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Sentenza 30 maggio 2026
Sentenza 30 maggio 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
RI TE NU Presidente
DO RU Consigliere relatore
Grazia RI Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: morte nella causa iscritta al n. 336 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
Parte_1 nato il [...] a [...], C.F.
C.F._1 ; CP_1 , nato il [...] a [...]
(CO), C.F. C.F._2 ; Parte_2 , nata il
1/1/1942 a AD BO (CO), C.F. C.F._3 ; CP_2
[...] , nata il [...] a [...], C.F.
C.F._4 Parte_3 , nata il [...] a [...]
(CO), C.F. C.F._5 CP_3 nato il
25/1/1972 a AD BO (CO), C.F._6 ; [...]
Pt_4 , nato il [...] a [...], C.F.
C.F._7 ; CP_4 , nato il [...] a [...]
BO (CO), C.F. C.F._8 Parte_5 , nato il
13/2/1982 a AD BO (CO), C.F. C.F._9 ;
Parte_6 , nato il [...] a [...],
C.F._10 ; Parte_7 , nato il [...] a
AD BO in CO, C.F. C.F._11 Parte_8 nata il [...] ad AD BO in [...], C.F. C.F._12
1 elettivamente domiciliati in Carbonia, nella Via delle Poste n. 5 presso lo studio dell'avv. CO Aste e rappresentati e difesi dagli avv.ti Settimio
ON e EL De CO, in forza di procura speciale resa a margine dell'atto di citazione del procedimento di primo grado;
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_5 in persona del procuratore speciale dr. Controparte_6 con sede in Bologna, via Stalingrado n.
45, C.F. P.IVA_1 e CP_7 , nato a [...] il [...]
C.F. C.F._13 residente in Quartucciu, entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari, Via della Pineta n. 53/b, presso lo studio degli avv.ti Giampaolo Secci, CO Secci e Alberto Secci, che li rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta in primo grado;
APPELLATI
All'udienza del 27 marzo 2026 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 22 marzo 2026):
“Nel merito:
- dichiarare (nullo [e/o annullabile e/o ingiusto] il giudizio di primo grado e) nulla (e/o annullabile e/o ingiusta) la sentenza di primo grado citata in epigrafe (caducandola), trattenendo la causa in decisione per giudicarla nel merito, accogliendo l'appello e quindi accertando (anche a titolo di riforma della sentenza appellata) la legittimità e la correttezza delle istanze proposte dagli attori in primo grado e per l'effetto:
1) accertare l'esclusiva ed integrale responsabilità del signor CP_7
– nato a [...] il [...] – nella causazione del sinistro de quo e dunque quella del suo assicuratore « Controparte_5 », in persona del l.r.p.t., C.F. P.IVA_1 e P.IVA P.IVA_2 , quindi condannare entrambi in solido fra loro al pagamento delle seguenti somme a favore degli attori oggi appellanti:
2 Cognome Nome Data di Luogo di Rapporto di Danno da perdita nascita nascita parentela con del rapporto parentale Persona_1 1939 in padre € 280.000,00 1 CP_1 Persona_2
1942 madre € 300.000,00 2 Parte_2 Persona_2 Per_3 CO Pt_
Hnia 1962 in sorella € 85.266,00 3 Persona_2
01-gen-62 in sorella € 90.266,00 4 Parte_3 Persona_2
25-gen-72 in fratello € 95.266,00 5 CP_3 Persona_2
02-set- 73 in fratello € 100.266,00 6 Parte_4 Persona_2
01- gen-76 in fratello € 105.266,00 7 Parte_1 Persona_2
28-ott- 77 in fratello € 110.266,00 8 CP_4 Persona_2
03-apr-80 in fratello € 115.266,00 9 Controparte_8 Persona_2
13-feb- 82 in fratello € 120.266,00 10 Per_4 Persona_2
19-nov-84 in fratello € 125.266,00 11 Parte_6 Persona_2
12 20-dic- 87 in sorella € 130.266,00 Parte_8 Persona_2
e così per la complessiva somma di € 1.657.660,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale patito dai predetti soggetti, o della diversa somma riconosciuta in corso di causa;
2) condannare i convenuti in solido fra loro al pagamento in favore di CP_1
[...] (padre del defunto) e Parte_2 (madre del defunto) della somme di € 60.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale futuro come illustrato in narrativa (danno per mancata percezione delle rimesse in denaro) o alla diversa somma riconosciuta in corso di causa;
3) condannare i convenuti in solido fra loro al pagamento in favore di CP_1
[...] (padre del defunto) e Parte_2 (madre del defunto) della somme di € 4.000,00 a titolo di risarcimento per le spese sostenute per il trasporto della salma del loro figlio dall'Italia al CO, per il suo funerale e tumulazione per complessivi € 4.000,00 od alla diversa somma riconosciuta in corso di causa;
3 4) per ognuna delle suddette tre voci di danno, si chiedono la rivalutazione monetaria e gli interessi dal momento del fatto illecito sino alla sentenza (da quel momento in avanti debito di valuta);
5) condannare i convenuti in solido fra loro al pagamento delle spese di lite comprensive di compensi, spese vive ed accessori dovuti per legge per entrambi i gradi del giudizio;
in via istruttoria si chiede l'ammissione delle seguenti richieste istruttorie formulate in primo grado come cristallizzate in sede di precisazione delle conclusioni e neglette:
1. Ammettersi prova per testi dei signori Parte_9 Persona_5
Persona_6 residenti in [...]e Controparte_9 e CP_10
[...] residenti nella Marche, comune di Falerone (FM), per il tramite della prova delegata al Tribunale di Fermo, sui seguenti capitoli:
1.1. Vero è che lei nei tre anni successivi alla morte di Persona_1 vale a dire nei tre anni successivi al 4 febbraio 2010, ha sentito il padre ( CP_1
[...] e/o la madre ( Parte_2 pronunciare più volte frasi del tipo:
«da quando Pt_1 è morto per me la vita non ha più senso»?
1.2. Vero è che lei, nei tre anni successivi alla morte di Persona_1 hasentito CP_1 (padre del defunto Per_1 pronunciare più volte frasi del tipo: «da quando Pt_1 non è più con noi, io e Pt_2 non riusciamo più a dormire, stanotte avrò dormito al massimo 4 ore», «io e
Pt_2 non abbiamo più voglia di uscire di casa, usciamo solo quando non possiamo farne a meno»?;
1.3. Vero è che lei, nei tre anni successivi alla morte di Persona_1 ha visto più volte piangere i genitori quando sentivano parlare del figlio Pt_1 morto in Italia?
1.4. Vero è che lei, nell'anno 2010, ha accompagnato i genitori a visitare la tomba del figlio Per_1
1.5. Vero è che il padre, in quell'occasione, le ha detto che andavano alla tomba del figlio ogni venerdì?
2. Ammettersi prova per testi dei signori Parte_9 Persona_5
Persona_6 all'epoca dei fatti ed a tutt'oggi residenti in [...], sui seguenti capitoli:
4 2.1. Vero è che lei nell'estate del 2008 ha incontrato il defunto [...]
Per_1 mentre si recava all'Ufficio Postale di Quartu Sant'Elena?
2.2. Vero è che Per_1 le disse che andava all'Ufficio postale per mandare denaro alla propria famiglia in CO?
2.3. Vero è che Per_1 le disse che quando era in Italia riusciva a mandare ai famigliari circa 250,00 euro mensili tutti i mesi?
2.4. Vero è che lei l'ha accompagnato all'ufficio postale e l'ha visto fare l'operazione di cui al punto precedente?
2.5. Vero è che negli anni 2009, 2008 e 2007, è capitato che quando lei dall'Italia tornava in CO il signor Persona_1 le ha affidato del denaro da consegnare al padre in CO?
2.6. Vero è che per ciascuna volta le consegnava circa 500 euro?
2.7. Vero è che lei ha più volte sentito pronunciare dalla madre e dal padre di Per_1 frasi del tipo: «con i soldi che ci manda Per_1 tutti i mesi riusciamo a vivere meglio»?
