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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza N. 1829/2024
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2342/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Roma, in funzione di giudice del lavoro, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Giovanna Ciardi - Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi - Consigliere
Dott.ssa Sabrina Mostarda - Consigliere rel.
all'udienza del 10/05/2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2342/2022 vertente tra:
Parte_1
con l'avv.MANCUSI SERGIO MASSIMO
Appellante
E
CP_1
Con l'avv.SORDILLO MICHELE
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.2273/2022 del 10/03/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto appello avverso la sentenza con la quale il tribunale di Roma ha Parte_1 rigettato la sua domanda diretta ad ottenere la pensione con maggiorazione del 31.5.18 e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali.
Afferma che la sentenza è erronea perché il giudice avrebbe dovuto compensare le spese di lite. Ciò in quanto egli aveva effettuato la dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp.att. C.p.c. per l'esenzione dalle spese processuali, aveva inserito la dichiarazione nel fascicolo di primo grado e l'aveva espressamente richiamata nell'atto introduttivo dove si era anche impegnato a comunicare i mutamenti degli elementi reddituali. CP_ L' ha chiesto il rigetto dell'appello perché il non aveva depositato in primo grado Parte_1 alcuna dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp.att. c.p.c.
La causa è stata decisa alla odierna udienza con lettura di separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-L'appello è infondato perché non è stata prodotta la dichiarazione prevista dall'art.152 disp.att.c.p.c..
Deve premettersi che sebbene l'appellante invochi la compensazione delle spese processuali del primo grado, la questione oggetto d'appello riguarda solo l'esonero dal pagamento delle stesse ai sensi dell'art.152 disp.att.c.p.c.
CP_ 1.1.-Come evidenzia correttamente l' sebbene nel corpo del ricorso introduttivo ex art.414 c.p.c. sia presente la dichiarazione ai sensi dell'ar.152 disp.att.c.p.c, questa non è stata firmata dal ricorrente e non
è stata prodotta negli allegati alcuna dichiarazione sostitutiva valida ai fini dell'esonero.
Il ricorrente ha prodotto esclusivamente la documentazione seguente:
I) dichiarazione finalizzata all'esenzione dal pagamento del contributo unificato, nella quale dichiara che il suo reddito e quello familiare non è superiore ad euro 34.481,46;
II) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il mancato ricovero presso strutture sanitarie a carico dello Stato, nella quale afferma di avere reddito familiare pari a 0 : la dichiarazione non è sufficiente perchè non è stata effettuata ai sensi dell'art.152 disp.att. c.p.c. con l'impegno a comunicare mutamenti dei redditi, e inoltre indica il solo reddito familiare e non anche quello personale.
Anche la procura alle liti non contiene alcuna indicazione sui redditi.
La dichiarazione resa nel ricorso ex art.414 c.p.c. non è firmata dal ricorrente ed è pertanto riferibile al solo difensore, come tale inidonea ai fini di cui all'art.152 disp.att.cpc.
1.2.-Si richiama al riguardo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'art.152 cit., secondo cui “dalla previsione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., che fa carico alla parte, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, di rendere apposita dichiarazione sostitutiva «nelle conclusioni dell'atto introduttivo», impegnandosi «a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente», si può bensì ricavare che l'autocertificazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado può esplicare la sua efficacia anche nelle fasi successive, così come pure che l'interessato conserva la facoltà di rendere tale dichiarazione nei gradi successivi al primo, ove le condizioni dell'esonero fossero originariamente insussistenti e si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio (così Cass. nn. 16284 del 2011 e 21630 del 2013), ma non anche che la dichiarazione resa in grado successivo al primo possa valere a guadagnare alla parte, che non l'abbia allegata al giudizio di primo grado, l'esonero dalle spese di quel procedimento: a tale dichiarazione, infatti, la legge riconnette un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere personalissima e non delegabile al difensore (così Cass. n. 5363 del 2012 e succ. conf.), segna il punto di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di prevenire e reprimere gli abusi, resa palese dal rinvio dell'art. 152 att. c.p.c. ai controlli della Guardia di Finanza di cui al T.U. n. 115 del 2002, art. 88; ed è evidente che tale ultima esigenza resterebbe inevitabilmente frustrata laddove si consentisse l'ingresso nel processo di dichiarazioni autocertificative di un passato non più suscettibile di controllo alcuno” (Cass. Civ., Sez. Lav., 16 dicembre 2021, n. 40400; in senso conforme, Corte d'Appello di Roma, Sez. Lav., 24 ottobre 2022, n. 3913).
