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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 768/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti IGg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio da AZ promosso con atto di citazione di riassunzione notificato in data 30.04.2024
da
(c.f. ), difeso dall'avvocato Alessandro Di Parte_1 C.F._1
Blasi (c.f. ) e (c.f.), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello C.F._2
stesso in Chioggia (VE), Borgo San Giovanni, n. 24 giusta procura speciale allegata all'atto di citazione per riassunzione ai sensi dell'art. 384,4 comma, c.p.c.
Attore in riassunzione contro
(c.f.: ), con il patrocinio dell'avvocato Mara Controparte_1 C.F._3
Moressa (c.f. ) con domicilio eletto presso il domicilio digitale del C.F._4 procuratore , giusta mandato allegato alla busta di Email_1
deposito allegata alla comparsa di costituzione e risposta (all.to 1)
Convenuto in riassunzione
Oggetto: citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., a seguito di ordinanza della Corte di
AZ n. 3361/2024 che ha cassato, con rinvio, l'Ordinanza n. 1707/2022 emessa dalla
Corte d'Appello di Venezia - IV Sezione Civile ad esito del procedimento d'Appello avverso la
Sentenza di I Grado n. 2389/2021 del Tribunale di Venezia.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 5 maggio 2025 previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'attore in riassunzione:
“Parte appellante contesta integralmente la comparsa avversaria e precisa le conclusioni come da atto di citazione per riassunzione e, nello specifico:
Nel merito:
In riforma della sentenza n. 2389/2021 del Tribunale di Venezia, accogliere le seguenti domande: - condannare il signor a pagare al signor la somma Controparte_1 Parte_1
pari ad euro 250.000,00 o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale,
per i fatti e le ragioni di cui è causa, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda di primo grado al saldo.
- In ogni caso, con rifusione delle spese del presente giudizio di riassunzione nonché di tutti i precedenti gradi di giudizio (oltre oneri ed accessori di legge), compreso il giudizio di
AZ (così come disposto dall'ordinanza della Corte di AZ n. 3361 del 14.12.2023)
e con restituzione di quanto nelle more versato dal signor al signor Parte_1 CP_1
per effetto della sentenza di primo grado e dell'ordinanza della Corte d'Appello.
[...]
pagina 2 di 32 - Rigettarsi tutte le domande ed eccezioni formulate dall'appellato.
In via istruttoria:
Si chiede, per quanto non ammesso, l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. e che si riportano integralmente di seguito.
Ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che e durante la gravidanza di quest'ultima del figlio Controparte_1 CP
e per circa due mesi dopo la nascita di , hanno convissuto in un appartamento di Pt_1 Pt_1
Sottomarina di Chioggia;
2) Vero che nel maggio 1995, quando aveva circa due mesi, il sig. ha Pt_1 Controparte_1
lasciato l'appartamento indicato sub. 2) perché serviva ai proprietari per il turismo stagionale ed
è tornato a vivere dai suoi genitori a VÈ;
3) Vero che nel maggio 1995, quando aveva circa due mesi, il sig. ha Pt_1 Controparte_1
mandato la sig.ra e il piccolo a vivere dalla madre della sig.ra a CP Pt_1 CP
Chioggia;
4) Vero che il sig. nel maggio 1995 ha rifiutato di convivere con la sig.ra Controparte_1
e in altro appartamento che la sig.ra aveva trovato in CP Pt_1 CP
locazione a Chioggia con canone mensile di 400.000 Lire;
5) Vero che in data 1° giugno 1995 dovevano svolgersi sia il battesimo di , sia il Pt_1
matrimonio tra e CP Controparte_1
6) Vero che rifiutò di sposarsi con Controparte_1 CP
7) Vero che fu presente al battesimo del figlio in data 1 giugno 1995 Controparte_1 Pt_1
dopo che il parroco della chiesa di San Giacomo a Chioggia lo chiamò al telefono per farlo presenziare alla cerimonia;
pagina 3 di 32 8) Vero che al battesimo di in data 1 giugno 1995 i nonni paterni hanno Parte_1
rifiutato di presenziare;
9) Vero che dopo il battesimo di (1 giugno 1995) il sig. tornò a vivere a Pt_1 Controparte_1
casa dei suoi genitori a VÈ;
10) Vero che i sigg.ri e dal dicembre 1995 fino al settembre CP Controparte_1
1996 hanno convissuto in una casa a VÈ;
11) Vero che a settembre 1996 il sig. ha cessato la convivenza con Controparte_1 [...]
CP
12) Vero che dopo, la cessazione della convivenza con a VÈ (settembre 1996), CP
ha fatto visita al figlio circa una volta al mese per un paio d'ore; Controparte_1 Pt_1
13) Vero che il regime di visita del figlio indicato sub. 12) è proseguito sino al raggiungimento dell'età di otto anni da parte di;
Pt_1
14) Vero che il regime di visita del figlio indicato sub. 12) è stato deciso da Controparte_1
15) Vero che sin dai primi anni di vita di si è rifiutato di presenziare ai Controparte_1 Pt_1
compleanni del figlio, di passare con lui le festività e di assistere il figlio durante gli episodi di malattia del bambino;
16) Vero che il sig. durante la convivenza con la sig.ra e Controparte_1 CP
(dicembre 1995 fino al settembre 1996 a VÈ) ha avuto comportamenti violenti verso il Pt_1
bambino come ad esempio colpirlo con uno schiaffo perché aveva rigato il divano con una penna, colpirlo quando gettava oggetti per terra, strattonarlo per salire in macchina;
Pt_1
17) Vero che da aprile a ottobre 1998 il sig. ha incontrato il figlio Controparte_1 Pt_1
esclusivamente presso il consultorio famigliare di Chioggia;
pagina 4 di 32 18) Vero che da ottobre 1998 a dicembre 1998 il sig. ha cessato ogni contatto, Controparte_1
anche solo telefonico, con il figlio;
19) Vero che in data 19.11.1998 la sig.ra si è rivolta al dr. , CP Testimone_1
psicologo in Chioggia, per una valutazione psicologica su , come da documento 6) che si Pt_1
rammostra;
20) Vero che il dr. è stato consulente di parte della sig.ra nel Testimone_1 CP
procedimento avanti il Tribunale Minorenni di Venezia n. 968/97 RR ed ha scritto le relazioni che si rammostrano sub. docc. 7, 8 e 9;
21) Vero che in data 9 dicembre 1998 il sig. dopo essere stato lontano circa Controparte_1
due mesi dal figlio, si presentò senza preavviso all'asilo frequentato da a Pellestrina e in Pt_1
tale occasione si è messo a piangere e si è nascosto per non vedere il padre;
Pt_1
22) Vero che dal 1999 al 2004 il sig. ha fatto visita a una volta al mese Controparte_1 Pt_1
o qualche volta aspettandolo all'uscita dalla messa domenicale;
23) Vero che nell'aprile 2004 il sig. si è presentato all'uscita della lezione di Controparte_1
karate di , ha voluto accompagnarlo a casa con l'auto e lo ha colpito con un calcio al Pt_1
testicolo sinistro, come da certificazione medica che si rammostra sub. 4 e 5;
24) Vero che dopo l'aprile 2004 il sig. ha cessato ogni contatto, anche solo Controparte_1
telefonico, con il figlio;
Pt_1
25) Vero che all'istruzione ed educazione di ha provveduto in modo pressoché Parte_1
esclusivo la madre sino all'età di otto anni ed in modo totale in epoca successiva;
26) Vero che nel 2015 all'età di venti anni il sig. ha chiesto alla madre notizie Parte_1
del padre ed ha trovato via internet il recapito telefonico di lavoro del sig. Controparte_1
pagina 5 di 32 27) Vero che nell'aprile 2017 ha avuto un incidente d'auto ed è stato Parte_1
ricoverato all'Ospedale di Chioggia;
28) Vero che il sig. è stato informato dell'incidente accaduto al figlio Controparte_1
nell'aprile del 2017;
29) Vero che durante la degenza in Ospedale a Chioggia nell'aprile 2017 e successivamente dopo la dimissione il sig. mai ha fatto visita al figlio o lo ha contattato Controparte_1
telefonicamente o con messaggi;
30) Vero che ha un contratto di lavoro a tempo determinato fino al 21 Parte_1
dicembre 2018 presso la di Piove di Sacco (Pd); 31) Vero che nel 2018 Pt_2 Parte_1
ha trovato impiego a tempo determinato fino al 21.12.2018 presso la Toffac di Piove di Sacco e precedentemente a tempo determinato fino al 30.04.2018 presso HI AS spa di
Campodarsego (Pd) tramite agenzia di lavoro e ricerca internet.
Si indicano a testi:
di Chioggia, Rione S. Giacomo via F. Cavallotti, 389 CP
RI RA di Chioggia, Rione S. Giacomo via F. Cavallotti, 389;
di Chioggia, Rione S. Andrea Calle Lisatti, 932; Controparte_3
, Rione S. Andrea Calle Lisatti, 932; Controparte_4
di Chioggia, Rione S. Giacomo via F. Cavallotti, 389; CP_5
di Chioggia, viale Mediterraneo 583; CP_6
di Chioggia, Rione S. Giacomo via F. Cavallotti, 389; Controparte_7
di Chioggia, Rione S. Andrea, 889; Testimone_2
di San Pietro di Cavarzere, Testimone_3
di Chioggia, Borgo San Giovanni 1357/4, Tes_4
pagina 6 di 32 dr. di Chioggia iscritto all'albo Ordine Psicologi Veneto al n. 170 sui capp. Testimone_1
19) e 20)”.
