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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Sul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 18.04.2025 iscritta al n. 109/2025 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
02.10.2025
d a
Parte_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Renato
Piseri del foro di Cremona, domiciliatario giusta delega in atti
OGGETTO: RICORRENTE APPELLANTE
Altre controversie in c o n t r o
Controparte_1
[...] obbligatoria in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
LE IN ed UG ON dell'Avvocatura Distrettuale
INPS di Brescia, come da procura generale in atti
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 364 del 2024 del Tribunale di
Cremona. - 2 -
Conclusioni:
Della ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 364 del 2024 del Tribunale di Cremona in funzione di giudice del lavoro veniva respinta l'opposizione proposta da Parte_1 agli avvisi di addebito n.
33520220000730229000, n. 33520220000730330000, n.
33520220000730431000, n. 33520220000730532000, n.
33520220000730633000, n. 33520220000730734000, n.
33520220000730835000, n. 33520220000730936000, n.
33520220000731037000 e n. 33520220000731138000 notificati alla stessa dall'CP_1 con cui le era stato chiesto il pagamento della somma di € 18.389,91 per CIG OV 19 indebitamente percepita da marzo
2020 a dicembre 2021.
Gli avvisi erano fondati sul verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022000239/DDL del 29.04.2022 con cui era stato disconosciuto dall'CP_1 ai fini previdenziali e assicurativi il rapporto di lavoro subordinato della Pt_1 con la società Euroserramenti
s.r.l.; dal disconoscimento del rapporto di lavoro era derivata la richiesta dell'CP_1 di restituzione delle somme versate alla ricorrente a titolo di CIG OV 19.
Il Tribunale, decidendo sull'opposizione della Pt_1 - 3 -
evidenziato che la stessa era coniuge del legale rappresentante Per_1
[...] della Euroserramenti s.r.l. nonché socia accomandante della
TI AU & C. s.a.s., società titolare di una quota societaria della
Euroserramenti s.r.l.., ha affermato che l'opponente non aveva offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative operante secondo la giurisprudenza di legittimità tra persone legate da vincoli di parentela o affinità.
Ha sottolineato, inoltre, che la ricorrente aveva già lavorato alle dipendenze della società fino al licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ottobre 2018 e che, dopo avere finito di percepire la Naspi, a distanza di soli due mesi era stata nuovamente assunta dalla Euroserramenti e subito dopo posta in cassa integrazione
OV; ha poi richiamato le dichiarazioni dei testi ascoltati dalle quali non era risultato lo svolgimento di attività lavorativa da parte della opponente nel periodo oggetto di disconoscimento da parte dell'CP_1
Il giudice ha quindi respinto l'opposizione e condannato l'opponente a rifondere all CP_1le spese di lite.
Parte_1 ha impugnato la sentenza sulla base di plurimi motivi domandandone la integrale riforma.
Si è tempestivamente costituito l'CP_1 che ha contestato la fondatezza del gravame di chi ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, discussa la causa dalle parti, il Collegio
all'esito della camera di consiglio ha dato lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risultano definitivamente superate le eccezioni formali - 4 -
sollevate nel ricorso in opposizione dalla Pt_1 relative alla pretesa violazione di disposizioni dello Statuto del contribuente, respinte dal primo giudice e non più reiterate in sede di gravame.
Il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della sussistenza o meno dell'indebita percezione della
Parte_2 da parte dell'appellante nel periodo marzo 2020-dicembre
2021.
La richiesta dell'CP_1 di pagamento di cui agli avvisi di addebito impugnati trae fondamento, come accennato nelle premesse,
dall'accertamento ispettivo eseguito nei confronti della
Euroserramenti s.r.l. operante nel settore manifatturiero con sede in
GU (CR), dal quale è emerso che la sig.ra Pt_1 era moglie di
Persona_1 , legale rappresentante e amministratore della società
nonché socia della TI AU & C. s.a.s., titolare di una quota della Euroserramenti;
gli ispettori hanno verificato che la Pt_1
assunta dall'1.02.2020 con qualifica di impiegata amministrativa a tempo pieno e indeterminato, dal mese di marzo 2020 fino a dicembre del 2021 era stata posta in cassa integrazione guadagni per OV 19.
Nel corso dei controlli effettuati gli ispettori hanno verificato anche che la stessa era già stata dipendente della Euroserramenti s.r.l.
dal 12.08.2010 al 31.10.2018 quando il rapporto era cessato per giustificato motivo oggettivo, al quale era seguita la fruizione da parte della lavoratrice della Pt_3 fino all'1.12.2019.
Gli ispettori, rilevando che la nuova assunzione era avvenuta a breve distanza dalla cessazione del diritto all'ammortizzatore - 5 -
sociale, nonostante l'azienda disponesse già di un altro dipendente con medesima qualifica di impiegato, e che anche la figlia Per_2
[...] titolare della ditta individuale Legno Design, era stata assunta e subito collocata in Parte_2 fino a dicembre 2011, hanno ritenuto la fittizietà del rapporto di lavoro della Pt_1 e provveduto al disconoscimento dello stesso;
dal disconoscimento è conseguita la contestazione alla Pt_1 dell'indebita percezione delle prestazioni erogate dall'CP_1 a titolo di CIG OV (v. verbale unico di accertamento e notificazione del 29.04.2022).