3. Ammettersi prova per testi dei signori Parte_9 Persona_5
Persona_6 sui seguenti capitoli:
3.1. Vero è che lei ha visto Persona_1 partire dall'Italia per tornare nella propria città d'origine in CO?
3.2. Vero è che ciò è successo una volta all'anno per ciascuno degli anni
2006, 2007, 2008 e 2009?
3.3. Vero è che prima della partenza il signor Persona_1 le disse che tornava in CO dalla propria famiglia, quindi dai propri genitori e dai suoi fratelli, e vi sarebbe restato per circa due mesi?
3.4. Vero è che nel 2009 le è capitato di assistere ad una telefonata di [...]
Per_1 ai propri genitori?
3.5. Vero è che nel 2009 Persona_1 le disse che, quando era in Italia, una volta a settimana chiamava i genitori ed i fratelli per sapere come stavano?
3.6. Vero è che, nel 2009, ha chiesto a Persona_1 di passare insieme la festa della «rottura» e che egli le rispose di non poter venire in quanto l'avrebbe passata con i suoi fratelli Parte_1 , Parte_7 ,
Parte_5 e Parte_8 ?
5 3.7. Vero è che Per_1 le ha detto che lui e i suoi fratelli si riunivano, anche assieme alle rispettive famiglie, in occasione della «festa della rottura» ed in occasione della «festa del sacrificio» e in occasione della
«grande festa» per festeggiare insieme?
3.8. Vero è che Parte_8 le disse che quando nacquero le due sue figlie
Pt_1 le telefonò per farle gli auguri e congratularsi e che la cosa le aveva fatto molto piacere?
3.9. Vero è che Persona_1 le ha detto una volta nel 2009 «senza i miei fratelli sarebbe duro per me vivere in Italia»?”
Nell'interesse degli appellati (come da comparsa di costituzione e risposta):
“Affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia:
1) rigettare tutte le domande formulate con le conclusioni dell'atto di appello notificato il 20.07.2022, perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, e comunque, in via subordinata, rigettare le richieste in punto di quantum debeatur così come formulate, poiché anch'esse assolutamente infondate, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1566/22 emessa dal Tribunale di Cagliari, pubblicata il
15.06.2022;
2) con vittoria di spese e compensi professionali”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione dell'11 giugno 2019, CP_1 (padre),
Parte_2 (madre), Parte_1 , CP_2 Parte_3 [...]
CP_3 Parte_4 , CP_4 Parte_5 Parte_6 ,
Parte_7 Parte_8 (fratelli) hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari la Controparte_5 e CP_7
[...] per vederli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da essi subiti a seguito al sinistro stradale, verificatosi in data 04.02.2010, intorno alle ore 20.50, nel quale aveva perso la vita il loro congiunto Persona_1
Premesso che il giorno del sinistro Persona_1 e Persona_7
[...] , mentre stavano attraversando la strada al km. 11,200 della SS 554 in località Quartu S.E., erano stati investiti dall'automobile Renault Megane
6 Scenic tg. CY 759 LR di proprietà e condotta da CP_7 , assicurata con Controparte_5 hanno sostenuto che l'incidente si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell'automobile per violazione delle seguenti regole di condotta: superamento del limite di velocità (art. 142 comma 8 c.d.s.); mancato adeguamento della velocità alle condizioni della strada (art. 141 comma 3 c.d.s.); non avere consentito ai pedoni di raggiungere il lato opposto della strada in condizioni di sicurezza
(art. 190 comma 2 c.d.s.).
Controparte_5 e CP_7 regolarmente costituiti, hanno chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese di giudizio, esponendo che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità del pedone Persona_1
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata decisa con la sentenza n. 1566/2022, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15 giugno 2022, con la quale il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dagli attori, condannandoli in solido a rifondere ai convenuti le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 9.694,00 oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Il Tribunale non ha accolto la domanda proposta dagli attori in quanto essi non avevano provato che il sinistro stradale si fosse verificato a causa della condotta colposa del conducente dell'automobile, come era loro onere fare secondo il disposto di cui agli artt. 2043 c.c. e 2697 c.c.
Al contrario, secondo la consulenza tecnica espletata nel giudizio penale, che il Tribunale ha condiviso, l'incidente era conseguenza del comportamento gravemente imprudente dei due pedoni, i quali: “avevano incautamente attraversato una strada a quattro corsie priva di illuminazione, in orario notturno e con abiti scuri, così rendendo impossibile per il conducente dell'automobile accorgersi della loro presenza e frenare in tempo utile ad evitare l'impatto mortale” e “non solo avevano eseguito un pericoloso attraversamento pedonale in orario notturno ed in luogo sprovvisto di attraversamenti pedonali, ma avevano ignorato la più elementare regola di cautela consistente nell'attraversare dopo essersi accertati del mancato arrivo di automobili in ragione
7 dell'obbligo a loro carico di dare precedenza ai conducenti (nel caso di specie, avrebbero dovuto facilmente accorgersi dell'arrivo della Renault
Megan Scenic condotta dallo CP_7 per la presenza dei fari accesi in orario notturno e del tratto rettilineo percorso).”
Ancora, secondo la valutazione del consulente, il lieve superamento
(10 km/h) del limite di velocità di 90 km/h presente in quel tratto stradale, non era rilevante sotto il profilo causale poiché, anche se l'automobile avesse marciato al di sotto di detto limite, in ogni caso: “il conducente non avrebbe potuto evitare l'impatto, in quanto ciò sarebbe stato possibile solo se la velocità di marcia fosse stata inferiore ai 60 km/h, necessaria al fine di arrestare l'automobile al momento dell'avvistamento dei pedoni”; di conseguenza, detto lieve superamento doveva ritenersi non aver contribuito, sotto il profilo causale, alla produzione del danno lamentato dagli attori.
Doveva d'altronde evidenziarsi che le condizioni della strada e le altre circostanze di tempo e di luogo non erano tali da indurre il conducente dell'automobile a ridurre drasticamente la velocità rispetto ai limiti vigenti in quel tratto stradale: “la percorrenza di un tratto rettilineo e la presenza di asfalto asciutto - in orario notturno e in località fuori dal centro abitato, priva di abitazioni e/o di attività commerciali - rendevano assolutamente improbabile la presenza di pedoni intenti ad attraversare la strada, cosicché la situazione concreta era del tutto imprevedibile ed inevitabile neppure per la tipologia di guidatore più esperto e maggiormente prudente” (così sentenza).
Alla luce delle esposte considerazioni, il Pubblico Ministero aveva richiesto l'archiviazione del procedimento per omicidio colposo nei confronti del CP_7 in ragione della mancanza di una sua responsabilità nella causazione del sinistro, richiesta accolta dal G.I.P.
Con atto di citazione notificato in data 19 settembre 1922 hanno proposto appello Parte_1 , CP_1 Parte_2 CP_2
[...] Parte_3 CP_3 Parte_4 , CP_4 Pt_5
[...] Parte_6 , Parte_7 Parte_8 , rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
8 Si sono costituiti in giudizio la Controparte_5 e
CP_7 i quali hanno concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 22 novembre 2024 la causa è stata trattenuta a decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Avendo la parte appellante proposto istanza di discussione orale, fissata udienza a tal fine il 27 giugno 2025, all'esito la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 12 settembre 2025 la causa è stata rimessa in istruttoria al fine di disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare:
a) il limite di velocità operante all'epoca dei fatti;
b) la velocità tenuta da due pedoni;
c) quale velocità avrebbe consentito, anche considerato il tempo psico-fisico di reazione per attuare un'azione frenante e/o di emergenza, ai due pedoni di completare l'attraversamento della SS 554 (vedasi quesito ordinanza del 17 ottobre 2025).
Espletato l'incombente, rigettata con ordinanza del 4 marzo 2026 la prova testimoniale dedotta dagli appellanti, all'udienza del 27 marzo 2026 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di atti difensivi finali.
