CASS
Sentenza 12 ottobre 2017

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Nel giudizio di appello, la discussione orale ha ad oggetto, in linea di principio, l’intero tema della controversia e, pertanto, ove il collegio intenda, all'esito di tale udienza, procedere soltanto all’esame di questioni specifiche, occorre che detta limitazione risulti espressamente. (Nella specie, relativa a procedimento instaurato, in prime cure, anteriormente al 30 aprile 1995, la S.C. ha ritenuto che il giudice d’appello aveva correttamente deciso sul merito del gravame, in assenza di puntuali espressioni ricavabili dal verbale di udienza, che deponessero per una riserva limitata alla sola decisione sull’istanza di ricusazione proposta in data antecedente all'udienza medesima).

Nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso, sicché è irrituale la querela di falso proposta in detta sede.

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione dello “iudex suspectus” segna automaticamente il "dies ad quem" dell'effetto sospensivo, ricollegato alla proposizione di quell'istanza dall'ultimo comma dell'art. 52 c.p.c., sicché, entro sei mesi dalla conoscenza di tale evento, la parte interessata, per evitare l’estinzione dello stesso, è tenuta a riassumere il processo sospeso, senza che la proposizione di un ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso detta ordinanza possa essere ritenuta equipollente alla riassunzione, in ragione della diversa finalità di tale strumento impugnatorio rispetto a quella di riattivare il giudizio.

La querela di falso, avendo lo scopo di privare il documento dell’efficacia probatoria qualificata che gli è attribuita dalla legge, può investire anche una sentenza, purché attenga a ciò di cui la stessa fa fede quale atto pubblico, ossia alla provenienza del documento dall'organo che l'ha sottoscritta, alla conformità al vero di quanto risulta dalla veste estrinseca del documento (data, sottoscrizione, composizione del collegio giudicante, ecc.) ed a ciò che il giudicante attesta essere avvenuto in sua presenza, mentre non è ammessa ove proposta nell’ambito del giudizio di impugnazione della sentenza della quale si adduce la falsità.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/10/2017, n. 24007
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24007
Data del deposito : 12 ottobre 2017

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