Tanto premesso, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nel punto in cui il giudice, nell'indicare gli elementi di fatto che conducevano ad escludere l'esistenza di un reale rapporto di lavoro subordinato dell' Pt_1 con la Euroserramenti s.r.l., ha valorizzato il fatto che era stata prodotta in giudizio solo la contabile
“di un bonifico a saldo del 20.09.2021 dell'ammontare di € 1263,75
per dimostrare l'avvenuto pagamento degli importi portati dalla
busta paga del mese di febbraio 2020, pari a 1602,00 e da quella del
mese di marzo 2020, pari a € 397,00”.
Con il secondo motivo, ha sostenuto l'irrilevanza al fine del disconoscimento del rapporto di lavoro della nuova assunzione dell'appellante poco dopo la cessazione della Pt_3 e ha lamentato altresì l'erronea valutazione delle deposizioni dei testimoni.
Con il terzo motivo ha affermato l'irrilevanza al fine della decisione dell'andamento del rapporto di lavoro intercorso tra
Euroserramenti s.r.l. e Persona_2 figlia dell'appellante. - 6 -
Con il quarto motivo ha censurato la decisione per avere ritenuto operante nel caso di specie il principio della presunzione di gratuità del rapporto di lavoro della Pt_1 con Euroserramenti s.r.l.,
sostenendo che detto principio non opera nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro tra una società di capitali e il coniuge del socio e/o legale rappresentante;
non dovendo a suo dire farsi applicazione del principio di presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, l'appellante non era tenuta a dimostrare la natura genuina del rapporto di lavoro subordinato gravando sull'CP_1 che aveva disconosciuto il rapporto di lavoro, dimostrarne l'insussistenza.
::::::
A parere del Collegio detti motivi, in quanto strettamente connessi tra loro, possono essere trattati congiuntamente.
Come sopra detto, la richiesta dell'CP_1 di ripetizione delle somme versate all'appellante a titolo di cassa integrazione guadagni
OV trae origine dall'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro tra l'appellante e la società Euroserramenti s.r.l. in forza del verbale unico di accertamento e notificazione del 29 aprile 2022.
All'esito dell'accertamento ispettivo, infatti, l'CP_1 in data 24
maggio 2022 ha comunicato a Parte_1 di avere disconosciuto il suo rapporto di lavoro per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c. e di non considerarlo valido ai fini del riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali;
ha quindi provveduto con racc. del 28 giugno 2022 a comunicarle la revoca della Cassa integrazione guadagni OV chiedendone la - 7 -
restituzione.
La Suprema Corte, invero, in tema di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato da parte dell'ente previdenziale ha affermato che l'CP_1 in forza del suo potere di autotutela è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e che, quindi, può anche disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo;
la Cassazione ha affermato che in questa evenienza i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa e che, disconosciuto dall'CP_1 il rapporto di lavoro, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e la valida attivazione del rapporto previdenziale -
assicurativo deve provare la subordinazione (Cass. 08/02/2000 n.
1399 e più di recente Cass. n. 809 del 2021).
Alla luce di tale principio, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, avendo l'CP_1 provveduto nell'esercizio del proprio potere di autotutela a contestare con il verbale di accertamento la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato dell'appellante e a disconoscerlo ai fini previdenziali e assicurativi, spetta all'appellante dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato con la società Euroserramenti s.r.l., costituente il presupposto per il riconoscimento del diritto al godimento della cassa integrazione - 8 -
guadagni.
Ciò premesso in tema di disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell'CP_1 e di ripartizione dell'onere della prova, vi è
da dire, in ogni caso, che gli elementi acquisiti al giudizio hanno dimostrato che la Pt_1 non ha proprio lavorato per la
Euroserramenti s.r.l. nel periodo lavorativo oggetto del disconoscimento.
A tale riguardo, per inciso, non si reputa significativo il fatto che la società abbia disposto nel mese di settembre 2021, alla distanza di un anno e mezzo, un bonifico “a saldo” degli stipendi 2020 che in realtà a saldo non era, essendo insufficiente a coprire gli emolumenti quantificati nelle buste paga di febbraio e marzo antecedenti l'inizio della cassa integrazione : la società, per quanto non contestato, già da anni versava in una situazione di difficoltà economica che può avere giustificato il ritardo nel pagamento nei confronti dell'appellante la quale nel frattempo aveva percepito la Parte_2 inoltre, il pagamento parziale a distanza di tempo non è stato effettuato in periodo sospetto in quanto antecedente il primo accesso ispettivo,
risalente al 19 gennaio 2022 (v. verbale di primo accesso prodotto dall'CP_1in primo grado).
Nella presente fattispecie assume, invece, particolare rilevanza,
a parere del Collegio, la sequenza temporale degli eventi che hanno riguardato la vicenda lavorativa dell'odierna appellante.