Gli appellanti affidano l'impugnazione a dieci motivi di censura.
Primo motivo di appello: “Violazione di legge: errata individuazione della norma di legge applicabile al caso di specie sulla ripartizione dell'onere probatorio”.
Con il primo motivo censurano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ripartito l'onere probatorio tra le parti alla luce del dispositivo di cui agli artt. 2697 e 2043 c.c., anziché applicare la disciplina speciale prevista dall'art. 2054 c.c.
Secondo motivo di appello: “L'errata applicazione dell'art. 2967 c.c.: il mancato esame delle risultanze processuali”.
Con il secondo motivo censurano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta, ha rilevato che essi attori non avessero provato che il sinistro stradale si era verificato a causa della condotta colposa del conducente dell'automobile.
9 Al riguardo, lamentano che il Tribunale non avesse considerato che, secondo la perizia svolta in sede penale, la vettura viaggiava a 100 km/h e non era in grado di accorgersi degli ostacoli che avrebbe trovato avanti a sé in quanto, per poter frenare, avrebbe dovuto tenere una velocità massima di
60 Km/h; di talché, la velocità non era rapportata alle condizioni di spazio e tempo e, in ogni caso, era superiore al massimo consentito.
Inoltre, non aveva tenuto in rilievo che il CP_7 laddove aveva dichiarato “sentivo un forte urto sulla parte anteriore del mio veicolo come se mi fosse caduto dall'alto un grosso peso. Il parabrezza si frantumava impedendomi la visibilità. Mi riuscivo a fermare dopo diversi metri senza riuscire a capacitarmi di quello che fosse successo.”, aveva ammesso con valenza confessoria di non aver visto ciò che era accaduto nei secondi prima dell'impatto e che “se avesse avuto lo sguardo rivolto avanti a sé sulla corsia che stava percorrendo, avrebbe notato i due pedoni 35 metri avanti a sé (solo questo era il raggio di visuale offerto dai propri fanali).”
Terzo motivo di appello: “La mancata applicazione dell'art. 2054 c.c.”
Con il terzo motivo censurano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale non ha applicato alla fattispecie in oggetto la disposizione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza in capo al conducente, con la conseguenza che doveva essere quest'ultimo a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In merito, rilevano che i convenuti non erano riusciti a fornire tale prova liberatoria;
difatti, non avevano provato: che il conducente avesse rispettato il limite di velocità vigente (di 80 km/h secondo la Polstrada e di
90 km/h secondo il consulente) e, peraltro, non avevano richiesto una consulenza tecnica a tal fine;
che lo stesso avesse adeguato la propria velocità alle concrete circostanze di tempo e luogo e, in particolare, alla visibilità fornita dai propri fanali in ragione dell'ora notturna e della totale assenza di illuminazione;
quali fossero i fanali accesi e che questi fossero funzionanti;
di aver frenato per evitare l'incidente, mentre risultava che il
CP_7 aveva frenato dopo il sinistro, non accorgendosi della presenza dei pedoni sulla sede stradale e senza deviare la sua traiettoria sulla sinistra.
Quarto motivo di appello: “La mancata applicazione dell'art. 142 c.d.s.”
10 Con il quarto motivo censurano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale, facendo propria la consulenza, ha ritenuto irrilevante sotto il profilo causale il superamento del limite di velocità da parte del CP_7 il quale percorreva la strada a 100 km/h anziché rispettare il limite imposto di
80/90 km/h, rilevando che la percorrenza del tratto di strada al di sotto di detto limite non avrebbe potuto evitare l'impatto.
Con la prima articolazione del motivo, rilevano che l'eccesso di velocità concorre sempre alla causazione del sinistro, sia perché l'eccessiva velocità rende l'impatto più violento, sia perché tutto si svolge più velocemente ed in maniera meno controllabile, sia perché le manovre di emergenza diventano più difficili.
Con la seconda articolazione del motivo censurano la correttezza del ragionamento svolto dal Giudice di prime cure, rilevando che la riduzione della velocità a 90 Km/h avrebbe consentito ai pedoni di concludere indenni l'attraversamento, in quanto agli stessi mancava soltanto un metro per uscire dalla carreggiata e per evitare l'impatto era sufficiente che l'autovettura fosse giunta 73 centesimi di secondo dopo o che si fosse spostata sulla sinistra di solo un metro.
Quinto motivo di appello: “La mancata applicazione dell'art. 141 c.d.s.”
Con il quinto motivo censurano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale non ha rilevato che, in violazione dell'art. 141 c.d.s., la velocità di guida del veicolo al momento del sinistro non era adeguata all'orario notturno, all'assenza di illuminazione del tratto stradale e all'attraversamento di un centro abitato o, comunque, di un tratto di strada fiancheggiato da edifici, sicché la predetta violazione doveva essere considerata rilevante nella causazione dell'evento, avendo il CP_7 tenuto una condotta di guida che non gli consentiva di arrestare tempestivamente il veicolo di fronte agli ostacoli.
In merito, osservano che, secondo il consulente tecnico, attraverso l'utilizzo degli anabbaglianti, CP_7 poteva vedere solo sino a 35 metri e per frenare in tempo di fronte a un ostacolo doveva viaggiare al massimo a 60
Km/h., per cui era evidente che “l'aver viaggiato a una velocità di 100
11 Km/h lo poneva nella assoluta impossibilità di evitare qualsiasi ostacolo avesse incontrato”, con violazione dell'art. 141 c.d.s.
Doveva altresì ritenersi illogica la conclusione del consulente tecnico d'ufficio laddove aveva ritenuto irrilevante l'eccesso di velocità del CP_7 considerato che esso doveva sempre ritenersi avere contribuito a causare il sinistro in quanto la velocità influisce sul tratto di strada che viene percorsa durante il tempo di reazione, sulla velocità delle manovre volte ad evitare il sinistro, sull'entità dei danni provocati.
Sesto motivo di appello: “La affermazione secondo cui l'incidente è avvenuto fuori dal centro abitato”: a) violazione di legge e b) travisamento dei fatti”.
Con il sesto motivo censurano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha asserito che: “la percorrenza di un tratto rettilineo e la presenza di asfalto asciutto – in orario notturno e in località fuori dal centro abitato, priva di abitazioni e/o attività commerciali – rendevano assolutamente improbabile la presenza di pedoni intenti ad attraversare la strada, cosicché la situazione concreta era del tutto imprevedibile ed inevitabile neppure per la tipologia di guidatore più esperto e maggiormente prudente”.
In merito rilevano che, alla luce del verbale della Polizia stradale, ed in particolare del fotogramma n.2, e delle dichiarazioni rese dai testimoni, era evidente che il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro è costeggiato da fabbriche, case, ristoranti e bar;
il punto in cui si è verificato l'impatto è vicino ad un ristorante e la vittima si stava dirigendo a piedi verso la propria roulotte, che si trova in una officina vicina, di talché il sinistro doveva ritenersi essersi verificato all'interno di un centro abitato.
Settimo motivo di appello: “La affermazione secondo cui
l'attraversamento dei pedoni era un evento imprevedibile”: a) irragionevolezza, b) illogicità, c) violazione di legge”.
Con il settimo motivo censurano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha rilevato che l'attraversamento dei pedoni costituiva un evento imprevedibile ed inevitabile.
12 Al riguardo rilevano che l'attraversamento di Persona_1 era avvenuto in un centro abitato, quando era sopraggiunto il veicolo il pedone era già impegnato ad attraversare la strada da 8 secondi e pertanto il suo attraversamento non poteva ritenersi un evento imprevedibile ed inevitabile, il conducente aveva violato i limiti di velocità prescritti dal codice della strada e la regola di ordinaria prudenza che impone di “guardare davanti e dunque il frenare quando si vede un ostacolo”, dovendosi altresì considerare che quella in questione non era una strada in cui era vietato l'attraversamento pedonale.