Sull'insufficienza della dichiarazione relativa al contributo unificato: “Quanto al motivo sub.5), la lavoratrice non risulta avere depositato in primo grado la dichiarazione prevista dall' art.152 disp.att. cpc, laddove risulta avere reso tale dichiarazione solo ai fini del contributo unificato (v. conclusioni ricorso introduttivo del primo grado e doc.15). Tale dichiarazione non è stata resa neanche nelle conclusioni del ricorso in appello né è stata depositata nel grado apposita autocertificazione, essendo stata prodotta solo quella richiesta ai fini dell' esonero dal pagamento del contributo unificato” (Corte d'Appello di Roma, Sez. Lav., 14-15 giugno 2023, n. 2524).
2.-Quanto alle spese del presente grado, l'appellante afferma nell'atto di appello di trovarsi nelle condizioni di cui all'art.42 comma 1 l.n.269/03 per l'esenzione delle spese processuali impegnandosi a comunicare eventuali variazioni;
produce a corredo dell'istanza solo la stessa documentazione di primo grado.
La dichiarazione del solo difensore nell'atto di appello non è quindi seguita da una nuova autocertificazione dell'appellante.
Sebbene in linea generale la documentazione prodotta in primo grado possa valere, come evidenziato nella giurisprudenza sopra menzionata, ai fini dell'esonero nel giudizio d'appello, nello specifico la questione è irrilevante perché, come sopra evidenziato la documentazione di cui al primo grado non può aver alcun valore ai sensi dell'art.152 cit.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del valore delle spese di lite del primo grado.
PQM
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado liquidate in euro 1.000,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa;
-si dà atto che sussistono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, se dovuto.
Roma,10/05/2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Sabrina Mostarda Dott.ssa Giovanna Ciardi
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2342/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Roma, in funzione di giudice del lavoro, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Giovanna Ciardi - Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi - Consigliere
Dott.ssa Sabrina Mostarda - Consigliere rel.
all'udienza del 10/05/2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2342/2022 vertente tra:
Parte_1
con l'avv.MANCUSI SERGIO MASSIMO
Appellante
E
CP_1
Con l'avv.SORDILLO MICHELE
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.2273/2022 del 10/03/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto appello avverso la sentenza con la quale il tribunale di Roma ha Parte_1 rigettato la sua domanda diretta ad ottenere la pensione con maggiorazione del 31.5.18 e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali.
Afferma che la sentenza è erronea perché il giudice avrebbe dovuto compensare le spese di lite. Ciò in quanto egli aveva effettuato la dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp.att. C.p.c. per l'esenzione dalle spese processuali, aveva inserito la dichiarazione nel fascicolo di primo grado e l'aveva espressamente richiamata nell'atto introduttivo dove si era anche impegnato a comunicare i mutamenti degli elementi reddituali. CP_ L' ha chiesto il rigetto dell'appello perché il non aveva depositato in primo grado Parte_1 alcuna dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp.att. c.p.c.
La causa è stata decisa alla odierna udienza con lettura di separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-L'appello è infondato perché non è stata prodotta la dichiarazione prevista dall'art.152 disp.att.c.p.c..
Deve premettersi che sebbene l'appellante invochi la compensazione delle spese processuali del primo grado, la questione oggetto d'appello riguarda solo l'esonero dal pagamento delle stesse ai sensi dell'art.152 disp.att.c.p.c.
CP_ 1.1.-Come evidenzia correttamente l' sebbene nel corpo del ricorso introduttivo ex art.414 c.p.c. sia presente la dichiarazione ai sensi dell'ar.152 disp.att.c.p.c, questa non è stata firmata dal ricorrente e non
è stata prodotta negli allegati alcuna dichiarazione sostitutiva valida ai fini dell'esonero.
