perfeziona al momento della formazione dell'atto e a prescindere dall'uso che se ne possa fare in seguito, sicché irrilevante è l'accertamento del luogo in cui esso sia stato utilizzato. Poiché nel caso al suo esame, il luogo di formazione degli atti falsi, e dunque di consumazione del reato era ignoto, ad avviso del GUP doveva applicarsi la regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., radicandosi la competenza in capo al giudice del luogo della residenza, dimora o domicilio dell'imputato che nella specie era da individuarsi nel Tribunale di Napoli. 3. Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli. Considerato in diritto 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di prendere cognizione del fatto loro deferito consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto nel senso prospettato dal giudice rimettente, dichiarando la competenza del Tribunale di Napoli. 2 3. Occorre in limine osservare che, benché nel capo di imputazione riprodotto nell'ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare, le disposizioni formalmente richiamate nell'imputazione si riferiscano al reato di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale (art. 476, commi 1 e 2, cod. pen.), agli imputati è stato in fatto contestato il reato di cui all'art. 482 cod. pen. dal momento che nessuno dei due risulta rivestire detta qualifica. In proposito, questa Corte di legittimità ha affermato che, in sede di decisione sul conflitto (sia di competenza che di giurisdizione), ferma restando la prospettazione fattuale introdotta dall'organo dell'accusa, la Corte regolatrice esercita appieno la funzione giurisdizionale, ed è chiamata a valutare in piena autonomia la corrispondenza tra fatto storico (descritto nella contestazione) e fattispecie astratta (norma incriminatrice di riferimento). (Sez. 1, n. 5610 del 26/01/2022, Rv. 282724 - 01, in motivazione;
Sez. u., n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, Zimarmani, Rv 269585). 4. Il delitto di falsità materiale commessa da privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.), avente carattere istantaneo, si consuma con la semplice formazione del documento falso. In tal senso si è espressa con orientamento costante questa Corte, la quale ha affermato che, a differenza di quanto avviene per il reato di falso in scrittura privata, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 482 cod. pen. è irrilevante l'uso del documento falsificato (Sez. 5, 15470 del 12/01/2018, Armeni, Rv. 272681 - 01; Sez. 5, n. 47029 del 22/09/2011, Auriemnna, Rv. 251447; Sez. 5, n. 3760 del 09/12/1987, dep. 1988, Scansani, Rv. 177954). Correttamente, pertanto, il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Noia ha escluso che, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, dovesse tenersi conto del luogo in cui i certificati falsi sono stati utilizzati dagli imputati, valorizzando invece il luogo di formazione dei medesimi. Ne consegue che, non essendo possibile, nel caso in esame, individuare con certezza il luogo di presunta formazione dei certificati falsi oggetto di imputazione da parte dei concorrenti nel reato, ai fini della determinazione della competenza territoriale soccorre la regola suppletiva dettata dall'art. 9, comma 2, cod. proc. pen. il quale stabilisce che è competente il giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato. Poiché entrambi gli imputati risultano risiedere nel circondario del Tribunale di Napoli, la competenza deve essere individuata in capo a tale giudice al quale pertanto devono essere trasmessi gli atti per l'ulteriore corso. 3
PQM
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 giugno 2022.