Ottavo motivo di appello: “La mancata considerazione della assenza di qualsiasi frenata prima del sinistro e di qualsiasi tentativo di deviazione dall'ostacolo”: a) irragionevolezza, b) violazione di legge.”
Con l'ottavo motivo censurano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale non ha ritenuto rilevante sotto il profilo causale la condotta di guida del CP_7 il quale non si era accorto dell'attraversamento dei pedoni e pertanto non riusciva a frenare né a cambiare direzione, al fine di aggirare l'ostacolo prima dell'impatto, dimostrando di essere distratto e di non guardare la strada, con violazione dell'art. 140 c.d.s. Ribadiscono al riguardo che ai due pedoni mancava soltanto 1 m. per uscire dalla carreggiata, 73 centesimi di secondo, talché anche una leggera frenata, una semplice sterzata, avrebbe evitato il sinistro
Nono motivo di appello: “La rilevanza della condotta dei pedoni”: a) violazione di legge: violazione art. 191 c.d.s.”.
Con il nono motivo censurano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale, facendo propria la consulenza tecnica espletata nel procedimento penale, ha ritenuto che il sinistro fosse stato causato esclusivamente dal comportamento gravemente imprudente dei pedoni, i quali: “avevano incautamente attraversato una strada a quattro corsie priva di illuminazione, in orario notturno e con abiti scuri, così rendendo impossibile per il conducente dell'automobile accorgersi della loro presenza e frenare in tempo utile ad evitare l'impatto mortale” e, altresì,
“non solo avevano eseguito un pericoloso attraversamento pedonale in orario notturno ed in luogo sprovvisto di attraversamenti pedonali, ma
13 avevano ignorato la più elementare regola di cautela consistente nell'attraversare dopo essersi accertati del mancato arrivo di automobili in ragione dell'obbligo a loro carico di dare precedenza ai conducenti” così come previsto all'art. 190 c.d.s.
In via principale, rilevano che il Tribunale avrebbe dovuto applicare alla fattispecie l'art. 191 c.d.s., anziché l'art. 190 c.d.s., che dispone che:
“sulle strade sprovviste di attraversamento pedonali, i conducenti devono consentire al pedone che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”; difatti, nel caso di specie, i pedoni non si accingevano ad attraversare la strada, bensì avevano già iniziato l'attraversamento e lo stavano per concludere nel momento in cui era avvenuto l'impatto, trovandosi al margine destro della carreggiata e ad 1 m. circa dalla banchina esterna. Di conseguenza, era il conducente che era in colpa non avendo dato la precedenza ai pedoni.
In via subordinata, premesso che “in base al costante indirizzo di legittimità, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità”, dovendo il conducente dell'autovettura vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, evidenziano che, nel caso di specie, tale prova non fosse stata offerta, sia sotto il profilo della velocità di guida mantenuta in relazione al caso concreto e sia in relazione al fatto che la condotta del pedone non fosse prevedibile e, dunque, il sinistro evitabile.
Decimo motivo di appello: “il mancato accoglimento delle istanze istruttorie.”
Con il decimo motivo lamentano la mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte nel giudizio di primo grado con le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., e riprodotte nelle conclusioni rassegnate davanti al
Tribunale ed in quelle sopra trascritte, nonché la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio sulla dinamica del sinistro.
******
14 In via logica deve essere esaminato l'ultimo motivo di impugnazione con il quale gli appellanti lamentano il mancato accoglimento delle istanze istruttorie. Con riguardo all'istanza di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio la censura è superata, avendo la Corte accolto la richiesta.
Con riguardo all'istanza di ammissione della prova testimoniale il
Collegio richiama l'ordinanza del 4 marzo 2026. Nella comparsa conclusionale depositata il 16 aprile 2026 gli appellanti insistono sull'ammissione della prova per testi in particolare con riguardo ai rapporti tra la vittima ed i fratelli e le sorelle ed alle rimesse in denaro da parte del dante causa ai suoi familiari. Deve ribadirsi:
- in primo luogo la genericità della formulazione dei capi in relazione ai riferimenti temporali nonché il fatto che le circostanze dedotte non hanno ad oggetto fatti concludenti per la valutazione del rapporto tra la vittima ed i fratelli e le sorelle, non essendo essi indicativi di una sua specialità;
- l'irrilevanza dei capitoli relativi alle rimesse in difetto di ogni allegazione sulla situazione lavorativa e reddituale di Persona_1 Al riguardo si richiama quanto di seguito esposto in ordine alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali.
Deve pertanto confermarsi il rigetto dell'istanza di ammissione della prova testimoniale.
******
I. Sulla responsabilità del sinistro
I.I. I primi nove motivi di appello, tutti inerenti alla ricostruzione della dinamica dell'incidente ed all'accertamento delle rispettive responsabilità dei soggetti coinvolti, in quanto strettamente connessi, devono essere trattati congiuntamente.
La Corte condivide le censure degli appellanti laddove lamentano che il Tribunale abbia ripartito l'onere probatorio tra le parti alla luce di quanto previsto dagli artt. 2697 c.c. e 2043 c.c., anziché applicare la disciplina speciale prevista dal primo comma dell'art. 2054 c.c., al quale deve essere ricondotta la fattispecie all'esame.
Si richiamano:
15 - Cass., n. 20137/2023: “In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente.”
- Cass., n.9856/2022: “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.”
Deve in primo luogo rilevarsi che il Tribunale ha deciso sulla domanda degli attori, odierni appellanti, sulla base del rapporto della polizia stradale intervenuta al momento del sinistro nonché sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta dalla Procura, prodotta dalla stessa parte attrice, senza dubbio utilizzabile quale “prova atipica” da parte del giudice civile, secondo granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità. Si richiama Cass., n. 15714/2010 “Il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi.”; nello stesso senso Cass., n. 17263/2025;
n.26229/2023.
La Corte, come sopra esposto, ha poi disposto, nel presente giudizio, una consulenza tecnica d'ufficio che ha consentito di accertare elementi concludenti ai fini della decisione.
I.II. Non è oggetto di contestazione fra le parti la circostanza che Per_1
[...] , congiunto degli appellanti, e Persona_7 siano stati
16 investiti dall'autovettura condotta da CP_7 il giorno 4 febbraio
2010 verso le 20.50 di sera, mentre attraversavano la strada al km. 11,200 della S.S. 554 in località Quartu S.E.
Alla luce della consulenza tecnica in atti, redatta in sede penale, deve in primo luogo rilevarsi che la strada statale extraurbana 554 ha doppio senso di circolazione, due corsie di marcia per ciascun senso e larghezza complessiva della carreggiata mediamente di circa 13,6 m. Nel tratto dove è avvenuto l'incidente, l'andamento della sede stradale è perfettamente pianeggiante e rettilineo senza alcuna limitazione di visuale per i conducenti che vi sopraggiungono e vi è la totale assenza di attraversamenti pedonali.
Con riguardo alla segnaletica verticale installata lungo la direttrice dell'autoveicolo, si rileva il limite di velocità di 80 km/h richiamato dai verbalizzanti ed installato a circa 350 m. dal luogo del sinistro, e precisamente poco prima dell'intersezione a destra ivi presente. Ad avviso del consulente, poiché il suddetto segnale di limite della velocità non viene ripetuto nel tratto successivo a tale intersezione né in quello che segue la seconda intersezione a destra esistente a circa 160 m. dal punto dell'investimento, intersezioni segnalate dal prescritto segnale di pericolo, la velocità massima consentita nei pressi del luogo del sinistro doveva ritenersi di 90 km/h, “fatte salve le norme cautelari prudenziali previste dal codice della strada lungo i tratti che precedono le intersezioni.”