Ed infatti, la Pt_1 aveva già lavorato alle dipendenze della
Euroserramenti s.r.l. come impiegata amministrativa dall'anno 2010 - 9 -
al 31 ottobre 2018 allorchè a causa della crisi economica della società
era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo;
tuttavia, appena cessato il periodo di fruizione della Naspi, la stessa è stata di nuovo assunta dalla società con le stesse mansioni di impiegata e subito sospesa dal lavoro per CIG OV.
In particolare, la Pt_1 ha terminato di percepire la Naspi l'1
dicembre 2019 e in data 1 febbraio 2020 è stata riassunta;
dal 9 marzo
2020, poi, ha iniziato a percepire dall'CP_1 la cassa integrazione
OV fino a dicembre del 2021 (v. LUL di cui all'all. 24 del fascicolo di primo grado dell'appellante).
Tali fatti, inoltre, si sono svolti in un contesto familiare,
derivante dall'essere l'appellante coniuge del legale rappresentante e amministratore della Controparte_2 oltre che socia accomandante della TI AU & C. s.a.s., titolare della quota maggioritaria della Euroserramenti s.r.l..
Il legame coniugale con l'amministratore e legale rappresentante della società, invero, non rileva in questa fattispecie ai fini dell'applicazione del principio della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro tra persone legate da vincoli di parentela e affinità, come ritenuto nella sentenza, ma, piuttosto, quale dato che avvalora la ricostruzione operata nel verbale di accertamento circa la inesistenza di un reale rapporto di lavoro subordinato della Pt_1
con la Euroserramenti s.r.l. : la particolare tempistica secondo cui si sono sviluppati gli eventi che hanno visto l'appellante riassunta dalla stessa datrice di lavoro che pochi mesi prima l'aveva licenziata per - 10 -
Partmotivi economici e subito collocata in , unitamente valutata al vincolo coniugale che la univa all'amministratore della società
costituiscono già di per se stessi elementi sintomatici del carattere fittizio del rapporto lavorativo che la Euroserrramenti s.r.l. ha instaurato con l'appellante a febbraio del 2020; ciò, a maggior ragione considerando l'assunzione da parte della società anche della figlia dell'appellante e dell'amministratore Persona_2 con la medesima dinamica.
Per quanto accertato nel verbale unico, Persona_2 è stata assunta come impiegata il 18 febbraio 2021 sebbene la medesima fosse già titolare della propria ditta individuale Legno Design, e, poco tempo dopo l'assunzione, a partire dal mese di aprile è stata collocata in CIG Pt_2 fino alla cessazione del rapporto di lavoro in data 31
dicembre 2021, circostanze che hanno indotto l'CP_1 a disconoscere anche tale rapporto di lavoro subordinato.
Pur costituendo quella di Persona_2 una posizione lavorativa diversa rispetto a quella dell'appellante, le circostanze emerse dal verbale hanno messo in luce il modus operandi della società che ha provveduto ad assumere, senza che ve ne fosse l'esigenza (quanto alla Pt_1 si dirà in seguito), per poi collocare in breve tempo in Parte_2 due persone appartenenti allo stesso ambito familiare dell'amministratore/legale rappresentante della società.
La conferma definitiva di quanto accertato dagli ispettori viene dalla prova orale svolta dal giudice di primo grado. - 11 -
Innanzitutto, le dichiarazioni dei testi hanno smentito quanto dedotto dalla Pt_1 che, al fine di giustificare la propria assunzione da parte della Euroserramenti s.r.l. a febbraio 2020, ha affermato che avrebbe dovuto sostituire il dipendente Per_3 ormai prossimo alla pensione.
Il teste Testimone_1 impiegato amministrativo, invero,
ha dichiarato di essere andato in pensione il 31 dicembre 2021 ossia quasi due anni dopo la seconda assunzione dell'appellante; il medesimo, inoltre, ha affermato di essersi ammalato di OV il 23
marzo 2020 durante l'emergenza pandemica, di essere stato ricoverato e che a causa dei suoi problemi di salute non aveva più
ripreso a lavorare da tale momento.
Sulla scorta di quanto riferito dall' Per_3 dunque, deve escludersi che la Euroserramenti s.r.l. abbia avuto l'esigenza di assumere l'appellante per sostituire l'impiegato Per_3 il quale all'inizio di febbraio era ancora in servizio e solo dal 23 marzo è
rimasto assente dal lavoro continuativamente fino al pensionamento.
Ad ogni buon conto, sulla base dell'istruttoria orale può dirsi accertato che la Pt_1 dal 1 febbraio 2020, giorno dell'assunzione,
a quando è stata collocata in CIG Pt_2 il giorno 9 marzo 2020, non ha svolto alcuna attività lavorativa.
