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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 422/2023 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI ROSARIA, giusta procura in atti Parte_1
-Appellante-
CONTRO
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. FUOCHI ALBERTO, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
- titolare di assegno di invalidità civile sin dal settembre 2005, poiché Parte_1 riconosciuto con sentenza invalido nella misura dell'85% - in data 14.9.2016, a seguito del decesso del proprio padre, ha presentato domanda volta ad ottenere la reversibilità a suo favore della pensione di cui era titolare il de cuius. Con sentenza del 16.6.2020, conclusiva del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Locri all'esito del diniego in via amministrativa della prestazione, il giudice, in accoglimento totale della domanda, riconosceva il diritto a percepire la pensione di reversibilità con CP_ decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del proprio padre e condannava al pagamento dei relativi ratei con interessi e rivalutazione. CP_ In esecuzione della sentenza, provvedeva a liquidare la pensione ed i relativi arretrati con decorrenza 1ottobre 2016. Sulla somma determinata come dovuta (€ 24.511,73), operava però una trattenuta di € 13.502,69, a titolo di recupero di indebito percepito dall'ottobre 2016, in ragione della divenuta incompatibilità dell'invalidità civile parziale n. 07082703– a dire dell' - con la CP_2 pensione di reversibilità
Ritenendo illegittimo il recupero dell'indebito, ha adito il Giudice del Lavoro di Locri, CP_ evidenziando che avrebbe dovuto d'ufficio trasformare, in sede di liquidazione della pensione di reversibilità, l'assegno di invalidità (divenuto incompatibile con la pensione di reversibilità per superamento del requisito reddituale di 4.931,29) in pensione di invalidità civile, sussistendo sia il requisito sanitario del 100% di invalidità, accertato con la sentenza che ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità, sia il requisito reddituale, non raggiungendo il la soglia annua Parte_2 di € 16.982,49.
Il giudice del Tribunale di Locri, con sentenza n. 208.23 del 12.3.2023, ha rigettato il ricorso, dichiarando irripetibili le spese di lite, ai sensi dell'art 152 disp att cpc., argomentando che:
“Incombe, infatti, sull'istante che invoca la prestazione previdenziale un onere di allegazione degli elementi costitutivi del diritto. Innanzitutto, giova premettere che, in materia di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la domanda amministrativa all'ente erogatore della prestazione, ai sensi dell'art. 7 legge n. 533 del 1973, è condizione di proponibilità della domanda giudiziaria. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha mai percepito la pensione di inabilità, avendo avuto in godimento, per effetto della sentenza n. 1180/2008 (che non risulta essere stata oggetto di contestazione in relazione alla percentuale di inabilità riscontrata), soltanto l'assegno mensile di assistenza, fino all'accertamento del diritto a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 422/2023 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI ROSARIA, giusta procura in atti Parte_1
-Appellante-
CONTRO
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. FUOCHI ALBERTO, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
- titolare di assegno di invalidità civile sin dal settembre 2005, poiché Parte_1 riconosciuto con sentenza invalido nella misura dell'85% - in data 14.9.2016, a seguito del decesso del proprio padre, ha presentato domanda volta ad ottenere la reversibilità a suo favore della pensione di cui era titolare il de cuius. Con sentenza del 16.6.2020, conclusiva del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Locri all'esito del diniego in via amministrativa della prestazione, il giudice, in accoglimento totale della domanda, riconosceva il diritto a percepire la pensione di reversibilità con CP_ decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del proprio padre e condannava al pagamento dei relativi ratei con interessi e rivalutazione. CP_ In esecuzione della sentenza, provvedeva a liquidare la pensione ed i relativi arretrati con decorrenza 1ottobre 2016. Sulla somma determinata come dovuta (€ 24.511,73), operava però una trattenuta di € 13.502,69, a titolo di recupero di indebito percepito dall'ottobre 2016, in ragione della divenuta incompatibilità dell'invalidità civile parziale n. 07082703– a dire dell' - con la CP_2 pensione di reversibilità
Ritenendo illegittimo il recupero dell'indebito, ha adito il Giudice del Lavoro di Locri, CP_ evidenziando che avrebbe dovuto d'ufficio trasformare, in sede di liquidazione della pensione di reversibilità, l'assegno di invalidità (divenuto incompatibile con la pensione di reversibilità per superamento del requisito reddituale di 4.931,29) in pensione di invalidità civile, sussistendo sia il requisito sanitario del 100% di invalidità, accertato con la sentenza che ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità, sia il requisito reddituale, non raggiungendo il la soglia annua Parte_2 di € 16.982,49.
Il giudice del Tribunale di Locri, con sentenza n. 208.23 del 12.3.2023, ha rigettato il ricorso, dichiarando irripetibili le spese di lite, ai sensi dell'art 152 disp att cpc., argomentando che:
“Incombe, infatti, sull'istante che invoca la prestazione previdenziale un onere di allegazione degli elementi costitutivi del diritto. Innanzitutto, giova premettere che, in materia di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la domanda amministrativa all'ente erogatore della prestazione, ai sensi dell'art. 7 legge n. 533 del 1973, è condizione di proponibilità della domanda giudiziaria. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha mai percepito la pensione di inabilità, avendo avuto in godimento, per effetto della sentenza n. 1180/2008 (che non risulta essere stata oggetto di contestazione in relazione alla percentuale di inabilità riscontrata), soltanto l'assegno mensile di assistenza, fino all'accertamento del diritto a
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