Nella consulenza tecnica d'ufficio disposta dalla Corte, si legge, alla pag. 4, che su tale conclusione concordano anche gli appellanti secondo quanto esposto nelle note fatte pervenire al consulente 18 dicembre 2025. In realtà gli appellanti insistono nelle note e nella seconda comparsa conclusionale del 16 aprile 2026 (in difetto di ulteriore precisazione deve ritenersi riferito a questo atto difensivo finale il richiamo alla comparsa conclusionale) sul fatto che, seppure si concordava con l'assunto che l'art.104 Reg. Es. c.d.s. impone la ripetizione del segnale dopo ogni intersezione, nel verbale della Polizia Stradale si affermava che il limite di velocità era di 80 km/h, accertamento di un dato di fatto che era vincolante fino a querela di falso. Inoltre, nessuno poteva garantire che la situazione della segnaletica fosse rimasta inalterata rispetto alla data del sinistro ed,
17 anzi, dalle fotografie in atti risultava evidente che tra l'ottobre del 2009 ed il giugno del 2010 (il sinistro è del febbraio del 2010) il palo avesse avuto un altro incidente e fosse stato sostituito. Tale assunto è smentito dal CTU nel rispondere alle osservazioni del difensore degli appellanti (pagg. 18-19) in quanto dal confronto delle fotografie di ottobre 2009 e di giugno 2010 si evince “come la peculiare e lieve rotazione antioraria del cartello del limite di 80 km/h sia rimasta del tutto inalterata”. Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti [nota 2 pag.3) comparsa conclusionale], i cartelli sembrerebbero uguali (il dubbio è imposto dalla qualità delle foto).
D'altronde la collocazione prima dell'intersezione é logicamente più plausibile, essendo finalizzata ad imporre agli automobilisti un rallentamento in funzione della stessa e non può poi tacersi che appare francamente improbabile che il cartello, se caduto, sia stato sostituito con uno avente la stessa rotazione antioraria.
Non può poi condividersi la tesi secondo cui il verbale della Polizia
Stradale farebbe prova fino a querela di falso del fatto che il limite di velocità fosse 80 km/h, come affermato dagli agenti rilevatori.
Infatti il verbale fa piena prova fino a querela di falso riguardo alla segnaletica presente sul luogo mentre la sua interpretazione, in relazione alle disposizioni del Codice della Strada, costituisce una valutazione non assistita da fede privilegiata.
Al momento del sinistro, come riferito nel rapporto redatto dalla
Polizia Stradale, le condizioni metereologiche erano buone, essendo il cielo sereno ed il manto stradale conseguentemente asciutto, talché esse non erano sfavorevoli al reciproco avvistamento delle parti.
L'ausiliario, nella consulenza redatta in sede penale, ha altresì precisato che nel tratto di strada extraurbana interessato non vi sono abitazioni, centri commerciali o altre tipologie di fabbricati che avrebbero potuto far presagire la presenza di pedoni, soprattutto all'ora in cui accadde il sinistro.
La strada era priva di illuminazione pubblica e l'avvistamento notturno era affidato all'uso dei fari delle autovetture, e precisamente degli anabbaglianti, che consentono di avvistare un ostacolo ad una distanza
18 mediamente non superiore a circa 35 m. come attestato dalle ricerche bibliografiche effettuate dall'ausiliario. Nella consulenza tecnica espletata in questo grado, egli ha precisato che le caratteristiche dei proiettori anabbaglianti, equipaggiati con lampade alogene tradizionali, erano state verificate puntualmente durante l'esame del relitto e, sulla loro base, era stata stimata la distanza di avvistamento. È vero, come rimarcato dagli appellanti, che il consulente ha precisato che non era stato possibile accertare se la lampada del proiettore di dx, danneggiatasi nell'urto, fosse o meno funzionante prima dell'investimento e se il conducente stesse usando gli abbaglianti o gli anabbaglianti.
Tuttavia, deve evidenziarsi che sulla regolarità e sull'effettivo uso degli anabbaglianti non è stata sollevata alcuna contestazione nel verbale degli agenti della Polizia Stradale intervenuta e d'altronde il traffico notoriamente presente sulla S.S. 554, strada ad alta intensità di traffico, con ogni ragionevole presunzione, escludeva la possibilità di utilizzare gli abbaglianti, dovendosi ricordare che i due sensi di marcia opposti erano separati dalla doppia striscia continua di mezzeria e non dal guardrail.
Le disquisizioni degli appellanti riprese nella comparsa conclusionale sulla mancata prova se entrambi i fari fossero o meno funzionanti e quali luci il conducente utilizzasse al momento del sinistro devono ritenersi contrastate dal mancato rilievo di irregolarità da parte degli agenti, sul quale in via presuntiva può fondarsi una valutazione di regolarità delle luci del veicolo investitore. Non può poi tacersi che, a fronte della mancanza di contestazioni in ordine a detta regolarità, si verrebbe, dopo anni dal sinistro, a gravare il conducente dell'onere di una prova impossibile a darsi.
I.III. Con riguardo alla condotta del conducente il veicolo, dagli accertamenti effettuati in sede penale dal consulente, risulta che l'autovettura procedeva con una velocità di circa 100 km/h e che, solamente ad una velocità non superiore ai 60 km/h (dato confermato anche nella consulenza disposta da questa Corte) circa, il CP_7 sarebbe stato potenzialmente in grado di arrestare il proprio veicolo in tempo utile, in quanto, con l'uso degli anabbaglianti, poteva avvistare un ostacolo ad una
19 distanza mediamente non superiore a circa 35 m. Tali dati non sono contestati dagli appellanti.
Gli accertamenti peritali disposti da questa Corte hanno poi consentito di accertare che, secondo il principio del più probabile che non, ad una velocità di 80 km/h il conducente avrebbe potuto evitare l'investimento se avesse attuato, al termine dell'intervallo psicotecnico, una lieve deviazione della traiettoria verso la corsia libera di sinistra contestuale all'azione frenante. “Al termine dell'intervallo psicotecnico, la distanza dai pedoni di circa 12,8 m. ed il tempo a disposizione di 0,65 sec., difatti, avrebbero consentito tale deviazione.”
L'ausiliario ha, altresì, segnalato la mancanza di una reazione del conducente nel momento successivo in cui poteva avvistare i pedoni: dal momento in cui poteva avvistarli a quello in cui si era concretizzato l'investimento erano trascorsi 1,26 secondi, durata superiore - sebbene di poco - all'intervallo psicotecnico esigibile, senza che fosse stata posta in essere alcuna manovra di emergenza in esito ad una reazione quantomeno istintiva, indice di una condotta di guida poco reattiva.
Occorre d'altronde considerare che lo stesso CP_7 sentito dalla
Polizia, ha dichiarato di aver sentito un forte urto sulla parte anteriore del veicolo, “come se mi fosse caduto dall'alto un grosso peso. Il parabrezza si frantumava impedendomi la visibilità. Riuscivo a fermare dopo diversi metri senza riuscire a capacitarmi di quello che fosse successo. Scendevo dal veicolo e notavo che a terra erano riverse due persone….”. Alla luce di detta dichiarazione è di tutta evidenza che egli non ha visto i due pedoni e, conseguentemente, non ha posto in essere alcuna manovra di emergenza.
I.IV. Con riguardo ai pedoni, il consulente, per le ragioni espresse alle pagg.
18-19 della consulenza redatta in sede penale, ha affermato che debba ragionevolmente ritenersi che essi provenissero dalla sinistra della carreggiata rispetto alla direttrice di avanzamento dell'autoveicolo. Al momento dell'investimento, avvenuto quando si trovavano pressoché al centro della corsia di destra di pertinenza del mezzo, mancavano circa 1,8 metri (e non un metro come si legge nella prima comparsa conclusionale
20 degli appellanti) per raggiungere il margine destro della carreggiata, percorribili in circa 1,2 secondi.
