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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
- dott.ssa AT LF - - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - - Consigliere -
- dr.ssa US D'VE - - Consigliere rel.-
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, X sezione civile, n.
7129/2021, pubblicata il 6 settembre 2021, iscritto al n. 799/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza collegiale del 6 febbraio 2024 e pendente
TRA
l'avv. GIUSEPPE CRISTALLINO (c.f.: C.F._1 dichiarandosi procuratore e difensore del centro Controparte_1 (c.f.: P.IVA_1 , in persona del legale rappresentante p.t., APPELLANTE
E
l' Controparte_2 (c.f.: P.IVA_2 , in persona del Direttore
Generale l.r.p.t. sedente in Frattamaggiore (NA), Via M. Lupoli, 27, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Ara (c.f.: C.F._2 APPELLATA REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 23 dicembre 2014, il centro
Controparte_3 (d'ora in poi anche solo centro) chiedeva al Tribunale di
Napoli di ingiungere all' Parte_1 il pagamento dell'importo di 131.288,65 €, oltre interessi e spese, a titolo di saldo sul fatturato emesso nell'esercizio 2013. Il Tribunale adìto accoglieva il ricorso ed emetteva in data 29 dicembre 2014 il decreto ingiuntivo n. 8225/2014.
Par 2. Con citazione notificata al Centro in data 8/12 febbraio 2015 l' competente proponeva opposizione avverso il provvedimento monitorio, eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria per superamento del tetto di spesa e conseguente applicazione della regressione tariffaria per complessivi 12.015,95 €, precisando che il mancato pagamento dell'importo non contestato di 23.200,42 € era dovuto alla mancata emissione delle note di credito da parte del centro per complessivi 34.331,43 € (di cui 12.015,95 € a titolo di regressione tariffaria ed il restante a titolo di differenza non riconosciuta sul fatturato e di diminuzione delle tariffe per opera del nuovo nomenclatore).
3. Con comparsa di costituzione del 5 novembre 2015 il Centro si costituiva in giudizio chiedendo il pagamento delle somme non contestate, poi riconosciute dal Tribunale con
Par ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. con cui ingiungeva all' il pagamento dell'importo (non contestato) di 23.200,42 € .
4. Con la sentenza impugnata il Tribunale, decidendo l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, confermava e dichiarava esecutiva la resa ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 3 maggio 2018, condannando altresì l' Parte_1 al pagamento degli interessi (calcolati al tasso e secondo le decorrenze di cui all'art. 7, comma 6 del contratto stipulato dalle parti) sulla somma ivi indicata, e compensando interamente tra le parti le spese di lite.
5. In data 25 febbraio 2022 si è costituito in appello, dichiarandosi procuratore e difensore del Centro, l'avv. IU ST depositando una citazione dell' Parte_1
[...] con la quale ha impugnato la sentenza chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Rigettare, se del caso anche previa disapplicazione della Delibera _4
[...] n. 940/2020 ai sensi della L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 5, All. E, l'opposizione formulata dall' _4 , in persona del l.r.p.t., in quanto infondata in fatto ed in diritto;
e per
l'effetto 2) Confermare il D.I. n. 8225/14 del Tribunale di Napoli;
3) In subordine e nella
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denegata ipotesi in cui l'adita Corte ritenesse di non poter disapplicare la Deliberazione indicata al capo che precede ovvero nell'ipotesi in cui non sia risultato ancora definito il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica innanzi indicato, sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa della predetta pregiudiziale definizione;
4) Sempre in via subordinata, accertare il credito vantato da parte opposta nei confronti dell _4 , in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, condannare detta ultima al pagamento della somma così risultante, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02, ovvero come per legge in favore della comparente;
5) Con condanna a spese, diritti ed onorari della fase monitoria e del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
Par 6. Con comparsa del 12 maggio 2022 si è costituita in giudizio l' chiedendo di respingere l'appello e condannare il centro al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
7. All'udienza del 14 giugno 2022 la Corte ha invitato l'appellante, ai sensi dell'art. 182, co. 2, c.p.c., a depositare, entro il termine perentorio del 15 settembre 2022, valida procura. All'udienza del 6 febbraio 2024, previa richiesta dell'appellante di dichiarare con ordinanza l'estinzione del giudizio per rinunzia agli atti, accettata da controparte, la Corte si è riservata la decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, cui le parti hanno rinunziato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello va dichiarato inammissibile poiché l'appellante nel termine perentorio ad essa concesso, ai sensi dell'art. 182, co. 2, c.p.c., non ha prodotto in giudizio valida procura, in sostituzione di quella nulla allegata all'atto di citazione in appello. Al fine di comprendere meglio tale spetto si rileva quanto segue.
