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Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Catanzaro riunita in camera consiglio e composta da:
dott. IO IN Presidente relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 136/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, a cui è stato riunito il fascicolo n. 146/2021 r.g.a.c., e vertente tra
Parte_1 (c.f. C.F._1 ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Costantino Guido (c.f. C.F._2 ) sito in Bisignano in Corso Italia 187, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti.
- appellante e
Parte_2 (c.f. C.F._3 ) nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Vittoria Sicilia, sito in Cosenza in viale Mancini 156, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti.
- appellante
contro
Controparte_1 (codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi P.IVA_1 ) con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, in persona dell'avvocato Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio Persona_1 di Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 – Racc. 8822), rappresentata e difesa, ai fini del presente procedimento, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto (c.f. C.F._4 ), Marco Pesenti (c.f. C.F._5 ), prof. Christian Romeo (c.f. C.F._6 ), Controparte_2 (c.f. C.F._7 ), Controparte_3 (c.f. C.F._8 ) e NA AM (c.f. C.F._9 ) del Foro di Milano, quali eleggono domicilio, ai fini del presente presso lo studio dell'avv. Umberto Frangipane, Via Buccarelli 49/C, Catanzaro.
- appellata
nonché
Controparte_4 (codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno n. P.IVA_2 ) società uni- personale con sede legale in Roma (00143) alla Via Carucci n. 131, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_5 , nato a [...] il [...] e domiciliato per la carica presso la sede della società, e per essa, quale procuratrice, CP_6 società per azioni costituita ai sensi della Legge della Repubblica Italiana, con sede legale in Verona in Viale P.IVA_dell'Agricoltura n. 7 (c.a.p. ), numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona e codice fiscale P.IVA_4 numero di partita IVA P.IVA_5 , n. R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Verona VR/19260, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Malizia del Foro di Roma (c.f. C.F._10 ), giusta procura alle liti conferitagli da CP_7 (oggi, per cambio di denominazione, CP_6 .
- appellata
e
Controparte_8 (codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma P.IVA_6 ), con sede legale in Roma, al Lungotevere Flaminio n. 18, e per essa la sua mandataria CP_6 (nuova denominazione assunta da CP_7
pag. 2/4 CP_6 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Villecco (C.F. C.F._11 ) del Foro di Cosenza, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Commerciale Villecco e Associati sito in Cosenza, alla Via Beato Umile, n. 14
- appellata
pag. 3/4 RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte_1 e Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1381/2020 emessa dal Tribunale di Cosenza il 30.7.2020, con cui è stata rigettata la loro domanda vertente in materia contrattuale bancaria ed è stata disposta la loro condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle parti convenute. Si sono costituite in giudizio Controparte_1 Controparte_4 e Controparte_8 insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, riunito il fascicolo recante n. 146/2021 al n. 136/2021 avente ad oggetto la medesima sentenza di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.4.2026. A tale udienza, poiché le parti non hanno depositato note scritte (ha presentato note la sola Controparte_4 successivamente revocate per “il sopravvenuto accordo transattivo tra le parti”), è stata fissata una nuova udienza al 12.5.2026. Anche a tale udienza, nessuna delle parti ha depositato note scritte e quindi il collegio ha trattenuto la causa in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il conseguenziale provvedimento. Pertanto, risultano sussistenti i presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 127 ter IV comma c.p.c., a cui la Corte provvede con sentenza. Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 e Parte_2 avverso la sentenza n. 1381/2020 resa dal Tribunale di Cosenza in data 30.7.2020, così provvede:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla sulle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 14.5.2026.
Il Presidente est.
IO IN
pag. 4/4
La Corte di Appello di Catanzaro riunita in camera consiglio e composta da:
dott. IO IN Presidente relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 136/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, a cui è stato riunito il fascicolo n. 146/2021 r.g.a.c., e vertente tra
Parte_1 (c.f. C.F._1 ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Costantino Guido (c.f. C.F._2 ) sito in Bisignano in Corso Italia 187, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti.
- appellante e
Parte_2 (c.f. C.F._3 ) nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Vittoria Sicilia, sito in Cosenza in viale Mancini 156, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti.
- appellante
contro
Controparte_1 (codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi P.IVA_1 ) con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, in persona dell'avvocato Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio Persona_1 di Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 – Racc. 8822), rappresentata e difesa, ai fini del presente procedimento, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto (c.f. C.F._4 ), Marco Pesenti (c.f. C.F._5 ), prof. Christian Romeo (c.f. C.F._6 ), Controparte_2 (c.f. C.F._7 ), Controparte_3 (c.f. C.F._8 ) e NA AM (c.f. C.F._9 ) del Foro di Milano, quali eleggono domicilio, ai fini del presente presso lo studio dell'avv. Umberto Frangipane, Via Buccarelli 49/C, Catanzaro.
- appellata
nonché
Controparte_4 (codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno n. P.IVA_2 ) società uni- personale con sede legale in Roma (00143) alla Via Carucci n. 131, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_5 , nato a [...] il [...] e domiciliato per la carica presso la sede della società, e per essa, quale procuratrice, CP_6 società per azioni costituita ai sensi della Legge della Repubblica Italiana, con sede legale in Verona in Viale P.IVA_dell'Agricoltura n. 7 (c.a.p. ), numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona e codice fiscale P.IVA_4 numero di partita IVA P.IVA_5 , n. R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Verona VR/19260, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Malizia del Foro di Roma (c.f. C.F._10 ), giusta procura alle liti conferitagli da CP_7 (oggi, per cambio di denominazione, CP_6 .
- appellata
e
Controparte_8 (codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma P.IVA_6 ), con sede legale in Roma, al Lungotevere Flaminio n. 18, e per essa la sua mandataria CP_6 (nuova denominazione assunta da CP_7
pag. 2/4 CP_6 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Villecco (C.F. C.F._11 ) del Foro di Cosenza, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Commerciale Villecco e Associati sito in Cosenza, alla Via Beato Umile, n. 14
- appellata
pag. 3/4 RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte_1 e Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1381/2020 emessa dal Tribunale di Cosenza il 30.7.2020, con cui è stata rigettata la loro domanda vertente in materia contrattuale bancaria ed è stata disposta la loro condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle parti convenute. Si sono costituite in giudizio Controparte_1 Controparte_4 e Controparte_8 insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, riunito il fascicolo recante n. 146/2021 al n. 136/2021 avente ad oggetto la medesima sentenza di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.4.2026. A tale udienza, poiché le parti non hanno depositato note scritte (ha presentato note la sola Controparte_4 successivamente revocate per “il sopravvenuto accordo transattivo tra le parti”), è stata fissata una nuova udienza al 12.5.2026. Anche a tale udienza, nessuna delle parti ha depositato note scritte e quindi il collegio ha trattenuto la causa in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il conseguenziale provvedimento. Pertanto, risultano sussistenti i presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 127 ter IV comma c.p.c., a cui la Corte provvede con sentenza. Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 e Parte_2 avverso la sentenza n. 1381/2020 resa dal Tribunale di Cosenza in data 30.7.2020, così provvede:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla sulle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 14.5.2026.
Il Presidente est.
IO IN
pag. 4/4