Ancora, l'ausiliario nella consulenza redatta in sede penale ha potuto accertare che i pedoni avanzavano ad un passo non particolarmente celere:
“fondamentale poi, ai fini della stima dell'andatura dei pedoni, il perfetto allineamento delle due deformazioni sul portello del cofano motore con i corrispondenti centri di rottura del parabrezza, sempre foto n° 8 in allegato, che dimostra il totale annullamento della componente trasversale della velocità dei pedoni e, dunque, un avanzamento degli stessi non particolarmente celere. Un passo piuttosto spedito, infatti, avrebbe determinato un caricamento obliquo, seppur minimo, dei corpi dei pedoni e, conseguentemente, un disallineamento dei danni corrispondenti rinvenuti sul autoveicolo rispetto all'asse longitudinale dello stesso.” Egli ha stimato la velocità dei pedoni, che procedevano piuttosto ravvicinati, in circa m 1,5
m/s, pari a 5,4 km/h. Tale velocità è stata confermata, quantomeno secondo il criterio del più probabile che non, anche negli accertamenti peritali espletati nel presente giudizio nei quali si richiama anche recente letteratura pubblicata successivamente alla redazione della consulenza in sede penale.
Tali conclusioni continuano ad essere contrastate dagli appellanti nella comparsa conclusionale con considerazioni che tuttavia non scalfiscono gli approfonditi e motivati accertamenti del CTU a cui si rimanda. Peraltro detto elemento, per quanto si viene ad esporre, non ha valenza concludente ai fini del decidere.
I.V. Così riassunti gli elementi di fatto emergenti dalle risultanze istruttorie acquisite all'incarto processuale e che devono essere posti a fondamento della presente decisione, si ritiene opportuno in primo luogo richiamare i più recenti arresti giurisprudenziali in materia di investimento di pedone da parte di un veicolo:
- Cass., n. 14347/2026: “…Il principio giurisprudenziale secondo cui
l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1,
21 dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (Cass. 5 marzo 2013, n. 5399, Cass. 4 aprile 2017, n. 8663)”.
- Cass., n. 28281/2025: “Trova applicazione, infatti, il principio secondo cui
“la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. , non opera in contrasto con il principio di responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione,
l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c., ... In ragione di tale principio è anche possibile escludere ogni responsabilità del conducente del veicolo per l'investimento di un pedone” (Cass. n. 17985/2020)”.
- Cass., n. 2241/2019: “Quanto al merito, deve porsi in rilievo che come questa Corte ha già avuto modo di affermare il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/2017, n.
8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964)”.
Tanto premesso, sulla scorta degli esposti insegnamenti del giudice di legittimità, ad avviso della Corte deve ritenersi che i pedoni, ed in particolare - per quanto qui di interesse - Persona_1 dante causa degli appellanti, e Persona_8 abbiano concorso nella causazione del sinistro per cui è causa rispettivamente nella misura dell'80% e del 20%.
22 Non può revocarsi in dubbio che il conducente del veicolo non abbia offerto la prova liberatoria di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c.
Ed infatti, gli accertamenti peritali espletati nel presente grado del giudizio hanno consentito di accertare che una velocità di 80 km/h avrebbe consentito al CP_7 di compiere una manovra di emergenza ed evitare i pedoni.
Seppure può ritenersi accertato che il limite di velocità era di 90
Km/h, non può revocarsi in dubbio che lo stato dei luoghi, ed in particolare il buio e la mancanza di illuminazione pubblica, imponessero ai conducenti dei veicoli di stare al di sotto di detto limite, talché la velocità alla quale sarebbe stato possibile compiere una, decisiva, manovra di emergenza ovvero, si ripete, 80 km/h, era sicuramente pretendibile secondo i parametri di prudenza e cautela imposti dall'art. 141 c.d.s., dovendosi disattendere l'affermazione di cui alla comparsa conclusionale ed alla memoria di replica degli appellati secondo cui detta velocità, inferiore al limite concretamente vigente, non sarebbe stata esigibile (si evidenzia che il richiamo alla comparsa conclusionale degli appellati si intende, salvo diversa precisazione, riferito a quella depositata il 16.4.2026). Tale conclusione trova pieno riscontro nell'ordinanza n. 931/2025 della Suprema Corte pronunciata in una fattispecie che ha fortissime somiglianze con quella oggetto di giudizio nella cui motivazione si legge: “D'altra parte, anche la sola circostanza che si era in ora serale, congiunta a quella della scarsa illuminazione, di fronte ad un limite massimo di 60 km/h suggerivano necessariamente di stare al di sotto di esso. È palese che, quando l'ente proprietario della strada, che regola la velocità, lo fa stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni di luce ottimali. Il giudice di rinvio considererà, dunque, sussistente una velocità superiore a quella che si sarebbe dovuta tenere nelle condizioni di tempo e di luogo e riterrà non superata la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 cod. civ. a carico dell'automobilista. Il giudice di rinvio, inoltre, provvederà a stabilire
l'incidenza della condotta sulla causazione degli eventi dannosi sulla base del dato certo della grave imprudenza commessa dalle vittime”.
23 Letta la comparsa conclusionale degli appellati, si osserva che non risulta corretta l'affermazione secondo cui la deviazione a sinistra ipotizzata dal CTU avrebbe portato un'invasione di corsia, in quanto la SS 554 ha due corsie di marcia per senso di percorrenza, il CP_7 viaggiava nella corsia di destra e, pertanto, lo spostamento avrebbe riguardato la corsia di sinistra nel medesimo senso di marcia ossia la corsia di sorpasso. A fronte dell'osservazione del consulente di parte degli appellati secondo cui, in considerazione del verso di marcia dei due pedoni, l'eventuale istintiva manovra di deviazione del veicolo sarebbe stata non verso sinistra ma verso destra, nel tentativo di allontanarvisi, il CTU ha risposto, con una valutazione che si condivide, che nel caso di specie lo spazio maggiormente libero verso cui dirigersi per evitare l'investimento era a sinistra.
Non può tuttavia condividersi l'assunto degli appellanti che vorrebbero ascrivere all'esclusiva responsabilità del CP_7 il verificarsi del sinistro.
Infatti, la condotta dei pedoni, contrariamente a quanto pervicacemente sostenuto dagli appellanti, è stata caratterizzata da una gravissima imprudenza se solo si tiene conto che essi, vestiti di scuro, senza alcun elemento riflettente, hanno attraversato in orario notturno una strada extraurbana a 4 corsie, a scorrimento veloce, con intenso traffico, larga circa
13,6 metri, priva di illuminazione pubblica, senza prestare la necessaria attenzione al fine di evitare il loro investimento.
Deve ancora evidenziarsi la non prevedibilità dell'attraversamento della carreggiata da parte dei due pedoni, considerando le caratteristiche della strada, la sua larghezza, l'intenso traffico, nonché, il fatto “che in quel tratto di strada extraurbana non si affacciano abitazioni, centri commerciali o altre tipologie di fabbricati che avrebbero potuto farne presagire la presenza, soprattutto all'ora in cui accadde sinistro.” (così consulenza tecnica d'ufficio redatta in sede penale).
Non può condividersi l'assunto degli appellanti secondo cui la marcia del veicolo avveniva all'interno di un centro abitato o comunque in un tratto di strada fiancheggiato da edifici, assunto fondato sul fotogramma
24 n.2 allegato al verbale della Polstrada, talché l'attraversamento dei pedoni non poteva ritenersi un fatto imprevedibile e irragionevole.
Premesso che tale situazione è stata esclusa dal C.T.U., si evidenzia che il fotogramma richiamato per smentire tale accertamento riproduce non il tratto di strada nel quale si è verificato il sinistro ma lo sbocco sulla S.S.
554 della via Padre Attanasio, sulla quale si vedono effettivamente degli edifici e da cui si ritiene provenissero i due pedoni;
detta via interseca la statale nella parte opposta della carreggiata rispetto a quella in cui marciava il veicolo. Deve ancora considerarsi l'ora notturna, nel mese di febbraio alle ore 20.50 circa vi è buio completo, alla quale si è verificato il sinistro che rendeva del tutto imprevedibile, si ripete, la presenza di pedoni in un tratto di strada extraurbana, ad alta intensità di traffico ed a scorrimento veloce, privo di attraversamenti pedonali, nel quale “non si affacciano abitazioni, centri commerciali o altre tipologie di fabbricati.”, situazione di fatto che non è stata contrastata adeguatamente dagli appellanti.