II. L'art. 83 c.p.c., infatti, nel suo nucleo originario, stabiliva e tuttora stabilisce che, quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di una procura (v. art. 83, co. 1, c.p.c.), che può essere generale o speciale e deve essere conferita mediante un atto pubblico (rogato) o una scrittura privata la cui sottoscrizione sia autenticata da un notaio (v. art. 83, co. 2, c.p.c.), salvo che si tratti di una procura speciale «apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del
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controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda
d'intervento nell'esecuzione » (v. art. 83, co. 3, p. 1, c.p.c.), in questi casi l'autografia della sottoscrizione della parte che ha conferito la procura (potendo e) dovendo essere certificata dal difensore (v. art. 83, co. 3, p. 2, c.p.c.) o – deve ritenersi – da uno degli eventualmente più difensori della medesima parte.
Dopo la sua entrata in vigore, il terzo comma dell'art. 83 c.p.c. è stato però oggetto di due importanti interventi integrativi, entrambi evidentemente dettati dall'intento di contemperare la genericità che nella prassi per lo più connotava il testo delle procure ad litem che gli avvocati usavano farsi rilasciare e l'esigenza di assicurarne la riferibilità ad un determinato processo o grado processuale, cioè, in una parola, la “specialità”, tenendo conto, nel secondo caso, anche dei problemi derivanti dalla progressiva informatizzazione del processo civile.
Infatti, con la legge 27 maggio 1997, n. 141, al terzo comma dell'art. 83 c.p.c. è stato aggiunto un terzo periodo che, in sostanza, prevede che la procura speciale ad litem la cui sottoscrizione può essere autenticata dal difensore possa essere rilasciata anche su un «foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce», dovendo anche in questo caso essere considerata come apposta in calce a tale atto.
Con la legge 18 giugno 2009, n. 69, lo stesso art. 83 c.p.c. è stato poi ulteriormente integrato aggiungendo:
a) al secondo periodo del suo terzo comma le parole «, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato», e così allargando il novero degli atti processuali in calce o a margine dei quali la procura speciale ad litem può essere apposta ed autenticata dal difensore;
b) al terzo periodo del suo terzo comma le parole «, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministro della
Giustizia», e così stabilendo le modalità mediante le quali assicurare la necessaria
“specialità” anche alla procura ad litem rilasciata su un documento informatico
(originariamente) separato da uno dei suindicati atti processuali e sottoscritta digitalmente in analogia, sia pur mutatis mutandis, con quanto stabilito allo stesso fine
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per la procura ad litem rilasciata su un foglio cartaceo (originariamente) separato da quello sul quale era redatto uno di quegli atti;
c) al suo terzo comma un quarto periodo, secondo il quale «(s)e la procura è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».
