CASS
Sentenza 30 agosto 2023
Sentenza 30 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/08/2023, n. 36183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36183 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OR MA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 12-04-2022 del Tribunale di Pordenone;
visti gli atti, il provvedimentc impugnato e il ricorso;
udita la reazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott, Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette la memorie trasmesse dall'avvocato Francesco Longo, difensore di fiducia di OR, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 36183 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 aprile 2022, il Tribunale di Pordenone condannava MA OR, riconosciute le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione interna, alla pena di euro 5.100 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ci cui all'art. 71, comma 1, del d. Igs. n. 81 del 2008, a lui contestato perché, quale datore di lavoro nella "Ennmegi Zincature s.r.l.", ometteva di mettere a disposizione dei dipendenti attrezzature e impianti conformi ai requisiti di sicurezza prescritti;
fatto accertato in Fiume Veneto il 28 febbraio 2017. 2. Avverso la sentenza del Tribunale friulano, OR, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevano quattro motivi. Con il primo, la difesa il ricorrente censura la formulazione del giudizio di colpevoiezza dell'imputato, osservando che, come dimostrato nel corso della istruttoria dibattimentale attraverso il contributo degli esperti Gabelli e Campolo, l'assunzione ab origine di precise misure tecnologiche e organizzative, connesse alle specifiche modalità di esercizio dell'attività industriale, rendeva gli impianti conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, il Tribunale non ha esaminato i documentati rilievi degli esperti della difesa, riguardanti l'avvenuto adeguamento degli impianti, il che avrebbe dimostrato un'implicita adesione alle contestazioni mosse dagli organi accertatori, ma, in realtà, come spiegato dall'imputato in dibattimento, la sua decisione di procedere invece che di contestare le prescrizioni è dipesa solo dalla volontà di tutelare maggiormente la salute di familiari e lavoratori, non potendosi far discendere la responsabilità penale dal solo miglioramento dell'efficienza delle linee produttive. Con il secondo motivo, si contesta il giudizio sulla sussistenza del reato, rimarcandosi la carenza sia dell'elemento oggettivo del reato, essendo state provate la regolarità degli impianti produttivi e la conseguente assenza di pericolo per la salubrità degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori, sia dell'elemento soggettivo, avendo OR agito nella consapevolezza di aver realizzato un impianto sicuro e salubre, oltre che rispettoso delle norme vigenti. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, risultando la valutazione negativa del Tribunale in contrasto con le considerazioni del dr. Gabelli, che confermano la sostanziale assenza di pericolo per il bene giuridico tutelato dal precetto che si assume violato, deponendo la stessa concessione della sola pena pecuniaria per una considerazione di lievità della vicenda, per cui poteva essere riconosciuta l'invocata causa di nen punibilità, e ciò anche alla luce dell'episodicità del fatto. Con il quarto motivo, la difesa si duole della determinazione della pena base, risultata superiore a(minimo edittale, pur avendo il giudice monocratico dato 2 atto della condotta collaborativa dell'imputato e dell'adempimento di tutte le prescrizioni, anche mediante il consistente esborso economico di 289.000 euro. 2.1. Con una prima memoria trasmessa il 7 aprile 2023, il difensore di OR ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni, mentre, con una seconda memoria pervenuta il 18 aprile 2023, ha replicato alle considerazioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO Sono fondati e assorbenti i primi due motivi di ricorso. 1. In via preliminare, deve osservarsi che il Tribunale, nella ricostruzione della vicenda, ha richiamato gli esiti dei sopralluoghi ispettivi effettuati il 14 e il 28 febbraio 2017 presso la sede di Fiume Veneto della Emmegi Zincatura s.r.I., società di cui era legale rappresentante l'imputato MA OR;
venivano in particolare riscontrate violazioni della normativa antiinfortunistica rispetto ai quattro impianti dell'impresa (impianto automatico zincatura cataforesi, impianto di fosfatazione ferro/manganese, linea di cromotazione alluminio e impianto rotabile), venendo impartite le relative prescrizioni per la messa in sicurezza. Come accertato dagli operanti, due degli impianti in questione, denominai A2 e A4, erano stati tempestivamente adeguati alle prescrizioni, mentre per altri due impianti, denominati A3 e A5, l'adeguamento è avvenuto solo nell'ottobre 2021, ovvero ben oltre l'apertura del dibattimento, avvenuta il 15 dicembre 2020. Nel dare atto della disponibilità manifestata dall'imputato nel corso del suo esame del 23 febbraio 2021 di voler completare la sanatoria delle vasche non ancora in regola, il giudice monocratico ha evidenziato che, in seguito, gli sforzi economici di OR e della sua impresa hanno portato alla regolarizzazione completa delle infrazioni ravvisate, precisando (cfr. pag. 3 della decisione impugnata) che "alcune contestazioni fatte dal consulente tecnico dell'imputato dott. Gabelli circa le modalità e la velocità di captazione sono di fatto superate, atteso che comunque la ditta si è adeguta alle prescrizioni dello SPSAL, con ciò quindi aderendo all'imputazione dell'organo accertatore. Ne consegue che la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui contestato debba essere affermata con riferimento a tutti i quattro impianti in questione". 