Il fatto che dalle sommarie informazioni assunte risulta che una delle vittime stava attraversando la strada per raggiungere la sua roulotte che si trovava dall'altro lato, accanto ad un'officina, in disparte il fatto che non è stata accertata la posizione della stessa, nulla rileva considerato che stante l'ora detta officina era sicuramente chiusa e la sua presenza non poteva indurre a ritenere che un pedone la volesse raggiungere.
Sotto altro profilo, gli appellanti sostengono che non può ritenersi imprevedibile ed inevitabile l'attraversamento da parte dei due pedoni per il fatto che il loro investimento è avvenuto quando esso era iniziato da circa 8 secondi e che, per tale motivo, aveva errato il Tribunale ad affermare che i pedoni non avevano dato la precedenza all'auto, richiamando l'art. 190
C.d.S., dovendo invece trovare applicazione l'art. 191 C.d.S. che dispone che “Sulle strade sprovviste di attraversamento pedonali, i conducenti devono consentire al pedone che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la careggiata di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.”
La censura è infondata alla luce della motivazione di Cass., n.
5399/2013 nella quale si legge “….A fronte di simile ricostruzione non
25 assume alcuna decisiva rilevanza la critica sollevata dalla ricorrente circa la necessità di fare applicazione dell'art. 191, comma 2, anziché dell'art.
190 C.d.S., comma 5, dal momento che le due disposizioni non sono fra loro antitetiche. La previsione secondo cui i pedoni "che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti" non è in contrasto con quella per cui sulle strade prive di attraversamenti pedonali "i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza".”
Nel caso oggetto di giudizio, per un verso i pedoni non hanno dato la precedenza al veicolo che sopraggiungeva, da essi sicuramente visibile stanti i fari e per altro verso, come sopra detto, il conducente del veicolo non ha effettuato la manovra di emergenza che avrebbe loro consentito di completare l'attraversamento.
La violazione di entrambe le disposizioni è stata peraltro accertata dalla Polizia Stradale intervenuta in occasione del sinistro.
Considerato che la strada era priva di illuminazione pubblica ed era buio non può poi condividersi l'affermazione di cui alla comparsa conclusionale secondo cui i pedoni erano visibili in quanto avevano iniziato l'attraversamento da otto secondi. Stante il buio e la mancanza di illuminazione essi sono stati visibili solo quando sono entrati nel fascio di luce dei fari dell'autovettura.
Solo nella comparsa conclusionale gli appellanti allegano per la prima volta, e quindi inammissibilmente, che non vi era certezza che l'autovettura non fosse sbucata da una via laterale ed avesse accelerato poi bruscamente quando i due erano già sulla strada, allegazione inammissibile in quanto nuova. Nell'atto di citazione in giudizio di primo grado, infatti gli stessi appellanti avevano allegato che il CP_7 viaggiava sulla S.S. 554 con direzione di marcia dal Margine Rosso verso Quartucciu.
In conclusione, ad avviso della Corte la valutazione della condotta dei pedoni e della condotta di guida del CP_7 alla luce delle regole di giudizio elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e sopra esposte conduce ad una ripartizione delle responsabilità nei termini sopra indicati,
26 dovendosi per le esposte argomentazioni ritenersi preponderante il concorso di colpa dei pedoni che hanno tenuto una condotta assolutamente imprudente ed imprevedibile in relazione allo stato dei luoghi ed all'ora di accadimento del sinistro.
II. Sul risarcimento del danno
II.I. Sul risarcimento del danno non patrimoniale
Gli attori, odierni appellanti, hanno domandato il risarcimento per la perdita del rapporto parentale conseguente al decesso del figlio e del fratello, Persona_1
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Sotto il profilo dell' an si richiama in motivazione Cass., n.
5769/2024: “Questa Corte ha affermato – e reiteratamente ribadito – il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva”
(coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria”
(genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15/02/2018,
n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n.25541 e, già, Cass. 16/03/2012, n.4253);” (conf. Cass., n. 21339/2025).
Premesso che “In tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, la scelta dell'una o dell'altra tabella, nell'ambito di quelle basate sul sistema a punti, rientra nella discrezionalità del giudice e non dev'essere sorretta, pertanto, da specifica motivazione, essendo tutte parimenti congrue - nei limiti della loro natura di suggerimento e non di imposizione normativa - ai fini della quantificazione del risarcimento” (Cass. n. 27321/2025), ai fini della sua liquidazione, la
Corte ritiene di applicare le Tabelle milanesi elaborate nell'anno 2022 e aggiornate nel 2024 (vedasi nota del 4 giugno 2024 dell'Osservatorio),
27 dovendo ritenersi le stesse più idonee a rappresentare - ai sensi dell'art. 1226
c.c. - un adeguato ristoro del danno non patrimoniale sofferto dagli eredi
Pt_1 . Si richiama l'esauriente motivazione di Cass., n. 21245/2016 nonché
Cass., n. 7272/2012: “Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche
d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, sotto il profilo della violazione di legge, avendo la stessa provveduto ad una semplice rivalutazione degli importi liquidati in base alle tabelle vigenti alla data della decisione di primo grado, e non più in uso al momento della pronuncia impugnata).”. e in motivazione Cass., n. 33770/2019: “Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle (Cass. n. 20381 del 11/10/2016 Rv. 642615 - 01). Nel caso di specie, senza alcuna logica spiegazione, la Corte d'Appello di Salerno, nel decidere la causa nell'anno 2017, come è pacifico, ha applicato le Tabelle del Tribunale di Milano risalenti all'anno 2008, ossia alla data della liquidazione dell'importo risarcitorio effettuata dal giudice di primo grado, ed è, pertanto, incorsa in vizio motivazionale.”
Deve pertanto disattendersi la domanda degli appellanti laddove domandano la liquidazione del danno sulla base delle tabelle vigenti alla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado.
Si evidenzia, altresì, la Tabella Unica Nazionale (TUN), introdotta dal DPR n. 12/2025, non riguarda la liquidazione del danno parentale.
Con le tabelle milanesi sono stati previsti nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (Cass., nn. 10579/2021; 26300/2021; 33005/2021), introducendo il valore a punto
28 e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti. Si richiama
Cass., n. 37009/2022.
Per procedere a quantificare il danno da perdita parentale si deve partire dal valore a punto di euro 3.911,00, previsto nell'ipotesi di perdita di un figlio e di euro 1.698,00, previsto nell'ipotesi di perdita di un fratello, e poi valutare per ciascuno dei danneggiati i cinque parametri introdotti dalle tabelle che sono:
a) l'età della vittima primaria,
b) l'età della vittima secondaria,
c) la convivenza tra le due,
d) la sopravvivenza di altri congiunti,
e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Persona_1 era nato il [...]. Egli, pertanto, all'età del decesso aveva 46 anni.
Non si riconosce punteggio per i parametri C) e D) considerato che è pacifico che egli non fosse convivente con i genitori, i fratelli e le sorelle e considerato il numero dei congiunti sopravvissuti. Con riguardo al parametro E) si ritiene di riconoscere quale punteggio 10, considerato che quantomeno dal 15 aprile 2005, data della carta d'identità risultante dal verbale degli agenti intervenuti nell'immediatezza, la vittima era in Italia, e la lontananza non può non aver inciso, con ogni ragionevole presunzione, sulla qualità e intensità della relazione affettiva dovendosi considerare il minor stravolgimento della vita dei congiunti (dimensione dinamico relazionale) inteso come minore significativa modificazione delle proprie abitudini di vita. Nell'atto di citazione in primo grado si fa riferimento anche al fatto che alcuni fratelli vivevano in Italia ma di tale circostanza non
è stata offerta alcuna prova e l'allegazione non è stata ripresa negli atti del presente giudizio.
Si riportano nella successiva tabella i punti attribuiti a ciascuno degli appellanti e l'ammontare del risarcimento astrattamente a ciascuno pertoccante, calcolato all'attualità. Come sopra detto, il moltiplicatore a punto è pari ad euro 3.911,00, per la perdita di un figlio e ad euro 1.698,00, per la perdita di un fratello.