Dunque, a partire dal 4 luglio 2009, data in cui è entrata in vigore la legge n. 69 del 2009, la procura di cui deve essere munito il difensore col ministero del quale la parte sta in giudizio può essere autenticata nella sottoscrizione dallo stesso difensore
(o – deve ritenersi – da uno dei più difensori ai quali la medesima procura sia conferita) soltanto se apposta in calce o a margine di uno degli atti processuali indicati dal secondo periodo del terzo comma dell'art. 83 c.p.c., ma deve intendersi apposta in calce ad uno di tali atti anche se apposta su un foglio (evidentemente cartaceo) congiunto materialmente o su un documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto – non già materialmente, ché sarebbe impossibile, ma – mediante gli strumenti informatici individuati con apposito decreto del Ministro della Giustizia a quell'atto processuale, in ogni altro caso dovendo essere considerata nulla, salvo che, come si vedrà appresso, sia conseguito lo scopo perseguito da tali previsioni, cioè quello di assicurare che la procura sia effettivamente “speciale”.
A tal riguardo, la semplice allegazione (di un duplicato informativo della procura ad litem rilasciata in forma digitale su un documento informatico o) di una copia informatica, anche per immagine, della procura ad litem rilasciata in forma analogica su un supporto cartaceo (originariamente) separato da uno degli atti del processo indicati dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c. al messaggio di posta elettronica certificato mediante il quale viene notificato uno di tali atti non può essere considerata di per sé equivalente alla sua apposizione in calce all'atto notificato poiché evidentemente non assicura l'esigenza che la medesima procura sia effettivamente “speciale” perseguita dall'art. 83 c.p.c.
Peraltro, a ben vedere, il terzo comma dell'art. 83 c.p.c. delega il Ministro della
Giustizia ad individuare con un «apposito» decreto soltanto gli strumenti informatici
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mediante i quali realizzare la congiunzione, evidentemente informatica, della procura ad litem rilasciata «su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale»
«all'atto cui si riferisce».
Sicché, per rimanere a quel che nella specie rileva, il Controparte_5 non aveva alcun potere di individuare gli strumenti informatici mediante i quali realizzare la congiunzione informatica della procura ad litem rilasciata su un supporto cartaceo ad uno degli atti indicati e per di più senza assicurare la “specialità” di tale procura perseguita dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c.
Poiché – o, quanto meno, nella misura in cui – è in contrasto con il terzo comma dell'art. 83 c.p.c. e perciò illegittimo, il quinto comma dell'art. 18 del d.m.
44/2011 va pertanto disapplicato.
Le suesposte considerazioni valgono però per il solo caso, ancora indubbiamente assai frequente nella pratica, in cui la procura ad litem non contenga alcuno specifico ed inequivoco riferimento testuale al processo o al grado del processo per il quale è stata rilasciata, in caso contrario non essendo necessaria la sua effettiva o virtuale apposizione in calce o a margine di uno degli atti indicati dall'art. 83 c.p.c. al fine di garantirne la “specialità”.
II.1.2. Alla stregua delle suesposte considerazioni, la procura ad litem redatta
(almeno da quel che appare dall'esame della sua copia informatica per immagine) in formato analogico su un foglio non congiunto materialmente ad alcun atto del processo, cioè, come si suol dire, “sciolto”, una cui copia informatica per immagine è stata dall'avv. IU ST sottoscritta digitalmente e depositata telematicamente nel costituirsi innanzi a questa Corte quale procuratore e difensore del Centro appellante (sia quella apposta su foglio sciolto, sia quella contenuta nel file pdf, indicato come all. 6 dell'atto di appello, dopo il ricorso per decreto ingiuntivo composto da quattro pagine, e riferita anche ai gradi successivi di opposizione ed appello, poiché quest'ultima reca il numero di pag. 1 e non il numero progressivo di pagina 5, ciò che esclude che essa, sin dall'inizio, fosse una procura in calce al ricorso monitorio cui si riferiva nello specifico) deve essere giudicata inidonea a conferire all'avvocato che la invochi il cd. ius postulandi in nome e per conto della parte che gliel'ha rilasciata e dunque, in questo senso, nulla.
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In mancanza della congiunzione materiale del supporto analogico sulla quale appare redatta ad uno degli atti processuali indicati dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c.
o comunque ad un atto processuali, l'anodino riferimento contenuto nel suo testo al « ricorso per ingiunzione di pagamento, presso il Tribunale Civile di Napoli, avverso [...]