Per il convenuto in riassunzione:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia
nel merito:
rigettare in toto l'appello proposto dal IG. perché inammissibile ex art. 342 Parte_1
c.pc. e, comunque, perché totalmente infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata;
in via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie riproposte da controparte perché del tutto inammissibili per le ragioni già argomentate in primo grado;
- per la denegata ipotesi di remissione in istruttoria del giudizio, e di ammissione delle istanze istruttorie ex adverso svolte, si ripropongono, richiamandole, tutte le istanze istruttorie svolte in primo grado, in memorie art. 183, VI co., n. 2 e n. 3, c.p.c., insistendo per l'accoglimento e l'ammissione di quelle non ammesse in primo grado;
in ogni caso:
- con condanna alla rifusione delle spese e dei compensi di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di AZ, e del presente giudizio di rinvio;
- valuti la Corte la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'appellante, ex art. 96, 3 co.,
c.p.c., al pagamento di una somma in favore dell'appellato, da determinarsi equitativamente.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove ed inammissibili domande formulate in grado d'appello e nel presente grado di rinvio”.
Ragioni della decisione pagina 7 di 32 1- Con atto di citazione notificato in data 20.02.2018, il sig. conveniva in Controparte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia il proprio padre, sig. , per vederlo Parte_1
condannato: 1) “a corrispondere in favore del figlio la somma di € 250.000,00 Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
2) “al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in caso di contestazione di quanto affermato in narrativa in ordine al suo mancato rispetto degli obblighi genitoriali”.
L'attore, a sostegno delle proprie pretese, allegava di essere figlio della sig.ra e CP
del sig. e di essere stato riconosciuto da entrambi i genitori. Controparte_1
Precisava che dopo i primi otto mesi di vita la convivenza tra propri genitori era cessata e il padre si era trasferito in altra città. Controparte_1
Deduceva che, nei primi anni di vita, i propri rapporti con il padre erano stati assai sporadici e che questi gli aveva fatto visita, sempre alla presenza della madre, circa una volta al mese, per non più di mezza giornata.
Chiariva che dall'età di otto anni le visite del padre si erano completamente interrotte e che,
pertanto, egli era stato allevato dalla sola madre, che si era dovuta far carico quasi integralmente degli oneri economici e in via esclusiva dell'aspetto affettivo ed educativo.
Precisava, infine, di essere cresciuto in totale assenza della figura paterna, essendosi il padre disinteressato della sua vita e rifiutando ogni contatto, nonostante l'esperimento di tentativi di riprendere i rapporti affettivi.
2-Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1
contestando in toto la fondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto.
pagina 8 di 32 Parte convenuta allegava di aver “combattuto” invano per anni al fine di poter vedere e tenere con sé e instaurare con lo stesso un valido rapporto genitoriale. Solo l'ostruzionismo Pt_1
posto in essere dalla IG.ra madre dell'attore, aveva impedito un significativo CP
rapporto padre/figlio, sino ad averlo completamente annientato. Il sig. , difatti, si era CP_1
visto costretto a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per poter esercitare i propri doveri/diritti genitoriali.
Precisava che in data 02.12.1997, aveva depositato ricorso ex art. 261 c.c. (doc. 1 fascicolo I
grado convenuto) con la richiesta al Tribunale dei Minorenni di Venezia di ordinare alla IGnora
madre di , di essere autorizzato a visitare e tenere con sé il proprio figlio CP Pt_1
senza la presenza della madre, attesa la conflittualità esistente tra i genitori, secondo le modalità
indicate in ricorso o, comunque, secondo le modalità ritenute nell'interesse del minore dal
Tribunale.
Chiariva che, grazie all'intervento del Consultorio familiare nell'ambito del suddetto giudizio,
aveva avuto la possibilità di instaurare un seppur minimo rapporto con il figlio , per la Pt_1
durata di soli 6 mesi. Decorso detto periodo e nonostante le indicazioni contrarie dell'equipe, la
IG.ra si era rifiutata di continuare gli incontri congiunti. CP
Parte convenuta allegava, altresì, di avere tentato di instaurare per anni un valido e significativo rapporto genitoriale con il figlio , telefonando alla di lui madre e recandosi presso Pt_1
l'abitazione di , ricevendo continui rifiuti da parte della sig.ra . Pt_1 CP
Chiariva, inoltre, di aver sempre provveduto, sino alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e pur in assenza di un qualche provvedimento giudiziale in tal senso,
al mantenimento del proprio figlio , al quale aveva sempre corrisposto, sino all'anno 2002, Pt_1
pagina 9 di 32 la somma di £ 250.000 e, poi, di € 250,00, e che ciò aveva continuato a fare anche quando il figlio era divenuto economicamente autosufficiente. Pt_1
Deduceva, infine, di aver aiutato il figlio a reperire un'attività lavorativa, impegnandosi su più
fronti per programmargli colloqui di lavoro, periodi di prova presso varie aziende, ed incontri presso agenzie interinali che offrivano possibilità di lavoro.
3-La causa veniva istruita documentalmente e tramite assunzione di prova orale (interpello delle parti ed escussione dei testi ammessi).
4- In data 22.12.2021 veniva pubblicata la sentenza n. 2389/2021 del Tribunale di Venezia. Il
giudice di prime cure, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigettava integralmente la domanda dell'attore; condannava l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite del presente giudizio, che liquidava in € 13.430 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e C.p.a. come per legge;
condannava l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite del procedimento cautelare, che liquidava in € 5.262,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e C.p.a. come per legge;
condannava l'attore al pagamento a favore del convenuto, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3,
della somma di € 8.500,00; rigettava l'istanza dell'attore di cancellazione ex art. 89 c.p.c.
4.1-Rilevava che la domanda principale dell'attore di risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2043-2059 c.c. da lui asseritamente patito per essere cresciuto privato della figura genitoriale paterna era manifestamente infondata, non avendo questi in alcun modo provato –
com'era suo onere- la colposa e/o dolosa violazione, da parte del padre, degli obblighi genitoriali di assistenza morale e materiale a suo favore nascenti dalla filiazione ed avendo, per contro,
adeguatamente dimostrato in giudizio, con documenti e testimonianze, di non Controparte_1
essere responsabile del mancato sviluppo del rapporto genitoriale padre-figlio, soprattutto nel pagina 10 di 32 corso della pre-adolescenza ed adolescenza (questo essendo ragionevolmente imputabile solamente alla madre dell'attore a causa del suo atteggiamento colpevolmente ostruzionistico e impeditivo). Rilevava che, riconosciuta la natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dell'illecito endofamiliare, spettava al soggetto danneggiato dimostrare non solo il nesso causale tra violazione dei doveri genitoriali e la lesione di diritti costituzionalmente garantiti (quello ad essere accudito, protetto anche dalla figura paterna e ad intrattenere con essa significative relazioni e contatti), ma anche il comportamento doloso del danneggiante.
Riteneva che, nella fattispecie, tale prova non era stata in alcun modo raggiunta né con i testi né
con i documenti.
Dichiarava la fondatezza dell'eccezione di nullità della deposizione resa da CP
(madre dell'attore) all'udienza d.d.
9.12.2021 tempestivamente avanzata dalla difesa del convenuto per incapacità a testimoniare della teste.
Chiariva che, alla luce della posizione processuale assunta dal convenuto e dai documenti prodotti (in particolare la CTU del giudizio dinanzi al Tribunale per i minorenni) nonché dal
thema decidendum, si doveve ritenere che , al momento della deposizione, fosse CP
effettivamente portatrice di un interesse personale, attuale e concreto che avrebbe potuto senz'altro legittimarla a partecipare al giudizio in veste di unica e vera responsabile, dal lato passivo e sul piano sostanziale, della pretesa risarcitoria promossa dall'attore nel contesto di un rapporto oggettivamente unitario.
Precisava che il rigetto della pretesa risarcitoria si giustifica anche alla luce del materiale probatorio offerto dal convenuto in senso contrario rispetto alla prospettazione dei fatti offerta dall'attore.
pagina 11 di 32 Rilevava che anche la prova atipica ben poteva essere posta a fondamento della decisione e che,
nell'alveo delle prove atipiche sicuramente rientravano anche le perizie e le consulenze espletate in un diverso giudizio tra le stesse o altre parti, e quindi anche la perizia disposta dal Tribunale
per i Minorenni e le relazioni dei Servizi Sociali sopra richiamate, per l'effetto pienamente utilizzabili nel presente giudizio.
Deduceva, infine, che i doc. 15 e 16 di parte convenuta dimostravano l'adempimento del padre all'obbligo di assistenza materiale del figlio e che risultava riconosciuto e ammesso dallo stesso attore, con la missiva del suo odierno difensore del 2016 (doc. 15), che il padre aveva spontaneamente corrisposto la somma di € 250,00 mensili alla madre con vaglia postali a titolo di contributo al mantenimento di (poi documentati sub doc. 16). Pt_1
Considerava, pertanto, manifestamente infondata anche l'allegazione attorea circa la violazione dell'obbligo assistenziale da parte del convenuto.
5-Con atto di citazione notificato il 09.03.2022, il sig. proponeva appello Parte_1
avverso tale sentenza per i seguenti motivi: 1) Illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 147 c.c. e 315bis e 316bis c.c. in tema di mancata assistenza verso il figlio Parte_1
da parte del padre e per violazione dell'art. 2697 c.c. 2) Illegittimità della Controparte_1
sentenza per errata considerazione della incapacità a testimoniare della sig.ra ex CP
art. 246 c.p.c. e conseguente violazione dell'art. 116 c.p.c. 3) Illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove e dei documenti agli atti.