Il ricorrente ha prodotto esclusivamente la documentazione seguente:
I) dichiarazione finalizzata all'esenzione dal pagamento del contributo unificato, nella quale dichiara che il suo reddito e quello familiare non è superiore ad euro 34.481,46;
II) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il mancato ricovero presso strutture sanitarie a carico dello Stato, nella quale afferma di avere reddito familiare pari a 0 : la dichiarazione non è sufficiente perchè non è stata effettuata ai sensi dell'art.152 disp.att. c.p.c. con l'impegno a comunicare mutamenti dei redditi, e inoltre indica il solo reddito familiare e non anche quello personale.
Anche la procura alle liti non contiene alcuna indicazione sui redditi.
La dichiarazione resa nel ricorso ex art.414 c.p.c. non è firmata dal ricorrente ed è pertanto riferibile al solo difensore, come tale inidonea ai fini di cui all'art.152 disp.att.cpc.
1.2.-Si richiama al riguardo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'art.152 cit., secondo cui “dalla previsione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., che fa carico alla parte, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, di rendere apposita dichiarazione sostitutiva «nelle conclusioni dell'atto introduttivo», impegnandosi «a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente», si può bensì ricavare che l'autocertificazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado può esplicare la sua efficacia anche nelle fasi successive, così come pure che l'interessato conserva la facoltà di rendere tale dichiarazione nei gradi successivi al primo, ove le condizioni dell'esonero fossero originariamente insussistenti e si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio (così Cass. nn. 16284 del 2011 e 21630 del 2013), ma non anche che la dichiarazione resa in grado successivo al primo possa valere a guadagnare alla parte, che non l'abbia allegata al giudizio di primo grado, l'esonero dalle spese di quel procedimento: a tale dichiarazione, infatti, la legge riconnette un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere personalissima e non delegabile al difensore (così Cass. n. 5363 del 2012 e succ. conf.), segna il punto di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di prevenire e reprimere gli abusi, resa palese dal rinvio dell'art. 152 att. c.p.c. ai controlli della Guardia di Finanza di cui al T.U. n. 115 del 2002, art. 88; ed è evidente che tale ultima esigenza resterebbe inevitabilmente frustrata laddove si consentisse l'ingresso nel processo di dichiarazioni autocertificative di un passato non più suscettibile di controllo alcuno” (Cass. Civ., Sez. Lav., 16 dicembre 2021, n. 40400; in senso conforme, Corte d'Appello di Roma, Sez. Lav., 24 ottobre 2022, n. 3913).
Sull'insufficienza della dichiarazione relativa al contributo unificato: “Quanto al motivo sub.5), la lavoratrice non risulta avere depositato in primo grado la dichiarazione prevista dall' art.152 disp.att. cpc, laddove risulta avere reso tale dichiarazione solo ai fini del contributo unificato (v. conclusioni ricorso introduttivo del primo grado e doc.15). Tale dichiarazione non è stata resa neanche nelle conclusioni del ricorso in appello né è stata depositata nel grado apposita autocertificazione, essendo stata prodotta solo quella richiesta ai fini dell' esonero dal pagamento del contributo unificato” (Corte d'Appello di Roma, Sez. Lav., 14-15 giugno 2023, n. 2524).
2.-Quanto alle spese del presente grado, l'appellante afferma nell'atto di appello di trovarsi nelle condizioni di cui all'art.42 comma 1 l.n.269/03 per l'esenzione delle spese processuali impegnandosi a comunicare eventuali variazioni;
produce a corredo dell'istanza solo la stessa documentazione di primo grado.
La dichiarazione del solo difensore nell'atto di appello non è quindi seguita da una nuova autocertificazione dell'appellante.
Sebbene in linea generale la documentazione prodotta in primo grado possa valere, come evidenziato nella giurisprudenza sopra menzionata, ai fini dell'esonero nel giudizio d'appello, nello specifico la questione è irrilevante perché, come sopra evidenziato la documentazione di cui al primo grado non può aver alcun valore ai sensi dell'art.152 cit.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del valore delle spese di lite del primo grado.
PQM
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado liquidate in euro 1.000,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa;
-si dà atto che sussistono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, se dovuto.
Roma,10/05/2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Sabrina Mostarda Dott.ssa Giovanna Ciardi