CASS
Sentenza 18 dicembre 2009

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Massime1

Ai fini del calcolo del termine massimo di fase di durata della custodia cautelare, dell'aumento fino a sei mesi previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen. non può tenersi conto, mentre deve tenersi conto dei periodi di sospensione di detta durata dovuta a rinvii del dibattimento per adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria.

Commentario1

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2009, n. 623
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 623
Data del deposito : 18 dicembre 2009

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