4) Illegittimità della sentenza nella parte in cui riteneva non provata la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2043-2059 c.c. 5) Illegittimità della sentenza nella parte in cui disponeva condanna ex art. 96 c.p.c. in capo all'attore per violazione del medesimo articolo di legge e comunque degli artt. 2043 e. 2697 c.c.
pagina 12 di 32 6-Si costituiva il sig. che resisteva al gravame, eccependo, in via preliminare Controparte_1
di rito, l'inammissibilità dell'appello, per manifesta l'infondatezza, con ogni conseguente statuizione ai sensi dell'art. 348 bis cpc, e nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
7- Il 14.07.2022 la Corte d'Appello di Venezia, Sezione IV, pronunciava l'ordinanza n.
1707/2022. Il Collegio, visti gli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., ogni ulteriore richiesta e domanda respinte, dichiarava inammissibile l'appello promosso da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Venezia 22 dicembre 2021 n. 2389; condannava l'appellante a Parte_1
rifondere a le spese del giudizio, liquidate nella somma di euro 4.963,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa.
8- Avverso la sentenza del Tribunale di Venezia e l'ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia, il sig. proponeva ricorso per AZ Parte_1
sulla base dei seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 348 bis, 348 ter e 350 c.p.c.: la Corte
d'Appello non si era limitata a dichiarare la inammissibilità dell'appello ma, fornendo una propria motivazione della ritenuta infondatezza delle domande, era entrata nel merito della causa
(modalità che fuoriusciva dagli schemi degli artt. artt. 348 bis, 348 ter e che avrebbe richiesto,
piuttosto, la trattazione ex art. 350 c.p.c.); 2) violazione degli articoli 147, 315 bis e 316 bis c.c.,
nonché gli artt. 2 e 30 Cost.: il sig. non aveva intrattenuto alcun tipo di Controparte_1
rapporto con il figlio dall'ottavo anno in poi (come ammesso dal convenuto in Parte_1
primo grado, cfr. pagina 22 della comparsa di risposta), omettendo ogni forma di assistenza morale e di partecipazione alla vita del figlio nonché ogni tipo di iniziativa votata a garantire una frequentazione regolare e costante con il medesimo. 3) violazione dell'art. 116 c.p.c.: i giudici di primo e secondo grado avevano attribuito preminente valore probatorio ad elementi raccolti in un pagina 13 di 32 differente procedimento (tra i genitori del sig. ) senza che tali elementi Parte_1
venissero invece considerati quali meri elementi indiziari;
diversamente, non avevano tenuto in considerazione le dichiarazioni rese dai testi attorei né i documenti prodotti in corso di causa); 4)
violazione dell'art. 246 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.: il Tribunale e la Corte veneziana avevano erroneamente statuito l'incapacità a testimoniare della sig.ra nonostante CP
la medesima, oltre ad essere priva della legittimazione ad agire ex art. 100 c.p.c.;
conseguentemente non era stato utilizzato ai fini della decisione quanto riferito dalla teste;
5)
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2043 e 2059 c.c. e degli artt. 2697 e
2733 c.c.: erroneità della statuizione che riteneva non provato l'an della pretesa attorea e violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine al quantum dei danni richiesti dal sig. ; 6) violazione dell'art. 96 c.p.c. per insussistenza degli elementi caratterizzanti la CP_1
mala fede e/o la colpa grave o la coscienza dell'infondatezza della domanda avanzata dall'attore.
Insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la comminazione della condanna ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
9- In data veniva pubblicata l'ordinanza n. 3361/2024 della Corte di AZ, che accoglieva il quarto motivo di ricorso, dichiarava l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. Assorbiti i motivi secondo, terzo e quinto. Cassava l'impugnata ordinanza in relazione al motivo accolto e rinviava la causa ex art.383, comma quarto, cod. proc. civ. alla Corte di appello di Venezia,
anche per le spese del giudizio di legittimità.
10- Con atto di citazione in riassunzione, il sig. , in ottemperanza ai princìpi Parte_1
sanciti dall'Ordinanza della Corte di AZ, chiedeva la riforma della sentenza n.
2389/2021 del Tribunale di Venezia e l'accoglimento delle seguenti domande: - condannare il signor a pagare al signor la somma pari ad euro 250.000,00 Controparte_1 Parte_1
pagina 14 di 32 o quella ritenuta di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale, per i fatti di cui è causa e per le ragioni di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda di primo grado al saldo. -
In ogni caso, con rifusione delle spese del presente giudizio di riassunzione nonché di tutti i precedenti gradi di giudizio (oltre oneri ed accessori di legge), compreso il giudizio di
AZ (così come disposto dall'ordinanza della Corte di AZ n. 3361 del
14.12.2023), e la restituzione di quanto nelle more versato dal signor al signor Parte_1
per effetto della sentenza di primo grado e dell'ordinanza della Corte Controparte_1
d'Appello. In via istruttoria, chiedeva, per quanto non ammesso, l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c.
11- Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il sig. , chiedendo nel Controparte_1
merito rigettare in toto l'appello proposto dal sig. perché inammissibile ex art. Parte_1
342 c.p.c. e, comunque, perché totalmente infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata;
in via istruttoria, chiedeva il rigetto delle istanze istruttorie riproposte da controparte perché del tutto inammissibili;
per la denegata ipotesi di remissione in istruttoria del giudizio, e di ammissione delle istanze istruttorie ex adverso svolte, riproponeva,
richiamandole, tutte le istanze istruttorie svolte in primo grado, in memorie ex art. 183, VI co., n.
2 e n. 3, c.p.c., insistendo per l'accoglimento e l'ammissione di quelle non ammesse in primo grado;
in ogni caso, chiedeva la condanna alla rifusione delle spese e dei compensi di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di AZ, e del presente giudizio di rinvio;
la condanna dell'appellante, ex art. 96, 3 co., c.p.c., al pagamento di una somma in favore dell'appellato, da determinarsi equitativamente.
pagina 15 di 32 12- La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 05.05.2025
(tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa concessione dei termini di cui all'art. 352
cpc.
* * * * * *
13- La domanda attorea è infondata e merita il rigetto per le ragioni di seguito esplicitate.
13.1- Con ordinanza n. 3361/2024, la Corte di AZ ha disposto il rinvio alla Corte
d'appello di Venezia per il nuovo esame della controversia tra i signori e Parte_1
alla luce dei principi enunciati, devolvendo al giudice di merito, in particolare, Controparte_1
la valutazione sulla credibilità, attendibilità della teste sig.ra in quanto omessa CP
dal Tribunale di Venezia nel giudizio di primo grado essendo stata ritenuta la teste incapace a testimoniare ed avendo invece la Suprema Corte escluso la ricorrenza di siffatta incapacità.
Occorre premettere, preliminarmente, che nel procedimento civile sono riservate al giudice di merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 - 01).
Secondo l'orientamento consolidato dalla Suprema AZ, la valutazione sull'attendibilità
del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere pagina 16 di 32 soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n. 21239/2019; Cass. n. 26547/2021).
Orbene, nel caso di specie, ad avviso del Collegio, le dichiarazioni rese dalla sig.ra
[...]
non sono idonee a scalfire il decisum della sentenza di primo grado. Si tratta, difatti, di CP
dichiarazioni vaghe, generiche, inattendibili e confliggenti con i documenti dimessi dal sig.
in primo grado. Controparte_1
Alla domanda di cui al cap. 13. (“Vero che il regime di visita del figlio indicato sub. 12) -Vero
che dopo, la cessazione della convivenza con a VÈ (settembre 1996), CP CP_1
ha fatto visita al figlio circa una volta al mese per un paio d'ore” - è proseguito
[...] Pt_1
sino al raggiungimento dell'età di otto anni da parte di ”) la sig.ra così ha Pt_1 CP
risposto: “Si è vero. Anzi, il padre veniva quando voleva: potevano passare 15 giorni, un mese o
anche di più. Un giorno, quando aveva 8 anni, ho trovato il padre in palestra ove stava il Pt_1
figlio. Io non negavo le visite del figlio col padre, anzi le volevo. Contrariamente a quanto
stabilito dal Giudice, tuttavia, il padre vedeva il figlio senza avvisare prima”.
Rispondendo alla domanda di cui al cap. 22. (“Vero che dal 1999 al 2004 il sig. CP_1
ha fatto visita a una volta al mese o qualche volta aspettandolo all'uscita dalla
[...] Pt_1
messa domenicale”) la sig.ra ha dichiarato: “È vero, però rimaneva poco perché CP
successivamente andava a giocare a calcio. Ciò avveniva più o meno ogni 15 giorni”.
A ben vedere, le dichiarazioni si riferiscono a circostanze di fatto collocabili in un periodo di tempo assai ampio (il capitolo 13 fa riferimento agli anni 1996-2004; il capitolo 22 fa riferimento agli anni 1999-2004), tutt'altro che precise (“Anzi, il padre veniva quando voleva: potevano
passare 15 giorni, un mese o anche di più; Ciò avveniva più o meno ogni 15 giorni”), non interpretabili in chiave univoca (“Un giorno, quando aveva 8 anni, ho trovato il padre in Pt_1
pagina 17 di 32 palestra ove stava il figlio;
È vero” – che il sig. ha fatto visita a Controparte_1 Pt_1
qualche volta aspettandolo all'uscita dalla messa domenicale) e per questo da sole inidonee a fondare una decisone volta ad accertare il disinteresse del sig. nei confronti del Controparte_1
figlio. Più precisamente, che il padre si recasse volontariamente a messa o alla palestra ove si allenava il figlio per fargli visita è circostanza suscettibile di avvalorare anche le allegazioni dell'odierno convenuto in riassunzione, in quanto compatibile con tentativi del sig. CP_1
di eludere l'asserito ostruzionismo della sig.ra .