E' vero che il teste Per_3 ha riferito che i due avevano lavorato insieme occupandosi della redazione dei preventivi allorchè
ha detto: “io mi occupavo di finire i preventivi…: la persona che
iniziava i preventivi era la sig.ra Parte_1 , la quale metteva - 12 -
insieme i dati principali: misure, quantità, colori, tipologia di
serramento scelto dal cliente e quantificazione del costo in base alla
tipologia. La sig.ra metteva tutto in una cartellina che poi mi passava
affinché io aggiungessi ai costi individuati dalla ricorrente, in
sostanza, il ricavo dell'azienda e quindi il prezzo finale”; il teste ha anche affermato che lavoravano nello stesso ufficio (“era in un ufficio
unico diviso da pannelli;
successivamente ricordo che la ricorrente
occupava un ufficio in cui c'erano due scrivanie;
una delle scrivanie
era occupata da me nei brevi momenti in cui ero in azienda”).
Tuttavia, dalla lettura della deposizione si evince che il teste si riferisce al precedente rapporto di lavoro della Pt_1 (“…
inizialmente - negli anni 2009-2011 se ben ricordo”), tanto è vero che, quando gli è stato chiesto di riferire più specificamente sul secondo periodo lavorativo della collega, ha affermato : “non ricordo
se il rapporto di lavoro della sig.ra Pt_1 per un periodo sia
terminato per poi riprendere, ribadisco che ero troppo preso dai miei
problemi di salute e familiari” senza confermare, quindi, l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa da parte della Pt_1 a febbraio 2020
quando, giova ripetere, egli era in servizio e non era ancora stato contagiato dal virus del OV.
Nessuno dei testimoni ascoltati dal giudice di prime cure,
inoltre, ha riferito del ritorno al lavoro dell'appellante a febbraio
2020.
Il teste Tes_2 addetto alla carteggiatura, stuccatura e assemblaggio di serramenti, sentito in proposito, ha dichiarato: “in - 13 -
ditta non mi è mai capitato di incontrare la ricorrente. Non so se la
ricorrente abbia mai svolto una qualche attività lavorativa per la
Euroserramenti”.
Il figlio dell'appellante Parte_4 a sua volta dipendente della società, ha riferito che la madre aveva iniziato a lavorare per la Euroserramenti soltanto dall'anno 2023, periodo successivo a quello oggetto dell'accertamento ispettivo dell CP_1
Il teste Testimone_3 tecnico di cantiere, ha riferito di avere visto la Pt_1 in fabbrica dove aveva una sua postazione fissa ma ha precisato di riferirsi al precedente rapporto di lavoro e non a quello oggetto di disconoscimento (“ho conosciuto la ricorrente perché era
la moglie del titolare…sì, la ricorrente era dipendente della
Euroserramenti s.r.l., ma io ero quasi sempre fuori dalla fabbrica
quindi non conoscevo le sue mansioni… so che era una dipendente in
quanto la vedevo in fabbrica… aveva una sua postazione in fabbrica.
L'ho vista in particolare nei primi anni…quando dico “nei primi
anni” mi riferisco ai primi anni del mio rapporto di lavoro” ossia nel
2005/2006, quando egli ha collocato la propria assunzione (“Il mio
rapporto di lavoro è iniziato nel 2005 o nel 2006.”).
Non è idonea a incrinare simile quadro probatorio, infine, la deposizione di Persona_2 laddove la stessa ha affermato : “se non
erro il rapporto di lavoro di mia madre è iniziato nel 2020/2021; mia
madre si occupava di preventivi… prima il rapporto di lavoro di mia
madre era a tempo pieno, dal 2023 è divenuto a tempo parziale”.
Tali affermazioni, oltre ad essere generiche con riguardo - 14 -
all'effettiva presenza al lavoro della madre dall'1 febbraio 2020 fino alla collocazione della stessa in CIG a marzo 2020, sono quantomeno scarsamente attendibili, considerato il disconoscimento effettuato dall CP_1 anche del rapporto di lavoro della Per_2 la quale, oltretutto,
benchè risultante a sua volta in CIG da aprile 2021 fino a dicembre
2021, ha affermato di avere lavorato da febbraio 2021 a dicembre
2021 occupandosi della contabilità (fatture, documenti di trasporto,
prima nota, ecc…).
::::::
In conclusione, gli elementi acquisiti al giudizio, sia di tipo documentale che derivanti dallo svolgimento della prova testimoniale,
hanno consentito di accertare il mancato svolgimento di attività di lavoro subordinato da parte dell'appellante per la Euroserramenti s.r.l.
nel periodo di interesse.
L'CP_1 nell'esercizio del suo potere di autotutela ha ritenuto fittizio tale rapporto di lavoro e lo ha disconosciuto ai fini previdenziali e assicurativi revocando le prestazioni economiche versate all'appellante a titolo di CIG OV.
La lavoratrice non ha fornito elementi idonei a smentire quanto accertato dagli ispettori nel verbale unico di accertamento;
al contrario, le risultanze processuali, come detto, hanno consentito di accertare che nessun reale rapporto di lavoro subordinato con l'appellante è stato in concreto ricostituito dalla Euroserramenti s.r.l.
in data 1 febbraio 2020.
