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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Elena Gelato Consigliere dott. Ludovica Dotti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5335 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 18.09.2024, vertente
TRA
Parte_1 (c.f. C.F._1 ), domiciliato in
Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avv. Cinzia Buraglia (c.f.
C.F._2 ,
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...] (c.f. P.IVA_1 ),
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 13996/2022 emessa dal Tribunale di
Roma il 28.09.2022
CONCLUSIONI: la parte appellante ha chiesto che questa Corte d'appello voglia «annullare il provvedimento emesso dal Prefetto di Roma di revoca della patente
e comunque inibitorio utilizzo della patente e del diritto di guida poiché irrogato in violazione di norme comunitarie e di rango costituzionale ed inefficace».
FATTO E DIRITTO
1.‒ Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio la Controparte_1 dinnanzi al Tribunale di Roma, chiedendo l'annullamento del provvedimento di revoca della patente, poiché irrogato in violazione r.g. n. 1 di norme comunitarie e di rango costituzionale.
A sostegno della domanda, la parte attrice ha riferito le seguenti circostanze: 1) con provvedimento del 17.08.2006 il Prefetto della Provincia di Rieti ha sospeso, per 75 giorni, la patente di guida della parte attrice;
2) con provvedimento del 01.06.2015 è stata applicata all'attore la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 3 anni e 6 mesi, ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011; 3) sulla base di tale provvedimento, la Prefettura di Roma, ai sensi dell'art. 120 del codice della strada, ha revocato la patente di guida della parte attrice;
4) con successivo provvedimento del 14.10.2019, il Tribunale penale di Roma ha revocato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale inflitta all'attore. In considerazione della riforma del richiamato titolo giudiziale, la CP_1 di Roma sarebbe tenuta a restituirgli la patente di guida.
La Controparte_1 non si è costituita nel giudizio di primo grado.
Con la sentenza oggetto di gravame, il Tribunale di Roma, ha rigettato la domanda di parte attrice, ritenendo non provati i fatti posti a fondamento della domanda.
2.‒ Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, questa Corte d'appello voglia annullare il provvedimento, emesso dal Prefetto di Roma, di revoca della patente.
La parte appellata non si è costituita nel giudizio di appello e con provvedimento del 24.05.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.09.2024, con concessione del termine per il deposito delle memorie conclusionali.
3.‒ A sostegno dell'impugnazione, Parte_1 ha dedotto la violazione degli artt. 120 e 130 del codice della strada, nonché dell'art. 1362 cod. civ. e ss.
La sentenza di primo grado è censurata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda in ragione della carenza di un provvedimento formale di revoca della patente della parte appellante.
Ad avviso di parte appellante, l'assenza di un atto formale di revoca della patente non inciderebbe «sulla fondatezza della domanda e quindi sull'obbligo del Giudice di pronunciarsi, comunque, sulla NULLITA' DI UN PROVVEDIMENTO INIBITORIO LA
GUIDA E L'USO DELLA PATENTE».
D'altra parte, osserva l'appellante, a nulla rileverebbe «il fatto che nelle conclusioni dell'atto di citazione il provvedimento oggetto di annullamento sia stato
r.g. n. 2 indicato come “ revoca” della patente in luogo di “sospensione”ad nutum” e ciò in quanto, ai sensi dell'art. 1362 cc e 112 cpc la volontà dell'attore è stata sempre quella di ottenere
l'annullamento del provvedimento inibitorio della guida, iniziato nel 2005, in forza di un
presupposto anticostituzionale e proseguito nonostante il venire meno di detto
presupposto».
4.‒ Il motivo è infondato.
Con l'instaurazione del giudizio di primo grado, Parte_1 ha chiesto al Tribunale di Roma di «annullare il provvedimento emesso dal Prefetto di Roma di revoca della patente poiché irrogato in violazione di norme comunitarie e di rango costituzionale».
La domanda è stata rigettata dal giudice di primo grado che l'ha ritenuta infondata, in considerazione della mancanza di prova dell'esistenza stessa del provvedimento di revoca (oltre che ovviamente della data di adozione, del suo concreto contenuto e della sua efficacia).
Nel presente giudizio di appello, la parte appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, questa Corte d'appello voglia «annullare il provvedimento emesso dal Prefetto di Roma di revoca della patente e comunque inibitorio utilizzo della patente e del diritto di guida poiché irrogato in violazione di norme comunitarie e di rango costituzionale ed inefficace».
In considerazione della carenza di prova riscontrata dal giudice di primo grado,
Parte_1 ha quindi esteso l'originario petitum, espressamente indicato nell'annullamento della revoca della patente, alla richiesta di caducazione di un provvedimento «comunque inibitorio [dell']utilizzo della patente e del diritto di guida».
Anche a prescindere dalla insuperabile genericità di tale domanda (che fa risalire tale provvedimento inibitorio della guida al 2005, quindi ad epoca antecedente alla sospensione del 17.08.2006), la stessa risulta comunque inammissibile, poiché proposta per la prima volta nell'ambito del presente giudizio di appello, in violazione della disciplina posta dall'art. 345 cod. proc. civ.
Né d'altra parte la carenza probatoria in ordine alla revoca della patente asseritamente adottata dal Prefetto di Roma può essere superata attraverso un'interpretazione estensiva del petitum formulato in primo grado. Ad avviso della parte appellante, la domanda di annullamento della revoca comprenderebbe anche l'annullamento del precedente provvedimento di sospensione adottato dal Prefetto di
Rieti il 17.08.2006 (doc. 4 di parte attrice in primo grado).
Si tratta infatti di due provvedimenti del tutto distinti e diversamente regolati,
r.g. n. 3 quanto ai presupposti, al procedimento e agli effetti, cosicché l'accertamento richiesto in questa sede introduce un differente tema di indagine e di decisione idoneo ad alterare l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia. L'oggetto della domanda dedotta in giudizio ‒ relativo all'annullamento della revoca della patente ‒ non può dunque essere esteso sino a ricomprendere anche l'annullamento di qualsiasi altro provvedimento «comunque inibitorio [dell'] utilizzo della patente e del diritto di guida». Del tutto inconferente risulta infine il richiamo all'art. 1362 cod. civ., dettato in tema di interpretazione dei contratti.
5.‒ In definitiva, l'appello deve essere respinto poiché infondato.
Non vi è luogo a provvedere in ordine all'onere delle spese processuali, in considerazione della contumacia della parte appellata.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30.01.2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.05.2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228, che prevede l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [...]
Parte_1 nei confronti della Controparte_1
[...] contro la sentenza n. 13996/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Roma il
18.09.2022, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.05.2002, n. 115.
Roma, 05.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Ludovica Dotti dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 4