[...] CP
Peraltro, nel medesimo periodo storico, il sig. ha adito il Tribunale dei Controparte_1
Minorenni di Venezia, chiedendo all'Autorità giudiziaria di poter visitare e tenere con sé il proprio figlio, senza la presenza della madre. Deve darsi atto che nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale dei Minorenni è stato svolto un tentativo, da parte del Consultorio Familiare, di favorire la relazione padre-bambino attraverso l'organizzazione di incontri controllati dagli operatori.
La relazione del Consultorio Familiare elaborata dagli esperti ha accertato le capacità genitoriali del sig. e il di lui interesse emotivo a recuperare la relazione con il figlio. Il Tribunale CP_1
dei Minorenni di Venezia ha poi disposto CTU psicologica, affidando l'incarico alla dott.ssa al fine di approfondire le dinamiche relazionali instaurate all'interno del nucleo familiare e Per_1
di individuare le condizioni di affidamento più rispondenti alle esigenze evolutive dell'allora minore . Le predette relazioni, nonché i provvedimenti emanati nel corso del Parte_1
giudizio sono stati formati da soggetti contraddistinti da spiccata terzietà ed imparzialità.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno attore in riassunzione, dunque, i documenti prodotti dal sig. non vertono unicamente su “profili psicologici e Controparte_1
comportamentali di e di ”. Controparte_1 CP
pagina 18 di 32 Conseguentemente, non può esserne messa in dubbio la rilevanza e la pertinenza nell'ambito del presente procedimento, volto a valutare se la condotta del IG. è stata Controparte_1
volontariamente tenuta dallo stesso in spregio ai propri doveri genitoriali, per eventualmente pervenire ad una pronuncia di condanna al risarcimento del danno.
Leggendo le dichiarazioni della sig.ra congiuntamente al materiale probatorio CP
acquisito, formato tra il 1998 e il 2001, emerge chiaramente l'inattendibilità della teste,
soprattutto nel momento in cui ha dichiarato di non negare le visite padre-figlio, ma di volerle.
Il Tribunale per i Minorenni di Venezia, difatti, ha dato atto che: a) il tentativo svolto dal
Consultorio Familiare di favorire la relazione padre-bambino era “stato interrotto dalla decisione
della di sospendere gli incontri e dalla sua indisponibilità a consentire un più ampio CP
diritto di visita del padre, anche al di fuori della sfera di controllo della madre e/o degli
operatori sociali”; c) che “l'atteggiamento materno non appar(iva) conforme all'interesse di
di conoscere e rapportarsi con il proprio genitore” (decreto 12.4.1999 del Tribunale di Pt_1
Venezia -doc. 10 fascicolo 1 grado).
Nella relazione del Consultorio familiare A.U.L.S.S. n. 14 di data 20.11.98 si legge che: “Vista
la qualità della relazione, dopo sei mesi di incontri in presenza della madre, la proposta
dell'equipe del Consultorio Familiare è stata quella di passare, per alcuni mesi, ad incontri
dove la madre, pur essendo in Consultorio, avesse lasciato che incontrasse da solo il Pt_1
padre. Questa proposta non è stata accettata dalla signora che dice di non fidarsi del CP
signor e di non sentirsi rassicurata neanche dalla presenza di una psicologa del CP_1
Consultorio Familiare. Per il momento permane infatti molta difficoltà nella madre a poter
sentire distinto da sé per quanto riguarda la relazione con il padre, e riconoscere Pt_1
l'importanza per il successivo sviluppo di stesso. In questa opposizione si evidenzia Pt_1
pagina 19 di 32 quello che probabilmente è il punto centrale del problema e cioè la difficoltà a concepire il figlio
in relazione con altri sentiti come estranei, in propria assenza (…)”.
Il Consultorio Familiare ha rilevato, inoltre, che “Per quanto riguarda il padre, è stato possibile
verificare il suo interesse ad incontrare il figlio, ad accettare qualsiasi orario gli venisse
proposto a tal fine. A non agire prima di aver valutato l'impatto che questo avrebbe avuto sul
bambino (…) Durante l'incontro del 31.10.98, la signora ha comunicato che non avrebbe CP
più accompagnato in Consultorio Familiare, perché ormai scaduti i 6 mesi, nonostante la Pt_1
nostra indicazione fosse stata quella di continuare gli incontri congiunti nell'attesa di una
decisione del giudice”.
La CTU della Dott.ssa ha accertato che “Fin dall'inizio la sig.ra ha mal accettato Per_2 CP
gli incontri del bambino con il padre per timori che si riferiscono a vissuti precedenti sia suoi
che attribuiti al minore;
pertanto, non è mai stato possibile verificare un incontro da solo tra
padre e figlio se non per pochi minuti, ma è stato sempre necessario mutuarli tramite la
presenza della madre”.
La Dott.ssa se, da un lato, ha constatato che “Il IG. non ha saputo evolvere dal Per_2 CP_1
ruolo di figlio a quello di marito e di padre, la presenza del figlio l'ha messo di fronte a delle
responsabilità che non ha saputo affrontare, avendo una personalità di tipo adolescenziale, non
ancora in grado di progettare un'immagine di sé nel futuro. Si è pertanto reso assente sia come
compagno sia come padre”, dall'altro ha precisato che “La scelta elaborata dentro di lui di non
sposare ha reso più possibile progettarsi come padre (…) la IG.ra ha fino ad ora CP CP
utilizzato il figlio come elemento di scambio per attirare l'interesse del compagno, per coronare
il suo sogno di famiglia unita (…) Non riuscendo nell'intento ha cercato di rendere difficili gli
pagina 20 di 32 incontri tra padre e figlio, sentendo il figlio solo come suo, e decidendo, a proprio giudizio, se e
quando cederlo all'ex compagno . Per_3
Le rimostranze fin qui analizzate confliggono inevitabilmente con le dichiarazioni generiche della sig.ra . Tuttalpiù può ritenersi accertata una iniziale difficoltà del sig. di CP CP_1
evolvere dal ruolo di figlio a quello di marito e di padre e non il doloso o colpevole disinteresse del padre nei confronti del figlio, fonte di responsabilità risarcitoria.
La CTU, infatti, ha rilevato che “Il sig. è desideroso di svolgere il suo ruolo di padre, CP_1
non è ancora consapevole pienamente di come raggiungerlo, sta provando e per questo sente
che l'aiuto di esperti, quali i professionisti che potrà trovare al Consultorio potranno essergli di
grande aiuto, come ha rilevato nel ciclo di incontri già effettuati. È consapevole degli errori fatti
fin qui (…) è una persona che presenta aspetti ansiogeni, una emotività poco controllata di tipo
adolescenziale, impulsività ed insicurezza non sempre elaborate, ma che non costituiscono
elementi di pericolosità per l'accudimento del figlio, ma indicano dati da tenere presenti per un
cammino di evoluzione psicologica matura. Ha una intelligenza nella norma, buon contatto con
il mondo esterno, disponibilità alle modifiche, sensibilità ai problemi esterni. Si sa porre in
modo giusto con il figlio stimolandolo a giochi maschili, capace di condividere con lui le
emozioni. Si dimostra responsabile nei suoi confronti, di buon senso. È molto limitato
dall'intervento della sig.ra che non si fida di lui, interferendo nella relazione diadica”. CP
Correttamente il giudice di prime cure ha inquadrato i documenti dimessi dal sig. CP_1
nell'alveo delle prove atipiche.
[...]
In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può
legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti pagina 21 di 32 elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (Cass. civ. n. 2947 del 2023).
Il giudizio di validità del ragionamento probatorio fondato su prove atipiche non soggiace a regole diverse da quelle che devono applicarsi ove quel ragionamento sia fondato su prove tipiche. L'atipicità a ben vedere riguarda la fonte dell'elemento di prova;
ma una volta che si superino i diversi eventuali profili che attengono alla possibilità di dare ingresso alla fonte di prova nel processo civile (…), la valutazione del suo contenuto obbedisce alle medesime regole.
L'ordinamento consente, infatti, che l'accertamento dei fatti possa fondarsi su presunzioni semplici (sempre che si rivelino gravi, precise e concordanti: art. 2729 c.c.); in tal modo, dunque,
la legge si preoccupa soltanto di prevedere le modalità del ragionamento inferenziale idoneo a fondare l'accertamento dei fatti, mentre non tipizza le fonti (vale a dire, gli indizi) dell'inferenza presuntiva (Cass. civ. n. 1593 del 2017).
La documentazione prodotta da parte convenuta in primo grado, composta dal decreto di data
12.4.1999 del Tribunale di Venezia (doc. 10 fascicolo 1 grado), dal decreto del Tribunale di
Venezia del 22 gennaio 2001, dalla relazione del Consultorio Familiare A.U.L.S.S. n 14, e dalla perizia della dott.ssa , risulta marcatamente coerente nonché specifica. Il contenuto delle Per_2
suddette prove atipiche, complessivamente considerate, permette a questo Collegio di valutare la testimonianza della sig. come inattendibile. CP
Pare altresì inverosimile quanto dichiarato dalla sig.ra in risposta al capitolo 24. CP
“Vero che dopo l'aprile 2004 il sig. ha cessato ogni contatto, anche solo Controparte_1
pagina 22 di 32 telefonico, con il figlio ”: “Si è vero. Anzi preciso, ero che telefonavo al padre quando Pt_1
stava male, ma lui non rispondeva. Il padre non ha mai chiamato. I contatti telefonici ci Pt_1
sono stati solo quando era piccolo”. Pt_1
Orbene, è irragionevole, illogico, sostenere che il padre si sia completamente disinteressato della salute del figlio dal 2004 per poi premurarsi e attivarsi nel 2015 al fine di reperirgli un'attività
lavorativa, a semplice richiesta dell'odierno attore in riassunzione (circostanza pacificamente ammessa dal sig. ). Parte_1
Le dichiarazioni della sig.ra infine, si inseriscono pedissequamente sulla scia di CP
quanto dichiarato dai familiari appartenenti al ramo materno, senza offrire, di fatto, ulteriori elementi di valutazione, nonostante le testimonianze vertano sui medesimi capitoli di prova.