:::::: - 15 -
La sentenza, in definitiva, merita di essere confermata e l'appello va respinto in quanto infondato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato
PQM
1) respinge l'appello avverso la sentenza n. 364/2024 del
Tribunale di Cremona in funzione di giudice del lavoro;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'CP_1
delle spese del grado nella misura di € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Brescia, 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 18.04.2025 iscritta al n. 109/2025 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
02.10.2025
d a
Parte_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Renato
Piseri del foro di Cremona, domiciliatario giusta delega in atti
OGGETTO: RICORRENTE APPELLANTE
Altre controversie in c o n t r o
Controparte_1
[...] obbligatoria in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
LE IN ed UG ON dell'Avvocatura Distrettuale
INPS di Brescia, come da procura generale in atti
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 364 del 2024 del Tribunale di
Cremona. - 2 -
Conclusioni:
Della ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 364 del 2024 del Tribunale di Cremona in funzione di giudice del lavoro veniva respinta l'opposizione proposta da Parte_1 agli avvisi di addebito n.
33520220000730229000, n. 33520220000730330000, n.
33520220000730431000, n. 33520220000730532000, n.
33520220000730633000, n. 33520220000730734000, n.
33520220000730835000, n. 33520220000730936000, n.
33520220000731037000 e n. 33520220000731138000 notificati alla stessa dall'CP_1 con cui le era stato chiesto il pagamento della somma di € 18.389,91 per CIG OV 19 indebitamente percepita da marzo
2020 a dicembre 2021.
Gli avvisi erano fondati sul verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022000239/DDL del 29.04.2022 con cui era stato disconosciuto dall'CP_1 ai fini previdenziali e assicurativi il rapporto di lavoro subordinato della Pt_1 con la società Euroserramenti
s.r.l.; dal disconoscimento del rapporto di lavoro era derivata la richiesta dell'CP_1 di restituzione delle somme versate alla ricorrente a titolo di CIG OV 19.
Il Tribunale, decidendo sull'opposizione della Pt_1 - 3 -
evidenziato che la stessa era coniuge del legale rappresentante Per_1
[...] della Euroserramenti s.r.l. nonché socia accomandante della
TI AU & C. s.a.s., società titolare di una quota societaria della
Euroserramenti s.r.l.., ha affermato che l'opponente non aveva offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative operante secondo la giurisprudenza di legittimità tra persone legate da vincoli di parentela o affinità.
Ha sottolineato, inoltre, che la ricorrente aveva già lavorato alle dipendenze della società fino al licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ottobre 2018 e che, dopo avere finito di percepire la Naspi, a distanza di soli due mesi era stata nuovamente assunta dalla Euroserramenti e subito dopo posta in cassa integrazione
OV; ha poi richiamato le dichiarazioni dei testi ascoltati dalle quali non era risultato lo svolgimento di attività lavorativa da parte della opponente nel periodo oggetto di disconoscimento da parte dell'CP_1
Il giudice ha quindi respinto l'opposizione e condannato l'opponente a rifondere all CP_1le spese di lite.
Parte_1 ha impugnato la sentenza sulla base di plurimi motivi domandandone la integrale riforma.
Si è tempestivamente costituito l'CP_1 che ha contestato la fondatezza del gravame di chi ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, discussa la causa dalle parti, il Collegio
all'esito della camera di consiglio ha dato lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risultano definitivamente superate le eccezioni formali - 4 -
sollevate nel ricorso in opposizione dalla Pt_1 relative alla pretesa violazione di disposizioni dello Statuto del contribuente, respinte dal primo giudice e non più reiterate in sede di gravame.
Il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della sussistenza o meno dell'indebita percezione della
Parte_2 da parte dell'appellante nel periodo marzo 2020-dicembre
2021.
La richiesta dell'CP_1 di pagamento di cui agli avvisi di addebito impugnati trae fondamento, come accennato nelle premesse,
dall'accertamento ispettivo eseguito nei confronti della
Euroserramenti s.r.l. operante nel settore manifatturiero con sede in
GU (CR), dal quale è emerso che la sig.ra Pt_1 era moglie di
Persona_1 , legale rappresentante e amministratore della società
nonché socia della TI AU & C. s.a.s., titolare di una quota della Euroserramenti;
gli ispettori hanno verificato che la Pt_1
assunta dall'1.02.2020 con qualifica di impiegata amministrativa a tempo pieno e indeterminato, dal mese di marzo 2020 fino a dicembre del 2021 era stata posta in cassa integrazione guadagni per OV 19.
Nel corso dei controlli effettuati gli ispettori hanno verificato anche che la stessa era già stata dipendente della Euroserramenti s.r.l.
dal 12.08.2010 al 31.10.2018 quando il rapporto era cessato per giustificato motivo oggettivo, al quale era seguita la fruizione da parte della lavoratrice della Pt_3 fino all'1.12.2019.
Gli ispettori, rilevando che la nuova assunzione era avvenuta a breve distanza dalla cessazione del diritto all'ammortizzatore - 5 -
sociale, nonostante l'azienda disponesse già di un altro dipendente con medesima qualifica di impiegato, e che anche la figlia Per_2
[...] titolare della ditta individuale Legno Design, era stata assunta e subito collocata in Parte_2 fino a dicembre 2011, hanno ritenuto la fittizietà del rapporto di lavoro della Pt_1 e provveduto al disconoscimento dello stesso;
dal disconoscimento è conseguita la contestazione alla Pt_1 dell'indebita percezione delle prestazioni erogate dall'CP_1 a titolo di CIG OV (v. verbale unico di accertamento e notificazione del 29.04.2022).
