CASS
Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2023, n. 13769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13769 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR OV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Giulio Romano che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13769 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 9 giugno 2022 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha convalidato la sospensione dell'applicazione provvisoria disposta dal Magistrato di sorveglianza e respinto la richiesta presentata da VA RR di concessione della misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale. 2. Il difensore di VA RR ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 47, comma 11, ord. pen., in quanto la revoca della misura è stata fondata unicamente sul contenuto di una querela, senza alcuna verifica circa una effettiva violazione di legge o delle prescrizioni. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione in relazione alle circostanze esposte dalla difesa in memoria, che aveva contestato la attendibilità di quanto esposto in querela. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del diniego della richiesta subordinata di ammissione alla detenzione domiciliare. Con il quarto motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di non idoneità della detenzione presso domicilio distante dal luogo del fatto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Innanzitutto, va rilevato che in data 12 gennaio 2023 al ricorrente è stata concessa la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, circostanza che determina la sopravvenuta mancanza di interesse all'impugnazione della decisione di rigetto dell'istanza medesima e di quella subordinata di ammissione alla detenzione domiciliare. Peraltro, avendo il Tribunale di sorveglianza, nel confermare il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza, dichiarato "non validamente espiata alcuna porzione di pena", sussiste l'interesse della parte all'accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato. Il ricorso è infondato e va respinto. 2 Il Tribunale ha valorizzato le circostanze risultanti dalla querela presentata da un vicino di casa, circostanze che evidenziano una condotta negativa del ricorrente posta in essere anche dopo la applicazione provvisoria della misura. Sul punto, il ricorso, con i motivi primo e secondo, ha denunciato l'inidoneità della querela presentata dal vicino a provare la sussistenza dei fatti e quindi a fondare la decisione di revoca dell'applicazione provvisoria della misura, prospettazione che riguarda il merito e non formula alcuna critica alla struttura della motivazione del provvedimento impugnato. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 10 febbraio 2023.
lette le conclusioni del PG dott. Giulio Romano che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13769 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 9 giugno 2022 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha convalidato la sospensione dell'applicazione provvisoria disposta dal Magistrato di sorveglianza e respinto la richiesta presentata da VA RR di concessione della misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale. 2. Il difensore di VA RR ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 47, comma 11, ord. pen., in quanto la revoca della misura è stata fondata unicamente sul contenuto di una querela, senza alcuna verifica circa una effettiva violazione di legge o delle prescrizioni. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione in relazione alle circostanze esposte dalla difesa in memoria, che aveva contestato la attendibilità di quanto esposto in querela. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del diniego della richiesta subordinata di ammissione alla detenzione domiciliare. Con il quarto motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di non idoneità della detenzione presso domicilio distante dal luogo del fatto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Innanzitutto, va rilevato che in data 12 gennaio 2023 al ricorrente è stata concessa la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, circostanza che determina la sopravvenuta mancanza di interesse all'impugnazione della decisione di rigetto dell'istanza medesima e di quella subordinata di ammissione alla detenzione domiciliare. Peraltro, avendo il Tribunale di sorveglianza, nel confermare il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza, dichiarato "non validamente espiata alcuna porzione di pena", sussiste l'interesse della parte all'accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato. Il ricorso è infondato e va respinto. 2 Il Tribunale ha valorizzato le circostanze risultanti dalla querela presentata da un vicino di casa, circostanze che evidenziano una condotta negativa del ricorrente posta in essere anche dopo la applicazione provvisoria della misura. Sul punto, il ricorso, con i motivi primo e secondo, ha denunciato l'inidoneità della querela presentata dal vicino a provare la sussistenza dei fatti e quindi a fondare la decisione di revoca dell'applicazione provvisoria della misura, prospettazione che riguarda il merito e non formula alcuna critica alla struttura della motivazione del provvedimento impugnato. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 10 febbraio 2023.