29 Nome Data di nascita Totale punti Risarcimento A B E
1.1.1939 CP_1 20 16 10 46 € 179.906
1.1.1942 Parte_2 20 16 10 46 € 179.906
1.1.1962 CP_2 14 14 10 38 € 64.524
1.1.1966 Parte_3 14 14 10 38 € 64.524
25.1.1972 CP_3 14 16 10 40 € 67.920
2.9.1973 Parte_4 14 16 10 40 € 67.920
1.1.1976 Parte_1 14 16 10 40 € 67.920
28.10.1977 CP_4 14 16 10 40 € 67.920
3.4.1980 Parte_7 14 18 10 42 € 71.316
13.2.1982 Parte_5 14 18 10 42 € 71.316
19.11.1984 Parte_6 14 18 10 42 € 71.316
20.12.1987 Parte_8 14 18 10 42 € 71.316
Si dà atto che i nomi e le date di nascita dei congiunti di [...]
Per_1 sono stati tratti dal libretto di famiglia prodotto dagli appellanti come doc. n. 8.
Il risarcimento dei danni spettante agli appellanti a fronte della perdita del rapporto parentale conseguente a sinistro per cui è causa deve essere quantificato tenuto conto della percentuale di responsabilità riconosciuta in capo al loro congiunto, pari all'80%, in:
CP_1 euro 35.981,20
Parte_2 euro 35.981,20
CP_2 euro 12.904,80
Parte_3 euro 12.904,80
CP_3 euro 13.584,00
Parte_4 euro 13.584,00
Parte_1 euro 13.584,00
CP_4 euro 13.584,00
Parte_5 euro 14.263,20
Parte_6 euro 14.263,20
30 Parte_7 euro 14.263,20
Parte_8 euro 14.263,20 oltre gli interessi dalla data della presente decisione al saldo alla luce dell'esauriente motivazione della recente sentenza n. 22441/2025 della
Corte di Cassazione di cui si riportano due passaggi salienti: “
4.3. Con riferimento alla specifica materia degli effetti della mora nell'adempimento delle obbligazioni di valore, poi, la già la sentenza delle Sezioni Unite
17.2.1995 n. 1712 stabilì che il danno da mora non si presume per legge, ma “deve essere allegato e provato”, principio ribadito ancora di recente - ex aliis - da Cass. Sez. 3, 16/02/2023, n. 4938. […] 4.5. Il motivo va dunque dichiarato fondato in applicazione del seguente principio di diritto: “la vittima d'un fatto illecito che intenda essere risarcita, oltre che del capitale liquidato in moneta attuale, anche del danno da mora (c.d. interessi compensativi), ha l'onere di domandare il risarcimento di quest'ultimo in modo espresso, di allegarne il fatto costitutivo e di indicarne le fonti di prova, anche presuntive”.
Nel caso scrutinato gli appellanti si sono limitati a domandare nelle conclusioni rassegnate gli interessi legali dalla data del fatto illecito fino alla sentenza senza corredare la domanda di alcuna allegazione.
II.II. Sul risarcimento del danno patrimoniale
II.II.I. CP_1 e Parte_2 domandano nelle conclusioni rassegnate il pagamento della somma di euro 60.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale futuro per la mancata percezione delle somme di denaro che il loro congiunto consegnava loro periodicamente.
A sostegno della domanda essi hanno dedotto una prova testimoniale che questa Corte con ordinanza del 4 marzo 2026 non ha ammesso in quanto, contrariamente a quanto adombrato nella comparsa conclusionale, il difetto di ogni allegazione sulla situazione lavorativa e reddituale del loro congiunto alla data del sinistro non consente alcuna previsione sul fatto che egli avrebbe potuto in futuro assicurare un apporto economico continuativo in favore dei propri familiari né a quanto tale apporto avrebbe potuto ammontare.
La domanda deve, pertanto, essere rigettata, in quanto non provata.
31 II.II.II. CP_1 e Parte_2 domandano nelle conclusioni rassegnate il pagamento della somma di euro 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale a fronte delle spese sostenute per il trasporto della salma del loro figlio in CO, per il funerale e la tumulazione.
Gli appellanti hanno sostenuto di non aver conservato le ricevute e di aver quantificato la somma facendo ricorso ai prezzi ordinari per il trasporto della salma in aereo all'epoca dei fatti.
La domanda deve essere rigettata in quanto nessuna prova è stata offerta a suo sostegno, dovendosi peraltro evidenziare come la somma indicata non abbia alcun supporto probatorio..
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Nella comparsa conclusionale gli appellanti sostengono che entrambe le domande dovevano ritenersi provate ai sensi dell'art 115 c.p.c. in quanto non contestate specificamente dalla controparte che si era limitata ad una contestazione generica.
Tale assunto non può essere condiviso dovendosi richiamare il principio affermato da Cass., n. 762/2026 secondo cui: “Il principio di non contestazione opera in relazione alle sole circostanze conosciute o almeno conoscibili dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza, e solo accidentalmente non note, sicché resta inoperante in relazione ai fatti che fuoriescano dalla sfera di controllo dell'interessato, soprattutto quando non siano comuni alle parti, bensì propri di chi intende avvalersene”.
È di tutta evidenza che gli asseriti apporti economici del congiunto in favore dei familiari e le spese sostenute per il funerale sono dati di fatto estranei alla sfera di conoscibilità degli appellati
III. Sulle spese
L'accoglimento minimale della domanda, sia avuto riguardo all'accertamento del concorso di responsabilità nella causazione del sinistro sia rispetto alla quantificazione del risarcimento dei danni richiesto, consigliano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio per 2/3 ponendosi il restante terzo a carico degli appellati in solido.
Con riguardo alla liquidazione delle spese di lite si richiama Cass., n.
32 10367/2024: “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi.”.
Esse sono liquidate secondo lo scaglione euro 26.001,00 - euro
52.000,00, individuato sulla base del singolo maggior importo riconosciuto, applicando i valori medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale per il giudizio di primo grado e i valori medi per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il presente giudizio, oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive.
Riguardo la determinazione dello scaglione si richiama in motivazione Cass., n. 22398/2025: “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 cod. proc. civ., invero, il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato (in ultimo,
Sez. 3, n. 2956 del 31/01/2024)”.
Stante la piena sovrapponibilità delle posizioni dei consorti dei consorti, si applicano la riduzione del 30% e l'aumento del 280 % per pluralità di parti.
Le spese di lite della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti, sono poste a carico di ciascuna parte (appellanti - appellati) per la metà, essendo essa disposta nel loro comune interesse e non avendo entrambe visto accogliere le proprie originarie prospettazioni.
33
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa altra domanda, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza:
1. dichiara che i due pedoni Persona_1 e Persona_7 e il conducente del veicolo Persona_8 hanno concorso nella causazione del sinistro per cui è causa rispettivamente nella misura dell'80% e del 20%;
2. condanna gli appellati al pagamento in favore degli appellanti delle seguenti somme a titolo di risarcimento del danno:
CP_1 euro 35.981,20
Parte_2 euro 35.981,20
CP_2 euro 12.904,80
Parte_3 euro 12.904,80
CP_3 euro 13.584,00
Parte_4 euro 13.584,00
Parte_1 euro 13.584,00
CP_4 euro 13.584,00
Parte_5 euro 14.263,20
Parte_6 euro 14.263,20
Parte_7 euro 14.263,20
Parte_8 euro 14.263,20 oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
3. dichiara compensate per 2/3 le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condanna gli appellati in solido alla rifusione del restante terzo che liquida per il giudizio di primo grado in euro 5.151,53 e per il presente giudizio in euro 8.858,68 oltre spese vive, spese generali, Iva e cpa;
4. Pone definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate come in atti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 13 maggio 2026
Il Presidente
RI TE NU
Il Consigliere relatore
DO RU
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