CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2023, n. 24654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24654 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, nel procedimento a carico di: 2) IN LA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 08/02/2022 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del P.G.; lette le conclusioni del difensore del IN, avv. Giovanna Iodice, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del P.G. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 08/02/2022, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 10/06/2021 dal Tribunale di Roma, con la quale IN LA era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di illecita detenzione di cocaina. 2. Ricorre personalmente per cassazione il IN, deducendo vizio motivazione. UPOSITATA IN CANCELL Penale Sent. Sez. 3 Num. 24654 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 05/04/2023 3. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, censurando la sentenza impugnata per non aver dichiarato inammissibile l'appello presentato dal difensore del IN, perché tardivamente proposto. 4. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'accusa, per la mancata prospettazione del concreto interesse all'impugnazione, avuto riguardo all'esito del giudizio di appello (conferma della condanna in primo grado). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Prendendo le mosse da quello proposto dal IN, risulta assorbente il fatto che l'impugnazione è stata presentata personalmente, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del IN al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 3. Per ciò che invece riguarda il ricorso del rappresentante della Pubblica Accusa, deve convenirsi con quanto osservato nella requisitoria del Procuratore Generale in ordine alla mancata prospettazione di un effettivo interesse a dedurre la tardività dell'appello proposto dell'imputato, tenuto conto del fatto che la sentenza della Corte territoriale aveva confermato, anche nella misura del trattamento sanzionatorio, la decisione di primo grado (in argomento, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 48581 del 13/09/2016, Piga, secondo cui «è ammissibile il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero, per ottenere l'esatta applicazione della legge, anche se a favore dell'imputato avverso una sentenza di condanna, a condizione che l'impugnazione sia sorretta da un interesse "concreto" ed "attuale", volto cioè ad ottenere una decisione non solo teoricamente corretta ma anche praticamente favorevole»). Anche il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ii ricorso del P.G. Dichiara inammissibile il ricorso di IN LA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigli'4r estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del P.G.; lette le conclusioni del difensore del IN, avv. Giovanna Iodice, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del P.G. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 08/02/2022, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 10/06/2021 dal Tribunale di Roma, con la quale IN LA era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di illecita detenzione di cocaina. 2. Ricorre personalmente per cassazione il IN, deducendo vizio motivazione. UPOSITATA IN CANCELL Penale Sent. Sez. 3 Num. 24654 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 05/04/2023 3. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, censurando la sentenza impugnata per non aver dichiarato inammissibile l'appello presentato dal difensore del IN, perché tardivamente proposto. 4. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'accusa, per la mancata prospettazione del concreto interesse all'impugnazione, avuto riguardo all'esito del giudizio di appello (conferma della condanna in primo grado). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Prendendo le mosse da quello proposto dal IN, risulta assorbente il fatto che l'impugnazione è stata presentata personalmente, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del IN al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 3. Per ciò che invece riguarda il ricorso del rappresentante della Pubblica Accusa, deve convenirsi con quanto osservato nella requisitoria del Procuratore Generale in ordine alla mancata prospettazione di un effettivo interesse a dedurre la tardività dell'appello proposto dell'imputato, tenuto conto del fatto che la sentenza della Corte territoriale aveva confermato, anche nella misura del trattamento sanzionatorio, la decisione di primo grado (in argomento, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 48581 del 13/09/2016, Piga, secondo cui «è ammissibile il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero, per ottenere l'esatta applicazione della legge, anche se a favore dell'imputato avverso una sentenza di condanna, a condizione che l'impugnazione sia sorretta da un interesse "concreto" ed "attuale", volto cioè ad ottenere una decisione non solo teoricamente corretta ma anche praticamente favorevole»). Anche il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ii ricorso del P.G. Dichiara inammissibile il ricorso di IN LA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigli'4r estensore Il Presidente