Sentenza 12 marzo 2003
Sul provvedimento
Testo completo
: Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 03 62 270 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MERCURIO President Dott. Ettore G.N. 16632/0 Dott. Antonio onsilier. 18691/00 Cron. 8318FILADORO Dott. Camillo Consigliere ! Dott. Giuseppe CELLERINO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Od 09/12/02 ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: SI TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA U. BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SMIROLDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AMEDEO DE MAIO, giusta delega in atti;
- ricorrente _ !
contro
IT DI EL;
intimata - ⠀ e sul 2° ricorso n° 18691/00 proposto da: IT ME EL, in persona del legale rappresentante pro tempore, clettivamente domiciliato 2002 5298 in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio : -1- I I dell'avvocato ANGELO VALLEFUOCO, che lo rappresenta e ⚫ difende unitamente all'avvocato LUCIANA GASPARI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
AM TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA U. BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SMIROLDO, che lo rappresenta 무 difende unitamente all'avvocato AMEDEO DE MAIO, giusta delega in atti;
- controzicorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 68/00 del Tribunale di VERONA, depositata il 21/06/00 R.G.N. 37/99; udita la relazione della causa evolta nella pubblica udienza del 09/12/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato SMIROLDO;
B⠀ udito l'Avvocato DI PASQUALE per delega VALLEFUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ! Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha conclufo per il rigetto di ambedue i ricorsi. -2- R.G. nn. 16632 e 1869 1/2000 Svolgimento del processo Con ricorso del dicembre '97 l'operaio OS ER chiedeva al Pretore-Giudice del Lavoro di Verona la condanna di EN LE, titolare dell'omonima ditta di restauro di mobili, al risarcimento dei danni (biologico e morale), che quantificava in L. 200 mi- lioni, patiti in occasione di un infortunio sul lavoro verificatosi il 19 aprile '96, allorché, "mentre si accingeva a scaricare un mobile da un furgone, veniva colpito violentemente al volto (lato sinistro) da un gancio elastico che teneva forma l'anta del mobile" del cliente, riportando lesioni personali, con postumi permanenti per deficil visivo totale. La EN resisteva alla domanda che il Pretore rigettava per nullità del ricorso (art. 414 n. 4 cod. proc. civ.), compensando fra le parti le spese processuali. Il Tribunale, all'esito dell'appello principale dell'OS ed incidentale di controparte (che lamentava, in quella sede, la regolamentazione delle spese), richiamata anche a una decisione di questa Corte (n. 1331/99), rigettava entrambe le impugnazioni, osservando che l'istruttoria non aveva consentito di addebitare al datore di lavoro, per difetto di vigi- lanza, il sinistro che aveva colpito l'OS "nel pur commendevole intento di favorire Ia clientela e quindi nell'interesse della ditta". L'evento, di cui i testi non avevano potuto precisare la dinamica, si era, infatti, verificato repentinamente, "con caratteri di estemporancità ed esorbitanza rispetto alle istruzioni impartite", stante anche il divieto di operazioni da svolgere sul piazzale antistante i loca- li della ditta. D'altronde, l'unico teste presente all'incidente, tal LL, proprietario del mobile da lucidare, aveva riferito d'aver invitato l'OS "a non toccare i ganci" e d'essersi poi accorto che l'operaio era stato colpito all'occhio dalla corda elastica che aveva sganciata. Peraltro, quanto all'appello incidentale, il Tribunale riteneva "corretta" la compensazio- ne delle spese, attesa "la peculiarità della fattispecic". Contro questa sentenza promuove ricorso principale l'OS, sorretto da tre motivi, contestati dalla controparte che, a sua volta, si duole della sentenza con ricorso inciden- tale, opposto con controricorso dall'OS. V'è memoria d'entrambe le parti. Motivi della decisionc I due ricorsi, essendo stati proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti per essere decisi in unico contesto (art. 335, cod.proc.civ.). Con il primo motivo di ricorso per cassazione il sig. ME OS denuncia l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 116 cod. proc. civ., per mancata ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, avendo cura di specificare, trascrivendole integralmente, le prove, a suo dire. non o mal valutate. Con il secondo mezzo questa stessa parte lamentata la "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc.civ., in relazione all'art. 2087, cod.civ.), per avere il Tribunale trascurato di valutare, a fronte dell'affermato divieto di concorrere nelle operazioni di scarico dei mobili dei clienti, peraltro escluso dalla sentenza di primo grado, la testimonianza del marito della controparte, che aveva invitato l'OS ad aiutare il cliente LL nell'operazione. Infine, con l'ultima censura d'omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto deci- sivo (art. 360, nn. 1 e5, opc. in relazione all'art. 116, stesso codice) il ricorrente si duole che nell'impugnata sentenza non siano state prese in considerazione le affermazioni rese in istruttoria dal LL. Con il ricorso incidentale la EN lamenta che il Giudice d'appello non abbia con- fermato la sentenza in rito di primo grado perché la "stringalissima esposizione del fat- to" riferito in ricorso, "non soddisfa per nulla i requisiti minimi stabiliti dall'art. 414, cod.proc.civ.", difettando in specie "ogni deduzione in merito all'organizzazione del- l'impresa, al numero degli addetti, all'ambito delle mansioni di istituzionale competenza del signor OS, alla specifica dinamica del sinistro, al luogo..... ccc. ecc.", avendo, altresì parte ricorrente "omesso di enunciare la specifica disposizione di legge che potes- se eventualmente, nel caso, assumersi come violata..." né illustrato le ragioni per le qua- li del sinistro in parola dovesse ritenersi responsabile, nel frangente, la signora DI ni". Il ricorso incidentale investe questioni che, presentando una precedenza logica rispetto al merito, devono essere esaminate prioritariamente. Esso è manifestamente infondato. Infatti (v. ex multis, Cass, ss.uu, 2 giugno 1993, n. 6140) nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizio- ne degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'at- 10, effettuabile, anche d'ufficio e in grado di appello, con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. Orbene gli elementi di cui la parte ricorrente incidentale qui deplora, con evidente inten- to strumentale, il vizio di scarna, se non di omessa indicazione e determinazione, sono stati apprezzati dalla sentenza del Tribunale che, passando, contrariamente a quanto ri- tenuto dal Pretore, all'esame del merito della causa in seguito all'appello del lavoratore. ha implicitamente ritenuto sufficienti ad individuare il contenuto oggettivo della do- manda, ben compreso anche dalla controparte che ha potuto, senza particolari difficoltà, difendersi utilmente nel merito. Quanto ai motivi del ricorso principale, se ne reputa opportuno l'esame congiunto. Secondo il condiviso orientamento giurisprudenziale e dottrinario la responsabilità del datore di lavoro per eventi dannosi incidenti sulla vita del prestalore di lavoro, deriva sia in conseguenza del gencrale obbligo di neminem laedere espresso dall'art. 2043, cod. civ., (che dà luogo a responsabilità extra contrattuale), sia in funzione dell'obbligo gene- rale di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore (art. 2087 cod.civ.), la cui ina- dempienza comporta la responsabilità contrattuale del datore di lavoro. Conseguentemente il danno biologico, quale danno all'integrità psico-fisica del lavorato- re, può in astratto conseguire sia all'una che all'altra tipologia di responsabilità, tenendo comunque conto che l'art. 2087, cit., non prevede una fattispecie di responsabilità ogget- tiva (fondata sul mero riscontro del danno biologico quale evento eziologicamente lega- to all'espletamento della prestazione lavorativa); ma occorre pur sempre che venga indi- viduata e accertata in capo al datore di lavoro