La teste prozia materna dell'attore, interrogata sui capitoli 12 (“Vero che dopo, la Testimone_5
cessazione della convivenza con a VÈ (settembre 1996), ha CP Controparte_1
fatto visita al figlio circa una volta al mese per un paio d'ore”) e 13 (“Vero che il regime Pt_1
di visita del figlio indicato sub. 12) è proseguito sino al raggiungimento dell'età di otto anni da
parte di ”) così ha risposto: 12: è venuto a fare visita a , non sempre anche perché Pt_1 Pt_1
al padre piaceva giocare a calcio la domenica e quindi andava via subito. Veniva raramente a
vedere il figlio circa 1 o 2 volte al mese, e neanche. Questa circostanza la posso riferire perché
mi recavo spesso a casa di mia nipote, che era sola col bambino, e perché la nostra è una
famiglia unita.
13: “Si è vero, non veniva. In occasione del battesimo è stato chiamato dal Vescovo perché non
voleva venire e solo a quel punto si è deciso a venire. Non veniva mai per le festività e non
voleva stare in famiglia”.
pagina 23 di 32 La teste , zia materna dell'attore, interrogata sul capitolo 12, ha asserito: “Il padre CP_5
veniva poco, veniva a volte ma restava per poco tempo. Adr: io lo vedevo pochissimo. Abitavo
insieme a mia sorella nei primi anni di vita di . Adesso non abito più insieme a lei. Lui Pt_1
veniva spontaneamente senza avvisare”.
La teste RA RI, nonna di , interrogata sul capitolo 13, ha dichiarato: “Il padre Pt_1
veniva quando voleva, stava poco e non avvisava. Veniva due o tre volte all'anno a trovare il
figlio a casa della madre. Lo posso riferire perché noi abitavamo tutti insieme”.
Come correttamente sostenuto dal giudice di prime cure si tratta di dichiarazioni vaghe,
generiche (Il padre veniva poco, veniva a volte ma restava per poco tempo), tra di loro contraddittorie (Veniva raramente a vedere il figlio circa 1 o 2 volte al mese, e neanche;
veniva due o tre volte all'anno a trovare il figlio a casa della madre), confliggenti con i documenti dimessi dal sig. in primo grado (come ut supra rilevato), nonché insufficienti a Controparte_1
fondare un addebito di responsabilità nei confronti del sig. ex art. 2043-2059 c.c., CP_1
neppure se lette congiuntamente alle dichiarazioni della madre dell'odierno attore in riassunzione.
La teste , zia materna dell'attore, interrogata sul capitolo 15 (“Vero che CP_5 CP_1
sin dai primi anni di vita di si è rifiutato di presenziare ai compleanni del figlio, di
[...] Pt_1
passare con lui le festività e di assistere il figlio durante gli episodi di malattia del bambino”) ha risposto “Si è vero, lui non si è mai visto”, salvo poi precisare che il sig. non è stato CP_1
invitato in queste occasioni”.
Le testimoni e interrogate sul capitolo 25 (“Vero che all'istruzione ed Testimone_5 CP_5
educazione di ha provveduto in modo pressoché esclusivo la madre sino all'età Parte_1
di otto anni ed in modo totale in epoca successiva”) hanno risposto rispettivamente “Si è vero,
pagina 24 di 32 perché lui non ne voleva sapere”, “Fino a quando non ha frequentato l'asilo è stata la Pt_1
madre ad occuparsene prevalentemente;
poi, quando ha iniziato l'asilo e la madre ha Pt_1
iniziato a lavorare anche io come il resto della nostra famiglia, l'abbiamo aiutata nella gestione
di ”. Pt_1
Anche le predette dichiarazioni non possono essere considerate rilevanti ai fini della decisione,
poiché valutative, generiche e comunque non idonee a dimostrare la dolosa o la colposa violazione degli obblighi genitoriali da parte del sig. , dal momento che la circostanza CP_1
potrebbe spiegarsi con l'asserito ostruzionismo della sig.ra . CP
La teste ha riferito inoltre che “una volta, anzi due, anzi tre non di più, è capitato Testimone_5
che quando ero a passeggio con si presentasse il padre e lo stesso strattonava per Pt_1 Pt_1
portarselo via con sé. Io gli dicevo che avrebbe dovuto chiedere per vederlo e che avrebbe
potuto telefonare. In queste occasioni, lui spaventava me e il bambino che veniva preso in
braccio dal padre, il quale, successivamente, si allontanava andando subito via”.
La teste RA RI, interrogata sul capitolo 22 (Vero che dal 1999 al 2004 il sig. CP_1
ha fatto visita a una volta al mese o qualche volta aspettandolo all'uscita dalla
[...] Pt_1
messa domenicale”) ha riferito che il sig. “Qualche volta si è recato in chiesa Controparte_1
la domenica. In un'occasione voleva tenere in braccio , ma il bambino non voleva starci Pt_1
in braccio e così il padre l'ha rimesso sulla panchina e successivamente ha schiaffeggiato mia
figlia. Io non ho assistito a questo episodio che mi è stato riferito da mia figlia e da ”. Pt_1
Anche in questo caso, la circostanza che il padre in alcune occasioni si sia recato a messa per vedere il proprio figlio o si sia presentato dinanzi la sig.ra con atteggiamento Testimone_5
asseritamente insistente e volto a portare con sé il piccolo , invero, è suscettibile di Pt_1
pagina 25 di 32 avvalorare le allegazioni dell'odierno convenuto in riassunzione, in quanto compatibile con tentativi del sig. di eludere l'asserito ostruzionismo della sig.ra . Controparte_1 CP
Anche la risposta della teste RA RI al capitolo 24 (Vero che dopo l'aprile 2004 il sig.
ha cessato ogni contatto, anche solo telefonico, con il figlio ), secondo Controparte_1 Pt_1
la quale che “Non c'è mai stato alcun contatto telefonico”, oltre ad essere inficiata da assoluta genericità, di fatto non dimostra alcuno degli elementi costitutivi di cui alla pretesa risarcitoria azionata dal sig. . Parte_1
In tema di valutazione della prova, si impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi e oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità
di entrambe (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 15270 del 31/05/2024).
La totalità delle dichiarazioni testimoniali fin qui analizzate, lungi dal dimostrare l'asserito disinteresse del sig. nei confronti di o la colposa violazione degli Controparte_1 Pt_1
obblighi genitoriali, confermano integralmente le valutazioni espresse dal CTU nominato dal
Tribunale per i Minorenni nel sopra citato giudizio, allorquando il consulente ha descritto i componenti del nucleo familiare materno come “compatti e solidali” al punto da costituire un gruppo che difficilmente lascia i propri membri liberi, ma è come se tutto dovesse essere mediato dal gruppo stesso che si costituisce “Super-io” che emana le regole, e tende a conglobare anche l'estraneo per renderlo omogeneo.
La Corte di AZ, con ordinanza n. 14050/2017, ha confermato che in assenza di elementi per affermare che “l'assenza del padre nella fase di crescita del figlio sia con sicurezza legata
pagina 26 di 32 ad una condotta volontariamente tenuta dallo stesso in spregio ai suoi doveri genitoriali […]
non è possibile riconoscere alcuna forma di risarcimento del danno”.
La condotta del sig. descritta dai testi non pare sicuramente una condotta CP_1
volontariamente tenuta in spregio ai doveri genitoriali.
Al fine di vedersi riconosciuto il proprio diritto di visita il sig. ha instaurato un CP_1
procedimento giudiziale, sottoponendosi volentieri a qualunque proposta elaborata dal giudice e ottenendo anche, se pur per un breve lasso di tempo, notevoli progressi nella relazione con il proprio figlio.
Agli atti non ci sono neppure elementi idonei ad inferire che la condotta ascritta al sig. Parte_1
possa essere a lui imputabile a titolo di colpa. Anzi, è presumibile che ulteriori sforzi da
[...]
parte del padre anche dopo il compimento degli otto anni del piccolo non avrebbero Pt_1
sortito esiti differenti, soprattutto alla luce delle forti resistenze dimostrate dalla madre e del nucleo familiare materno anche dopo la pronuncia dei provvedimenti da parte del Tribunale dei
Minorenni di Venezia. Non può trascurarsi il dato rilevato dalla CTU, per cui la sig.ra
[...]
fin dai primi anni di vita del piccolo , ha ritenuto che il figlio non potesse CP Pt_1
“ricevere nulla di buono da questo padre”. Il rapporto creato tra madre e figlio ha fin da subito assunto caratteristiche simbiotiche, al punto che già in tenera età ha tenuto nei confronti Pt_1
del padre un comportamento di distacco per accontentare la mamma, poiché bisognoso di essere accompagnato e approvato da lei. Per tali ragioni gli esperti avevano ritenuto di fondamentale importanza, ai fini del consolidamento del rapporto padre-figlio, la rassicurazione materna, volta a far vivere “questo padre come padre buono che ama il suo bambino” (si insiste sulla necessità
di collaborazione della sig.ra di trasmettere l'immagine di un padre buono e rassicurante), CP
in virtù del rilievo che il bambino riproponeva i "sentito" familiari, dai quali emergeva “un padre
pagina 27 di 32 violento e cattivo che picchia lui e la mamma”. Il sig. sempre secondo gli Controparte_1
input degli esperti nominati dal Tribunale dei Minorenni, avrebbe dovuto essere aiutato dal
"permesso" della madre a credere nel padre e investire su di lui.
