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Sentenza 22 aprile 2026

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  • Rigettato
    Illecito edilizio come causa di nullità

    La Corte ha ritenuto che la nullità del contratto di compravendita per illecito edilizio sia esclusa se nell'atto sono riportati gli estremi del titolo abilitativo, indipendentemente dalla conformità della costruzione al titolo. Inoltre, la mancanza di informazioni su un illecito edilizio non è causa di nullità, ma può rilevare ai fini dell'annullamento, della risoluzione o del risarcimento del danno.

  • Rigettato
    Carenza informativa sull'illecito edilizio

    La Corte ha affermato che la carenza informativa non attiene al piano della nullità negoziale, ma può al più incidere sulla formazione del consenso e rilevare agli effetti dell'annullamento, della risoluzione o del risarcimento del danno. L'appellante stesso ha ammesso che le difformità urbanistiche sottaciute non incidono sulla validità dell'atto di trasferimento.

  • Rigettato
    Sussistenza di un illecito edilizio per riduzione altezza soppalco

    La Corte ha ritenuto che l'appellante non abbia contestato la mancanza di un titolo originario né la difformità degli interventi successivi ai titoli edilizi. Inoltre, l'appellante non ha eccepito l'illegittimità della concessione edilizia del 1997 o della denuncia di inizio attività del 1998. La norma regolamentare invocata dall'appellante fa riferimento a date successive alla realizzazione delle opere. La Corte ha anche sottolineato che l'immobile è stato venduto come magazzino (categoria C/2) e che l'appellante era consapevole di ciò.

  • Rigettato
    Mancanza del certificato di agibilità

    La Corte ha ritenuto che il certificato di agibilità non fosse necessario poiché l'immobile era stato costruito in data anteriore al 1° settembre 1967 e gli interventi successivi non avevano comportato mutamenti di destinazione d'uso o categoria catastale. Inoltre, l'appellante non ha censurato la decisione del giudice di primo grado relativa all'omessa pattuizione dell'obbligo di consegna del certificato, dimostrando consapevolezza della sua assenza al momento della stipula. La Corte ha anche precisato che la semplice mancanza del certificato, senza carenze sostanziali di agibilità, non genera automaticamente un danno risarcibile e non è di per sé causa di risoluzione del contratto, a meno che non impedisca concretamente e in assoluto il godimento del bene.

  • Rigettato
    Inadempimento grave per superficie inutilizzabile

    La Corte ha ritenuto che, in assenza dell'illecito edilizio dedotto, non possa parlarsi di inadempimento.

  • Rigettato
    Richiesta di ammissione di prove orali e CTU

    La Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alle prove orali per la mancata completa riproduzione in appello delle istanze e per la mancata specifica contestazione del rigetto motivato dal tribunale. Ha inoltre affermato che la prova orale sarebbe stata inconcludente per accertare l'irregolarità edilizia, la quale richiede dati precisi e valutazione tecnica. Riguardo alla CTU, la Corte ha ritenuto superflua la sua ammissione, dato che le questioni relative all'illecito edilizio e all'agibilità si erano risolte nell'allegazione della mera assenza del certificato e che l'appellante aveva ammesso che la prova dell'irregolarità edilizia non poteva essere fornita per testi. Infine, la Corte ha rilevato che l'appellante ha chiesto l'ammissione di mezzi di prova e al contempo ne ha dedotto la superfluità.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte d’Appello di Torino, in sede di gravame, è stata chiamata a pronunciarsi sulla controversia promossa dall’appellante, acquirente di un immobile, nei confronti delle appellate, venditrici, avente ad oggetto la richiesta di nullità o, in subordine, di risoluzione del contratto di compravendita stipulato nel 2021. L’appellante ha dedotto l’esistenza di un illecito edilizio, consistente nella riduzione dell’altezza sotto il soppalco in violazione del Regolamento Edilizio comunale, e la mancanza del certificato di agibilità, configurando tali vizi come vendita di aliud pro alio e invocando la condanna delle controparti alla restituzione del prezzo e al risarcimento dei danni. Le appellate, costituitisi in giudizio, hanno eccepito la genericità della descrizione dell’abuso, la legittimità dei titoli edilizi risalenti al 1997 e la non necessità del certificato di agibilità per un immobile di categoria catastale C/2, costruito anteriormente al 1967. Il Tribunale di Cuneo, in primo grado, ha rigettato le domande attoree, ritenendo insussistenti i presupposti per la nullità o la risoluzione. L’appellante ha impugnato tale decisione sollevando cinque motivi: la violazione delle norme sulla nullità del contratto in presenza di abusi edilizi, l’erroneo accertamento negativo dell’illecito, la mancata qualificazione della fattispecie come vendita di aliud pro alio, l’erronea esclusione dell’inadempimento risolutivo e, infine, vizi di natura istruttoria relativi al mancato espletamento di consulenza tecnica d’ufficio e all’omessa ammissione di prove orali.

La Corte d’Appello ha rigettato integralmente l’appello, confermando la sentenza di primo grado. In merito al primo motivo, il Collegio ha ribadito che la nullità del contratto di compravendita ai sensi degli artt. 46 del d.P.R. n. 380/2001 e 40 della L. n. 47/1985 è di natura testuale e non virtuale, sicché la menzione dei titoli abilitativi reali e riferibili all’immobile esclude la nullità, a prescindere dalla conformità urbanistica. Quanto al secondo e quarto motivo, la Corte ha rilevato l’assenza di prova dell’abuso, sottolineando che l’appellante non ha contestato la legittimità dei titoli edilizi del 1997 e che il riferimento al Regolamento Edilizio del

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Torino, sentenza 22/04/2026, n. 845
    Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
    Numero : 845
    Data del deposito : 22 aprile 2026

    Testo completo