_4 , in persona del l.r.p.t., dom.to per la carica in Pozzuoli alia via C. Alvaro n.
8, e nelle fasi successive nessuna esclusa, attribuendo espressamente il potere di costituirsi nella fase di opposizione, di proporre appello ovvero di costituirsi in detta fase anche proponendo appello incidentale …» non consente infatti di ritenerla effettivamente “speciale” siccome riferibile proprio al presente processo, anziché a qualsiasi altro.
Né l'avv. ST ha assolto, nel termine perentorio a lui assegnato ai sensi dell'art. 182 co. 2 c.p.c., all'onere di depositare valida procura speciale;
a tal riguardo, con nota del 7 febbraio 2024, successiva all'udienza in cui la Corte si è riservata la decisione, ha depositato richiesta di rimessione in termini, motivata con l'errore in cui era incorso nel depositare la richiesta procura in un diverso procedimento. Infatti, a parte l'inescusabilità dell'errore, va evidenziato che anche la procura erroneamente depositata nel diverso procedimento e riprodotta in allegato alla nota del 7 febbraio deve considerarsi nulla, in quanto identica a quella già depositata in allegato alla citazione in appello, e pertanto, da ritenersi non speciale.
II.1.3. È poi opportuno aggiungere che il rilievo della nullità di detta procura non può ritenersi precluso dal fatto che questa è la stessa che l'avv. ST aveva depositato telematicamente in copia informatica per immagine nel costituirsi innanzi al primo Giudice per l'allora attore e in ordine alla validità della quale né quest'ultimo né l'altra parte ha formulato alcun rilievo.
Infatti, la procura ad litem, secondo l'opinione che questo Collegio ritiene preferibile, non è propriamente un atto processuale (cfr. Cass. 1916/2011), bensì un negozio unilaterale «geneticamente sostanziale con rilevanza processuale» (cfr. Cass.
21924/2006 e 11326/2004) che costituisce il presupposto di validità degli atti processuali che da essa dipendono richiesto dalla legge a tutela soprattutto del soggetto in nome della quale il difensore sta in giudizio, affinché il medesimo non risulti esposto al rischio del coinvolgimento in un processo diverso da quello in cui voleva essere coinvolto.
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La nullità di quella prodotta nel processo di primo grado, ma estesa anche al processo d'appello, che non sia stata rilevata dal giudice di primo grado, né invocata a fondamento di un motivo d'appello della sentenza di primo grado, può e deve pertanto essere rilevata dal giudice d'appello anche d'ufficio nell'ambito dei controlli che quest'ultimo deve compiere, ai sensi del secondo comma dell'art. 350 c.p.c., in ordine alla «verifica della regolare costituzione del giudizio» (evidentemente d'appello), ferma restando però la validità di detta sentenza, stante il principio dettato dall'art. 161 c.p.c., secondo cui «(l)a nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi d'impugnazione».
III. L'appello in esame in definitiva deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
IV. La mancanza di specifici precedenti della Corte di Cassazione sulla questione sopra esaminata sub II. è sufficiente per ritenere nella specie sussistenti i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c. (come risultante per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 2018, che ne ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale) per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del processo d'appello. In ogni caso, va aggiunto che anche le parti hanno chiesto la compensazione delle spese di lite, sebbene previa estinzione del giudizio per rinunzia agli atti.
V. Infine, occorre dare atto, secondo quanto previsto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'avv. ST di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Napoli, quinta sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, X sezione civile, n. 7129/2021, pubblicata il 6 settembre 2021, proposto dall'avv. IU ST, dichiarandosi procuratore e difensore della Controparte_1 contro l' [...]
Controparte_2 , così provvede:
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A) dichiara l'appello inammissibile;
B) compensa integralmente tra le parti le spese del processo di secondo grado;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'avv.
IU ST di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
Così deciso in Napoli, il 6 febbraio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
US D'VE AT LF
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