In conclusione, questo Collegio ritiene non abbiano trovato riscontro probatorio alcuno le allegazioni del sig. , secondo le quali il padre si sarebbe disinteressato della sua Parte_1
vita, rifiutando ogni contatto, nonostante i tentativi di riprendere i rapporti affettivi con il padre.
Anzi, gli unici tentativi esperiti dell'odierno attore in riassunzione di cui si ha traccia sono idonei a dimostrare l'interesse del sig. di attivarsi per il proprio figlio al fine di Parte_1
reperirgli un'attività lavorativa. Se l'assenza del genitore nella vita del figlio deriva dall'ostruzionismo dell'altro, la condanna a risarcire i danni non è fondata.
A nulla rilevano le dichiarazioni testimoniali proferite in merito all'incidente avvenuto ai danni dell'odierno attore in riassunzione nel 2017, posto che non vi è prova che il sig. CP_1
ne sia effettivamente venuto a conoscenza.
[...]
Proponendo appello avverso la sentenza per violazione degli artt. 147 c.c. e 315 bis e 316 bis c.c., inoltre, il sig. ha affermato che il padre ha provveduto solo Parte_1
“saltuariamente” a versargli il mantenimento, cessando la corresponsione una volta raggiunta la maggiore età, nonostante lo stesso non fosse ancora economicamente autosufficiente, avendo trovato impiego lavorativo ai suoi vent'anni.
Va invece rilevato che il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto “dimostrato inequivocabilmente l'adempimento del padre all'obbligo di assistenza materiale del figlio”,
come “riconosciuto e ammesso dallo stesso attore, con la missiva del suo difensore del 2016
(doc. 15)”, e come emerge dal doc. 16 prodotto dal convenuto. Del tutto immune da vizi è,
pertanto la sentenza gravata. Il tenore della missiva 05.11.2016 dell'Avv. Aprile (doc. 15
pagina 28 di 32 fascicolo primo grado convenuto) con la quale il legale della IG.ra riconosceva il CP
versamento del mantenimento di sino al mese di luglio 2016 e i vaglia postali prodotti Pt_1
(doc. 16 fascicolo primo grado convenuto) relativi alle mensilità da gennaio 2016 a novembre
2017, dimostrano inequivocabilmente la continuità e regolarità della contribuzione al mantenimento di . Pt_1
13.2- Questa Corte ritiene neppure possa pervenirsi all'accoglimento del motivo di appello volto ad accertare la “Violazione dell'articolo 2697 c.c. in relazione al danno non patrimoniale”,
(questione che peraltro potrebbe ritenersi assorbita da quanto sopra argomentato).
Parte attrice in primo grado, difatti, non ha allegato, né tantomeno provato il danno patito a seguito dell'asserita condotta illecita del padre. Nell'atto di citazione si allega semplicemente che
“ è stato allevato dalla sola madre che ha dovuto farsi carico quasi integrale degli oneri Pt_1
economici ed in via esclusiva dell'aspetto affettivo ed educativo nei confronti del figlio. , Pt_1
pertanto, è cresciuto in totale assenza della figura paterna in quanto il padre, secondo quanto
sopradetto, si è completamente disinteressato della sua vita, rifiutando ogni contatto con il figlio
che pure ha tentato di riprendere rapporti affettivi con lo stesso (…) La privazione della figura
genitoriale paterna conseguente alla violazione degli obblighi genitoriali nascenti dalla
filiazione - quali il disinteresse nei confronti dei figli protrattosi per lunghi anni - integra un
fatto generatore di responsabilità civile, con lesione di diritti costituzionalmente protetti e quindi
con diritto della prole al ristoro anche non patrimoniale valutabile in via equitativa ex art. 1226
c.c. e nel caso concreto determinato secondo la voce ad hoc “perdita del genitore”, prevista
dalle tabelle del tribunale di Milano. Il danno derivante dall'assenza del padre può qualificarsi
come “danno esistenziale” da privazione della figura genitoriale paterna. Tale voce risarcitoria
trova tutela ex artt. 2043 e 2059 c.c.”. Secondo la difesa del sig. , riproposta Parte_1
pagina 29 di 32 nell'atto di citazione in riassunzione, “la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro
alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno-evento), indipendentemente dalle
eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno-conseguenza), essendo
riconosciuta la liquidazione in via equitativa del risarcimento del danno”.
La giurisprudenza menzionata, tuttavia, deve ritenersi definitivamente superata dalla Suprema
AZ.
Sul punto, basta richiamare la recente pronuncia della Corte di Legittimità: “nel dare rilievo ai
danni causati al figlio dalla assenza del genitore non si afferma la sussistenza del danno in re
ipsa, ma si accerta, anche ricorrendo a presunzioni, il danno conseguenza…; ne deriva che, a
fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento
concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi
il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, al fine di valutare distintamente le
conseguenze subite dal danneggiato sotto i profili indicati (Cass. 23469/2018, Cass. 901/2018)”.
Pertanto, occorre che la parte evidenzi tutti gli elementi di fatto dai quali poter desumere che il figlio abbia subito, a causa dell'asserito atteggiamento di indifferenza e disinteresse del genitore,
danni morali e materiali nel corso degli anni, salvo poi, non potendo gli stessi essere provati nel loro preciso ammontare, liquidarli il giudice equitativamente dando conto dei dati di fatto emersi nel processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati (Cass. n. 8213/2013; cfr.
Cass. 14770/2024 in motivazione).
13.3- Infine, è infondato motivo di appello che censura la condanna del sig. ai Parte_1
sensi e per gli effetti di cui art. 96, co. 3, cpc. Anche alla luce di quanto emerso nel presente giudizio di rinvio, la condotta processuale tenuta dall'attore in riassunzione deve ritenersi pretestuosa e defatigatoria. Il sig. , difatti, ha formulato un'istanza cautelare di Parte_1
pagina 30 di 32 sequestro conservativo infondata ed esplorativa, ha proposto un successivo infondato reclamo avverso il rigetto del sequestro, ha rifiutato una proposta conciliativa del padre per poi avanzare argomentazioni volte ad ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere,
rivelatesi giuridicamente infondate. Si aggiunga poi che il sig. in primo grado è Parte_1
stato difeso dal medesimo difensore che aveva difeso la madre nel procedimento dinanzi al
Tribunale per i Minorenni. Il legale, per argomentare il disinteresse del convenuto in primo grado nei confronti del figlio, ha sostenuto che il sig. ha provveduto solo Controparte_1
“saltuariamente” al versamento del mantenimento, nonostante sia allo stesso riferibile la missiva del 05.11.2016 (doc. 15 fascicolo primo grado convenuto), attraverso la quale riconosceva il versamento del mantenimento nei confronti di sino al mese di luglio 2016. Pt_1
14- Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'attore in riassunzione e vanno liquidate come da sentenza di primo grado e d'appello per i rispettivi gradi (in assenza di specifica impugnazione del convenuto in riassunzione) e come in dispositivo, per il giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione per il presente giudizio della fase istruttoria, non tenutasi. La liquidazione va fatta secondo il valore della causa, nei compensi medi nello scaglione tra € 52.001,00 e € 260.000,00. A tale fine, va sottolineato che l'attore in riassunzione,
con comparsa conclusionale depositata in primo grado, non ha ridotto la propria pretesa risarcitoria, ma ha chiesto testualmente quanto segue: “in caso di mancata definizione del
giudizio con le modalità di cui al punto che precede condannarsi il sig. a Controparte_1
corrispondere in favore del figlio una somma non inferiore ad €. Parte_1
*100.000,00* e non superiore ad €. *250.000,00* e/o nella misura ritenuta di giustizia a titolo
pagina 31 di 32 di danno non patrimoniale per i fatti di cui al presente giudizio oltre interessi e rivalutazione
monetaria dalla domanda al saldo”.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1- rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
2-ferma la liquidazione delle spese processuali che è stato condannato a Parte_1
rifondere a con la sentenza di primo grado e di appello, condanna l'attore in Controparte_1
riassunzione al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
giudizio di legittimità, liquidate in € 7.665,00 e del presente giudizio di rinvio, liquidate in €
9.991,00, oltre al rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 26 maggio 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 32 di 32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti IGg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio da AZ promosso con atto di citazione di riassunzione notificato in data 30.04.2024
da
(c.f. ), difeso dall'avvocato Alessandro Di Parte_1 C.F._1
Blasi (c.f. ) e (c.f.), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello C.F._2
stesso in Chioggia (VE), Borgo San Giovanni, n. 24 giusta procura speciale allegata all'atto di citazione per riassunzione ai sensi dell'art. 384,4 comma, c.p.c.
