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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa TI AR Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 39 del Ruolo
Generale dell'anno 2024 promossa da
(P.IVA Parte_1
), P.IVA_1 in persona del socio e legale rappresentante pro tempore Sig. Pt_1
,
[...] rappresentato e difeso dall'avvocato dall'Avv. Francesco Colonna
(C.F. ), con studio legale a Castelfranco CodiceFiscale_1
Veneto (TV), Piazza della Serenissima n. 80/D ed elettivamente domiciliata al seguente domicilio telematico
Email_1 appellante contro
(già (P.IVA Controparte_1 Controparte_2
), P.IVA_2 in persona del procuratore pro tempore , Controparte_3
1 rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Zerbo del Foro di
LA (c.f. ; p.e.c. C.F._2
e Simone Moretti del Foro di Email_2
Genova (c.f. p.e.c. C.F._3
eleggendo domicilio presso il Email_3 loro studio, sito in Via Garibaldi n. 7, GENOVA (GE);
appellata e contro
(C.F. , Controparte_4 P.IVA_3 in persona del suo procuratore pro tempore dott. , Controparte_5 rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Cesare del Foro di
Venezia (c.f. P.E.C. C.F._4
suo procuratore e Email_4 domiciliatario;
appellata
(C.F. , Controparte_6 P.IVA_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Zilli del Foro di Udine,
C.F.: , (fax: 0432/21621; p.e.c.: C.F._5
, con domicilio eletto presso lo Studio Email_5 dell'avv. Elisabetta Serena del Foro di Padova, C.F.:
, posto a Padova in viale dell'Industria n. 23, C.F._6
(fax: 049/8787972; p.e.c.: ; Email_6 appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 2147/2023 del Tribunale di
Padova pubblicata il 31/10/2023 e notificata il 7.12.2023;
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta;
2 A) NEI CONFRONTI DI E DI Controparte_1 [...]
Controparte_4
Nel Merito:
In riforma integrale della sentenza impugnata,
Accertata e dichiarata la piena operatività, a favore di
[...]
, della garanzia assicurativa relativa alla Polizza Parte_1 di Assicurazione n. 801441523 del 14/12/2015 (“Incendio Rischi
Industriali”) sulla base di tutti i motivi meglio illustrati nell'atto di citazione di appello;
Accertata altresì l'inapplicabilità, nel caso di specie, degli artt. 1898,
1892 e 1893 c.c. per tutti i motivi, formali e sostanziali, illustrati nell'atto di citazione di appello;
Accertata pertanto la piena indennizzabilità del sinistro (incendio) accaduto in data 13/11/2019, condannare le predette
[...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (subentrata, a seguito di fusione avvenuta nel corso del procedimento di primo grado, a , già CP_2 [...]
, nonchè in Controparte_7 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, ciascuna in proporzione alle rispettive quote di coassicurazione (e pertanto, la prima nella misura del 60% e la seconda nella misura del residuo
40%) al pagamento dell'indennizzo dovuto, in conseguenza dell'incendio del 13/11/2019, a favore della predetta
[...]
in persona del socio e legale rappresentante Parte_1 pro tempore , indennizzo pari complessivamente ad € Parte_1
1.857.415,36, oltre alle spese peritali quantificate nell'importo di €
10.000,00, oltre alle spese di demolizione e di sgombero quantificate nell'importo di € 100.000,00, nonché, infine, al risarcimento dei danni subiti dai terzi danneggiati quantificati in € 70.978,00 (di cui
€ 3.750,00 per spese legali affrontate da parte dei terzi danneggiati, al netto di rimborso spese generali ed accessori di legge), per i motivi
3 tutti e secondo quanto più dettagliatamente esposto dell'atto di citazione d'appello, ovvero condannarle, sempre nel rispetto delle quote di coassicurazione di ciascuna, alla diversa somma maggiore o minore, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo saldo e alla rivalutazione monetaria nell'uguale periodo.
Accertato altresì che l'appellante in Parte_1 persona del socio e legale rappresentante pro tempore , Parte_1 in ossequio alla sentenza impugnata, e con riserva espressa di restituzione in caso di esito positivo del presente giudizio, ha versato, in data 12-13/12/2023 a favore dell'appellata
[...]
l'importo di € 29.498,88, nonché ancora, in Controparte_1 data 22/12/2023, l'ulteriore importo di € 5.520,00, entrambi a titolo di spese legali, nonché altresì, a favore dell'appellata
[...]
in data 22-27/12/23, l'importo di € 26.847,81, Controparte_4 sempre a titolo di spese legali, condannare le predette in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore e Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, ciascuna in relazione all'importo effettivamente percepito, a restituire all'appellante , in persona del socio Parte_1
e legale rappresentante pro tempore , quanto dalla Parte_1 stessa ad esse versato, in provvisorio adempimento della sentenza di primo grado qui impugnata, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pagamento all'effettivo saldo.
Compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi.
B) NEI CONFRONTI DI CP_8 erito:
[...]
Sempre in riforma integrale della sentenza impugnata,
Accertata e dichiarata la piena operatività, a favore di
[...]
, della garanzia assicurativa relativa alla Polizza Parte_1
4 di Assicurazione n. 801441523 del 14/12/2015 (“Incendio Rischi
Industriali”) sulla base di tutti i motivi meglio illustrati nel nell'atto di citazione di appello, nonché accertata l'avvenuta regolare e pacifica cessione del credito che l'appellante Parte_1 vantava nei confronti di
[...] Controparte_1
(subentrata, a seguito di fusione avvenuta nel corso del procedimento di primo grado a , già CP_2 [...]
, Controparte_7 condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di CP_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, della parte
[...] di indennizzo assicurativo a suo tempo ceduta, oltre interessi e spese legali per l'intervento della predetta appellata sia nel Controparte_6 giudizio di primo grado che nel presente procedimento.
Accertato altresì che in persona del Parte_1 socio e legale rappresentante pro tempore , in ossequio Parte_1 alla sentenza impugnata e con riserva espressa di restituzione in caso di esito positivo del presente giudizio, ha corrisposto, in data
15-16/11/2023, a favore di l'importo di € Controparte_6
130.076,81 per spese e per costi di ripristino e di bonifica post incendio, per interessi legali e per interessi moratori, come meglio indicato nell'atto di citazione d'appello, nonché l'importo di €
11.669,60 per spese legali liquidate, condannare la predetta in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, a restituire a Parte_1 in persona del socio e legale rappresentante pro tempore
[...]
, l'importo complessivo di € 141.746,41, dalla stessa Parte_1 versato in provvisorio adempimento della sentenza di primo grado qui impugnata, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pagamento all'effettivo saldo.
5 Compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
a) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., l'appellante Pt_1 chiede ammissione di prova per testi (diretta e indiretta) sulle
[...] seguenti circostanze non ammesse, reiterando quindi le istanze già richieste nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c. regolarmente depositate, nonché riprodotte sia nell'atto di citazione d'appello che nella presente nota di precisazione delle conclusioni:
A prova diretta
1) Vero che, nella polizza assicurativa n. 801441523 in vigore all'epoca dell'incendio (13/11/2019), è individuata quale Parte_1
“laboratorio per la produzione di nastri adesivi …. omissis... comprese le operazioni di stampa con uso di infiammabili … omissis...”, come risulta dal documento che si rammostra al teste
(doc. 03);
2) Vero che, nella polizza suindicata, viene richiamata, tra le altre, la “clausola speciale” n. 12, come da documento che si rammostra al teste (doc. 03);
3) Vero che, in data 17/12/2019, , nella Controparte_7 persona del Sig. ha confermato, alla propria Testimone_1 agenzia di San Pietro in Gu (n. 0149), di voler mantenere il rischio assicurativo di anche per la quota di come Parte_1 CP_4 risulta dal documento che si rammostra al teste (doc. 10);
4) Vero che la polizza assicurativa, proposta a da Parte_1
(n. 821491669) per il periodo dal Controparte_7
31/12/2019 al 31/12/2020, ha sostituito la polizza in vigore all'epoca dell'incendio e ha eliminato ogni riferimento al valore degli infiammabili, come da documento che si rammostra al teste (doc.
11);
6 5) Vero che è stata assicurata, fin dal 2004, per eventi Parte_1 speciali e rischi industriali con Controparte_9
(successivamente divenuta e ora Controparte_7 [...]
), corrispondendo i relativi premi assicurativi incassati dalle CP_2
Compagnie Assicuratrici, come risulta dal documento che si rammostra al teste (doc. 12);
6) Vero che, nel corso del 2009, la SI Testimone_2 incaricata da , ha visitato Controparte_9 Parte_1 ispezionandone i locali e l'attività produttiva ai fini del rischio assicurativo;
7) Vero che, a seguito di un incendio avvenuto in data 05/11/2014, ha percepito da e da Parte_1 Controparte_9 CP_4
, secondo la quota di coassicurazione di ciascuna, l'indennizzo
[...] complessivo di € 25.845,00, come risulta dal documento che si rammostra al teste (doc. 13);
8) Vero che, nell'acquistare gli infiammabili, aveva Parte_1 adottato, all'epoca dell'incendio, la modalità di acquisto rolling, ordinando man mano i predetti materiali in base al loro consumo e alle necessità dell'attività produttiva, come risulta dai documenti che si rammostrano al teste (doc. 14, 15 e 16);
9) Vero che è l'unico fornitore di colori di CP_10 Pt_1
e che tale era anche nell'anno 2019;
[...]
10) Vero che Brenntag spa è l'unico fornitore di solventi di Pt_1
e che tale era anche nell'anno 2019;
[...]
11) Vero che, nel corso dell'anno 2019, ha stampato i Parte_1 metri quadri indicati, sia con riferimento a periodi quindicinali che mensili, nel documento che si rammostra al teste (doc. 17);
12) Vero che il valore degli infiammabili utilizzato da per Parte_1 la stampa di ogni metro quadro, è pari ad € 0,10, come risulta dal documento che si rammostra al teste (doc. 17);
7 13) Vero che i dipendenti di incaricati di verificare Parte_1
l'approvvigionamento degli infiammabili, effettuano i controlli con cadenza quindicinale, rilevando quali siano gli infiammabili da ordinare sulla base del consumo del periodo;
14) Vero che, sulla base del consumo di ogni singolo infiammabile, i dipendenti di (di cui al capitolo che precede), Parte_1 comunicano alla SI la quantità di infiammabili da Persona_1 acquistare, suddividendoli per tipologia di colore e di solvente;
15) Vero che la SI , sulla base delle comunicazioni Persona_1 interne ricevute dai dipendenti incaricati, effettua gli ordini di acquisto alla società (per i colori) e alla società CP_10
Brenntag spa (per i solventi);
16) Vero che le scorte di infiammabili, presenti in Parte_1 coprono le necessità produttive di stampa di per 30-40 Parte_1 giorni;
17) Vero che l'acquisto di infiammabili, con cadenza quindicinale, consente la rotazione dei materiali e la stampa dei prodotti finiti con colori e con solventi non solidificati.
18) Vero che, il danno alle merci di distrutte e/o Parte_1 danneggiate dall'incendio (comprese le materie prime), ammontava ad € 504.841,08, come da documento che si rammostra al teste
(doc. 05);
19) Vero che l'Ing. e l'Ing. , per calcolare il danno Tes_3 Tes_4 indicato al capitolo che precede hanno applicato i prezzi delle merci e delle materie prime indicati nelle fatture che si rammostrano al teste (docc. 18 e 20);
20) Vero che le predette fatture elettroniche, costituenti i docc. 18 e
20, sono state trasmesse da all'Ing perito delle Parte_1 Tes_3
Compagnie, al fine di permettere l'individuazione del prezzo da applicare per la valutazione del danno alle merci;
8 21) Vero che l'Ing. (perito delle Compagnie) e l'Ing. Tes_3 Tes_5
(perito di hanno concordato sul valore delle
[...] Parte_1 merci andate distrutte nell'incendio.
22) Vero che i Modelli di stampa sono fotopolimeri, vale a dire modelli per la stampa in resina e sensibili alla luce;
23) Vero che i Modelli di stampa, bruciati nell'incendio del
13/11/2019, sono quelli individuati, tramite codici identificativi, nel documento che si rammostra al teste (doc. 23);
24) Vero che un Modello di stampa si deteriora a seguito del suo utilizzo;
25) Vero che, per prassi aziendale, controlla lo stato dei Parte_1 singoli Modelli di stampa dopo ogni utilizzo, provvedendo a sostituirli e a farli ricostruire per evitare sbavature e/o errori nel prodotto finale;
26) Vero che i 2918 Modelli di stampa, andati bruciati nell'incendio del 13/11/2019, erano utilizzabili per la stampa, non presentando deterioramenti;
27) Vero che il preventivo per la ricostruzione dei Modelli di stampa, indicati nel doc. 06, è stato redatto con riferimento ad alcuni di quelli bruciati, scelti a campione e previo accordo tra il perito delle
Compagnie Ing. e il perito di Ing. ; Tes_3 Parte_1 Tes_4
28) Vero che in epoca successiva all'incendio, ha Parte_1 incaricato di ricostruire i Modelli di stampa bruciati Controparte_11 ed evidenziati in giallo, corrispondendo alla società Controparte_11 il prezzo indicato, a fianco di ciascuno di essi, nella documentazione che si rammostra al teste (doc. 24);
29) Vero che i Modelli di stampa ricostruiti da ed Controparte_11 evidenziati in giallo nel documento che si rammostra al teste (doc.
24), hanno codici identificativi ricompresi tra i codici identificativi dei
Modelli di stampa distrutti nell'incendio del 13/11/2019, come da documentazione che si rammostra al teste (doc. 23).
9 30) Vero che l'Ing. (perito delle Compagnie) e l'Ing. Tes_3 Tes_5
(perito di hanno proceduto ai rilievi, accertando
[...] Parte_1 che il capannone industriale, distrutto dall'incendio del 13/11/2019, aveva una superficie di 600 mq, come da documento che si rammostra al teste (doc. 05);
31) Vero che ha ricevuto le diffide al risarcimento dei Parte_1 danni, come da documentazione che si rammostra al teste (doc. 26);
32) Vero che ha trasmesso le predette diffide alle Parte_1
Compagnie Assicurative;
33) Vero che l'Ing. (perito delle Compagnie) e l'Ing. Tes_3 Tes_4
(perito di hanno concordato l'ammontare dei Parte_1 risarcimenti riconoscibili ai terzi autori delle diffide, come da documento che si rammostra al teste (doc. 05).
b) Si indicano a testi, su tutti i capitoli di prova (n. 33):
• Ing. c/o Riva Nuova srl di Cittadella;
Testimone_5
• Signor c/o di San Pietro in Gu;
Testimone_6 Parte_1
• Signor c/o di San Pietro in Gu;
CP_12 Parte_1
• Signor c/o di San Pietro in Gu;
Testimone_7 Parte_1
• Signor c/o di San Pietro in Gu;
Tes_8 Parte_1
• SI c/o di PO (sui capitoli Testimone_9 CP_10
8, 9, 15 e 17);
• Signor c/o Brenntag spa di GO (MI) (sui Testimone_10 capitoli 8, 10, 15 e 17);
• Legale rappresentante di Grumolo delle Controparte_11
Abbadesse (sui capitoli 22, 24, 25, 27, 28 e 29);
• Legale rappresentate di EG (sul capitolo19); Pt_2
• SI presso di LA (sui Testimone_2 CP_2 capitoli 5, 6 e 7);
• SI c/o Agenzia 0149 di San Pietro in Gu (sul Testimone_11 solo capitolo 3);
10 • Signor c/o Agenzia 0149 di San Pietro in Gu (sui Tes_12 capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7).
c) In denegatissimo e non creduto caso di ammissione, anche solo parziale, dei capitoli di prova di avverso Controparte_4
i quali ha formulato opposizione sin dal procedimento di Parte_1 primo grado, la predetta chiede l'abilitazione alla prova Parte_1 contraria, con i testi indicati a prova diretta.
d) Con riferimento, invece, ai capitoli di prova formulati in primo grado dall'appellata rileva ed Controparte_1 Parte_1 eccepisce l'intervenuta decadenza della stessa dalle istanze istruttorie orali svolta nel procedimento di primo grado, per mancata riproposizione nel presente giudizio di appello, ribadendo in ogni caso, per mero ed esclusivo scrupolo di difesa, l'integrale opposizione all'ammissione delle predette istanze istruttorie per i motivi già esplicitati da nella memoria ex art. 183 n. 3 Parte_1
c.p.c. depositata in di primo grado.
A prova contraria indiretta a) Ferma restando ogni più ampia opposizione all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso richiesti, per i motivi tutti già diffusamente illustrati nella memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. n.
3, regolarmente depositata nel procedimento di primo grado,
in denegatissimo e non creduto caso di ammissione, Parte_1 anche solo parziale, dei predetti capitoli di prova, chiede l'ammissione di prova contraria indiretta sulle seguenti circostanze:
34) Vero che, in data 17/12/2019, l'Ing. nella stima Persona_2 dei bidoncini di vernice rimasti nell'area magazzino, ha ricompreso anche i bidoncini di vernice ad acqua, senza svolgere alcun accertamento sul grado di infiammabilità;
Si indica a teste:
• Sig. c/o di San Pietro in Gu (già indicato Tes_8 Parte_1
a prova diretta).
11 35) Vero che, in occasione della stipula e/o del rinnovo della polizza assicurativa del 2015, il signor , agente del Gruppo Tes_13
UnipolSai di Carmignano di Brenta (PD), unitamente al Dott. Per_3
oggi deceduto, ha visionato i capannoni ed i locali di
[...] in via Cavour, valutandone il rischio assicurativo. Parte_1
Si indica a teste:
• Sig. c/o Agenzia Tre Erre snc di Carmignano di Brenta Tes_13
(PD);
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda disattesa, per le ragioni tutte illustrate in narrativa: nel merito
-in via preliminare di merito: rigettare l'appello avversario in ragione della non coincidenza del rischio assicurato con quello descritto e dedotto da parte attrice, alla luce del patente superamento dei limiti di tolleranza previsti dal contratto di assicurazione per la detenzione di materiale infiammabile.
-respingere ogni domanda indennitaria anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898 c.c.. e dell'art. 1892 c.c.;
-conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di Padova
n. 2147/2023 (repert. 3900/2023 del 31/10/2023, pubblicata in data
31/10/2023, notificata in data 07/12/2023)
-in subordine, ridurre proporzionalmente l'indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c.;
-in via di denegato subordine, qualora il contratto di assicurazione venga ritenuto operante, accertare come opponibile e definitiva la quantificazione dei danni formulata dai periti delle parti e riportata nei processi verbali versati in atti da parte attrice, con esclusione di
12 qualsivoglia supplemento a nuovo in assenza delle prove della ricostruzione o del rimpiazzo dei beni assicurati;
-in via di ulteriore subordine, dichiarare la domanda di quantificazione del danno temporaneamente inammissibile in ragione del mancato espletamento della perizia contrattuale prevista dal contratto;
-in via ulteriormente subordinata limitare l'eventuale condanna al pagamento dell'indennizzo alla quota di rischio del 60% assunta da Contr
con esclusione della quota del 40% assunta da
[...]
; Controparte_4
-limitare l'eventuale indennizzo di HDI entro i massimali indicati in polizza pari a € 3.200.000 per fabbricato, € 5.700.000 per macchinari, attrezzature, arredamento e modelli di stampa;
€
1.000.000 per merci;
€ 200.000 per ricorso terzi;
€ 1.980.000 per interruzione di esercizio;
€ 100.000 per demolizione e sgombero;
€
50.000 per fenomeno elettrico;
€ 10.000 per spese peritali;
-con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
Per Controparte_4
Il procuratore dell'appellata così Controparte_4 precisa le conclusioni:
-rigettarsi l'appello perché infondato;
-con rifusione delle spese del grado.
Per Controparte_6 in via principale, nel merito: accertato che ha Controparte_6 eseguito a favore di opere di bonifica e ripristino per Parte_1 il corrispettivo di euro 117.144,68 e che ha ceduto a Parte_1
a titolo di pagamento di tale somma il proprio credito Controparte_6 vantato verso HDI Italia S.r.l., giusta polizza n. 801441523, condannare a versare a euro Controparte_2 Controparte_6
117.144,68, o la minor somma dovutale in forza di detta cessione,
13 oltre interessi determinati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/02, con decorrenza dal 30/04/20 sino al saldo, nonché condannare Pt_1
a pagare a a titolo di corrispettivo, la somma
[...] Controparte_6 pari alla differenza tra euro 117.144,68 e l'importo effettivamente dovuto da a al predetto titolo, oltre Controparte_2 Controparte_6 interessi determinati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/02, con decorrenza dal 30/04/20 sino al saldo;
rigettarsi la domanda dell'appellata di restituzione degli importi corrisposti a in forza Controparte_6 dell'impugnata sentenza, per tutti i motivi dedotti negli atti di parte intervenuta;
spese di lite rifuse.
Svolgimento del processo
1. (di seguito per brevità Parte_3 Pt_1 conveniva in giudizio e Controparte_4 Controparte_2 per ottenere la condanna delle due compagnie assicurative pro quota
(rispettivamente nella misura del 40% e del 60%) al pagamento della somma di € 1.857.415,36 a titolo di indennizzo, oltre a €
10.000,00 per spese peritali, a € 100.000,00 per spese di demolizione e di sgombero, nonché a € 70.978,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dai terzi danneggiati, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo saldo e alla rivalutazione monetaria nell'uguale periodo fino al pagamento, in ragione dell'attivazione della copertura assicurativa derivante dalla polizza n.
801441523 (relativa al “Laboratorio per la produzione di nastri adesivi … omissis … comprese le operazioni di stampa con uso di infiammabili …”), a seguito di un incendio divampato presso un capannone di parte attrice sito a San Pietro in GU (PD).
1.1. Si costituivano in giudizio le due convenute, eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa e, conseguentemente, la non debenza dell'indennizzo richiesto, a causa del superamento della soglia massima tollerata di 250 Kg. di materiali infiammabili fissata dall'art. 2 della sezione “tolleranze” (p. 5/13 delle condizioni
14 generali) e mai dichiarata dall'assicurata. Controparte_4
e (di seguito per brevità e
[...] Controparte_1 CP_4
Contr
, inoltre, chiedevano il rigetto delle istanze attoree invocando l'alternativa applicazione degli artt. 1898, 1892 e 1893 c.c.
1.2. Interveniva in giudizio (di seguito per brevità Controparte_6
, la quale esponeva di avere eseguito un intervento di CP_6 bonifica e di ripristino presso i locali interessati dall'incendio maturando un credito totale di € 117.144,68 e di avere pattuito con in luogo del pagamento da questa dovuto per il suddetto Pt_1 intervento, la cessione solvendi causa del credito indennitario che la Contr stessa vantava nei confronti di Domandava, quindi, la Pt_1
Contr condanna di al pagamento di € 117.144,68, oltre interessi determinati ex art. 5 D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dal
30/4/2020 fino al saldo. In subordine, chiedeva la condanna di al pagamento, a titolo di corrispettivo, dell'importo pari alla Pt_1
Contr differenza tra € 117.144,68 e quanto effettivamente dovuto da a oltre interessi determinati ex art. 5 del D.Lgs. n. CP_6
231/02, con decorrenza dal 30/4/2020 fino al saldo.
1.3. Il Tribunale di Padova, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava la domanda dell'attrice, condannandola alla rifusione delle spese in favore di tutte le parti in causa. veniva altresì Pt_1 condannata al pagamento dell'importo di € 117.144,68 in favore di accertata l'inesistenza del credito oggetto della cessione CP_6 effettuata solvendi causa. Infine, il primo giudice dichiarava assorbita la domanda attorea circa il quantum delle pretese azionate.
Il Tribunale riteneva inoperativa la garanzia assicurativa derivante dalla polizza oggetto di causa proprio in quanto era stato superato il limite quantitativo di sostanze infiammabili consentito dal punto 2 della Sezione “tolleranze” delle polizze. Secondo quanto previsto dalla citata clausola (“È tollerata, e quindi può non essere dichiarata in polizza, l'esistenza di: • non oltre 250 kg di “infiammabili” di tipo
15 A e/o equivalenti, che s'intendono automaticamente assicurati alla partita merci”) l'assicurata era tenuta a comunicare il superamento del suddetto limite, mentre mai nessuna comunicazione in tal senso era stata effettuata e, incontrovertibilmente, il suddetto limite era risultato enormemente superato, poiché la presenza in loco di 3.780
Kg. di infiammabili al momento del sinistro (verbali prodotti sub doc.
5 dall'attrice) non era mai stata oggetto di contestazione da parte di
Secondo il Tribunale la diversa clausola di cui al punto Parte_1
12, lett. l), della Sezione dedicata alle clausole “operanti solo se espressamente richiamate” (cfr. pp. 28 e 29 Polizza), secondo cui “I premi della presente assicurazione sono stati convenuti sulle seguenti specifiche dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato contenute nelle clausole di cui è riportato il titolo o il testo nella parte dattiloscritta in polizza: […] l) Valore di infiammabili e di merci speciali • che nelle merci assicurate sono compresi infiammabili e merci speciali per un valore complessivo non superiore al 10% di quello totale delle merci assicurate alla partita medesima”, era da intendersi riferita alla sola determinazione dei premi assicurativi
(non già al rischio coperto), anche in quanto era preso in considerazione il solo valore “economico” del materiale infiammabile rispetto al totale delle merci assicurate (non già un valore quantitativo, unico dato di interesse rispetto alla delimitazione del rischio assicurato). Il giudice di primo grado escludeva la sussistenza di rapporto di specialità tra la clausola richiamata da parte attrice e quella invocata dalle convenute e negava l'efficacia derogatoria della prima rispetto alla seconda, unica, quest'ultima, ad individuare il rischio assicurato. Ai fini esegetici, poi, il Tribunale riteneva di non dover ricorrere ai criteri di interpretazione del contratto richiamati da parte attrice, poiché il significato delle clausole esaminate risultava già sufficientemente chiaro e specifico, sicché non era consentito il ricorso a canoni da utilizzare in via sussidiaria. In
16 conclusione sul punto, il Tribunale affermava non esservi incertezza sul contenuto del contratto di assicurazione oggetto di giudizio e, quindi, considerato il dato costituito dalla pattuizione di una tolleranza massima di 250 kg. di materiali infiammabili, prevista dall'art. 2 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, rilevava che tale limite era stato concretamente ed enormemente superato nel caso di specie, atteso che la perizia redatta dalle parti in contraddittorio aveva accertato un superamento di 15 volte il limite, stante la presenza di 3780 kg. di infiammabili al momento del sinistro.
Il primo giudice, nel dare atto che né l'attrice, né le convenute avevano con precisione individuato l'esatto momento del superamento della soglia quantitativa di tolleranza, osservava che la pretesa di indennizzo era ritenersi in ogni caso infondata, sia nell'ipotesi in cui il suddetto superamento si fosse verificato in corso di rapporto, ossia sussumendo la fattispecie nel paradigma dell'art. 1898 c.c., sia nell'ipotesi in cui il superamento fosse stato sussistente ab origine, e quindi facendo applicazione dell'art. 1892 c.c.
Quanto alla prima ipotesi (aggravamento del rischio in corso di rapporto) ai sensi dell'art. 1898 c.c. nessun indennizzo era dovuto in quanto il superamento era “stato infatti di così ampia portata, da turbare definitivamente il sinallagma contrattuale: mediante
l'introduzione nel sito di produzione di un quantitativo ingente di materiale infiammabile e di ben 15 volte superiore al limite massimo consentito, l'assicurata ha infatti aumentato di almeno altrettante volte il rischio che, concretamente, potesse svilupparsi un incendio, andando ad incidere gravemente sul principale fattore causale di produzione del rischio assicurato da una polizza incendi, senza darne comunicazione alcuna alle assicuratrici ed in rilevante violazione delle pattuizioni contrattuali “ (pag.16 della sentenza impugnata). Il
Tribunale evidenziava, inoltre, che la significatività e l'ampiezza dello
17 scarto tra quantità effettiva di infiammabili (non comunicata) e quantità massima contrattualmente tollerata induceva ad escludere l'ipotesi della riduzione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1898, ultimo comma, c.c.
Quanto alla seconda ipotesi (superamento del limite ab origine), il primo giudice riteneva fondata l'eccezione di annullabilità del contratto ex art. 1892 c.c., per avere l'assicurata reso dichiarazioni contrattuali gravemente inesatte o reticenti, ed inoltre l'eccezione di annullamento del contratto era tempestiva con riferimento all'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 1892, comma 2, c.c., posto che la reticenza era stata conosciuta dall'assicuratore successivamente al verificarsi del sinistro. Il Tribunale affermava:
“Nel caso di specie, la reticenza dell'assicurata riguarda dunque un profilo di primaria importanza e, date le già menzionate amplissime divergenze tra quanto presente nel sito produttivo (3780 kg) e quanto poteva esservi presente senza necessità di dichiarazione
(250 kg), è ragionevole presumere che l'assicuratore non avrebbe dato tout court il suo consenso alla stipula, trovandosi a quel punto ad assicurare un rischio dalle possibilità ben più rilevanti di realizzazione rispetto a quelle standard di un contratto di assicurazione contro i danni, esemplificate dalle condizioni generali di contratto”. (pag.18 della sentenza impugnata).
Infine, quanto alla domanda della parte intervenuta Benpower, il
Tribunale affermava che la cedente era tenuta a rispondere Pt_1 dell'intero credito di euro 117.144,68, ceduto e documentato. In particolare, in ragione della sussistenza di ipotesi di cessione del credito pro solvendo e del rigetto integrale della domanda attorea, una volta accertata l'inesistenza del diritto di credito all'indennizzo anche quanto alla parte ceduta dall'attrice all'intervenuta, la prima era tenuta al pagamento nei confronti della seconda dell'importo di
117.144,68 €, oltre interessi legali dal 30/4/2020 fino alla domanda
18 ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda fino al saldo.
2. Avverso questa sentenza ha proposto appello, affidato a Pt_1 quattro motivi, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
2.1 Si sono costituite (già Controparte_1 CP_2
e chiedendo rigettarsi l'appello
[...] Controparte_4 con rifusione delle spese, formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
2.2 Si è costituita inoltre chiedendo il rigetto Controparte_6 dell'appello proposto da nonché proponendo appello Pt_1 incidentale affidato a un motivo, come da conclusioni di cui in epigrafe.
3. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza 19.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione per la sostituzione della , trasferita presso altro Parte_4 ufficio, come da provvedimento del 17-1-2025, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
4. I motivi di appello principale sono così rubricati:
i) “Sull'inoperatività della polizza assicurativa n. 801441523 -
Errata, inesatta e contraddittoria motivazione sull'asserita inoperatività della polizza assicurativa - Errata interpretazione e/o applicazione delle clausole di polizza – Omessa e/o errata valutazione delle risultanze documentali”;
ii) “Inoperatività della polizza assicurativa ai sensi dell'art. 1898 c.c.
- Errata, inesatta e contraddittoria motivazione in ordine all'asserita inoperatività della polizza assicurativa n. 801441523 ai sensi dell'art.
1898 c.c. - Errata interpretazione e/o applicazione degli artt. 1898
c.c. in combinato disposto con gli artt. 1362 e ss. c.c. – Omessa e/o errata valutazione delle prove in atti”;
19 iii) “Inoperatività della polizza assicurativa per asserita mala fede dell'appellante Omessa valutazione e/o interpretazione e/o Pt_1 applicazione della Clausola Speciale n. 19 (“Buona fede”) - Errata, inesatta e contraddittoria motivazione in ordine all'asserita inoperatività della polizza assicurativa n. 801441523”; iv) “Inoperatività della polizza assicurativa ai sensi dell'art. 1892 c.c.
- Errata, inesatta e ingiusta motivazione in ordine all'asserita inoperatività della polizza assicurativa n. 801441523 ai sensi dell'art.
1892 c.c. - Errata interpretazione e/o applicazione dell'art. 1892 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1362 e ss. c.c. – Omessa e/o errata valutazione delle prove in atti”.
infine, censura il capo di sentenza relativo alla domanda Pt_1 della terza intervenuta chiedendone il rigetto sul presupposto dell'operatività della garanzia assicurativa e dell'esistenza del credito ceduto alla e censura il capo sulle spese di lite, che Controparte_6 assume da liquidarsi in suo favore in conseguenza dell'accoglimento del gravame, nonché ripropone la quantificazione dei danni subiti.
5. I motivi primo, secondo e quarto, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
5.1. si duole della decisione del Tribunale nella parte in cui, Pt_1 negando il rapporto di specialità tra la norma contrattuale invocata dalle compagnie assicurative (che avrebbe portata generale) e quella richiamata dall'appellante (che sarebbe particolare e, a suo dire, derogatoria della prima), ha accertato la inoperatività della copertura assicurativa per violazione del limite di tolleranza fissato dalle
Condizioni Generali di Assicurazione, entro cui veniva delimitato il rischio assicurato (primo motivo). Secondo l'appellante principale, il giudice di prime cure non ha utilizzato i corretti criteri ermeneutici al fine di ricostruire la volontà delle parti ed ha negato l'immanente rapporto che lega, da un lato, l'individuazione del rischio trasferito in capo all'assicurazione e, dall'altro, la determinazione del premio,
20 laddove, al contrario, quest'ultima dipende proprio dall'entità di rischio assicurato. Sotto ulteriori profili (motivi secondo e quarto), dedotti sempre in dipendenza della prioritaria censura attinente all'errata interpretazione della clausola 12 e della sua efficacia derogatoria, censura, inoltre, la sussunzione alternativa Pt_1 della vicenda concreta nelle fattispecie disciplinate dagli artt. 1898 e
1892 c.c. Ribadisce che la clausola 12 è l'unica previsione contrattuale ad individuare la soglia di rischio assicurato, da ritenersi rispettata, nella specie, in quanto il valore della merce infiammabile non eccedeva il 10% di quello complessivo della partita assicurata, sicché il limite non sarebbe mai stato superato e la garanzia assicurativa sarebbe operativa. L'appellante principale eccepisce, in ogni caso, la decadenza dai termini individuati dalle norme per l'esercizio del diritto di recesso o di impugnativa contrattuale e censura l'affermazione del Tribunale secondo cui, se le compagnie assicurative avessero saputo della divergenza tra rischio assicurato e rischio effettivo, non avrebbero concluso contratto alcuno.
5.1. La prima doglianza non coglie nel segno, in quanto il giudice di primo grado non ha affatto affermato l'inesistenza di un nesso tra la determinazione del premio assicurativo e il rischio coperto dalla stessa assicurazione, ma ha correttamente evidenziato la diversità dell'ambito applicativo delle due clausole, non legate da alcun rapporto di specialità nel senso invocato. sostiene che non debba farsi riferimento al quantitativo di Pt_1 merce infiammabile (pacificamente superato in maniera notevolissima) ma al valore di infiammabili e di merci speciali (lett.
l della clausola 12 “che nelle merci assicurate sono compresi infiammabili e merci speciali per un valore complessivo non superiore al 10% di quello totale delle merci assicurate alla partita medesima).
21 Secondo il Tribunale le due clausole disciplinavano due profili distinti del contratto assicurativo, in quanto la prima stabiliva il limite quantitativo di merce infiammabile, ossia delimitava l'oggetto del rischio, considerata la sua indubbia incidenza diretta sul pericolo di verificazione dell'incendio, mentre la seconda (clausola n. 12) riguardava solo il valore economico della merce assicurata, ed in particolare il valore delle merci infiammabili. Così si esprime il primo giudice: «il rapporto percentuale del 10%, tra valore dei beni infiammabili e delle merci speciali e totale delle merci assicurate, è stato previsto dalle parti ai soli fini della determinazione del premio assicurativo, come si desume dall'incipit della disposizione contrattuale e dal suo stesso contenuto (“I premi della presente assicurazione sono stati convenuti sulle seguenti specifiche dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato: che nelle merci assicurate sono compresi infiammabili e merci speciali per un valore complessivo non superiore al 10% di quello totale delle merci assicurate alla partita medesima”)».
Questa Corte condivide, con le precisazioni che seguono,
l'interpretazione effettuata dal Tribunale, sul rilievo che, in base al chiaro tenore letterale del testo contrattuale, la clausola generale denominata “tolleranze” al punto 2 individua un limite di 250 Kg. di materiale infiammabile quale quantitativo massimo per cui non risultava necessaria comunicazione alcuna alla compagnia assicurativa, poiché, per l'appunto, entro tale limite quantitativo, e non oltre lo stesso, rientravano il rischio assicurato e la relativa Contr copertura. Come evidenziato anche da a supporto di tale interpretazione vi è anche il punto 1 della medesima clausola, che fa riferimento al materiale di composizione del fabbricato ed individua un limite al di là del quale la divergenza rispetto a quanto dichiarato dall'assicurata non è tollerato, poiché anch'esso in grado di incidere grandemente sull'entità del rischio.
22 Per contro, la clausola n. 12, che viene definita da speciale” Pt_1 ma in realtà è una previsione inserita tra le Condizioni Generali, operante perché richiamata nel frontespizio (cfr. pag.7 della polizza incendio rischio industriali), riguarda le dichiarazioni dell'assicurato in base alle quali è determinato il premio e detta una regolamentazione negoziale coerente con quella di cui al citato punto
2. Ciò si evince non solo, come rimarcato dal primo giudice, dall'incipit della suddetta clausola, ma soprattutto, in modo dirimente, anche dal suo successivo tenore testuale, che elenca le varie tipologie di dichiarazioni dell'assicurato, e nello specifico prevede espressamente e chiaramente, alla lett. g), che, nel convenire i premi, si è tenuto altresì conto della dichiarazione dell'assicurata secondo cui “nel rischio separato indicato in polizza esistono infiammabili di tipo A - B - C:
1. unicamente entro impianti di sicurezza 2. in locali separati 3. comunque del tipo e fino al quantitativo massimo indicato nel testo descrittivo”. Quest'ultima locuzione è incontrovertibilmente decisiva, per quanto ora interessa, dal momento che, contrariamente a quanto sostiene la Pt_1 dichiarazione del valore delle merci infiammabili di cui alla lett. l) si aggiunge alle altre dichiarazioni elencate, senza elidere affatto, in deroga, l'operatività della previsione sulle “tolleranze” (punto 2, richiamato dalla lett. g).
In altre parole, la previsione di cui alla lett. l) chiaramente ed univocamente si raccorda con quanto dispone la lett. g) della stessa clausola 12, che ribadisce, per l'appunto, la soglia del “quantitativo massimo indicato nel testo descrittivo”. Quindi non resta affatto escluso, ma anzi è confermato, in senso rafforzativo, l'obbligo dell'assicurato di rispettare la soglia di 250 kg. di infiammabili di tipo
A e/o equivalenti, quale elemento imprescindibile per l'individuazione del rischio assicurato, e ad esso si aggiunge, ai fini
23 della determinazione del corrispondente premio, il limite di valore di cui alla lett. l).
In questo contesto, dato atto della chiarezza ed univocità del testo contrattuale, non devono utilizzarsi criteri ermeneutici sussidiari, quali quelli indicati da n relazione a comportamenti anteriori Pt_1 asseritamente significativi, e d'altronde l'opzione scelta dal Tribunale
è senz'altro l'unica in sintonia con elementari criteri di logica, poiché
è indubbia la relazione inscindibile tra la tipologia di rischio assicurato nella specie (incendio) e il quantitativo di materiali infiammabili presenti in azienda.
5.2. Parimenti infondati, e soprattutto in gran parte inammissibili, sono i motivi secondo e quarto.
Anche in relazione a dette censure ritiene il Collegio che le argomentazioni svolte dal Tribunale siano corrette e condivisibili, mentre le doglianze non si concretano in una critica compiuta e pertinente al decisum e sostanzialmente non si confrontano con le puntuali argomentazioni svolte nella sentenza impugnata sul punto.
Il primo giudice ha rilevato che secondo quanto previsto dal citato punto 2 delle condizioni generali (“È tollerata, e quindi può non essere dichiarata in polizza, l'esistenza di: • non oltre 250 kg di
“infiammabili” di tipo A e/o equivalenti, che s'intendono automaticamente assicurati alla partita merci”) l'assicurata era tenuta a comunicare il superamento del suddetto limite, mentre mai nessuna comunicazione in tal senso era stata effettuata e il suddetto limite era risultato enormemente superato, poiché la presenza in azienda di 3.780 Kg. di infiammabili al momento del sinistro (verbali prodotti sub doc. 5 dall'attrice) non era mai stata oggetto di contestazione da parte di (la perizia redatta dalle parti in Pt_1 contraddittorio aveva infatti accertato un superamento di 15 volte il suddetto limite).
24 5.3. Premesso, dunque, che la circostanza di cui trattasi, taciuta dall'assicurata, ha inciso sull'entità del rischio assicurato, traendo in inganno l'assicuratore, e che si deve stabilire se nella specie si verte nella fattispecie di cui all'art.1982 c.c. o in quella di cui all'art. 1898
c.c., occorre rilevare che né l'attrice, odierna appellante principale, né le convenute assicuratrici, odierne appellate, avevano e hanno con precisione individuato l'esatto momento del superamento della soglia quantitativa di tolleranza. Invero la prospettazione di Pt_1 sebbene non chiaramente esplicitata al riguardo, sembra presupporre l'esistenza, sin dall'inizio del rapporto assicurativo, del superamento della soglia di 250 kg. di materiale infiammabile, in quanto l'assicurata sostiene, del tutto infondatamente per quanto si
è detto, la rilevanza ai fini della copertura assicurativa non del quantitativo di materiale infiammabile, ma del suo valore, nella specie asseritamente contenuto entro il 10% di quello totale delle merci assicurate alla partita medesima.
Ad ogni buon conto, il Tribunale ha preso in considerazione sia l'ipotesi in cui il suddetto superamento si fosse verificato in corso di rapporto, sussumendo la fattispecie nel paradigma dell'art. 1898
c.c., sia l'ipotesi in cui il superamento fosse stato sussistente ab origine, e quindi facendo applicazione dell'art. 1892 c.c.
Circa quest'ultima evenienza, il Tribunale correttamente ha rilevato la fondatezza dell'eccezione, sollevata dalle assicurazioni convenute, di annullabilità del contratto ex art. 1892 c.c., per avere l'assicurata reso dichiarazioni contrattuali gravemente inesatte o reticenti, ed altrettanto correttamente ha ritenuto tempestiva la suddetta eccezione, con riferimento all'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 1892, comma 2, c.c., posto che la reticenza era stata conosciuta dall'assicuratore solo successivamente al verificarsi del sinistro.
Si ribadisce che, come incontroverso, mai ha comunicato, Pt_1 ab initio (e neppure in seguito), il superamento della soglia
25 quantitativa di materiale infiammabile, d'altronde, nella sua (errata) prospettazione difensiva, non incidente ai fini della copertura assicurativa.
5.4. Non si è verificata nella specie la decadenza dal termine, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante principale, che al riguardo sostiene che le compagnie assicurative avrebbero effettuato delle visite ispettive presso i locali assicurati e che, pertanto, sarebbero state a conoscenza dell'effettiva entità del rischio assicurato.
Quest'assunto non ha trovato alcun riscontro in causa. Infatti non ha chiaramente e specificamente precisato le Pt_1 circostanze in cui erano avvenute le suddette visite ispettive e come esse si erano svolte;
sul punto, ha articolato un capitolo di Pt_1 prova (n.6) del tutto generico, che fa riferimento ad un solo accesso avvenuto “nel corso del 2009” durante il quale sarebbero stati ispezionati “i locali e l'attività produttiva ai fini del rischio assicurativo”. La prova offerta, oltre che del tutto indeterminata temporalmente, non riguarda il fatto che la verifica ispettiva si fosse svolta controllando il quantitativo di materiale infiammabile esistente in azienda e, anzi, nemmeno è ivi indicato quale fosse il quantitativo di materiale infiammabile in quell'occasione esistente in azienda, mentre solo queste ultime circostanze avrebbero potuto assumere rilevanza ai fini della dimostrazione della reale conoscenza del rischio da parte delle compagnie assicuratrici.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve ritenere che la conoscenza da parte delle assicuratrici del rischio effettivo, dovuto, si ripete, alla presenza in azienda di 3.780 Kg. di materiale infiammabile (quantitativo di 15 volte superiore a quello consentito dalle previsioni di polizza), sia avvenuta solo a seguito della perizia assicurativa espletata dopo l'incendio e che pertanto non si sia verificata alcuna decadenza dal termine (cfr. Cass. 1166/2022 citata
26 anche dal Tribunale;
Cass. 16406/2010). La Cassazione, con le citate pronunce, ha infatti chiarito che, in tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio.
Nella specie, va senz'altro ravvisata, nel comportamento reticente di quanto meno la colpa grave, considerata anche la sua Pt_1 qualità di operatore professionale da lungo tempo operante nel settore della stampa, il che esclude l'applicabilità dell'art. 1893 c.c.,
e al contempo e di conseguenza consente di affermare la fondatezza dell'eccezione di annullabilità del contratto di assicurazione ex art.1892 c.c. (cfr. tra le tante da ultimo Cass. 32017/2024).
5.5. Quanto all'ipotesi di aggravamento del rischio in corso di rapporto, parimenti condivisibile, ai sensi di quanto previsto dall'art.1898 c.c., è la conclusione cui è pervenuto il Tribunale circa la non debenza di alcun indennizzo, dal momento che il superamento era “stato infatti di così ampia portata, da turbare definitivamente il sinallagma contrattuale: mediante l'introduzione nel sito di produzione di un quantitativo ingente di materiale infiammabile e di ben 15 volte superiore al limite massimo consentito, l'assicurata ha infatti aumentato di almeno altrettante volte il rischio che,
27 concretamente, potesse svilupparsi un incendio, andando ad incidere gravemente sul principale fattore causale di produzione del rischio assicurato da una polizza incendi, senza darne comunicazione alcuna alle assicuratrici ed in rilevante violazione delle pattuizioni contrattuali “ (pag.16 della sentenza impugnata). Il Tribunale ha aggiunto che “Nel caso di specie, la sproporzione tra dichiarato ed effettivo è talmente macroscopica e cruciale nell'economia complessiva di una polizza contro gli incendi da avere completamente alterato quell'assetto negoziale ragionevolmente perseguito dalle parti in sede di stipula. Tale considerazione preclude la possibilità di risalire ad un ipotetico valore che il premio assicurativo avrebbe assunto laddove il maggior rischio fosse esistito ab origine. […] Un siffatto ragionamento rischierebbe di tradursi in una totale ridefinizione degli equilibri del sinallagma contrattuale, esulando dai canoni di un prudente apprezzamento del giudice e sconfinando in una sostituzione della statuizione di quest'ultimo all'autonomia privata. Di fronte ad una situazione di fatto così differente da quella concepita alla base della conclusione di un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, considerata soprattutto la stretta connessione di tale divergenza con l'oggetto del rischio assicurato originariamente, non rimane allora che escludere del tutto ogni indennizzo in capo all'assicurato … la reticenza dell'assicurata riguarda dunque un profilo di primaria importanza e, date le già menzionate amplissime divergenze tra quanto presente nel sito produttivo (3780 kg) e quanto poteva esservi presente senza necessità di dichiarazione (250 kg), è ragionevole presumere che l'assicuratore non avrebbe dato tout court il suo consenso alla stipula, trovandosi a quel punto ad assicurare un rischio dalle possibilità ben più rilevanti di realizzazione rispetto a quelle standard di un contratto di assicurazione contro i
28 danni, esemplificate dalle condizioni generali di contratto” (pag.18 della sentenza impugnata)”.
Secondo il Tribunale, dunque, la significatività e l'ampiezza dello scarto tra quantità effettiva di infiammabili (non comunicata) e quantità massima contrattualmente tollerata induceva ad escludere anche la possibilità di riduzione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1898, ultimo comma, c.c., sul rilievo che il principale fattore causale del danno assicurato era mutato così macroscopicamente da alterare in modo irreversibile l'equilibrio sinallagmatico.
Di conseguenza, un aumento esponenziale del rischio così elevato non era emendabile con l'intervento del giudice secondo il suo prudente apprezzamento, poiché, diversamente opinando, si sarebbe prodotta un'indebita sostituzione delle statuizioni giudiziali all'autonomia privata.
senza svolgere censure in diritto alla corretta ricostruzione Pt_1 che precede, critica il giudizio fattuale espresso dal Tribunale circa la ragionevole presunzione che “l'assicuratore non avrebbe dato tout court il suo consenso alla stipula” e deduce, al riguardo, che, appena Contr un mese dopo l'occorso sinistro, tra l'appellante principale e veniva stipulato un nuovo contratto di assicurazione con aumento Contr del premio del 30% ( di oltre il 40% secondo , nel quale, tra l'altro, veniva espunta la clausola 12 di cui si è detto.
Ritiene il Collegio che detta argomentazione difensiva, volta a supportare l'assunto della persistente volontà di contrarre della compagnia assicuratrice, peraltro al solo e limitato effetto di cui all'ultimo comma dell'art.1898 c.c. (riduzione proporzionale Contr dell'indennizzo) e solo nei confronti di (non anche nei confronti di che nessun nuovo contratto ha stipulato dopo l'incendio CP_4 per cui è causa), sia stata svolta in modo generico e che in ogni caso non offra adeguata confutazione del decisum impugnato.
29 In primo luogo non fornisce una compiuta descrizione delle Pt_1 nuove pattuizioni e un preciso confronto con le precedenti, come invece avrebbe dovuto al fine di avvalorare la tesi sostenuta, ma si limita a dare atto del consistente aumento del premio e dell'eliminazione delle pattuizioni sul valore degli infiammabili
(clausola 12 del contratto del 2015), il che rende la censura generica perché priva di puntuale indicazione e illustrazione di dati o elementi Contr da cui, in tesi, dovrebbe desumersi la persistente volontà di di accettare il nuovo stato delle cose, benché con rischio notevolmente più elevato.
Ad ogni buon conto, e in disparte il rilievo che la successiva eliminazione della clausola 12 pare piuttosto deporre in senso contrario a quanto pure ha sostenuto (ossia supporta la Pt_1 conclusione che il valore degli infiammabili non fosse configurabile affatto come elemento decisivo per individuare il rischio assicurato - cfr. primo motivo), osserva il Collegio che dal confronto tra la polizza precedente (doc. 3 e quella stipulata a dicembre 2019 (doc. Pt_1
11 , per quel che ora rileva, emerge una netta diversità di Pt_1 schemi contrattuali, tale da rendere difficoltosa, se non impossibile, una compiuta comparazione tra esse, e se ne desume un'integrale rinegoziazione della polizza, comprendente non solo la (pacifica) rideterminazione, con rilevante aumento, del premio, ma la riformulazione complessiva di clausole e pattuizioni, tra l'altro evidentemente maturate in un contesto temporale distante di ben quattro anni da quello dell'altra polizza e quindi in un contesto anche fattuale non necessariamente uguale al precedente, anzi verosimilmente mutato e diverso.
In conclusione sul punto, ribadito il difetto di specificità della censura di cui trattasi, stante, si ripete, la mancanza di idonea indicazione, da parte di di elementi utili al confronto e alla loro Pt_1 valorizzazione nel senso invocato, osserva il Collegio, per quanto
30 occorra, che l'integrale rinegoziazione della polizza depone in senso contrario a quanto sostiene poiché sta ad indicare che Pt_1
l'alterazione del sinallagma era stata talmente grave ed importante da necessitare di una complessiva nuova regolamentazione contrattuale.
In questa stessa ottica, d'altronde, e quindi ancora una volta in senso opposto a quanto sostiene si colloca la comunicazione di cui Pt_1 al doc. 10 prodotto da detta parte, in quanto si tratta di un documento in cui viene rappresentata l'esigenza di ridefinire l'intero rapporto contrattuale mediante la conclusione della nuova polizza, con aumento di tassi, premio, franchigia frontale e con l'eliminazione della coassicurazione di Pt_5
6. Anche il terzo motivo di appello principale è del tutto infondato. lamenta l'omessa valutazione e applicazione della clausola Pt_1
“speciale” n. 19, che testualmente prevede “La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento ne riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. Il Contraente o l' ha l'obbligo di pagare alla Parte_6
Società la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata”. avrebbe dovuto dimostrare la propria buona fede ed invece, Pt_1 nella specie, per quanto si è ampiamente già detto, risulta dimostrata quanto meno la sua colpa grave. D'altronde mai l'assicurata ha negato, né avrebbe potuto ragionevolmente negare, di avere piena conoscenza del quantitativo di infiammabili esistenti in azienda al momento del sinistro. Circa i comportamenti tenuti dalle compagnie assicuratrici, va ribadita la genericità del capitolo 6
31 articolato da (§ 5.4. - visita ispettiva eseguita “nel corso del Pt_1
2009”) e l'irrilevanza del capitolo 7, poiché non è ivi affatto specificato quale fosse il quantitativo di infiammabili esistente in azienda in occasione dell'incendio del 5-11-2014, che venne indennizzato.
7. Infine, osserva questa Corte che correttamente il Tribunale non ha dato ingresso alla prova orale, riproposta da el presente Pt_1 giudizio, in quanto i capitoli articolati sono inammissibili e/o irrilevanti. Nello specifico: a) i capitoli da 1 a 5 riguardano circostanze documentate;
b) i capitoli 6 e 7 sono generici (cfr. § 5.4.
e § 6); c) i capitoli da 8 a 17 sono irrilevanti in quanto diretti a provare le modalità di acquisto di infiammabili in tesi idonee a garantire il rispetto del limite di valore, e non anche il rispetto del limite del quantitativo;
d) i capitoli da 18 a 33 sono irrilevanti perché riguardano la prova e la quantificazione dei danni.
Dal rigetto dei motivi di cui si è detto consegue l'assorbimento delle ulteriori doglianze (sull'esistenza del credito ceduto a e CP_6 sulle spese di lite).
8. Passando, ora, allo scrutinio dell'unico motivo di appello incidentale, censura la sentenza nella parte in cui CP_6 Pt_1
è stata condannata al pagamento degli interessi legali dal
30/04/2020 fino alla domanda e degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. solo dalla data della domanda fino al saldo.
L'appellante incidentale deduce di avere diritto al pagamento a proprio favore degli “interessi determinati ex art. 5 del D. Lgs. n.
231/02”, maturati sulla somma capitale dovutale a far data dal
30/04/2020.
La censura è fondata.
Rileva il Collegio che ricorrono nella specie i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 del citato decreto legislativo, in quanto la cessione del credito da a è avvenuta, in luogo del pagamento Pt_1 CP_6
32 del corrispettivo dovuto per le prestazioni di servizi rese dalla seconda, nell'ambito di una transazione commerciale. In base al combinato disposto degli artt. 3, 4 e 5 di detto decreto, gli interessi moratori sono dovuti, senza necessità di espressa pattuizione e di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza, salvo che il debitore “dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Ai sensi dell'art. 1198 c.c., l'effetto estintivo dell'obbligazione deriva dalla riscossione del credito ceduto, “se non risulta diversa volontà delle parti”. Poiché tale diversa volontà non è stata espressa e, anzi,
è incontroverso che nella specie si verte in ipotesi di cessione pro solvendo, l'obbligazione non è stata estinta a mezzo della mera cessione del credito, come pare sostenere e la cessionaria Pt_1 non ha riscosso alcunché dalle compagnie assicurative. Neppure rileva che l'inesistenza del credito ceduto sia stata accertata all'esito della sentenza impugnata, in quanto la cedente avrebbe Pt_1 dovuto allegare e dimostrare che il ritardo nel pagamento sia derivato da causa a lei non imputabile, ed invece, per quanto si è ampiamente infra argomentato, l'inoperatività della garanzia assicurativa è dipesa proprio dal comportamento colposo della cedente Pt_1
Pertanto vanno riconosciuti a gli interessi moratori sulla CP_6 somma capitale al tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. 231/2002 anche per il lasso temporale decorrente dalla data del 30/04/2020 alla data della domanda, in parziale riforma della sentenza impugnata.
9. In conclusione, l'appello principale deve essere rigettato, mentre l'appello incidentale promosso da dev'essere accolto, Controparte_6 in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto
(e in particolare anche in ordine alla liquidazione delle spese di lite
33 di primo grado in favore di effettuata dal Tribunale in CP_6 base allo scaglione di valore del decisum, scaglione che resta immutato, secondo il criterio del disputatum, nel presente grado, per avere la ancora contestato di nulla dover pagare alla Pt_1 cessionaria).
Pertanto la va condannata al pagamento in favore di Pt_1 dell'importo da calcolarsi per differenza tra quello dovuto, CP_6 nel periodo decorrente dalla data del 30/04/2020 alla data della domanda, a titolo di interessi moratori sul capitale ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. 231/2002 e quello dovuto per gli interessi legali, già riconosciuto con la sentenza impugnata in relazione allo stesso lasso temporale e che, in assenza di specificazioni, va inteso come riferito agli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. (cfr. Cass. S.U.
12449/2024).
10. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza di sono liquidate come in dispositivo. In particolare quanto ai Pt_1 rapporti processuali tra l'appellante principale e le compagnie di assicurazione, secondo il criterio del disputatum, il petitum complessivo (per somma superiore a 2.000.000,00 euro) va suddiviso nelle quote di spettanza del contratto di assicurazione Contr (60% per la e 40% per la;
di conseguenza il petitum CP_4 riferito alla HDI rientra nello scaglione delle cause dal valore superiore ad euro 1.000.000,00, mentre quello riferito all' UN rientra nello scaglione delle cause dal valore compreso tra
520.001,00 ed euro 1.000.000,00. La liquidazione è effettuata avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata, e dunque applicando la tariffa media per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa quella istruttoria. Secondo il più recente orientamento della Cassazione, che il Collegio condivide (Cass.
10206/2021; Cass. 29077/2024; Cass. 7343/2025), la voce di tariffa
34 relativa alla fase istruttoria non può essere riconosciuta allorché, come nel caso in esame, alla prima udienza di trattazione sia stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi peraltro in trattazione scritta, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.
Quanto al rapporto processuale tra le spese del Pt_1 CP_6 grado sono liquidate sulla base del disputatum (fino a euro
260.000,00) applicando la tariffa minima prevista per lo scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa quella istruttoria, avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, nonché alla minima difficoltà dell'attività prestata, riguardante solo il profilo degli effetti dell'inoperatività della garanzia assicurativa nei confronti della cessionaria del credito indennitario.
L'appellante principale va infine dichiarata tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Testo
Unico Spese di Giustizia n. 115/02.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 2147/2023 del Tribunale di Padova, così pronuncia:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
[...]
2) accoglie l'appello incidentale proposto da e, per Controparte_6
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna al pagamento Parte_1 in favore di dell'importo da calcolarsi per differenza Controparte_6 tra quello dovuto, nel periodo decorrente dalla data del 30/04/2020 alla data della domanda, per gli interessi moratori sul capitale ai
35 sensi dell'art. 5 del D. lgs. 231/2002 e quello dovuto per gli interessi legali, già riconosciuto con la sentenza impugnata in relazione allo stesso lasso temporale;
3) condanna al pagamento in Parte_1 favore di delle spese di lite del grado Controparte_1 liquidate in complessivi euro 24.064,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori, come per legge;
4) condanna al pagamento in Parte_1 favore di delle spese di lite del grado Controparte_4 liquidate in complessivi euro 18.511,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori, come per legge;
5) condanna al pagamento in Parte_1 favore di delle spese di lite del grado liquidate in Controparte_6 complessivi euro 4.997,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori, come per legge;
6) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
La Presidente est.
TI AR
36
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati dott.ssa TI AR Presidente rel. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 39 del Ruolo
Generale dell'anno 2024 promossa da
(P.IVA Parte_1
), P.IVA_1 in persona del socio e legale rappresentante pro tempore Sig. Pt_1
,
[...] rappresentato e difeso dall'avvocato dall'Avv. Francesco Colonna
(C.F. ), con studio legale a Castelfranco CodiceFiscale_1
Veneto (TV), Piazza della Serenissima n. 80/D ed elettivamente domiciliata al seguente domicilio telematico
Email_1 appellante contro
(già (P.IVA Controparte_1 Controparte_2
), P.IVA_2 in persona del procuratore pro tempore , Controparte_3
1 rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Zerbo del Foro di
LA (c.f. ; p.e.c. C.F._2
e Simone Moretti del Foro di Email_2
Genova (c.f. p.e.c. C.F._3
eleggendo domicilio presso il Email_3 loro studio, sito in Via Garibaldi n. 7, GENOVA (GE);
appellata e contro
(C.F. , Controparte_4 P.IVA_3 in persona del suo procuratore pro tempore dott. , Controparte_5 rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Cesare del Foro di
Venezia (c.f. P.E.C. C.F._4
suo procuratore e Email_4 domiciliatario;
appellata
(C.F. , Controparte_6 P.IVA_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Zilli del Foro di Udine,
C.F.: , (fax: 0432/21621; p.e.c.: C.F._5
, con domicilio eletto presso lo Studio Email_5 dell'avv. Elisabetta Serena del Foro di Padova, C.F.:
, posto a Padova in viale dell'Industria n. 23, C.F._6
(fax: 049/8787972; p.e.c.: ; Email_6 appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 2147/2023 del Tribunale di
Padova pubblicata il 31/10/2023 e notificata il 7.12.2023;
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta;
2 A) NEI CONFRONTI DI E DI Controparte_1 [...]
Controparte_4
Nel Merito:
In riforma integrale della sentenza impugnata,
Accertata e dichiarata la piena operatività, a favore di
[...]
, della garanzia assicurativa relativa alla Polizza Parte_1 di Assicurazione n. 801441523 del 14/12/2015 (“Incendio Rischi
Industriali”) sulla base di tutti i motivi meglio illustrati nell'atto di citazione di appello;
Accertata altresì l'inapplicabilità, nel caso di specie, degli artt. 1898,
1892 e 1893 c.c. per tutti i motivi, formali e sostanziali, illustrati nell'atto di citazione di appello;
Accertata pertanto la piena indennizzabilità del sinistro (incendio) accaduto in data 13/11/2019, condannare le predette
[...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (subentrata, a seguito di fusione avvenuta nel corso del procedimento di primo grado, a , già CP_2 [...]
, nonchè in Controparte_7 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, ciascuna in proporzione alle rispettive quote di coassicurazione (e pertanto, la prima nella misura del 60% e la seconda nella misura del residuo
40%) al pagamento dell'indennizzo dovuto, in conseguenza dell'incendio del 13/11/2019, a favore della predetta
[...]
in persona del socio e legale rappresentante Parte_1 pro tempore , indennizzo pari complessivamente ad € Parte_1
1.857.415,36, oltre alle spese peritali quantificate nell'importo di €
10.000,00, oltre alle spese di demolizione e di sgombero quantificate nell'importo di € 100.000,00, nonché, infine, al risarcimento dei danni subiti dai terzi danneggiati quantificati in € 70.978,00 (di cui
€ 3.750,00 per spese legali affrontate da parte dei terzi danneggiati, al netto di rimborso spese generali ed accessori di legge), per i motivi
3 tutti e secondo quanto più dettagliatamente esposto dell'atto di citazione d'appello, ovvero condannarle, sempre nel rispetto delle quote di coassicurazione di ciascuna, alla diversa somma maggiore o minore, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo saldo e alla rivalutazione monetaria nell'uguale periodo.
Accertato altresì che l'appellante in Parte_1 persona del socio e legale rappresentante pro tempore , Parte_1 in ossequio alla sentenza impugnata, e con riserva espressa di restituzione in caso di esito positivo del presente giudizio, ha versato, in data 12-13/12/2023 a favore dell'appellata
[...]
l'importo di € 29.498,88, nonché ancora, in Controparte_1 data 22/12/2023, l'ulteriore importo di € 5.520,00, entrambi a titolo di spese legali, nonché altresì, a favore dell'appellata
[...]
in data 22-27/12/23, l'importo di € 26.847,81, Controparte_4 sempre a titolo di spese legali, condannare le predette in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore e Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, ciascuna in relazione all'importo effettivamente percepito, a restituire all'appellante , in persona del socio Parte_1
e legale rappresentante pro tempore , quanto dalla Parte_1 stessa ad esse versato, in provvisorio adempimento della sentenza di primo grado qui impugnata, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pagamento all'effettivo saldo.
Compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi.
B) NEI CONFRONTI DI CP_8 erito:
[...]
Sempre in riforma integrale della sentenza impugnata,
Accertata e dichiarata la piena operatività, a favore di
[...]
, della garanzia assicurativa relativa alla Polizza Parte_1
4 di Assicurazione n. 801441523 del 14/12/2015 (“Incendio Rischi
Industriali”) sulla base di tutti i motivi meglio illustrati nel nell'atto di citazione di appello, nonché accertata l'avvenuta regolare e pacifica cessione del credito che l'appellante Parte_1 vantava nei confronti di
[...] Controparte_1
(subentrata, a seguito di fusione avvenuta nel corso del procedimento di primo grado a , già CP_2 [...]
, Controparte_7 condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di CP_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, della parte
[...] di indennizzo assicurativo a suo tempo ceduta, oltre interessi e spese legali per l'intervento della predetta appellata sia nel Controparte_6 giudizio di primo grado che nel presente procedimento.
Accertato altresì che in persona del Parte_1 socio e legale rappresentante pro tempore , in ossequio Parte_1 alla sentenza impugnata e con riserva espressa di restituzione in caso di esito positivo del presente giudizio, ha corrisposto, in data
15-16/11/2023, a favore di l'importo di € Controparte_6
130.076,81 per spese e per costi di ripristino e di bonifica post incendio, per interessi legali e per interessi moratori, come meglio indicato nell'atto di citazione d'appello, nonché l'importo di €
11.669,60 per spese legali liquidate, condannare la predetta in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, a restituire a Parte_1 in persona del socio e legale rappresentante pro tempore
[...]
, l'importo complessivo di € 141.746,41, dalla stessa Parte_1 versato in provvisorio adempimento della sentenza di primo grado qui impugnata, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pagamento all'effettivo saldo.
5 Compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
a) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., l'appellante Pt_1 chiede ammissione di prova per testi (diretta e indiretta) sulle
[...] seguenti circostanze non ammesse, reiterando quindi le istanze già richieste nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c. regolarmente depositate, nonché riprodotte sia nell'atto di citazione d'appello che nella presente nota di precisazione delle conclusioni:
A prova diretta
1) Vero che, nella polizza assicurativa n. 801441523 in vigore all'epoca dell'incendio (13/11/2019), è individuata quale Parte_1
“laboratorio per la produzione di nastri adesivi …. omissis... comprese le operazioni di stampa con uso di infiammabili … omissis...”, come risulta dal documento che si rammostra al teste
(doc. 03);
2) Vero che, nella polizza suindicata, viene richiamata, tra le altre, la “clausola speciale” n. 12, come da documento che si rammostra al teste (doc. 03);
3) Vero che, in data 17/12/2019, , nella Controparte_7 persona del Sig. ha confermato, alla propria Testimone_1 agenzia di San Pietro in Gu (n. 0149), di voler mantenere il rischio assicurativo di anche per la quota di come Parte_1 CP_4 risulta dal documento che si rammostra al teste (doc. 10);
4) Vero che la polizza assicurativa, proposta a da Parte_1
(n. 821491669) per il periodo dal Controparte_7
31/12/2019 al 31/12/2020, ha sostituito la polizza in vigore all'epoca dell'incendio e ha eliminato ogni riferimento al valore degli infiammabili, come da documento che si rammostra al teste (doc.
11);
6 5) Vero che è stata assicurata, fin dal 2004, per eventi Parte_1 speciali e rischi industriali con Controparte_9
(successivamente divenuta e ora Controparte_7 [...]
), corrispondendo i relativi premi assicurativi incassati dalle CP_2
Compagnie Assicuratrici, come risulta dal documento che si rammostra al teste (doc. 12);
6) Vero che, nel corso del 2009, la SI Testimone_2 incaricata da , ha visitato Controparte_9 Parte_1 ispezionandone i locali e l'attività produttiva ai fini del rischio assicurativo;
7) Vero che, a seguito di un incendio avvenuto in data 05/11/2014, ha percepito da e da Parte_1 Controparte_9 CP_4
, secondo la quota di coassicurazione di ciascuna, l'indennizzo
[...] complessivo di € 25.845,00, come risulta dal documento che si rammostra al teste (doc. 13);
8) Vero che, nell'acquistare gli infiammabili, aveva Parte_1 adottato, all'epoca dell'incendio, la modalità di acquisto rolling, ordinando man mano i predetti materiali in base al loro consumo e alle necessità dell'attività produttiva, come risulta dai documenti che si rammostrano al teste (doc. 14, 15 e 16);
9) Vero che è l'unico fornitore di colori di CP_10 Pt_1
e che tale era anche nell'anno 2019;
[...]
10) Vero che Brenntag spa è l'unico fornitore di solventi di Pt_1
e che tale era anche nell'anno 2019;
[...]
11) Vero che, nel corso dell'anno 2019, ha stampato i Parte_1 metri quadri indicati, sia con riferimento a periodi quindicinali che mensili, nel documento che si rammostra al teste (doc. 17);
12) Vero che il valore degli infiammabili utilizzato da per Parte_1 la stampa di ogni metro quadro, è pari ad € 0,10, come risulta dal documento che si rammostra al teste (doc. 17);
7 13) Vero che i dipendenti di incaricati di verificare Parte_1
l'approvvigionamento degli infiammabili, effettuano i controlli con cadenza quindicinale, rilevando quali siano gli infiammabili da ordinare sulla base del consumo del periodo;
14) Vero che, sulla base del consumo di ogni singolo infiammabile, i dipendenti di (di cui al capitolo che precede), Parte_1 comunicano alla SI la quantità di infiammabili da Persona_1 acquistare, suddividendoli per tipologia di colore e di solvente;
15) Vero che la SI , sulla base delle comunicazioni Persona_1 interne ricevute dai dipendenti incaricati, effettua gli ordini di acquisto alla società (per i colori) e alla società CP_10
Brenntag spa (per i solventi);
16) Vero che le scorte di infiammabili, presenti in Parte_1 coprono le necessità produttive di stampa di per 30-40 Parte_1 giorni;
17) Vero che l'acquisto di infiammabili, con cadenza quindicinale, consente la rotazione dei materiali e la stampa dei prodotti finiti con colori e con solventi non solidificati.
18) Vero che, il danno alle merci di distrutte e/o Parte_1 danneggiate dall'incendio (comprese le materie prime), ammontava ad € 504.841,08, come da documento che si rammostra al teste
(doc. 05);
19) Vero che l'Ing. e l'Ing. , per calcolare il danno Tes_3 Tes_4 indicato al capitolo che precede hanno applicato i prezzi delle merci e delle materie prime indicati nelle fatture che si rammostrano al teste (docc. 18 e 20);
20) Vero che le predette fatture elettroniche, costituenti i docc. 18 e
20, sono state trasmesse da all'Ing perito delle Parte_1 Tes_3
Compagnie, al fine di permettere l'individuazione del prezzo da applicare per la valutazione del danno alle merci;
8 21) Vero che l'Ing. (perito delle Compagnie) e l'Ing. Tes_3 Tes_5
(perito di hanno concordato sul valore delle
[...] Parte_1 merci andate distrutte nell'incendio.
22) Vero che i Modelli di stampa sono fotopolimeri, vale a dire modelli per la stampa in resina e sensibili alla luce;
23) Vero che i Modelli di stampa, bruciati nell'incendio del
13/11/2019, sono quelli individuati, tramite codici identificativi, nel documento che si rammostra al teste (doc. 23);
24) Vero che un Modello di stampa si deteriora a seguito del suo utilizzo;
25) Vero che, per prassi aziendale, controlla lo stato dei Parte_1 singoli Modelli di stampa dopo ogni utilizzo, provvedendo a sostituirli e a farli ricostruire per evitare sbavature e/o errori nel prodotto finale;
26) Vero che i 2918 Modelli di stampa, andati bruciati nell'incendio del 13/11/2019, erano utilizzabili per la stampa, non presentando deterioramenti;
27) Vero che il preventivo per la ricostruzione dei Modelli di stampa, indicati nel doc. 06, è stato redatto con riferimento ad alcuni di quelli bruciati, scelti a campione e previo accordo tra il perito delle
Compagnie Ing. e il perito di Ing. ; Tes_3 Parte_1 Tes_4
28) Vero che in epoca successiva all'incendio, ha Parte_1 incaricato di ricostruire i Modelli di stampa bruciati Controparte_11 ed evidenziati in giallo, corrispondendo alla società Controparte_11 il prezzo indicato, a fianco di ciascuno di essi, nella documentazione che si rammostra al teste (doc. 24);
29) Vero che i Modelli di stampa ricostruiti da ed Controparte_11 evidenziati in giallo nel documento che si rammostra al teste (doc.
24), hanno codici identificativi ricompresi tra i codici identificativi dei
Modelli di stampa distrutti nell'incendio del 13/11/2019, come da documentazione che si rammostra al teste (doc. 23).
9 30) Vero che l'Ing. (perito delle Compagnie) e l'Ing. Tes_3 Tes_5
(perito di hanno proceduto ai rilievi, accertando
[...] Parte_1 che il capannone industriale, distrutto dall'incendio del 13/11/2019, aveva una superficie di 600 mq, come da documento che si rammostra al teste (doc. 05);
31) Vero che ha ricevuto le diffide al risarcimento dei Parte_1 danni, come da documentazione che si rammostra al teste (doc. 26);
32) Vero che ha trasmesso le predette diffide alle Parte_1
Compagnie Assicurative;
33) Vero che l'Ing. (perito delle Compagnie) e l'Ing. Tes_3 Tes_4
(perito di hanno concordato l'ammontare dei Parte_1 risarcimenti riconoscibili ai terzi autori delle diffide, come da documento che si rammostra al teste (doc. 05).
b) Si indicano a testi, su tutti i capitoli di prova (n. 33):
• Ing. c/o Riva Nuova srl di Cittadella;
Testimone_5
• Signor c/o di San Pietro in Gu;
Testimone_6 Parte_1
• Signor c/o di San Pietro in Gu;
CP_12 Parte_1
• Signor c/o di San Pietro in Gu;
Testimone_7 Parte_1
• Signor c/o di San Pietro in Gu;
Tes_8 Parte_1
• SI c/o di PO (sui capitoli Testimone_9 CP_10
8, 9, 15 e 17);
• Signor c/o Brenntag spa di GO (MI) (sui Testimone_10 capitoli 8, 10, 15 e 17);
• Legale rappresentante di Grumolo delle Controparte_11
Abbadesse (sui capitoli 22, 24, 25, 27, 28 e 29);
• Legale rappresentate di EG (sul capitolo19); Pt_2
• SI presso di LA (sui Testimone_2 CP_2 capitoli 5, 6 e 7);
• SI c/o Agenzia 0149 di San Pietro in Gu (sul Testimone_11 solo capitolo 3);
10 • Signor c/o Agenzia 0149 di San Pietro in Gu (sui Tes_12 capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7).
c) In denegatissimo e non creduto caso di ammissione, anche solo parziale, dei capitoli di prova di avverso Controparte_4
i quali ha formulato opposizione sin dal procedimento di Parte_1 primo grado, la predetta chiede l'abilitazione alla prova Parte_1 contraria, con i testi indicati a prova diretta.
d) Con riferimento, invece, ai capitoli di prova formulati in primo grado dall'appellata rileva ed Controparte_1 Parte_1 eccepisce l'intervenuta decadenza della stessa dalle istanze istruttorie orali svolta nel procedimento di primo grado, per mancata riproposizione nel presente giudizio di appello, ribadendo in ogni caso, per mero ed esclusivo scrupolo di difesa, l'integrale opposizione all'ammissione delle predette istanze istruttorie per i motivi già esplicitati da nella memoria ex art. 183 n. 3 Parte_1
c.p.c. depositata in di primo grado.
A prova contraria indiretta a) Ferma restando ogni più ampia opposizione all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso richiesti, per i motivi tutti già diffusamente illustrati nella memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. n.
3, regolarmente depositata nel procedimento di primo grado,
in denegatissimo e non creduto caso di ammissione, Parte_1 anche solo parziale, dei predetti capitoli di prova, chiede l'ammissione di prova contraria indiretta sulle seguenti circostanze:
34) Vero che, in data 17/12/2019, l'Ing. nella stima Persona_2 dei bidoncini di vernice rimasti nell'area magazzino, ha ricompreso anche i bidoncini di vernice ad acqua, senza svolgere alcun accertamento sul grado di infiammabilità;
Si indica a teste:
• Sig. c/o di San Pietro in Gu (già indicato Tes_8 Parte_1
a prova diretta).
11 35) Vero che, in occasione della stipula e/o del rinnovo della polizza assicurativa del 2015, il signor , agente del Gruppo Tes_13
UnipolSai di Carmignano di Brenta (PD), unitamente al Dott. Per_3
oggi deceduto, ha visionato i capannoni ed i locali di
[...] in via Cavour, valutandone il rischio assicurativo. Parte_1
Si indica a teste:
• Sig. c/o Agenzia Tre Erre snc di Carmignano di Brenta Tes_13
(PD);
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda disattesa, per le ragioni tutte illustrate in narrativa: nel merito
-in via preliminare di merito: rigettare l'appello avversario in ragione della non coincidenza del rischio assicurato con quello descritto e dedotto da parte attrice, alla luce del patente superamento dei limiti di tolleranza previsti dal contratto di assicurazione per la detenzione di materiale infiammabile.
-respingere ogni domanda indennitaria anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898 c.c.. e dell'art. 1892 c.c.;
-conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di Padova
n. 2147/2023 (repert. 3900/2023 del 31/10/2023, pubblicata in data
31/10/2023, notificata in data 07/12/2023)
-in subordine, ridurre proporzionalmente l'indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c.;
-in via di denegato subordine, qualora il contratto di assicurazione venga ritenuto operante, accertare come opponibile e definitiva la quantificazione dei danni formulata dai periti delle parti e riportata nei processi verbali versati in atti da parte attrice, con esclusione di
12 qualsivoglia supplemento a nuovo in assenza delle prove della ricostruzione o del rimpiazzo dei beni assicurati;
-in via di ulteriore subordine, dichiarare la domanda di quantificazione del danno temporaneamente inammissibile in ragione del mancato espletamento della perizia contrattuale prevista dal contratto;
-in via ulteriormente subordinata limitare l'eventuale condanna al pagamento dell'indennizzo alla quota di rischio del 60% assunta da Contr
con esclusione della quota del 40% assunta da
[...]
; Controparte_4
-limitare l'eventuale indennizzo di HDI entro i massimali indicati in polizza pari a € 3.200.000 per fabbricato, € 5.700.000 per macchinari, attrezzature, arredamento e modelli di stampa;
€
1.000.000 per merci;
€ 200.000 per ricorso terzi;
€ 1.980.000 per interruzione di esercizio;
€ 100.000 per demolizione e sgombero;
€
50.000 per fenomeno elettrico;
€ 10.000 per spese peritali;
-con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
Per Controparte_4
Il procuratore dell'appellata così Controparte_4 precisa le conclusioni:
-rigettarsi l'appello perché infondato;
-con rifusione delle spese del grado.
Per Controparte_6 in via principale, nel merito: accertato che ha Controparte_6 eseguito a favore di opere di bonifica e ripristino per Parte_1 il corrispettivo di euro 117.144,68 e che ha ceduto a Parte_1
a titolo di pagamento di tale somma il proprio credito Controparte_6 vantato verso HDI Italia S.r.l., giusta polizza n. 801441523, condannare a versare a euro Controparte_2 Controparte_6
117.144,68, o la minor somma dovutale in forza di detta cessione,
13 oltre interessi determinati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/02, con decorrenza dal 30/04/20 sino al saldo, nonché condannare Pt_1
a pagare a a titolo di corrispettivo, la somma
[...] Controparte_6 pari alla differenza tra euro 117.144,68 e l'importo effettivamente dovuto da a al predetto titolo, oltre Controparte_2 Controparte_6 interessi determinati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/02, con decorrenza dal 30/04/20 sino al saldo;
rigettarsi la domanda dell'appellata di restituzione degli importi corrisposti a in forza Controparte_6 dell'impugnata sentenza, per tutti i motivi dedotti negli atti di parte intervenuta;
spese di lite rifuse.
Svolgimento del processo
1. (di seguito per brevità Parte_3 Pt_1 conveniva in giudizio e Controparte_4 Controparte_2 per ottenere la condanna delle due compagnie assicurative pro quota
(rispettivamente nella misura del 40% e del 60%) al pagamento della somma di € 1.857.415,36 a titolo di indennizzo, oltre a €
10.000,00 per spese peritali, a € 100.000,00 per spese di demolizione e di sgombero, nonché a € 70.978,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dai terzi danneggiati, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo saldo e alla rivalutazione monetaria nell'uguale periodo fino al pagamento, in ragione dell'attivazione della copertura assicurativa derivante dalla polizza n.
801441523 (relativa al “Laboratorio per la produzione di nastri adesivi … omissis … comprese le operazioni di stampa con uso di infiammabili …”), a seguito di un incendio divampato presso un capannone di parte attrice sito a San Pietro in GU (PD).
1.1. Si costituivano in giudizio le due convenute, eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa e, conseguentemente, la non debenza dell'indennizzo richiesto, a causa del superamento della soglia massima tollerata di 250 Kg. di materiali infiammabili fissata dall'art. 2 della sezione “tolleranze” (p. 5/13 delle condizioni
14 generali) e mai dichiarata dall'assicurata. Controparte_4
e (di seguito per brevità e
[...] Controparte_1 CP_4
Contr
, inoltre, chiedevano il rigetto delle istanze attoree invocando l'alternativa applicazione degli artt. 1898, 1892 e 1893 c.c.
1.2. Interveniva in giudizio (di seguito per brevità Controparte_6
, la quale esponeva di avere eseguito un intervento di CP_6 bonifica e di ripristino presso i locali interessati dall'incendio maturando un credito totale di € 117.144,68 e di avere pattuito con in luogo del pagamento da questa dovuto per il suddetto Pt_1 intervento, la cessione solvendi causa del credito indennitario che la Contr stessa vantava nei confronti di Domandava, quindi, la Pt_1
Contr condanna di al pagamento di € 117.144,68, oltre interessi determinati ex art. 5 D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dal
30/4/2020 fino al saldo. In subordine, chiedeva la condanna di al pagamento, a titolo di corrispettivo, dell'importo pari alla Pt_1
Contr differenza tra € 117.144,68 e quanto effettivamente dovuto da a oltre interessi determinati ex art. 5 del D.Lgs. n. CP_6
231/02, con decorrenza dal 30/4/2020 fino al saldo.
1.3. Il Tribunale di Padova, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava la domanda dell'attrice, condannandola alla rifusione delle spese in favore di tutte le parti in causa. veniva altresì Pt_1 condannata al pagamento dell'importo di € 117.144,68 in favore di accertata l'inesistenza del credito oggetto della cessione CP_6 effettuata solvendi causa. Infine, il primo giudice dichiarava assorbita la domanda attorea circa il quantum delle pretese azionate.
Il Tribunale riteneva inoperativa la garanzia assicurativa derivante dalla polizza oggetto di causa proprio in quanto era stato superato il limite quantitativo di sostanze infiammabili consentito dal punto 2 della Sezione “tolleranze” delle polizze. Secondo quanto previsto dalla citata clausola (“È tollerata, e quindi può non essere dichiarata in polizza, l'esistenza di: • non oltre 250 kg di “infiammabili” di tipo
15 A e/o equivalenti, che s'intendono automaticamente assicurati alla partita merci”) l'assicurata era tenuta a comunicare il superamento del suddetto limite, mentre mai nessuna comunicazione in tal senso era stata effettuata e, incontrovertibilmente, il suddetto limite era risultato enormemente superato, poiché la presenza in loco di 3.780
Kg. di infiammabili al momento del sinistro (verbali prodotti sub doc.
5 dall'attrice) non era mai stata oggetto di contestazione da parte di
Secondo il Tribunale la diversa clausola di cui al punto Parte_1
12, lett. l), della Sezione dedicata alle clausole “operanti solo se espressamente richiamate” (cfr. pp. 28 e 29 Polizza), secondo cui “I premi della presente assicurazione sono stati convenuti sulle seguenti specifiche dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato contenute nelle clausole di cui è riportato il titolo o il testo nella parte dattiloscritta in polizza: […] l) Valore di infiammabili e di merci speciali • che nelle merci assicurate sono compresi infiammabili e merci speciali per un valore complessivo non superiore al 10% di quello totale delle merci assicurate alla partita medesima”, era da intendersi riferita alla sola determinazione dei premi assicurativi
(non già al rischio coperto), anche in quanto era preso in considerazione il solo valore “economico” del materiale infiammabile rispetto al totale delle merci assicurate (non già un valore quantitativo, unico dato di interesse rispetto alla delimitazione del rischio assicurato). Il giudice di primo grado escludeva la sussistenza di rapporto di specialità tra la clausola richiamata da parte attrice e quella invocata dalle convenute e negava l'efficacia derogatoria della prima rispetto alla seconda, unica, quest'ultima, ad individuare il rischio assicurato. Ai fini esegetici, poi, il Tribunale riteneva di non dover ricorrere ai criteri di interpretazione del contratto richiamati da parte attrice, poiché il significato delle clausole esaminate risultava già sufficientemente chiaro e specifico, sicché non era consentito il ricorso a canoni da utilizzare in via sussidiaria. In
16 conclusione sul punto, il Tribunale affermava non esservi incertezza sul contenuto del contratto di assicurazione oggetto di giudizio e, quindi, considerato il dato costituito dalla pattuizione di una tolleranza massima di 250 kg. di materiali infiammabili, prevista dall'art. 2 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, rilevava che tale limite era stato concretamente ed enormemente superato nel caso di specie, atteso che la perizia redatta dalle parti in contraddittorio aveva accertato un superamento di 15 volte il limite, stante la presenza di 3780 kg. di infiammabili al momento del sinistro.
Il primo giudice, nel dare atto che né l'attrice, né le convenute avevano con precisione individuato l'esatto momento del superamento della soglia quantitativa di tolleranza, osservava che la pretesa di indennizzo era ritenersi in ogni caso infondata, sia nell'ipotesi in cui il suddetto superamento si fosse verificato in corso di rapporto, ossia sussumendo la fattispecie nel paradigma dell'art. 1898 c.c., sia nell'ipotesi in cui il superamento fosse stato sussistente ab origine, e quindi facendo applicazione dell'art. 1892 c.c.
Quanto alla prima ipotesi (aggravamento del rischio in corso di rapporto) ai sensi dell'art. 1898 c.c. nessun indennizzo era dovuto in quanto il superamento era “stato infatti di così ampia portata, da turbare definitivamente il sinallagma contrattuale: mediante
l'introduzione nel sito di produzione di un quantitativo ingente di materiale infiammabile e di ben 15 volte superiore al limite massimo consentito, l'assicurata ha infatti aumentato di almeno altrettante volte il rischio che, concretamente, potesse svilupparsi un incendio, andando ad incidere gravemente sul principale fattore causale di produzione del rischio assicurato da una polizza incendi, senza darne comunicazione alcuna alle assicuratrici ed in rilevante violazione delle pattuizioni contrattuali “ (pag.16 della sentenza impugnata). Il
Tribunale evidenziava, inoltre, che la significatività e l'ampiezza dello
17 scarto tra quantità effettiva di infiammabili (non comunicata) e quantità massima contrattualmente tollerata induceva ad escludere l'ipotesi della riduzione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1898, ultimo comma, c.c.
Quanto alla seconda ipotesi (superamento del limite ab origine), il primo giudice riteneva fondata l'eccezione di annullabilità del contratto ex art. 1892 c.c., per avere l'assicurata reso dichiarazioni contrattuali gravemente inesatte o reticenti, ed inoltre l'eccezione di annullamento del contratto era tempestiva con riferimento all'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 1892, comma 2, c.c., posto che la reticenza era stata conosciuta dall'assicuratore successivamente al verificarsi del sinistro. Il Tribunale affermava:
“Nel caso di specie, la reticenza dell'assicurata riguarda dunque un profilo di primaria importanza e, date le già menzionate amplissime divergenze tra quanto presente nel sito produttivo (3780 kg) e quanto poteva esservi presente senza necessità di dichiarazione
(250 kg), è ragionevole presumere che l'assicuratore non avrebbe dato tout court il suo consenso alla stipula, trovandosi a quel punto ad assicurare un rischio dalle possibilità ben più rilevanti di realizzazione rispetto a quelle standard di un contratto di assicurazione contro i danni, esemplificate dalle condizioni generali di contratto”. (pag.18 della sentenza impugnata).
Infine, quanto alla domanda della parte intervenuta Benpower, il
Tribunale affermava che la cedente era tenuta a rispondere Pt_1 dell'intero credito di euro 117.144,68, ceduto e documentato. In particolare, in ragione della sussistenza di ipotesi di cessione del credito pro solvendo e del rigetto integrale della domanda attorea, una volta accertata l'inesistenza del diritto di credito all'indennizzo anche quanto alla parte ceduta dall'attrice all'intervenuta, la prima era tenuta al pagamento nei confronti della seconda dell'importo di
117.144,68 €, oltre interessi legali dal 30/4/2020 fino alla domanda
18 ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda fino al saldo.
2. Avverso questa sentenza ha proposto appello, affidato a Pt_1 quattro motivi, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
2.1 Si sono costituite (già Controparte_1 CP_2
e chiedendo rigettarsi l'appello
[...] Controparte_4 con rifusione delle spese, formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
2.2 Si è costituita inoltre chiedendo il rigetto Controparte_6 dell'appello proposto da nonché proponendo appello Pt_1 incidentale affidato a un motivo, come da conclusioni di cui in epigrafe.
3. La causa è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza 19.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione per la sostituzione della , trasferita presso altro Parte_4 ufficio, come da provvedimento del 17-1-2025, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
4. I motivi di appello principale sono così rubricati:
i) “Sull'inoperatività della polizza assicurativa n. 801441523 -
Errata, inesatta e contraddittoria motivazione sull'asserita inoperatività della polizza assicurativa - Errata interpretazione e/o applicazione delle clausole di polizza – Omessa e/o errata valutazione delle risultanze documentali”;
ii) “Inoperatività della polizza assicurativa ai sensi dell'art. 1898 c.c.
- Errata, inesatta e contraddittoria motivazione in ordine all'asserita inoperatività della polizza assicurativa n. 801441523 ai sensi dell'art.
1898 c.c. - Errata interpretazione e/o applicazione degli artt. 1898
c.c. in combinato disposto con gli artt. 1362 e ss. c.c. – Omessa e/o errata valutazione delle prove in atti”;
19 iii) “Inoperatività della polizza assicurativa per asserita mala fede dell'appellante Omessa valutazione e/o interpretazione e/o Pt_1 applicazione della Clausola Speciale n. 19 (“Buona fede”) - Errata, inesatta e contraddittoria motivazione in ordine all'asserita inoperatività della polizza assicurativa n. 801441523”; iv) “Inoperatività della polizza assicurativa ai sensi dell'art. 1892 c.c.
- Errata, inesatta e ingiusta motivazione in ordine all'asserita inoperatività della polizza assicurativa n. 801441523 ai sensi dell'art.
1892 c.c. - Errata interpretazione e/o applicazione dell'art. 1892 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1362 e ss. c.c. – Omessa e/o errata valutazione delle prove in atti”.
infine, censura il capo di sentenza relativo alla domanda Pt_1 della terza intervenuta chiedendone il rigetto sul presupposto dell'operatività della garanzia assicurativa e dell'esistenza del credito ceduto alla e censura il capo sulle spese di lite, che Controparte_6 assume da liquidarsi in suo favore in conseguenza dell'accoglimento del gravame, nonché ripropone la quantificazione dei danni subiti.
5. I motivi primo, secondo e quarto, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
5.1. si duole della decisione del Tribunale nella parte in cui, Pt_1 negando il rapporto di specialità tra la norma contrattuale invocata dalle compagnie assicurative (che avrebbe portata generale) e quella richiamata dall'appellante (che sarebbe particolare e, a suo dire, derogatoria della prima), ha accertato la inoperatività della copertura assicurativa per violazione del limite di tolleranza fissato dalle
Condizioni Generali di Assicurazione, entro cui veniva delimitato il rischio assicurato (primo motivo). Secondo l'appellante principale, il giudice di prime cure non ha utilizzato i corretti criteri ermeneutici al fine di ricostruire la volontà delle parti ed ha negato l'immanente rapporto che lega, da un lato, l'individuazione del rischio trasferito in capo all'assicurazione e, dall'altro, la determinazione del premio,
20 laddove, al contrario, quest'ultima dipende proprio dall'entità di rischio assicurato. Sotto ulteriori profili (motivi secondo e quarto), dedotti sempre in dipendenza della prioritaria censura attinente all'errata interpretazione della clausola 12 e della sua efficacia derogatoria, censura, inoltre, la sussunzione alternativa Pt_1 della vicenda concreta nelle fattispecie disciplinate dagli artt. 1898 e
1892 c.c. Ribadisce che la clausola 12 è l'unica previsione contrattuale ad individuare la soglia di rischio assicurato, da ritenersi rispettata, nella specie, in quanto il valore della merce infiammabile non eccedeva il 10% di quello complessivo della partita assicurata, sicché il limite non sarebbe mai stato superato e la garanzia assicurativa sarebbe operativa. L'appellante principale eccepisce, in ogni caso, la decadenza dai termini individuati dalle norme per l'esercizio del diritto di recesso o di impugnativa contrattuale e censura l'affermazione del Tribunale secondo cui, se le compagnie assicurative avessero saputo della divergenza tra rischio assicurato e rischio effettivo, non avrebbero concluso contratto alcuno.
5.1. La prima doglianza non coglie nel segno, in quanto il giudice di primo grado non ha affatto affermato l'inesistenza di un nesso tra la determinazione del premio assicurativo e il rischio coperto dalla stessa assicurazione, ma ha correttamente evidenziato la diversità dell'ambito applicativo delle due clausole, non legate da alcun rapporto di specialità nel senso invocato. sostiene che non debba farsi riferimento al quantitativo di Pt_1 merce infiammabile (pacificamente superato in maniera notevolissima) ma al valore di infiammabili e di merci speciali (lett.
l della clausola 12 “che nelle merci assicurate sono compresi infiammabili e merci speciali per un valore complessivo non superiore al 10% di quello totale delle merci assicurate alla partita medesima).
21 Secondo il Tribunale le due clausole disciplinavano due profili distinti del contratto assicurativo, in quanto la prima stabiliva il limite quantitativo di merce infiammabile, ossia delimitava l'oggetto del rischio, considerata la sua indubbia incidenza diretta sul pericolo di verificazione dell'incendio, mentre la seconda (clausola n. 12) riguardava solo il valore economico della merce assicurata, ed in particolare il valore delle merci infiammabili. Così si esprime il primo giudice: «il rapporto percentuale del 10%, tra valore dei beni infiammabili e delle merci speciali e totale delle merci assicurate, è stato previsto dalle parti ai soli fini della determinazione del premio assicurativo, come si desume dall'incipit della disposizione contrattuale e dal suo stesso contenuto (“I premi della presente assicurazione sono stati convenuti sulle seguenti specifiche dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato: che nelle merci assicurate sono compresi infiammabili e merci speciali per un valore complessivo non superiore al 10% di quello totale delle merci assicurate alla partita medesima”)».
Questa Corte condivide, con le precisazioni che seguono,
l'interpretazione effettuata dal Tribunale, sul rilievo che, in base al chiaro tenore letterale del testo contrattuale, la clausola generale denominata “tolleranze” al punto 2 individua un limite di 250 Kg. di materiale infiammabile quale quantitativo massimo per cui non risultava necessaria comunicazione alcuna alla compagnia assicurativa, poiché, per l'appunto, entro tale limite quantitativo, e non oltre lo stesso, rientravano il rischio assicurato e la relativa Contr copertura. Come evidenziato anche da a supporto di tale interpretazione vi è anche il punto 1 della medesima clausola, che fa riferimento al materiale di composizione del fabbricato ed individua un limite al di là del quale la divergenza rispetto a quanto dichiarato dall'assicurata non è tollerato, poiché anch'esso in grado di incidere grandemente sull'entità del rischio.
22 Per contro, la clausola n. 12, che viene definita da speciale” Pt_1 ma in realtà è una previsione inserita tra le Condizioni Generali, operante perché richiamata nel frontespizio (cfr. pag.7 della polizza incendio rischio industriali), riguarda le dichiarazioni dell'assicurato in base alle quali è determinato il premio e detta una regolamentazione negoziale coerente con quella di cui al citato punto
2. Ciò si evince non solo, come rimarcato dal primo giudice, dall'incipit della suddetta clausola, ma soprattutto, in modo dirimente, anche dal suo successivo tenore testuale, che elenca le varie tipologie di dichiarazioni dell'assicurato, e nello specifico prevede espressamente e chiaramente, alla lett. g), che, nel convenire i premi, si è tenuto altresì conto della dichiarazione dell'assicurata secondo cui “nel rischio separato indicato in polizza esistono infiammabili di tipo A - B - C:
1. unicamente entro impianti di sicurezza 2. in locali separati 3. comunque del tipo e fino al quantitativo massimo indicato nel testo descrittivo”. Quest'ultima locuzione è incontrovertibilmente decisiva, per quanto ora interessa, dal momento che, contrariamente a quanto sostiene la Pt_1 dichiarazione del valore delle merci infiammabili di cui alla lett. l) si aggiunge alle altre dichiarazioni elencate, senza elidere affatto, in deroga, l'operatività della previsione sulle “tolleranze” (punto 2, richiamato dalla lett. g).
In altre parole, la previsione di cui alla lett. l) chiaramente ed univocamente si raccorda con quanto dispone la lett. g) della stessa clausola 12, che ribadisce, per l'appunto, la soglia del “quantitativo massimo indicato nel testo descrittivo”. Quindi non resta affatto escluso, ma anzi è confermato, in senso rafforzativo, l'obbligo dell'assicurato di rispettare la soglia di 250 kg. di infiammabili di tipo
A e/o equivalenti, quale elemento imprescindibile per l'individuazione del rischio assicurato, e ad esso si aggiunge, ai fini
23 della determinazione del corrispondente premio, il limite di valore di cui alla lett. l).
In questo contesto, dato atto della chiarezza ed univocità del testo contrattuale, non devono utilizzarsi criteri ermeneutici sussidiari, quali quelli indicati da n relazione a comportamenti anteriori Pt_1 asseritamente significativi, e d'altronde l'opzione scelta dal Tribunale
è senz'altro l'unica in sintonia con elementari criteri di logica, poiché
è indubbia la relazione inscindibile tra la tipologia di rischio assicurato nella specie (incendio) e il quantitativo di materiali infiammabili presenti in azienda.
5.2. Parimenti infondati, e soprattutto in gran parte inammissibili, sono i motivi secondo e quarto.
Anche in relazione a dette censure ritiene il Collegio che le argomentazioni svolte dal Tribunale siano corrette e condivisibili, mentre le doglianze non si concretano in una critica compiuta e pertinente al decisum e sostanzialmente non si confrontano con le puntuali argomentazioni svolte nella sentenza impugnata sul punto.
Il primo giudice ha rilevato che secondo quanto previsto dal citato punto 2 delle condizioni generali (“È tollerata, e quindi può non essere dichiarata in polizza, l'esistenza di: • non oltre 250 kg di
“infiammabili” di tipo A e/o equivalenti, che s'intendono automaticamente assicurati alla partita merci”) l'assicurata era tenuta a comunicare il superamento del suddetto limite, mentre mai nessuna comunicazione in tal senso era stata effettuata e il suddetto limite era risultato enormemente superato, poiché la presenza in azienda di 3.780 Kg. di infiammabili al momento del sinistro (verbali prodotti sub doc. 5 dall'attrice) non era mai stata oggetto di contestazione da parte di (la perizia redatta dalle parti in Pt_1 contraddittorio aveva infatti accertato un superamento di 15 volte il suddetto limite).
24 5.3. Premesso, dunque, che la circostanza di cui trattasi, taciuta dall'assicurata, ha inciso sull'entità del rischio assicurato, traendo in inganno l'assicuratore, e che si deve stabilire se nella specie si verte nella fattispecie di cui all'art.1982 c.c. o in quella di cui all'art. 1898
c.c., occorre rilevare che né l'attrice, odierna appellante principale, né le convenute assicuratrici, odierne appellate, avevano e hanno con precisione individuato l'esatto momento del superamento della soglia quantitativa di tolleranza. Invero la prospettazione di Pt_1 sebbene non chiaramente esplicitata al riguardo, sembra presupporre l'esistenza, sin dall'inizio del rapporto assicurativo, del superamento della soglia di 250 kg. di materiale infiammabile, in quanto l'assicurata sostiene, del tutto infondatamente per quanto si
è detto, la rilevanza ai fini della copertura assicurativa non del quantitativo di materiale infiammabile, ma del suo valore, nella specie asseritamente contenuto entro il 10% di quello totale delle merci assicurate alla partita medesima.
Ad ogni buon conto, il Tribunale ha preso in considerazione sia l'ipotesi in cui il suddetto superamento si fosse verificato in corso di rapporto, sussumendo la fattispecie nel paradigma dell'art. 1898
c.c., sia l'ipotesi in cui il superamento fosse stato sussistente ab origine, e quindi facendo applicazione dell'art. 1892 c.c.
Circa quest'ultima evenienza, il Tribunale correttamente ha rilevato la fondatezza dell'eccezione, sollevata dalle assicurazioni convenute, di annullabilità del contratto ex art. 1892 c.c., per avere l'assicurata reso dichiarazioni contrattuali gravemente inesatte o reticenti, ed altrettanto correttamente ha ritenuto tempestiva la suddetta eccezione, con riferimento all'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 1892, comma 2, c.c., posto che la reticenza era stata conosciuta dall'assicuratore solo successivamente al verificarsi del sinistro.
Si ribadisce che, come incontroverso, mai ha comunicato, Pt_1 ab initio (e neppure in seguito), il superamento della soglia
25 quantitativa di materiale infiammabile, d'altronde, nella sua (errata) prospettazione difensiva, non incidente ai fini della copertura assicurativa.
5.4. Non si è verificata nella specie la decadenza dal termine, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante principale, che al riguardo sostiene che le compagnie assicurative avrebbero effettuato delle visite ispettive presso i locali assicurati e che, pertanto, sarebbero state a conoscenza dell'effettiva entità del rischio assicurato.
Quest'assunto non ha trovato alcun riscontro in causa. Infatti non ha chiaramente e specificamente precisato le Pt_1 circostanze in cui erano avvenute le suddette visite ispettive e come esse si erano svolte;
sul punto, ha articolato un capitolo di Pt_1 prova (n.6) del tutto generico, che fa riferimento ad un solo accesso avvenuto “nel corso del 2009” durante il quale sarebbero stati ispezionati “i locali e l'attività produttiva ai fini del rischio assicurativo”. La prova offerta, oltre che del tutto indeterminata temporalmente, non riguarda il fatto che la verifica ispettiva si fosse svolta controllando il quantitativo di materiale infiammabile esistente in azienda e, anzi, nemmeno è ivi indicato quale fosse il quantitativo di materiale infiammabile in quell'occasione esistente in azienda, mentre solo queste ultime circostanze avrebbero potuto assumere rilevanza ai fini della dimostrazione della reale conoscenza del rischio da parte delle compagnie assicuratrici.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve ritenere che la conoscenza da parte delle assicuratrici del rischio effettivo, dovuto, si ripete, alla presenza in azienda di 3.780 Kg. di materiale infiammabile (quantitativo di 15 volte superiore a quello consentito dalle previsioni di polizza), sia avvenuta solo a seguito della perizia assicurativa espletata dopo l'incendio e che pertanto non si sia verificata alcuna decadenza dal termine (cfr. Cass. 1166/2022 citata
26 anche dal Tribunale;
Cass. 16406/2010). La Cassazione, con le citate pronunce, ha infatti chiarito che, in tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio.
Nella specie, va senz'altro ravvisata, nel comportamento reticente di quanto meno la colpa grave, considerata anche la sua Pt_1 qualità di operatore professionale da lungo tempo operante nel settore della stampa, il che esclude l'applicabilità dell'art. 1893 c.c.,
e al contempo e di conseguenza consente di affermare la fondatezza dell'eccezione di annullabilità del contratto di assicurazione ex art.1892 c.c. (cfr. tra le tante da ultimo Cass. 32017/2024).
5.5. Quanto all'ipotesi di aggravamento del rischio in corso di rapporto, parimenti condivisibile, ai sensi di quanto previsto dall'art.1898 c.c., è la conclusione cui è pervenuto il Tribunale circa la non debenza di alcun indennizzo, dal momento che il superamento era “stato infatti di così ampia portata, da turbare definitivamente il sinallagma contrattuale: mediante l'introduzione nel sito di produzione di un quantitativo ingente di materiale infiammabile e di ben 15 volte superiore al limite massimo consentito, l'assicurata ha infatti aumentato di almeno altrettante volte il rischio che,
27 concretamente, potesse svilupparsi un incendio, andando ad incidere gravemente sul principale fattore causale di produzione del rischio assicurato da una polizza incendi, senza darne comunicazione alcuna alle assicuratrici ed in rilevante violazione delle pattuizioni contrattuali “ (pag.16 della sentenza impugnata). Il Tribunale ha aggiunto che “Nel caso di specie, la sproporzione tra dichiarato ed effettivo è talmente macroscopica e cruciale nell'economia complessiva di una polizza contro gli incendi da avere completamente alterato quell'assetto negoziale ragionevolmente perseguito dalle parti in sede di stipula. Tale considerazione preclude la possibilità di risalire ad un ipotetico valore che il premio assicurativo avrebbe assunto laddove il maggior rischio fosse esistito ab origine. […] Un siffatto ragionamento rischierebbe di tradursi in una totale ridefinizione degli equilibri del sinallagma contrattuale, esulando dai canoni di un prudente apprezzamento del giudice e sconfinando in una sostituzione della statuizione di quest'ultimo all'autonomia privata. Di fronte ad una situazione di fatto così differente da quella concepita alla base della conclusione di un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, considerata soprattutto la stretta connessione di tale divergenza con l'oggetto del rischio assicurato originariamente, non rimane allora che escludere del tutto ogni indennizzo in capo all'assicurato … la reticenza dell'assicurata riguarda dunque un profilo di primaria importanza e, date le già menzionate amplissime divergenze tra quanto presente nel sito produttivo (3780 kg) e quanto poteva esservi presente senza necessità di dichiarazione (250 kg), è ragionevole presumere che l'assicuratore non avrebbe dato tout court il suo consenso alla stipula, trovandosi a quel punto ad assicurare un rischio dalle possibilità ben più rilevanti di realizzazione rispetto a quelle standard di un contratto di assicurazione contro i
28 danni, esemplificate dalle condizioni generali di contratto” (pag.18 della sentenza impugnata)”.
Secondo il Tribunale, dunque, la significatività e l'ampiezza dello scarto tra quantità effettiva di infiammabili (non comunicata) e quantità massima contrattualmente tollerata induceva ad escludere anche la possibilità di riduzione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1898, ultimo comma, c.c., sul rilievo che il principale fattore causale del danno assicurato era mutato così macroscopicamente da alterare in modo irreversibile l'equilibrio sinallagmatico.
Di conseguenza, un aumento esponenziale del rischio così elevato non era emendabile con l'intervento del giudice secondo il suo prudente apprezzamento, poiché, diversamente opinando, si sarebbe prodotta un'indebita sostituzione delle statuizioni giudiziali all'autonomia privata.
senza svolgere censure in diritto alla corretta ricostruzione Pt_1 che precede, critica il giudizio fattuale espresso dal Tribunale circa la ragionevole presunzione che “l'assicuratore non avrebbe dato tout court il suo consenso alla stipula” e deduce, al riguardo, che, appena Contr un mese dopo l'occorso sinistro, tra l'appellante principale e veniva stipulato un nuovo contratto di assicurazione con aumento Contr del premio del 30% ( di oltre il 40% secondo , nel quale, tra l'altro, veniva espunta la clausola 12 di cui si è detto.
Ritiene il Collegio che detta argomentazione difensiva, volta a supportare l'assunto della persistente volontà di contrarre della compagnia assicuratrice, peraltro al solo e limitato effetto di cui all'ultimo comma dell'art.1898 c.c. (riduzione proporzionale Contr dell'indennizzo) e solo nei confronti di (non anche nei confronti di che nessun nuovo contratto ha stipulato dopo l'incendio CP_4 per cui è causa), sia stata svolta in modo generico e che in ogni caso non offra adeguata confutazione del decisum impugnato.
29 In primo luogo non fornisce una compiuta descrizione delle Pt_1 nuove pattuizioni e un preciso confronto con le precedenti, come invece avrebbe dovuto al fine di avvalorare la tesi sostenuta, ma si limita a dare atto del consistente aumento del premio e dell'eliminazione delle pattuizioni sul valore degli infiammabili
(clausola 12 del contratto del 2015), il che rende la censura generica perché priva di puntuale indicazione e illustrazione di dati o elementi Contr da cui, in tesi, dovrebbe desumersi la persistente volontà di di accettare il nuovo stato delle cose, benché con rischio notevolmente più elevato.
Ad ogni buon conto, e in disparte il rilievo che la successiva eliminazione della clausola 12 pare piuttosto deporre in senso contrario a quanto pure ha sostenuto (ossia supporta la Pt_1 conclusione che il valore degli infiammabili non fosse configurabile affatto come elemento decisivo per individuare il rischio assicurato - cfr. primo motivo), osserva il Collegio che dal confronto tra la polizza precedente (doc. 3 e quella stipulata a dicembre 2019 (doc. Pt_1
11 , per quel che ora rileva, emerge una netta diversità di Pt_1 schemi contrattuali, tale da rendere difficoltosa, se non impossibile, una compiuta comparazione tra esse, e se ne desume un'integrale rinegoziazione della polizza, comprendente non solo la (pacifica) rideterminazione, con rilevante aumento, del premio, ma la riformulazione complessiva di clausole e pattuizioni, tra l'altro evidentemente maturate in un contesto temporale distante di ben quattro anni da quello dell'altra polizza e quindi in un contesto anche fattuale non necessariamente uguale al precedente, anzi verosimilmente mutato e diverso.
In conclusione sul punto, ribadito il difetto di specificità della censura di cui trattasi, stante, si ripete, la mancanza di idonea indicazione, da parte di di elementi utili al confronto e alla loro Pt_1 valorizzazione nel senso invocato, osserva il Collegio, per quanto
30 occorra, che l'integrale rinegoziazione della polizza depone in senso contrario a quanto sostiene poiché sta ad indicare che Pt_1
l'alterazione del sinallagma era stata talmente grave ed importante da necessitare di una complessiva nuova regolamentazione contrattuale.
In questa stessa ottica, d'altronde, e quindi ancora una volta in senso opposto a quanto sostiene si colloca la comunicazione di cui Pt_1 al doc. 10 prodotto da detta parte, in quanto si tratta di un documento in cui viene rappresentata l'esigenza di ridefinire l'intero rapporto contrattuale mediante la conclusione della nuova polizza, con aumento di tassi, premio, franchigia frontale e con l'eliminazione della coassicurazione di Pt_5
6. Anche il terzo motivo di appello principale è del tutto infondato. lamenta l'omessa valutazione e applicazione della clausola Pt_1
“speciale” n. 19, che testualmente prevede “La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento ne riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. Il Contraente o l' ha l'obbligo di pagare alla Parte_6
Società la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata”. avrebbe dovuto dimostrare la propria buona fede ed invece, Pt_1 nella specie, per quanto si è ampiamente già detto, risulta dimostrata quanto meno la sua colpa grave. D'altronde mai l'assicurata ha negato, né avrebbe potuto ragionevolmente negare, di avere piena conoscenza del quantitativo di infiammabili esistenti in azienda al momento del sinistro. Circa i comportamenti tenuti dalle compagnie assicuratrici, va ribadita la genericità del capitolo 6
31 articolato da (§ 5.4. - visita ispettiva eseguita “nel corso del Pt_1
2009”) e l'irrilevanza del capitolo 7, poiché non è ivi affatto specificato quale fosse il quantitativo di infiammabili esistente in azienda in occasione dell'incendio del 5-11-2014, che venne indennizzato.
7. Infine, osserva questa Corte che correttamente il Tribunale non ha dato ingresso alla prova orale, riproposta da el presente Pt_1 giudizio, in quanto i capitoli articolati sono inammissibili e/o irrilevanti. Nello specifico: a) i capitoli da 1 a 5 riguardano circostanze documentate;
b) i capitoli 6 e 7 sono generici (cfr. § 5.4.
e § 6); c) i capitoli da 8 a 17 sono irrilevanti in quanto diretti a provare le modalità di acquisto di infiammabili in tesi idonee a garantire il rispetto del limite di valore, e non anche il rispetto del limite del quantitativo;
d) i capitoli da 18 a 33 sono irrilevanti perché riguardano la prova e la quantificazione dei danni.
Dal rigetto dei motivi di cui si è detto consegue l'assorbimento delle ulteriori doglianze (sull'esistenza del credito ceduto a e CP_6 sulle spese di lite).
8. Passando, ora, allo scrutinio dell'unico motivo di appello incidentale, censura la sentenza nella parte in cui CP_6 Pt_1
è stata condannata al pagamento degli interessi legali dal
30/04/2020 fino alla domanda e degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. solo dalla data della domanda fino al saldo.
L'appellante incidentale deduce di avere diritto al pagamento a proprio favore degli “interessi determinati ex art. 5 del D. Lgs. n.
231/02”, maturati sulla somma capitale dovutale a far data dal
30/04/2020.
La censura è fondata.
Rileva il Collegio che ricorrono nella specie i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 del citato decreto legislativo, in quanto la cessione del credito da a è avvenuta, in luogo del pagamento Pt_1 CP_6
32 del corrispettivo dovuto per le prestazioni di servizi rese dalla seconda, nell'ambito di una transazione commerciale. In base al combinato disposto degli artt. 3, 4 e 5 di detto decreto, gli interessi moratori sono dovuti, senza necessità di espressa pattuizione e di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza, salvo che il debitore “dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Ai sensi dell'art. 1198 c.c., l'effetto estintivo dell'obbligazione deriva dalla riscossione del credito ceduto, “se non risulta diversa volontà delle parti”. Poiché tale diversa volontà non è stata espressa e, anzi,
è incontroverso che nella specie si verte in ipotesi di cessione pro solvendo, l'obbligazione non è stata estinta a mezzo della mera cessione del credito, come pare sostenere e la cessionaria Pt_1 non ha riscosso alcunché dalle compagnie assicurative. Neppure rileva che l'inesistenza del credito ceduto sia stata accertata all'esito della sentenza impugnata, in quanto la cedente avrebbe Pt_1 dovuto allegare e dimostrare che il ritardo nel pagamento sia derivato da causa a lei non imputabile, ed invece, per quanto si è ampiamente infra argomentato, l'inoperatività della garanzia assicurativa è dipesa proprio dal comportamento colposo della cedente Pt_1
Pertanto vanno riconosciuti a gli interessi moratori sulla CP_6 somma capitale al tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. 231/2002 anche per il lasso temporale decorrente dalla data del 30/04/2020 alla data della domanda, in parziale riforma della sentenza impugnata.
9. In conclusione, l'appello principale deve essere rigettato, mentre l'appello incidentale promosso da dev'essere accolto, Controparte_6 in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto
(e in particolare anche in ordine alla liquidazione delle spese di lite
33 di primo grado in favore di effettuata dal Tribunale in CP_6 base allo scaglione di valore del decisum, scaglione che resta immutato, secondo il criterio del disputatum, nel presente grado, per avere la ancora contestato di nulla dover pagare alla Pt_1 cessionaria).
Pertanto la va condannata al pagamento in favore di Pt_1 dell'importo da calcolarsi per differenza tra quello dovuto, CP_6 nel periodo decorrente dalla data del 30/04/2020 alla data della domanda, a titolo di interessi moratori sul capitale ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. 231/2002 e quello dovuto per gli interessi legali, già riconosciuto con la sentenza impugnata in relazione allo stesso lasso temporale e che, in assenza di specificazioni, va inteso come riferito agli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. (cfr. Cass. S.U.
12449/2024).
10. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza di sono liquidate come in dispositivo. In particolare quanto ai Pt_1 rapporti processuali tra l'appellante principale e le compagnie di assicurazione, secondo il criterio del disputatum, il petitum complessivo (per somma superiore a 2.000.000,00 euro) va suddiviso nelle quote di spettanza del contratto di assicurazione Contr (60% per la e 40% per la;
di conseguenza il petitum CP_4 riferito alla HDI rientra nello scaglione delle cause dal valore superiore ad euro 1.000.000,00, mentre quello riferito all' UN rientra nello scaglione delle cause dal valore compreso tra
520.001,00 ed euro 1.000.000,00. La liquidazione è effettuata avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata, e dunque applicando la tariffa media per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa quella istruttoria. Secondo il più recente orientamento della Cassazione, che il Collegio condivide (Cass.
10206/2021; Cass. 29077/2024; Cass. 7343/2025), la voce di tariffa
34 relativa alla fase istruttoria non può essere riconosciuta allorché, come nel caso in esame, alla prima udienza di trattazione sia stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi peraltro in trattazione scritta, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.
Quanto al rapporto processuale tra le spese del Pt_1 CP_6 grado sono liquidate sulla base del disputatum (fino a euro
260.000,00) applicando la tariffa minima prevista per lo scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa quella istruttoria, avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, nonché alla minima difficoltà dell'attività prestata, riguardante solo il profilo degli effetti dell'inoperatività della garanzia assicurativa nei confronti della cessionaria del credito indennitario.
L'appellante principale va infine dichiarata tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Testo
Unico Spese di Giustizia n. 115/02.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 2147/2023 del Tribunale di Padova, così pronuncia:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
[...]
2) accoglie l'appello incidentale proposto da e, per Controparte_6
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna al pagamento Parte_1 in favore di dell'importo da calcolarsi per differenza Controparte_6 tra quello dovuto, nel periodo decorrente dalla data del 30/04/2020 alla data della domanda, per gli interessi moratori sul capitale ai
35 sensi dell'art. 5 del D. lgs. 231/2002 e quello dovuto per gli interessi legali, già riconosciuto con la sentenza impugnata in relazione allo stesso lasso temporale;
3) condanna al pagamento in Parte_1 favore di delle spese di lite del grado Controparte_1 liquidate in complessivi euro 24.064,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori, come per legge;
4) condanna al pagamento in Parte_1 favore di delle spese di lite del grado Controparte_4 liquidate in complessivi euro 18.511,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori, come per legge;
5) condanna al pagamento in Parte_1 favore di delle spese di lite del grado liquidate in Controparte_6 complessivi euro 4.997,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori, come per legge;
6) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
La Presidente est.
TI AR
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