Tanto premesso, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nel punto in cui il giudice, nell'indicare gli elementi di fatto che conducevano ad escludere l'esistenza di un reale rapporto di lavoro subordinato dell' Pt_1 con la Euroserramenti s.r.l., ha valorizzato il fatto che era stata prodotta in giudizio solo la contabile
“di un bonifico a saldo del 20.09.2021 dell'ammontare di € 1263,75
per dimostrare l'avvenuto pagamento degli importi portati dalla
busta paga del mese di febbraio 2020, pari a 1602,00 e da quella del
mese di marzo 2020, pari a € 397,00”.
Con il secondo motivo, ha sostenuto l'irrilevanza al fine del disconoscimento del rapporto di lavoro della nuova assunzione dell'appellante poco dopo la cessazione della Pt_3 e ha lamentato altresì l'erronea valutazione delle deposizioni dei testimoni.
Con il terzo motivo ha affermato l'irrilevanza al fine della decisione dell'andamento del rapporto di lavoro intercorso tra
Euroserramenti s.r.l. e Persona_2 figlia dell'appellante. - 6 -
Con il quarto motivo ha censurato la decisione per avere ritenuto operante nel caso di specie il principio della presunzione di gratuità del rapporto di lavoro della Pt_1 con Euroserramenti s.r.l.,
sostenendo che detto principio non opera nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro tra una società di capitali e il coniuge del socio e/o legale rappresentante;
non dovendo a suo dire farsi applicazione del principio di presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, l'appellante non era tenuta a dimostrare la natura genuina del rapporto di lavoro subordinato gravando sull'CP_1 che aveva disconosciuto il rapporto di lavoro, dimostrarne l'insussistenza.
::::::
A parere del Collegio detti motivi, in quanto strettamente connessi tra loro, possono essere trattati congiuntamente.
Come sopra detto, la richiesta dell'CP_1 di ripetizione delle somme versate all'appellante a titolo di cassa integrazione guadagni
OV trae origine dall'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro tra l'appellante e la società Euroserramenti s.r.l. in forza del verbale unico di accertamento e notificazione del 29 aprile 2022.
All'esito dell'accertamento ispettivo, infatti, l'CP_1 in data 24
maggio 2022 ha comunicato a Parte_1 di avere disconosciuto il suo rapporto di lavoro per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c. e di non considerarlo valido ai fini del riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali;
ha quindi provveduto con racc. del 28 giugno 2022 a comunicarle la revoca della Cassa integrazione guadagni OV chiedendone la - 7 -
restituzione.
La Suprema Corte, invero, in tema di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato da parte dell'ente previdenziale ha affermato che l'CP_1 in forza del suo potere di autotutela è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e che, quindi, può anche disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo;
la Cassazione ha affermato che in questa evenienza i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa e che, disconosciuto dall'CP_1 il rapporto di lavoro, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e la valida attivazione del rapporto previdenziale -
assicurativo deve provare la subordinazione (Cass. 08/02/2000 n.
1399 e più di recente Cass. n. 809 del 2021).
Alla luce di tale principio, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, avendo l'CP_1 provveduto nell'esercizio del proprio potere di autotutela a contestare con il verbale di accertamento la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato dell'appellante e a disconoscerlo ai fini previdenziali e assicurativi, spetta all'appellante dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato con la società Euroserramenti s.r.l., costituente il presupposto per il riconoscimento del diritto al godimento della cassa integrazione - 8 -
guadagni.
Ciò premesso in tema di disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell'CP_1 e di ripartizione dell'onere della prova, vi è
da dire, in ogni caso, che gli elementi acquisiti al giudizio hanno dimostrato che la Pt_1 non ha proprio lavorato per la
Euroserramenti s.r.l. nel periodo lavorativo oggetto del disconoscimento.
A tale riguardo, per inciso, non si reputa significativo il fatto che la società abbia disposto nel mese di settembre 2021, alla distanza di un anno e mezzo, un bonifico “a saldo” degli stipendi 2020 che in realtà a saldo non era, essendo insufficiente a coprire gli emolumenti quantificati nelle buste paga di febbraio e marzo antecedenti l'inizio della cassa integrazione : la società, per quanto non contestato, già da anni versava in una situazione di difficoltà economica che può avere giustificato il ritardo nel pagamento nei confronti dell'appellante la quale nel frattempo aveva percepito la Parte_2 inoltre, il pagamento parziale a distanza di tempo non è stato effettuato in periodo sospetto in quanto antecedente il primo accesso ispettivo,
risalente al 19 gennaio 2022 (v. verbale di primo accesso prodotto dall'CP_1in primo grado).
Nella presente fattispecie assume, invece, particolare rilevanza,
a parere del Collegio, la sequenza temporale degli eventi che hanno riguardato la vicenda lavorativa dell'odierna appellante.