Attore in riassunzione contro
(c.f.: ), con il patrocinio dell'avvocato Mara Controparte_1 C.F._3
Moressa (c.f. ) con domicilio eletto presso il domicilio digitale del C.F._4 procuratore , giusta mandato allegato alla busta di Email_1
deposito allegata alla comparsa di costituzione e risposta (all.to 1)
Convenuto in riassunzione
Oggetto: citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., a seguito di ordinanza della Corte di
AZ n. 3361/2024 che ha cassato, con rinvio, l'Ordinanza n. 1707/2022 emessa dalla
Corte d'Appello di Venezia - IV Sezione Civile ad esito del procedimento d'Appello avverso la
Sentenza di I Grado n. 2389/2021 del Tribunale di Venezia.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 5 maggio 2025 previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'attore in riassunzione:
“Parte appellante contesta integralmente la comparsa avversaria e precisa le conclusioni come da atto di citazione per riassunzione e, nello specifico:
Nel merito:
In riforma della sentenza n. 2389/2021 del Tribunale di Venezia, accogliere le seguenti domande: - condannare il signor a pagare al signor la somma Controparte_1 Parte_1
pari ad euro 250.000,00 o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale,
per i fatti e le ragioni di cui è causa, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda di primo grado al saldo.
- In ogni caso, con rifusione delle spese del presente giudizio di riassunzione nonché di tutti i precedenti gradi di giudizio (oltre oneri ed accessori di legge), compreso il giudizio di
AZ (così come disposto dall'ordinanza della Corte di AZ n. 3361 del 14.12.2023)
e con restituzione di quanto nelle more versato dal signor al signor Parte_1 CP_1
per effetto della sentenza di primo grado e dell'ordinanza della Corte d'Appello.
[...]
pagina 2 di 32 - Rigettarsi tutte le domande ed eccezioni formulate dall'appellato.
In via istruttoria:
Si chiede, per quanto non ammesso, l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. e che si riportano integralmente di seguito.
Ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che e durante la gravidanza di quest'ultima del figlio Controparte_1 CP
e per circa due mesi dopo la nascita di , hanno convissuto in un appartamento di Pt_1 Pt_1
Sottomarina di Chioggia;
2) Vero che nel maggio 1995, quando aveva circa due mesi, il sig. ha Pt_1 Controparte_1
lasciato l'appartamento indicato sub. 2) perché serviva ai proprietari per il turismo stagionale ed
è tornato a vivere dai suoi genitori a VÈ;
3) Vero che nel maggio 1995, quando aveva circa due mesi, il sig. ha Pt_1 Controparte_1
mandato la sig.ra e il piccolo a vivere dalla madre della sig.ra a CP Pt_1 CP
Chioggia;
4) Vero che il sig. nel maggio 1995 ha rifiutato di convivere con la sig.ra Controparte_1
e in altro appartamento che la sig.ra aveva trovato in CP Pt_1 CP
locazione a Chioggia con canone mensile di 400.000 Lire;
5) Vero che in data 1° giugno 1995 dovevano svolgersi sia il battesimo di , sia il Pt_1
matrimonio tra e CP Controparte_1
6) Vero che rifiutò di sposarsi con Controparte_1 CP
7) Vero che fu presente al battesimo del figlio in data 1 giugno 1995 Controparte_1 Pt_1
dopo che il parroco della chiesa di San Giacomo a Chioggia lo chiamò al telefono per farlo presenziare alla cerimonia;
pagina 3 di 32 8) Vero che al battesimo di in data 1 giugno 1995 i nonni paterni hanno Parte_1
rifiutato di presenziare;
9) Vero che dopo il battesimo di (1 giugno 1995) il sig. tornò a vivere a Pt_1 Controparte_1
casa dei suoi genitori a VÈ;
10) Vero che i sigg.ri e dal dicembre 1995 fino al settembre CP Controparte_1
1996 hanno convissuto in una casa a VÈ;
11) Vero che a settembre 1996 il sig. ha cessato la convivenza con Controparte_1 [...]
CP
12) Vero che dopo, la cessazione della convivenza con a VÈ (settembre 1996), CP
ha fatto visita al figlio circa una volta al mese per un paio d'ore; Controparte_1 Pt_1
13) Vero che il regime di visita del figlio indicato sub. 12) è proseguito sino al raggiungimento dell'età di otto anni da parte di;
Pt_1
14) Vero che il regime di visita del figlio indicato sub. 12) è stato deciso da Controparte_1
15) Vero che sin dai primi anni di vita di si è rifiutato di presenziare ai Controparte_1 Pt_1
compleanni del figlio, di passare con lui le festività e di assistere il figlio durante gli episodi di malattia del bambino;
16) Vero che il sig. durante la convivenza con la sig.ra e Controparte_1 CP
(dicembre 1995 fino al settembre 1996 a VÈ) ha avuto comportamenti violenti verso il Pt_1
bambino come ad esempio colpirlo con uno schiaffo perché aveva rigato il divano con una penna, colpirlo quando gettava oggetti per terra, strattonarlo per salire in macchina;
Pt_1
17) Vero che da aprile a ottobre 1998 il sig. ha incontrato il figlio Controparte_1 Pt_1
esclusivamente presso il consultorio famigliare di Chioggia;
pagina 4 di 32 18) Vero che da ottobre 1998 a dicembre 1998 il sig. ha cessato ogni contatto, Controparte_1
anche solo telefonico, con il figlio;
19) Vero che in data 19.11.1998 la sig.ra si è rivolta al dr. , CP Testimone_1
psicologo in Chioggia, per una valutazione psicologica su , come da documento 6) che si Pt_1
rammostra;
20) Vero che il dr. è stato consulente di parte della sig.ra nel Testimone_1 CP
procedimento avanti il Tribunale Minorenni di Venezia n. 968/97 RR ed ha scritto le relazioni che si rammostrano sub. docc. 7, 8 e 9;
21) Vero che in data 9 dicembre 1998 il sig. dopo essere stato lontano circa Controparte_1
due mesi dal figlio, si presentò senza preavviso all'asilo frequentato da a Pellestrina e in Pt_1
tale occasione si è messo a piangere e si è nascosto per non vedere il padre;
Pt_1
22) Vero che dal 1999 al 2004 il sig. ha fatto visita a una volta al mese Controparte_1 Pt_1
o qualche volta aspettandolo all'uscita dalla messa domenicale;
23) Vero che nell'aprile 2004 il sig. si è presentato all'uscita della lezione di Controparte_1
karate di , ha voluto accompagnarlo a casa con l'auto e lo ha colpito con un calcio al Pt_1
testicolo sinistro, come da certificazione medica che si rammostra sub. 4 e 5;
24) Vero che dopo l'aprile 2004 il sig. ha cessato ogni contatto, anche solo Controparte_1
telefonico, con il figlio;
Pt_1
25) Vero che all'istruzione ed educazione di ha provveduto in modo pressoché Parte_1
esclusivo la madre sino all'età di otto anni ed in modo totale in epoca successiva;
26) Vero che nel 2015 all'età di venti anni il sig. ha chiesto alla madre notizie Parte_1
del padre ed ha trovato via internet il recapito telefonico di lavoro del sig. Controparte_1
pagina 5 di 32 27) Vero che nell'aprile 2017 ha avuto un incidente d'auto ed è stato Parte_1
ricoverato all'Ospedale di Chioggia;
28) Vero che il sig. è stato informato dell'incidente accaduto al figlio Controparte_1
nell'aprile del 2017;
29) Vero che durante la degenza in Ospedale a Chioggia nell'aprile 2017 e successivamente dopo la dimissione il sig. mai ha fatto visita al figlio o lo ha contattato Controparte_1
telefonicamente o con messaggi;
30) Vero che ha un contratto di lavoro a tempo determinato fino al 21 Parte_1
dicembre 2018 presso la di Piove di Sacco (Pd); 31) Vero che nel 2018 Pt_2 Parte_1
ha trovato impiego a tempo determinato fino al 21.12.2018 presso la Toffac di Piove di Sacco e precedentemente a tempo determinato fino al 30.04.2018 presso HI AS spa di
Campodarsego (Pd) tramite agenzia di lavoro e ricerca internet.
Si indicano a testi:
di Chioggia, Rione S. Giacomo via F. Cavallotti, 389 CP
RI RA di Chioggia, Rione S. Giacomo via F. Cavallotti, 389;
di Chioggia, Rione S. Andrea Calle Lisatti, 932; Controparte_3
, Rione S. Andrea Calle Lisatti, 932; Controparte_4
di Chioggia, Rione S. Giacomo via F. Cavallotti, 389; CP_5
di Chioggia, viale Mediterraneo 583; CP_6
di Chioggia, Rione S. Giacomo via F. Cavallotti, 389; Controparte_7
di Chioggia, Rione S. Andrea, 889; Testimone_2
di San Pietro di Cavarzere, Testimone_3
di Chioggia, Borgo San Giovanni 1357/4, Tes_4
pagina 6 di 32 dr. di Chioggia iscritto all'albo Ordine Psicologi Veneto al n. 170 sui capp. Testimone_1
19) e 20)”.
Per il convenuto in riassunzione:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia
nel merito:
rigettare in toto l'appello proposto dal IG. perché inammissibile ex art. 342 Parte_1
c.pc. e, comunque, perché totalmente infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata;
in via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie riproposte da controparte perché del tutto inammissibili per le ragioni già argomentate in primo grado;
- per la denegata ipotesi di remissione in istruttoria del giudizio, e di ammissione delle istanze istruttorie ex adverso svolte, si ripropongono, richiamandole, tutte le istanze istruttorie svolte in primo grado, in memorie art. 183, VI co., n. 2 e n. 3, c.p.c., insistendo per l'accoglimento e l'ammissione di quelle non ammesse in primo grado;
in ogni caso:
- con condanna alla rifusione delle spese e dei compensi di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di AZ, e del presente giudizio di rinvio;
- valuti la Corte la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'appellante, ex art. 96, 3 co.,
c.p.c., al pagamento di una somma in favore dell'appellato, da determinarsi equitativamente.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove ed inammissibili domande formulate in grado d'appello e nel presente grado di rinvio”.