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata in punto ci giudizio di responsabilità non sia immune da censure. Il Tribunale, infatti, ha sostanzialmente ritenuto superfluo approfondire il tema della coipevolezza dell'imputato, in ragione del fatto che le prescrizioni impartite dai verbalizzanti erano state rispettate, ma tale circostanza non può essere ritenuta pregnante ai fini del giudizio sulla configurabilità del reato, non potendo attribuirsi all'adeguamento delle prescrizioni una sorta di valenza confessoria. 3 La procedura amministrativa di regolarizzazione delle infrazioni, infatti, attiene a un ambito distinto da quello volto all'accertamento sulla sussistenza del reato, per cui dall'espletamento dela prima non può farsi automaticamente discendere la prova della fattispecie contestata, tanto è vero che l'esercizio dell'azione penale è ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità non condizionato dagli esiti del procedimento di sanatoria delle irregolarità riscontrate in sede ispettiva (cfr. in termini, ex multis, Sez. 3, n. 7678 del 13/01/2017, Rv. 269140). Deve pertanto ritenersi che l'omessa risposta del Tribunale alle deduzioni del consulente tecnico della difesa integri una lacuna motivazionale censurabile in questa sede, non essendosi la sentenza impugnata confrontata con i temi introdotti dalla difesa mediante il supporto del proprio consulente, temi attinenti alla sussistenza del reato, che non erano superati dal fatto che l'imputato aveva fatto ricorso alla procedura di regolarizzazione delle violazioni, per cui, a fronte degli argomenti tecnici proposti e a prescindere dalla scelta di OR di dare corso alla sanatoria, sarebbe stato necessario verificare la plausibilità della differenze tesi difensiva rispetto alla contraria ricostruzione accusatoria. 3. Alla stregua di tali considerazioni, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pordenone, restando in ciò assorbite le ulteriori doglianze formulate nel ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pordenone, in diversa persona fisica. Così deciso il 26/04/2023
visti gli atti, il provvedimentc impugnato e il ricorso;
udita la reazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott, Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette la memorie trasmesse dall'avvocato Francesco Longo, difensore di fiducia di OR, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 36183 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 aprile 2022, il Tribunale di Pordenone condannava MA OR, riconosciute le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione interna, alla pena di euro 5.100 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ci cui all'art. 71, comma 1, del d. Igs. n. 81 del 2008, a lui contestato perché, quale datore di lavoro nella "Ennmegi Zincature s.r.l.", ometteva di mettere a disposizione dei dipendenti attrezzature e impianti conformi ai requisiti di sicurezza prescritti;
fatto accertato in Fiume Veneto il 28 febbraio 2017. 2. Avverso la sentenza del Tribunale friulano, OR, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevano quattro motivi. Con il primo, la difesa il ricorrente censura la formulazione del giudizio di colpevoiezza dell'imputato, osservando che, come dimostrato nel corso della istruttoria dibattimentale attraverso il contributo degli esperti Gabelli e Campolo, l'assunzione ab origine di precise misure tecnologiche e organizzative, connesse alle specifiche modalità di esercizio dell'attività industriale, rendeva gli impianti conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, il Tribunale non ha esaminato i documentati rilievi degli esperti della difesa, riguardanti l'avvenuto adeguamento degli impianti, il che avrebbe dimostrato un'implicita adesione alle contestazioni mosse dagli organi accertatori, ma, in realtà, come spiegato dall'imputato in dibattimento, la sua decisione di procedere invece che di contestare le prescrizioni è dipesa solo dalla volontà di tutelare maggiormente la salute di familiari e lavoratori, non potendosi far discendere la responsabilità penale dal solo miglioramento dell'efficienza delle linee produttive. Con il secondo motivo, si contesta il giudizio sulla sussistenza del reato, rimarcandosi la carenza sia dell'elemento oggettivo del reato, essendo state provate la regolarità degli impianti produttivi e la conseguente assenza di pericolo per la salubrità degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori, sia dell'elemento soggettivo, avendo OR agito nella consapevolezza di aver realizzato un impianto sicuro e salubre, oltre che rispettoso delle norme vigenti. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, risultando la valutazione negativa del Tribunale in contrasto con le considerazioni del dr. Gabelli, che confermano la sostanziale assenza di pericolo per il bene giuridico tutelato dal precetto che si assume violato, deponendo la stessa concessione della sola pena pecuniaria per una considerazione di lievità della vicenda, per cui poteva essere riconosciuta l'invocata causa di nen punibilità, e ciò anche alla luce dell'episodicità del fatto. Con il quarto motivo, la difesa si duole della determinazione della pena base, risultata superiore a(minimo edittale, pur avendo il giudice monocratico dato 2 atto della condotta collaborativa dell'imputato e dell'adempimento di tutte le prescrizioni, anche mediante il consistente esborso economico di 289.000 euro. 2.1. Con una prima memoria trasmessa il 7 aprile 2023, il difensore di OR ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni, mentre, con una seconda memoria pervenuta il 18 aprile 2023, ha replicato alle considerazioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO Sono fondati e assorbenti i primi due motivi di ricorso. 1. In via preliminare, deve osservarsi che il Tribunale, nella ricostruzione della vicenda, ha richiamato gli esiti dei sopralluoghi ispettivi effettuati il 14 e il 28 febbraio 2017 presso la sede di Fiume Veneto della Emmegi Zincatura s.r.I., società di cui era legale rappresentante l'imputato MA OR;
venivano in particolare riscontrate violazioni della normativa antiinfortunistica rispetto ai quattro impianti dell'impresa (impianto automatico zincatura cataforesi, impianto di fosfatazione ferro/manganese, linea di cromotazione alluminio e impianto rotabile), venendo impartite le relative prescrizioni per la messa in sicurezza. Come accertato dagli operanti, due degli impianti in questione, denominai A2 e A4, erano stati tempestivamente adeguati alle prescrizioni, mentre per altri due impianti, denominati A3 e A5, l'adeguamento è avvenuto solo nell'ottobre 2021, ovvero ben oltre l'apertura del dibattimento, avvenuta il 15 dicembre 2020. Nel dare atto della disponibilità manifestata dall'imputato nel corso del suo esame del 23 febbraio 2021 di voler completare la sanatoria delle vasche non ancora in regola, il giudice monocratico ha evidenziato che, in seguito, gli sforzi economici di OR e della sua impresa hanno portato alla regolarizzazione completa delle infrazioni ravvisate, precisando (cfr. pag. 3 della decisione impugnata) che "alcune contestazioni fatte dal consulente tecnico dell'imputato dott. Gabelli circa le modalità e la velocità di captazione sono di fatto superate, atteso che comunque la ditta si è adeguta alle prescrizioni dello SPSAL, con ciò quindi aderendo all'imputazione dell'organo accertatore. Ne consegue che la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui contestato debba essere affermata con riferimento a tutti i quattro impianti in questione". 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata in punto ci giudizio di responsabilità non sia immune da censure. Il Tribunale, infatti, ha sostanzialmente ritenuto superfluo approfondire il tema della coipevolezza dell'imputato, in ragione del fatto che le prescrizioni impartite dai verbalizzanti erano state rispettate, ma tale circostanza non può essere ritenuta pregnante ai fini del giudizio sulla configurabilità del reato, non potendo attribuirsi all'adeguamento delle prescrizioni una sorta di valenza confessoria. 3 La procedura amministrativa di regolarizzazione delle infrazioni, infatti, attiene a un ambito distinto da quello volto all'accertamento sulla sussistenza del reato, per cui dall'espletamento dela prima non può farsi automaticamente discendere la prova della fattispecie contestata, tanto è vero che l'esercizio dell'azione penale è ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità non condizionato dagli esiti del procedimento di sanatoria delle irregolarità riscontrate in sede ispettiva (cfr. in termini, ex multis, Sez. 3, n. 7678 del 13/01/2017, Rv. 269140). Deve pertanto ritenersi che l'omessa risposta del Tribunale alle deduzioni del consulente tecnico della difesa integri una lacuna motivazionale censurabile in questa sede, non essendosi la sentenza impugnata confrontata con i temi introdotti dalla difesa mediante il supporto del proprio consulente, temi attinenti alla sussistenza del reato, che non erano superati dal fatto che l'imputato aveva fatto ricorso alla procedura di regolarizzazione delle violazioni, per cui, a fronte degli argomenti tecnici proposti e a prescindere dalla scelta di OR di dare corso alla sanatoria, sarebbe stato necessario verificare la plausibilità della differenze tesi difensiva rispetto alla contraria ricostruzione accusatoria. 3. Alla stregua di tali considerazioni, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pordenone, restando in ciò assorbite le ulteriori doglianze formulate nel ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pordenone, in diversa persona fisica. Così deciso il 26/04/2023