Ed infatti, la Pt_1 aveva già lavorato alle dipendenze della
Euroserramenti s.r.l. come impiegata amministrativa dall'anno 2010 - 9 -
al 31 ottobre 2018 allorchè a causa della crisi economica della società
era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo;
tuttavia, appena cessato il periodo di fruizione della Naspi, la stessa è stata di nuovo assunta dalla società con le stesse mansioni di impiegata e subito sospesa dal lavoro per CIG OV.
In particolare, la Pt_1 ha terminato di percepire la Naspi l'1
dicembre 2019 e in data 1 febbraio 2020 è stata riassunta;
dal 9 marzo
2020, poi, ha iniziato a percepire dall'CP_1 la cassa integrazione
OV fino a dicembre del 2021 (v. LUL di cui all'all. 24 del fascicolo di primo grado dell'appellante).
Tali fatti, inoltre, si sono svolti in un contesto familiare,
derivante dall'essere l'appellante coniuge del legale rappresentante e amministratore della Controparte_2 oltre che socia accomandante della TI AU & C. s.a.s., titolare della quota maggioritaria della Euroserramenti s.r.l..
Il legame coniugale con l'amministratore e legale rappresentante della società, invero, non rileva in questa fattispecie ai fini dell'applicazione del principio della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro tra persone legate da vincoli di parentela e affinità, come ritenuto nella sentenza, ma, piuttosto, quale dato che avvalora la ricostruzione operata nel verbale di accertamento circa la inesistenza di un reale rapporto di lavoro subordinato della Pt_1
con la Euroserramenti s.r.l. : la particolare tempistica secondo cui si sono sviluppati gli eventi che hanno visto l'appellante riassunta dalla stessa datrice di lavoro che pochi mesi prima l'aveva licenziata per - 10 -
Partmotivi economici e subito collocata in , unitamente valutata al vincolo coniugale che la univa all'amministratore della società
costituiscono già di per se stessi elementi sintomatici del carattere fittizio del rapporto lavorativo che la Euroserrramenti s.r.l. ha instaurato con l'appellante a febbraio del 2020; ciò, a maggior ragione considerando l'assunzione da parte della società anche della figlia dell'appellante e dell'amministratore Persona_2 con la medesima dinamica.
Per quanto accertato nel verbale unico, Persona_2 è stata assunta come impiegata il 18 febbraio 2021 sebbene la medesima fosse già titolare della propria ditta individuale Legno Design, e, poco tempo dopo l'assunzione, a partire dal mese di aprile è stata collocata in CIG Pt_2 fino alla cessazione del rapporto di lavoro in data 31
dicembre 2021, circostanze che hanno indotto l'CP_1 a disconoscere anche tale rapporto di lavoro subordinato.
Pur costituendo quella di Persona_2 una posizione lavorativa diversa rispetto a quella dell'appellante, le circostanze emerse dal verbale hanno messo in luce il modus operandi della società che ha provveduto ad assumere, senza che ve ne fosse l'esigenza (quanto alla Pt_1 si dirà in seguito), per poi collocare in breve tempo in Parte_2 due persone appartenenti allo stesso ambito familiare dell'amministratore/legale rappresentante della società.
La conferma definitiva di quanto accertato dagli ispettori viene dalla prova orale svolta dal giudice di primo grado. - 11 -
Innanzitutto, le dichiarazioni dei testi hanno smentito quanto dedotto dalla Pt_1 che, al fine di giustificare la propria assunzione da parte della Euroserramenti s.r.l. a febbraio 2020, ha affermato che avrebbe dovuto sostituire il dipendente Per_3 ormai prossimo alla pensione.
Il teste Testimone_1 impiegato amministrativo, invero,
ha dichiarato di essere andato in pensione il 31 dicembre 2021 ossia quasi due anni dopo la seconda assunzione dell'appellante; il medesimo, inoltre, ha affermato di essersi ammalato di OV il 23
marzo 2020 durante l'emergenza pandemica, di essere stato ricoverato e che a causa dei suoi problemi di salute non aveva più
ripreso a lavorare da tale momento.
Sulla scorta di quanto riferito dall' Per_3 dunque, deve escludersi che la Euroserramenti s.r.l. abbia avuto l'esigenza di assumere l'appellante per sostituire l'impiegato Per_3 il quale all'inizio di febbraio era ancora in servizio e solo dal 23 marzo è
rimasto assente dal lavoro continuativamente fino al pensionamento.
Ad ogni buon conto, sulla base dell'istruttoria orale può dirsi accertato che la Pt_1 dal 1 febbraio 2020, giorno dell'assunzione,
a quando è stata collocata in CIG Pt_2 il giorno 9 marzo 2020, non ha svolto alcuna attività lavorativa.