l'esistenza della colpa, quale consapevole violazione di una disposizione di legge o di contratto o di una regola di esperienza. In particolare, nel rapporto di lavoro la responsabilità del datore per violazione delle di- sposizioni dell'art. 2087 cnd. civ. sovviene ai sensi dell'art. 1218, cod. civ., secondo cui é il debitore, ovvero il datore di lavoro che deve provare che il pregiudizio che ha colpi- to il lavoratore arrecandogli un danno ingiusto è derivato da causa a lui non imputabile. mentre il lavoratore è esclusivamento onerato della allegazione e della prova dell'esi- stenza del fatto materiale e della violazione delle regole di correttezza c buona fede o di condotta, derivanti dalla legge o dalle clausole contrattuali che, nell'esercizio dell'impre- sa, il datore di lavoro deve assicurare per la tutela dell'integrità fisica e della personalità dci prestatori di lavoro. In altre parole la prova del dato storico dell'inadempienza datoriale che ha contribuito positivamente a permettere la realizzazione dell'evento lesivo deve essere offerta dal la- voratore che non può, pertanto, chiedere di provare solo l'esistenza e la misura del danno e il nesso causale fra quest'ultimo e l'evento (perdita di un occhio in seguito al repentino e incontrollabile distacco del gancio di una cinghia elastica che tratteneva un mobile di un cliente, partecipante all'operazione di scarico, allorché l'OS l'allentava per con- sentirne la movimentazione), dovendo invece allegare e chiedere di provare la mancata attivazione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure di sicurezza e di preven- zione che costituiscono il ventaglio della protezione dinamica della prestazione lavorati- va per impedire il verificarsi dell'evento o la violazione, ex parte rei, di specifiche di- sposizioni di legge o contrattuali che devono assicurare la tutela dei dipendenti, (v. Cass. 7 novembre 2000, n. 14469; 17 febbraio 1999, n. 1331). 21 dicembre 1998, n°12763) Orbene, in questo caso, il risultato della prova discussa dal Tribunale ha accertato, con ragionamento logicamente corretto e immune dal vizio denunciato di omissione della valutazione complessiva delle risultanze, che il datore di lavoro aveva vietato ai dipen- denti di partecipare alle attività di scarico dei mobili, soprattutto con riferimento alla fa- se diretta a "staccare le funi che tenevano mobili in quanto non era nostro compito", "Mai ci è stato detto di aiutare il cliente a sganciare le funi (testi Murari e Bottura, pgg. 7 e 8 ricorso per cassazione), secondo quant'anche dichiarato dal cliente LL che, a sua volta, ha ricordato d'aver "invitato l'OS a non toccare i ganci” (ivi, pg. 7). I che elide, indipendentemente dal luogo di verificazione dell'evento, avvenuto sul piazzale antistante il laboratorio, l'addebitabilità del sinistro a colpa del datore di lavoro, dovendo ritenersi corretto il convincimento di merito, espresso coerentemente con le ri- sultanze istruttorie esaminate, dal Tribunale circa l'esclusiva responsabilità dell'evento alla manovra incauta posta in esserc autonomamente e imprevedibilmente dall'OS, che pure era conscio della pericolosa fase di distacco delle corde clastiche che bloccava- no il mobile, come mette anche in luce, nel controricorso, la difesa della Ditta che ha ri- cordato, riproducendole, le dichiarazioni che l'OS aveva a suo tempo rese. (v. Cass. 13 ottobre 2000, n. 13690) Tenuto conto di questi rilievi, in applicazione dei principi di diritto, sopra enunciati, ai quali il Tribunale ha dimostrato di essersi adeguato, non può essere sindacata la decisio- no con la quale è stata rigettata la pretesa dell'odierno ricorrente. Il rigetto di entrambi i ricorsi comporta la compensazione delle spese processuali di que- sto giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa fra le parti le spese processua- li di questo giudizio di legittimità. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Così deciso in Roma il 9 dicembre 2002 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. IG Consigliere of DELLA LEGGE 11-8-73 *. Tresidentc ли сичо Une.три CANCELLIERE cofieria LLIERE