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Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio da remoto e così composta:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 500/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 (c.f.: CodiceFiscale_1 ), nato il [...] a [...] ed ivi residente, alla via G. Staglianò n. 150, elettivamente domiciliato in Chiaravalle Centrale (CZ), alla via Luigi
Razza n. 37, presso lo studio dell'avv. Tiziana Catricalà (c.f.: ) che lo rappresenta e CodiceFiscale_2 difende giusta procura rilasciata in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
Controparte_1 (c.f.: CodiceFiscale_3 ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Siberia Politano (c.f.: [...]
C.F._4 ), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con la sentenza n. 182/2022, pubblicata in data 10.2.2022 e notificata il 24.2.2022, il Tribunale di Catanzaro ha accolto la domanda di reintegra nel possesso del terreno oggetto di causa, proposta da Controparte_1 nei confronti di Parte_1 , ordinando al resistente di reintegrare la ricorrente nel possesso della servitù di passaggio, anche con mezzi meccanici, della stradella di cui si discute.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 deducendo la nullità della sentenza per avere il
Tribunale dichiarato illegittimo il procedimento amministrativo in violazione degli art. 4 e 5 della Legge n.
2248/1865 e dell'art. 21 della L. 241/90. Ha inoltre dedotto l'erronea ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure;
la violazione dei principi relativi alla distribuzione degli oneri probatori;
nonché la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 42/2004.
Si è costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 2 dicembre 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. non sono state depositate note e la Corte, con ordinanza del 16 dicembre 2025, ha assegnato alle parti nuovo termine perentorio fino all'udienza del 3 febbraio 2026 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Anche a tale udienza le parti non hanno depositato note scritte.
Il Collegio ha quindi trattenuto la causa indecisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. L'art. 127 ter comma 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10 lett. b) del d. lgs. 10.10.2022, n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1.1.2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Pertanto, nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., non avendo le parti depositato le note scritte nel termine loro assegnato col decreto di sostituzione dell'udienza del 2 dicembre
2025, né nel successivo termine assegnato con l'ordinanza del 16 dicembre 2025.
Orbene, posto che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che ai sensi dell'art. 307, quarto comma,
c.p.c. «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio», s'impone l'emissione di sentenza in termini.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
Parte_1 avverso la sentenza n. 182/2022, pubblicata il 10.2.2022 e notificata il 24.2.2022 dal Tribunale di
Catanzaro, così provvede:
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro del 12 febbraio 2026
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Petrolo dott.ssa Anna Maria Raschellà