E' vero che il teste Per_3 ha riferito che i due avevano lavorato insieme occupandosi della redazione dei preventivi allorchè
ha detto: “io mi occupavo di finire i preventivi…: la persona che
iniziava i preventivi era la sig.ra Parte_1 , la quale metteva - 12 -
insieme i dati principali: misure, quantità, colori, tipologia di
serramento scelto dal cliente e quantificazione del costo in base alla
tipologia. La sig.ra metteva tutto in una cartellina che poi mi passava
affinché io aggiungessi ai costi individuati dalla ricorrente, in
sostanza, il ricavo dell'azienda e quindi il prezzo finale”; il teste ha anche affermato che lavoravano nello stesso ufficio (“era in un ufficio
unico diviso da pannelli;
successivamente ricordo che la ricorrente
occupava un ufficio in cui c'erano due scrivanie;
una delle scrivanie
era occupata da me nei brevi momenti in cui ero in azienda”).
Tuttavia, dalla lettura della deposizione si evince che il teste si riferisce al precedente rapporto di lavoro della Pt_1 (“…
inizialmente - negli anni 2009-2011 se ben ricordo”), tanto è vero che, quando gli è stato chiesto di riferire più specificamente sul secondo periodo lavorativo della collega, ha affermato : “non ricordo
se il rapporto di lavoro della sig.ra Pt_1 per un periodo sia
terminato per poi riprendere, ribadisco che ero troppo preso dai miei
problemi di salute e familiari” senza confermare, quindi, l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa da parte della Pt_1 a febbraio 2020
quando, giova ripetere, egli era in servizio e non era ancora stato contagiato dal virus del OV.
Nessuno dei testimoni ascoltati dal giudice di prime cure,
inoltre, ha riferito del ritorno al lavoro dell'appellante a febbraio
2020.
Il teste Tes_2 addetto alla carteggiatura, stuccatura e assemblaggio di serramenti, sentito in proposito, ha dichiarato: “in - 13 -
ditta non mi è mai capitato di incontrare la ricorrente. Non so se la
ricorrente abbia mai svolto una qualche attività lavorativa per la
Euroserramenti”.
Il figlio dell'appellante Parte_4 a sua volta dipendente della società, ha riferito che la madre aveva iniziato a lavorare per la Euroserramenti soltanto dall'anno 2023, periodo successivo a quello oggetto dell'accertamento ispettivo dell CP_1
Il teste Testimone_3 tecnico di cantiere, ha riferito di avere visto la Pt_1 in fabbrica dove aveva una sua postazione fissa ma ha precisato di riferirsi al precedente rapporto di lavoro e non a quello oggetto di disconoscimento (“ho conosciuto la ricorrente perché era
la moglie del titolare…sì, la ricorrente era dipendente della
Euroserramenti s.r.l., ma io ero quasi sempre fuori dalla fabbrica
quindi non conoscevo le sue mansioni… so che era una dipendente in
quanto la vedevo in fabbrica… aveva una sua postazione in fabbrica.
L'ho vista in particolare nei primi anni…quando dico “nei primi
anni” mi riferisco ai primi anni del mio rapporto di lavoro” ossia nel
2005/2006, quando egli ha collocato la propria assunzione (“Il mio
rapporto di lavoro è iniziato nel 2005 o nel 2006.”).
Non è idonea a incrinare simile quadro probatorio, infine, la deposizione di Persona_2 laddove la stessa ha affermato : “se non
erro il rapporto di lavoro di mia madre è iniziato nel 2020/2021; mia
madre si occupava di preventivi… prima il rapporto di lavoro di mia
madre era a tempo pieno, dal 2023 è divenuto a tempo parziale”.
Tali affermazioni, oltre ad essere generiche con riguardo - 14 -
all'effettiva presenza al lavoro della madre dall'1 febbraio 2020 fino alla collocazione della stessa in CIG a marzo 2020, sono quantomeno scarsamente attendibili, considerato il disconoscimento effettuato dall CP_1 anche del rapporto di lavoro della Per_2 la quale, oltretutto,
benchè risultante a sua volta in CIG da aprile 2021 fino a dicembre
2021, ha affermato di avere lavorato da febbraio 2021 a dicembre
2021 occupandosi della contabilità (fatture, documenti di trasporto,
prima nota, ecc…).
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In conclusione, gli elementi acquisiti al giudizio, sia di tipo documentale che derivanti dallo svolgimento della prova testimoniale,
hanno consentito di accertare il mancato svolgimento di attività di lavoro subordinato da parte dell'appellante per la Euroserramenti s.r.l.
nel periodo di interesse.
L'CP_1 nell'esercizio del suo potere di autotutela ha ritenuto fittizio tale rapporto di lavoro e lo ha disconosciuto ai fini previdenziali e assicurativi revocando le prestazioni economiche versate all'appellante a titolo di CIG OV.
La lavoratrice non ha fornito elementi idonei a smentire quanto accertato dagli ispettori nel verbale unico di accertamento;
al contrario, le risultanze processuali, come detto, hanno consentito di accertare che nessun reale rapporto di lavoro subordinato con l'appellante è stato in concreto ricostituito dalla Euroserramenti s.r.l.
in data 1 febbraio 2020.
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La sentenza, in definitiva, merita di essere confermata e l'appello va respinto in quanto infondato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato
PQM
1) respinge l'appello avverso la sentenza n. 364/2024 del
Tribunale di Cremona in funzione di giudice del lavoro;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'CP_1
delle spese del grado nella misura di € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Brescia, 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano)