CA
Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Catanzaro riunita in camera consiglio e composta da:
dott. IO IN Presidente relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 136/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, a cui è stato riunito il fascicolo n. 146/2021 r.g.a.c., e vertente tra
Parte_1 (c.f. C.F._1 ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Costantino Guido (c.f. C.F._2 ) sito in Bisignano in Corso Italia 187, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti.
- appellante e
Parte_2 (c.f. C.F._3 ) nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Vittoria Sicilia, sito in Cosenza in viale Mancini 156, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti.
- appellante
contro
Controparte_1 (codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi P.IVA_1 ) con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, in persona dell'avvocato Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio Persona_1 di Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 – Racc. 8822), rappresentata e difesa, ai fini del presente procedimento, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto (c.f. C.F._4 ), Marco Pesenti (c.f. C.F._5 ), prof. Christian Romeo (c.f. C.F._6 ), Controparte_2 (c.f. C.F._7 ), Controparte_3 (c.f. C.F._8 ) e NA AM (c.f. C.F._9 ) del Foro di Milano, quali eleggono domicilio, ai fini del presente presso lo studio dell'avv. Umberto Frangipane, Via Buccarelli 49/C, Catanzaro.
- appellata
nonché
Controparte_4 (codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno n. P.IVA_2 ) società uni- personale con sede legale in Roma (00143) alla Via Carucci n. 131, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_5 , nato a [...] il [...] e domiciliato per la carica presso la sede della società, e per essa, quale procuratrice, CP_6 società per azioni costituita ai sensi della Legge della Repubblica Italiana, con sede legale in Verona in Viale P.IVA_dell'Agricoltura n. 7 (c.a.p. ), numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona e codice fiscale P.IVA_4 numero di partita IVA P.IVA_5 , n. R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Verona VR/19260, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Malizia del Foro di Roma (c.f. C.F._10 ), giusta procura alle liti conferitagli da CP_7 (oggi, per cambio di denominazione, CP_6 .
- appellata
e
Controparte_8 (codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma P.IVA_6 ), con sede legale in Roma, al Lungotevere Flaminio n. 18, e per essa la sua mandataria CP_6 (nuova denominazione assunta da CP_7
pag. 2/4 CP_6 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Villecco (C.F. C.F._11 ) del Foro di Cosenza, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Commerciale Villecco e Associati sito in Cosenza, alla Via Beato Umile, n. 14
- appellata
pag. 3/4 RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte_1 e Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1381/2020 emessa dal Tribunale di Cosenza il 30.7.2020, con cui è stata rigettata la loro domanda vertente in materia contrattuale bancaria ed è stata disposta la loro condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle parti convenute. Si sono costituite in giudizio Controparte_1 Controparte_4 e Controparte_8 insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, riunito il fascicolo recante n. 146/2021 al n. 136/2021 avente ad oggetto la medesima sentenza di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.4.2026. A tale udienza, poiché le parti non hanno depositato note scritte (ha presentato note la sola Controparte_4 successivamente revocate per “il sopravvenuto accordo transattivo tra le parti”), è stata fissata una nuova udienza al 12.5.2026. Anche a tale udienza, nessuna delle parti ha depositato note scritte e quindi il collegio ha trattenuto la causa in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il conseguenziale provvedimento. Pertanto, risultano sussistenti i presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 127 ter IV comma c.p.c., a cui la Corte provvede con sentenza. Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 e Parte_2 avverso la sentenza n. 1381/2020 resa dal Tribunale di Cosenza in data 30.7.2020, così provvede:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla sulle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 14.5.2026.
Il Presidente est.
IO IN
pag. 4/4
La Corte di Appello di Catanzaro riunita in camera consiglio e composta da:
dott. IO IN Presidente relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 136/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, a cui è stato riunito il fascicolo n. 146/2021 r.g.a.c., e vertente tra
Parte_1 (c.f. C.F._1 ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Costantino Guido (c.f. C.F._2 ) sito in Bisignano in Corso Italia 187, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti.
- appellante e
Parte_2 (c.f. C.F._3 ) nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Vittoria Sicilia, sito in Cosenza in viale Mancini 156, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti.
- appellante
contro
Controparte_1 (codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi P.IVA_1 ) con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, in persona dell'avvocato Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio Persona_1 di Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 – Racc. 8822), rappresentata e difesa, ai fini del presente procedimento, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto (c.f. C.F._4 ), Marco Pesenti (c.f. C.F._5 ), prof. Christian Romeo (c.f. C.F._6 ), Controparte_2 (c.f. C.F._7 ), Controparte_3 (c.f. C.F._8 ) e NA AM (c.f. C.F._9 ) del Foro di Milano, quali eleggono domicilio, ai fini del presente presso lo studio dell'avv. Umberto Frangipane, Via Buccarelli 49/C, Catanzaro.
- appellata
nonché
Controparte_4 (codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno n. P.IVA_2 ) società uni- personale con sede legale in Roma (00143) alla Via Carucci n. 131, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_5 , nato a [...] il [...] e domiciliato per la carica presso la sede della società, e per essa, quale procuratrice, CP_6 società per azioni costituita ai sensi della Legge della Repubblica Italiana, con sede legale in Verona in Viale P.IVA_dell'Agricoltura n. 7 (c.a.p. ), numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona e codice fiscale P.IVA_4 numero di partita IVA P.IVA_5 , n. R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Verona VR/19260, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Malizia del Foro di Roma (c.f. C.F._10 ), giusta procura alle liti conferitagli da CP_7 (oggi, per cambio di denominazione, CP_6 .
- appellata
e
Controparte_8 (codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma P.IVA_6 ), con sede legale in Roma, al Lungotevere Flaminio n. 18, e per essa la sua mandataria CP_6 (nuova denominazione assunta da CP_7
pag. 2/4 CP_6 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Villecco (C.F. C.F._11 ) del Foro di Cosenza, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Commerciale Villecco e Associati sito in Cosenza, alla Via Beato Umile, n. 14
- appellata
pag. 3/4 RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte_1 e Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1381/2020 emessa dal Tribunale di Cosenza il 30.7.2020, con cui è stata rigettata la loro domanda vertente in materia contrattuale bancaria ed è stata disposta la loro condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle parti convenute. Si sono costituite in giudizio Controparte_1 Controparte_4 e Controparte_8 insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, riunito il fascicolo recante n. 146/2021 al n. 136/2021 avente ad oggetto la medesima sentenza di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.4.2026. A tale udienza, poiché le parti non hanno depositato note scritte (ha presentato note la sola Controparte_4 successivamente revocate per “il sopravvenuto accordo transattivo tra le parti”), è stata fissata una nuova udienza al 12.5.2026. Anche a tale udienza, nessuna delle parti ha depositato note scritte e quindi il collegio ha trattenuto la causa in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il conseguenziale provvedimento. Pertanto, risultano sussistenti i presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 127 ter IV comma c.p.c., a cui la Corte provvede con sentenza. Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 e Parte_2 avverso la sentenza n. 1381/2020 resa dal Tribunale di Cosenza in data 30.7.2020, così provvede:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla sulle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 14.5.2026.
Il Presidente est.
IO IN
pag. 4/4