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Sentenza 11 dicembre 2023
Sentenza 11 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2023, n. 34484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34484 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 23975-2017 proposto da: SCIANATICO GIOVANNI, titolare dell'omonima azienda agricola, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato IC FA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI DURANTE;
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, US MA, ESTER ADA SCIPLINO, Oggetto Contributi R.G.N. 23975/2017 Cron. Rep. Ud. 21/09/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 34484 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 11/12/2023 2 LE DE OS, AR D'IO, LE MARITATO;
- controricorrenti -
nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., già EQUITALIA SUD S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 2144/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 12/10/2016 R.G.N. 2301/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
udito l'Avvocato ANTONINO SGROI;
RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 12.10.2016, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da OV Scianatico avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi omessi;
che avverso tale pronuncia OV Scianatico ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura;
che l’INPS, anche nella spiegata qualità, ha resistito con controricorso;
che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata;
3 che, nelle more del giudizio, parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato di essersi avvalso della definizione agevolata dei carichi fiscali rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 3, d.l. n. 119/2018 (conv. con l. n. 136/2018), c.d. rottamazione-ter; CONSIDERATO IN DIRITTO che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv. con l. n. 225/2016), cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, questa Corte ha chiarito che il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi i casi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (così Cass. n. 24083 del 2018); che ad analoga soluzione (già affermata da questa Corte anche in relazione alla dichiarazione resa ex art. 1, d.l. n. 148/2017: così Cass. n. 11540 del 2019) non reputa il Collegio che si possa pervenire anche nel caso di specie, atteso che, pur prevedendo il primo periodo del comma 6 dell’art. 3, d.l. n. 119/2018, il medesimo impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata, il successivo periodo stabilisce che “l'estinzione del giudizio è 4 subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”, ciò che nel caso di specie non risulta dalla dichiarazione in atti;
che, non risultando compatibile con il giudizio di cassazione la previsione di cui al medesimo primo periodo dell’art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018, secondo il quale “nelle more del pagamento delle somme dovute [i processi] sono sospesi dal giudice”, deve piuttosto rilevarsi che l’avvenuta adesione alla definizione agevolata con l’impegno a rinunciare (anche) al presente giudizio determina sicuramente la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ciò che comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione (così, in un caso analogo, Cass. S.U. n. 28182 del 2020 nonché Cass. n. 36849 del 2022); che, ben potendo comunque farsi applicazione anche nella specie del principio secondo cui l’adesione alla definizione agevolata preclude la condanna alle spese di colui che si impegna a rinunciare al ricorso per cassazione (così già Cass. n. 10198 del 2018), deve senz’altro disporsi la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; che, essendo la disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, deve escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (cfr. fra le tante Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017 e, da ult., Cass. S.U. 28182 del 2020, cit.), onde non si ravvisano i presupposti processuali per il versamento 5 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, US MA, ESTER ADA SCIPLINO, Oggetto Contributi R.G.N. 23975/2017 Cron. Rep. Ud. 21/09/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 34484 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 11/12/2023 2 LE DE OS, AR D'IO, LE MARITATO;
- controricorrenti -
nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., già EQUITALIA SUD S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 2144/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 12/10/2016 R.G.N. 2301/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
udito l'Avvocato ANTONINO SGROI;
RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 12.10.2016, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da OV Scianatico avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi omessi;
che avverso tale pronuncia OV Scianatico ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura;
che l’INPS, anche nella spiegata qualità, ha resistito con controricorso;
che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata;
3 che, nelle more del giudizio, parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato di essersi avvalso della definizione agevolata dei carichi fiscali rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 3, d.l. n. 119/2018 (conv. con l. n. 136/2018), c.d. rottamazione-ter; CONSIDERATO IN DIRITTO che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv. con l. n. 225/2016), cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, questa Corte ha chiarito che il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi i casi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (così Cass. n. 24083 del 2018); che ad analoga soluzione (già affermata da questa Corte anche in relazione alla dichiarazione resa ex art. 1, d.l. n. 148/2017: così Cass. n. 11540 del 2019) non reputa il Collegio che si possa pervenire anche nel caso di specie, atteso che, pur prevedendo il primo periodo del comma 6 dell’art. 3, d.l. n. 119/2018, il medesimo impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata, il successivo periodo stabilisce che “l'estinzione del giudizio è 4 subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”, ciò che nel caso di specie non risulta dalla dichiarazione in atti;
che, non risultando compatibile con il giudizio di cassazione la previsione di cui al medesimo primo periodo dell’art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018, secondo il quale “nelle more del pagamento delle somme dovute [i processi] sono sospesi dal giudice”, deve piuttosto rilevarsi che l’avvenuta adesione alla definizione agevolata con l’impegno a rinunciare (anche) al presente giudizio determina sicuramente la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ciò che comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione (così, in un caso analogo, Cass. S.U. n. 28182 del 2020 nonché Cass. n. 36849 del 2022); che, ben potendo comunque farsi applicazione anche nella specie del principio secondo cui l’adesione alla definizione agevolata preclude la condanna alle spese di colui che si impegna a rinunciare al ricorso per cassazione (così già Cass. n. 10198 del 2018), deve senz’altro disporsi la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; che, essendo la disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, deve escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (cfr. fra le tante Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017 e, da ult., Cass. S.U. 28182 del 2020, cit.), onde non si ravvisano i presupposti processuali per il versamento 5 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del