Sentenza 26 gennaio 2026
Sul provvedimento
Testo completo
03171-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
- Relatore -
In caso di difusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in anto: disposte d'ufficio IC e parte imposte dalla legge
Sent. n. sez. 1520/2025 CC 15/10/2025 R.G.N. 18191/2025
Composta da:
RA RO NA CO FR GUARDIANO MATILDE BRANCACCIO NN AN EN CA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: UN AN nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 31/03/2025 del TRIB. LIBERTA' di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere FR GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI
udito il difensore
FATTO E DIRITTO
1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Lecce, adito ex art. 310, c.p.p., rigettava l'appello proposto nell'interesse di UN IA avverso l'ordinanza con cui, in data 13.2.2025, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, avanzata, per ragioni di salute, dalla suddetta UN, condannata in primo grado alla pena di anni otto mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis, cod. pen.
2. Avverso la menzionata ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la UN, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, non avendo il tribunale del riesame adeguatamente valutato la storia sentimentale e giudiziaria dell'imputata, legata sentimentalmente al signor CE Fernando, incensurata e priva di carichi pendenti, ad eccezione del procedimento penale in corso. Ribadendo la tesi difensiva che aveva condotto all'assoluzione dell'imputata nell'ambito di altro procedimento penale sempre relativo a un'imputazione ex art. 416 bis, c.p., e al riconoscimento in suo favore di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno patito per ingiusta detenzione, tesi secondo cui la UN sarebbe del tutto estranea ai fatti oggetto del presente procedimento penale, in cui è rimasta coinvolta esclusivamente in ragione della sua relazione sentimentale con il coimputato CE, la ricorrente insiste sul suo attuale stato psico-fisico (contraddistinto dal un'evidente depressione;
da perdita di peso;
da pianto continuo), come accertato dalla consulenza tecnica di parte svolta dal dott. Serafino De Giorgi, medico psichiatra, che appare di gravità tale da non giustificare il mantenimento della misura cautelare della custodia in carcere, anche in considerazione del tempo di applicazione della misura inframuraria, pari a un anno e quattro mesi, potendo le ritenute esigenze cautelari essere soddisfatte con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata considerazione da parte del giudice
dell'impugnazione cautelare delle conclusioni alle quali era giunto il consulente tecnico di parte, che ha diagnosticato un "disturbo dell'adattamento misto, con ansia ed umore depresso, in un soggetto con patterns gravemente disfunzionali/disattivi di personalità (e anamnesi positiva per abuso di sostanze"), rispetto al quale gli interventi curativi posti in essere all'interno dell'ambiente carcerario appaiono inadeguati a fronteggiare un pericolo di aggravamento della riscontrata patologia, in presenza di "fattori di rischio per condotte inappropriate (autolesive)"; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, posto che il giudice dell'impugnazione cautelare non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di attribuire maggior valore alle conclusioni del perito d'ufficio, dott. Nardini, anziché a quelle del consulente tecnico di parte, che, invece, aveva evidenziato le gravi carenze di metodo e sostanziali di cure all'interno dell'amministrazione penitenziaria, sottolineando la grave situazione di rischio cui è esposta la UN;
4) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata considerazione degli elementi di fatto idonei a superare la presunzione relativa di adeguatezza, imposta dal terzo comma dell'art. 275 c.p.p., con specifico riferimento all'incensuratezza della ricorrente, all'inesistenza del pericolo di inquinamento probatorio (essendo già stata pronunciata sentenza di condanna in primo grado), all'inconsistenza del pericolo di fuga.
3. Con requisitoria scritta il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. Luigi Birritteri, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile 4. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni.
5. Vanno, innanzitutto, ribaditi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito
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rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. II, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Cass., sez. IV, 3.2.2011, n. 14726; Cass., sez. III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Cass., sez. IV, 17.8.1996, n. 2050, rv. 206104;).
5.1 Orbene, non appare revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di Lecce abbia fatto buon governo di tali principi per le ragioni che verranno di seguito illustrate.
5.2. Apparendo centrale nelle argomentazioni difensive il tema delle condizioni di salute dell'imputata e della compatibilità di esse con lo stato di detenzione cautelare in carcere al quale la UN è attualmente sottoposta, sembra opportuno partire dalle censure difensive sinteticamente esposte nelle pagine precedenti sub n. 2) e n. 3). Al riguardo si osserva che secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, il perito assume una posizione processuale diversa rispetto a quella del consulente di parte, chiamato a prestare la sua opera nel solo interesse di colui che lo ha nominato, senza assumere l'impegno di cui all'art. 226 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito, in difformità da quelle del consulente di parte, non è tenuto a fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente;
conseguentemente, può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., solo qualora risulti che queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali recepite dal giudice (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n.
