Sentenza 6 novembre 2009
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n 689 del 1981. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto tempestiva la contestazione in relazione alla data di notifica del verbale di accertamento, senza che assumesse rilievo la data di accesso al cantiere o quella successiva di invio della documentazione da parte dell'impresa, attesa la complessità degli accertamenti compiuti, relativi ad una molteplicità di violazioni e a numerosi lavoratori).
Commentario • 1
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Cassazione civile sez. lav., 08/06/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 08/06/2010), n.13751 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente – Dott. MONACI Stefano – Consigliere – Dott. PICONE Pasquale – Consigliere – Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere – Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: C.R., in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale denominata A.V., già elettivamente domiciliata in ROMA, via Cereate 6, presso lo studio dell'avvocato PATRIGNANI RAOUL, rappresentata e difesa dall'avvocato DUCCI DOMENICO, giusta delega a margine …
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Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO AN, in proprio e nella qualita? di legale rappresentante del Consorzio "Fondo Basile", elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia 36/A, presso lo studio dell?Avv. PISANI Fabio, rappresentato e difeso dall?Avv. CALVO Gaetano, come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall?Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, e? domiciliato per legge;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 1024 del Tribunale di Messina del 18.05.2 005/24.05.2005 nella causa n. 6283 R.G. 2002;
Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 20.10.2009 dal Cons. Dott. DE RENZIS Alessandro;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 24.12.2002, NI RA, in proprio e nella qualita? di legale rappresentante del Consorzio "Fondo Basile", proponeva opposizione contro l?ordinanza n. 99 del 21.11.2002, con la quale l?Ispettorato Provinciale del Lavoro di Messina aveva contestato violazioni della normativa in materia di assunzione di cui alla L. n. 608 del 1996, art. 9, comma bis 3 (omessa consegna ai lavoratori indicati, all?atto di assunzione, a decorrere dal 1 gennaio 1996 della dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso), con intimazione del pagamento di Euro 24.531,70. L?opponente, a fondamento dell?opposizione, deduceva:
a) l?estinzione dell?obbligazione sanzionatoria L. n. 689 del 1981, ex art. 14, essendo avvenuta la contestazione dall?accertamento della violazione;
b) la sopravvenuta abolizione delle sanzioni relative a violazioni di carattere formale L. n. 388 del 2000, ex art. 116, comma 12;
c) l?infondatezza, in punto di merito, degli addebiti;
d) eccessivita? della somma ingiunta.
La convenuta amministrazione contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
All?esito l?adito Tribunale con sentenza n. 1024 del 2005 rigettava l?opposizione, ritenendo infondati tutti i rilievi mossi dal ricorrente.
Il RA, in proprio e nella indicata qualita?, propone ricorso per Cassazione articolato su due motivi.
L?Ispettorato del Lavoro resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 nonche? illogicita?
della motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). In particolare il RA censura l?impugnata sentenza per avere respinto l?eccezione relativa al decorso del termine di 90 giorni, previsto dal richiamato art. 14, non prendendo nella dovuta considerazione il fatto che l?accesso presso il cantiere di Fondo Basile era stato effettuato in data 27 febbraio 1998 e la documentazione era stata consegnata il successivo 2 marzo 1998, mentre il verbale di accertamento - contenente la contestazione delle pretese - era stato notificato il 19/20 giugno 1998.
Lo stesso ricorrente aggiunge che dopo il 2 marzo 1998 nessun altro atto di indagine era stato compiuto dall?Ispettorato, che a quella data era in possesso di ogni utile elemento utile alla piena conoscenza del fatto integrante l?ipotetica violazione della L. n.608 del 1996, art. 9 bis, comma 3.
L?esposta censura e? priva di pregio e va disattesa.
La L. n. 689 del 1981, art. 14 dispone che se non e? avvenuta la contestazione immediata al trasgressore o alla persona obbligata in solido, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di 90 giorni dall?accertamento.
Secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte l?art. 14 anzidetto, nel riferirsi all?accertamento e non "al giorno in cui e? stata commessa la violazione", va inteso nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui e?
compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessita? o meno della fattispecie, l?attivita? amministrativa volta a verificare l?esistenza dell?infrazione.
L?accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalita? previste dall?art. 13, l?esistenza di tutti gli elementi dell?infrazione, fermo restando che l?accertamento deve intendersi compiuto ad ogni effetto quando si tratta di valutare i dati gia? acquisiti, anche se caratterizzati da complessita? sotto il profilo tecnico - giuridico (Cass. n. 11129 del 1999). Cio? posto, e? conseguente il principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell?obbligazione di pagamento, l?amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all?esito del procedimento di accertamento, la legittimita?
della cui durata va valutata dal giudice di merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessita? delle indagini indispensabili e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre soltanto il termine di inizio della prescrizione L. n. 689 del 1981, ex art. 28 (Cass. n. 7346 del 2004; Cass. n. 3524 del 2003; Cass. n. 1866 del 2000, Cass. n. 11308 del 1998). Orbene il Tribunale ha ritenuto che l?inizio dell?accertamento, ai fini della decorrenza del termine di 90 giorni, non fosse da individuare nella data del 27 febbraio 1998 ne? in quella successiva del 2 marzo 1998, ma dalla data di notifica del verbale di accertamento del 19/20 giugno 1998, e cio? in relazione alla complessita? degli accertamenti compiuti, riguardanti una molteplicita? di violazioni e la posizione di numerosi lavoratori. La decisione di merito merita adesione, risultando in linea con il richiamato principio di diritto ed essendo fondata su puntuale e logica motivazione, coerente con le risultanze in atti.
2. Con il secondo motivo del ricorso il ricorrente denuncia l?erronea interpretazione dell?art. 116 c.p.c., degli artt. 2697 e 2700 c.c. e vizio di motivazione.
Sul punto osserva che il giudice di merito ha ritenuto fondati gli addebiti sulla scorta delle dichiarazioni dei presunti lavoratori interessati, contenute nei verbali ispettivi, che non sono non dotati di efficacia probatoria quanto alla veridicita? del contenuto delle stesse dichiarazioni. Anche questo motivo e? infondato. Il giudice di merito ha richiamato e valorizzato le dichiarazioni dei lavoratori rese ai verbalizzanti, mentre il ricorrente si e? limitato a dedurne la non utilizzabilita? in sede giudiziale e comunque la loro insufficienza al fine di ritenere comprovati gli addebiti mossi dall?amministrazione.
La decisione impugnata e? in linea con consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui all?interno di un giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione possono essere utilizzate le dichiarazioni rese dai terzi, specie se raccolte da pubblici ufficiali e come tali assistite dall?efficacia di cui all?art. 2700 c.c. quanto alla circostanza della loro effettuazione, come pure valore, quanto meno indiziario, hanno le risultanze dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o da funzionari degli enti previdenziali (Cass.n. 16055 del 2004; Cass. n. 10128 del 2003; Cass. n. 5957 del 2003;
Cass. n. 8323 del 2000). Orbene l?impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi, liberamente valutando ed apprezzando, come enunciati principi, liberamente valutando ed apprezzando, come gia?
detto, il materiale probatorio raccolto (dichiarazioni dei lavoratori e documentazione acquisita).
D?altro canto va osservato che i rilievi dei ricorrente sono generici, non riportando il ricorso il contenuto delle dichiarazioni contestate dei lavoratori, n on consentendosi in tal modo al giudice di legittimita? di verificare la decisivita? dei medesimi rilievi.
3. In conclusione il ricorso va rigettato perche? destituito di fondamento.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 10,00, oltre Euro 2000,00 per onorari ed accessori di legge. Cosi? deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2009