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17368 del 31/01/2019, Rv. 275945; Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, [...]). Principi ribaditi in altra più recente decisione, nella quale si è affermato che in tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (cfr. Sez. 5, n. 43845 del 14/10/2022, [...]). Ne consegue che non è censurabile in sede di legittimità la decisione del giudice di merito che, facendo proprie le conclusioni scientifiche del perito, fornisca congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla diversa tesi che ha disatteso, senza che costituisca vizio di motivazione l'omesso esame critico di ogni deduzione difensiva. Nella fattispecie allora portata all'attenzione della Suprema Corte il tribunale del riesame, in assenza di specifiche allegazioni difensive, aveva ritenuto la compatibilità con il regime carcerario delle condizioni di salute dell'indagato alla stregua delle conclusioni del perito nominato ex art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen. e della relazione della direzione sanitaria del carcere circa la possibilità di gestione delle patologie in ambito penitenziario (cfr. Sez. 2, n. 49742 del 10/10/2023, [...]). Da ultima, Sez. 5, n. 17047 del 16/02/2024, [...], con argomentazioni del tutto condivisibili, ha evidenziato che in tema di misure cautelari personali, il riconoscimento della necessità di periodici controlli, clinici e strumentali, preordinati alla valutazione nel tempo delle condizioni patologiche riscontrate ed alla pianificazione della terapia farmacologica più congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente specialistico esterno al circuito carcerario non determina di per sé uno stato di incompatibilità rilevante, ex art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen., ai fini dell'operatività del divieto di custodia in carcere, che richiede lo stato morboso in atto, potendo,
siffatte esigenze, essere salvaguardata ai sensi dell'art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354, con il trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto ad ottenere, in tal caso, detti trasferimenti. Tanto premesso non è revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di Lecce abbia reso una motivazione assolutamente conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamati. Il giudice dell'impugnazione cautelare, in particolare: 1) ha operato una puntuale descrizione della patologia da cui è affetta la ricorrente;
2) ha specificamente preso in considerazione le osservazioni svolte dal dott. De Giorgi, consulente tecnico della difesa, evidenziando come le conclusioni alle quali quest'ultimo è pervenuto coincidono con quelle formulate dal perito d'ufficio dott. Giuseppe Nardini (nominato dal giudice per le indagini preliminari al fine di decidere sull'istanza di sostituzione della misura cautelare), in ordine alla patologia ansioso- depressiva da cui l'imputata risulta affetta, ma non sullo stato di gravità della suddetta patologia, né sull'adeguatezza delle cure che è possibile assicurarle in ambito penitenziario;
3) ha proceduto a una dettagliata ricostruzione degli interventi terapeutici effettuati in momenti diversi in ambiente carcerario nei confronti dell'imputata, detenuta prima nel carcere di Lecce e, successivamente, in quello di Santa Maria Capua Vetere. Nel confermare la conclusione del perito d'ufficio sull'attuale compatibilità del regime detentivo con lo stato di salute dell'imputata, il tribunale del riesame non si è limitato ad aderire pedissequamente alle conclusioni del dott. Nardini, ma ha proceduto a un'autonoma valutazione critica dell'elaborato peritale. Con argomentazione dotata di intrinseca coerenza logica, il giudice di merito ha evidenziato, da un lato, come, anche alla luce del contenuto delle cartelle cliniche della ricorrente, durante il periodo della sua detenzione nel carcere di Lecce la UN sia stata oggetto di un costante monitoraggio, ricevendo cure di tipo psichiatrico e psicologico, senza che siano emerse gravi problematiche al riguardo;
dall'altro, che, con
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riferimento al periodo di detenzione nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, anche se all'inizio si era verificato probabilmente un calo di attenzione verso le condizioni di salute dell'imputata, che all'atto dell'ingresso nel nuovo istituto non era stata sottoposta a visita psicologica, "attualmente, al contrario, si è presa contezza della sua situazione patologica e risulta regolarmente impostato un ciclo di colloqui psicologici, così come, all'esito della visita psichiatrica, risulta prescritta la terapia farmacologica con preparati antidepressivi e ansiolitici, ossia esattamente gli interventi che il consulente tecnico di parte ha ritento idonei a fronteggiare la patologia della paziente (cfr. pp. 3-7). Pertanto i richiamati motivi di ricorso devono ritenersi inammissibili.
5.3. Infondati appaiono i rilievi difensivi sinteticamente esposti nelle pagine precedenti sub n. 1) e n. 4)., da trattare congiuntamente in quanto riguardano l'adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere attualmente imposta all'imputata. Sul punto si osserva che da tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio, secondo cui la misura cautelare degli arresti domiciliari, anche con la prescrizione dell'adozione del cosiddetto braccialetto elettronico, è incompatibile con il reato di cui all'art. 416- bis, cod. pen., assistito dalla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, che non consente l'applicazione di misure diverse e meno afflittive (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 3776 del 28/10/2015, [...]). Come è stato osservato la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr. Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, [...]).
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Nel corso degli anni l'elaborazione della giurisprudenza di questa Corte è giunta ad affermare che in tema di custodia cautelare in carcere. applicata, a seguito di condanna di primo grado per il reato di associazione mafiosa, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pone una presunzione relativa di pericolosità sociale, che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò solo se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti (cfr. Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, [...]). Principi ribaditi in altra più recente decisione in cui si è sottolineato come tra le possibili ragioni di esclusione rilevino il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari. Giova evidenziare che nella fattispecie portata all'attenzione della Suprema Corte nel caso allora in esame, che si concludeva con il rigetto del ricorso, l'ordinanza ordinanza di custodia cautelare era stata emessa proprio nei confronti di soggetto condannato in primo grado per il reato di partecipazione associazione mafiosa, legato da vincoli familiari con il vertice del sodalizio (cfr. Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, [...]). Ed ancora più di recente si è rilevato che in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche", la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e
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concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (cfr. Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, [...]). Orbene di tali principi ha fatto corretta applicazione il giudice dell'impugnazione cautelare, osservando come la presunzione relativa di sussistenza dell'esigenza cautelare di tutela della collettività non possa dirsi vinta da nessun elemento utile di segno contrario. Al tempo stesso anche la ricorrente non fornisce elementi in grado di superare la suddetta presunzione, in particolare non assumendo rilievo, a tal fine, per le ragioni già esposte lo stato di salute dell'imputata.
6. Al rigetto del ricorso, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52, co. 5, d. lgs. 30/06/2003 n. 196.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52, d. lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp. att., c.p.p.
Così deciso in Romail 15.10.2025. Il Consigliere Estensore
Il Presidente
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA
26 GEN 2026
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise
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