Ragioni della decisione pagina 7 di 32 1- Con atto di citazione notificato in data 20.02.2018, il sig. conveniva in Controparte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia il proprio padre, sig. , per vederlo Parte_1
condannato: 1) “a corrispondere in favore del figlio la somma di € 250.000,00 Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
2) “al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in caso di contestazione di quanto affermato in narrativa in ordine al suo mancato rispetto degli obblighi genitoriali”.
L'attore, a sostegno delle proprie pretese, allegava di essere figlio della sig.ra e CP
del sig. e di essere stato riconosciuto da entrambi i genitori. Controparte_1
Precisava che dopo i primi otto mesi di vita la convivenza tra propri genitori era cessata e il padre si era trasferito in altra città. Controparte_1
Deduceva che, nei primi anni di vita, i propri rapporti con il padre erano stati assai sporadici e che questi gli aveva fatto visita, sempre alla presenza della madre, circa una volta al mese, per non più di mezza giornata.
Chiariva che dall'età di otto anni le visite del padre si erano completamente interrotte e che,
pertanto, egli era stato allevato dalla sola madre, che si era dovuta far carico quasi integralmente degli oneri economici e in via esclusiva dell'aspetto affettivo ed educativo.
Precisava, infine, di essere cresciuto in totale assenza della figura paterna, essendosi il padre disinteressato della sua vita e rifiutando ogni contatto, nonostante l'esperimento di tentativi di riprendere i rapporti affettivi.
2-Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1
contestando in toto la fondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto.
pagina 8 di 32 Parte convenuta allegava di aver “combattuto” invano per anni al fine di poter vedere e tenere con sé e instaurare con lo stesso un valido rapporto genitoriale. Solo l'ostruzionismo Pt_1
posto in essere dalla IG.ra madre dell'attore, aveva impedito un significativo CP
rapporto padre/figlio, sino ad averlo completamente annientato. Il sig. , difatti, si era CP_1
visto costretto a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per poter esercitare i propri doveri/diritti genitoriali.
Precisava che in data 02.12.1997, aveva depositato ricorso ex art. 261 c.c. (doc. 1 fascicolo I
grado convenuto) con la richiesta al Tribunale dei Minorenni di Venezia di ordinare alla IGnora
madre di , di essere autorizzato a visitare e tenere con sé il proprio figlio CP Pt_1
senza la presenza della madre, attesa la conflittualità esistente tra i genitori, secondo le modalità
indicate in ricorso o, comunque, secondo le modalità ritenute nell'interesse del minore dal
Tribunale.
Chiariva che, grazie all'intervento del Consultorio familiare nell'ambito del suddetto giudizio,
aveva avuto la possibilità di instaurare un seppur minimo rapporto con il figlio , per la Pt_1
durata di soli 6 mesi. Decorso detto periodo e nonostante le indicazioni contrarie dell'equipe, la
IG.ra si era rifiutata di continuare gli incontri congiunti. CP
Parte convenuta allegava, altresì, di avere tentato di instaurare per anni un valido e significativo rapporto genitoriale con il figlio , telefonando alla di lui madre e recandosi presso Pt_1
l'abitazione di , ricevendo continui rifiuti da parte della sig.ra . Pt_1 CP
Chiariva, inoltre, di aver sempre provveduto, sino alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e pur in assenza di un qualche provvedimento giudiziale in tal senso,
al mantenimento del proprio figlio , al quale aveva sempre corrisposto, sino all'anno 2002, Pt_1
pagina 9 di 32 la somma di £ 250.000 e, poi, di € 250,00, e che ciò aveva continuato a fare anche quando il figlio era divenuto economicamente autosufficiente. Pt_1
Deduceva, infine, di aver aiutato il figlio a reperire un'attività lavorativa, impegnandosi su più
fronti per programmargli colloqui di lavoro, periodi di prova presso varie aziende, ed incontri presso agenzie interinali che offrivano possibilità di lavoro.
3-La causa veniva istruita documentalmente e tramite assunzione di prova orale (interpello delle parti ed escussione dei testi ammessi).
4- In data 22.12.2021 veniva pubblicata la sentenza n. 2389/2021 del Tribunale di Venezia. Il
giudice di prime cure, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigettava integralmente la domanda dell'attore; condannava l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite del presente giudizio, che liquidava in € 13.430 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e C.p.a. come per legge;
condannava l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite del procedimento cautelare, che liquidava in € 5.262,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e C.p.a. come per legge;
condannava l'attore al pagamento a favore del convenuto, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3,
della somma di € 8.500,00; rigettava l'istanza dell'attore di cancellazione ex art. 89 c.p.c.
4.1-Rilevava che la domanda principale dell'attore di risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2043-2059 c.c. da lui asseritamente patito per essere cresciuto privato della figura genitoriale paterna era manifestamente infondata, non avendo questi in alcun modo provato –
com'era suo onere- la colposa e/o dolosa violazione, da parte del padre, degli obblighi genitoriali di assistenza morale e materiale a suo favore nascenti dalla filiazione ed avendo, per contro,
adeguatamente dimostrato in giudizio, con documenti e testimonianze, di non Controparte_1
essere responsabile del mancato sviluppo del rapporto genitoriale padre-figlio, soprattutto nel pagina 10 di 32 corso della pre-adolescenza ed adolescenza (questo essendo ragionevolmente imputabile solamente alla madre dell'attore a causa del suo atteggiamento colpevolmente ostruzionistico e impeditivo). Rilevava che, riconosciuta la natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dell'illecito endofamiliare, spettava al soggetto danneggiato dimostrare non solo il nesso causale tra violazione dei doveri genitoriali e la lesione di diritti costituzionalmente garantiti (quello ad essere accudito, protetto anche dalla figura paterna e ad intrattenere con essa significative relazioni e contatti), ma anche il comportamento doloso del danneggiante.
Riteneva che, nella fattispecie, tale prova non era stata in alcun modo raggiunta né con i testi né
con i documenti.
Dichiarava la fondatezza dell'eccezione di nullità della deposizione resa da CP
(madre dell'attore) all'udienza d.d.
9.12.2021 tempestivamente avanzata dalla difesa del convenuto per incapacità a testimoniare della teste.
Chiariva che, alla luce della posizione processuale assunta dal convenuto e dai documenti prodotti (in particolare la CTU del giudizio dinanzi al Tribunale per i minorenni) nonché dal
thema decidendum, si doveve ritenere che , al momento della deposizione, fosse CP
effettivamente portatrice di un interesse personale, attuale e concreto che avrebbe potuto senz'altro legittimarla a partecipare al giudizio in veste di unica e vera responsabile, dal lato passivo e sul piano sostanziale, della pretesa risarcitoria promossa dall'attore nel contesto di un rapporto oggettivamente unitario.
Precisava che il rigetto della pretesa risarcitoria si giustifica anche alla luce del materiale probatorio offerto dal convenuto in senso contrario rispetto alla prospettazione dei fatti offerta dall'attore.
pagina 11 di 32 Rilevava che anche la prova atipica ben poteva essere posta a fondamento della decisione e che,
nell'alveo delle prove atipiche sicuramente rientravano anche le perizie e le consulenze espletate in un diverso giudizio tra le stesse o altre parti, e quindi anche la perizia disposta dal Tribunale
per i Minorenni e le relazioni dei Servizi Sociali sopra richiamate, per l'effetto pienamente utilizzabili nel presente giudizio.
Deduceva, infine, che i doc. 15 e 16 di parte convenuta dimostravano l'adempimento del padre all'obbligo di assistenza materiale del figlio e che risultava riconosciuto e ammesso dallo stesso attore, con la missiva del suo odierno difensore del 2016 (doc. 15), che il padre aveva spontaneamente corrisposto la somma di € 250,00 mensili alla madre con vaglia postali a titolo di contributo al mantenimento di (poi documentati sub doc. 16). Pt_1
Considerava, pertanto, manifestamente infondata anche l'allegazione attorea circa la violazione dell'obbligo assistenziale da parte del convenuto.
5-Con atto di citazione notificato il 09.03.2022, il sig. proponeva appello Parte_1
avverso tale sentenza per i seguenti motivi: 1) Illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 147 c.c. e 315bis e 316bis c.c. in tema di mancata assistenza verso il figlio Parte_1
da parte del padre e per violazione dell'art. 2697 c.c. 2) Illegittimità della Controparte_1
sentenza per errata considerazione della incapacità a testimoniare della sig.ra ex CP
art. 246 c.p.c. e conseguente violazione dell'art. 116 c.p.c. 3) Illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove e dei documenti agli atti.
4) Illegittimità della sentenza nella parte in cui riteneva non provata la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2043-2059 c.c. 5) Illegittimità della sentenza nella parte in cui disponeva condanna ex art. 96 c.p.c. in capo all'attore per violazione del medesimo articolo di legge e comunque degli artt. 2043 e. 2697 c.c.
pagina 12 di 32 6-Si costituiva il sig. che resisteva al gravame, eccependo, in via preliminare Controparte_1
di rito, l'inammissibilità dell'appello, per manifesta l'infondatezza, con ogni conseguente statuizione ai sensi dell'art. 348 bis cpc, e nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
7- Il 14.07.2022 la Corte d'Appello di Venezia, Sezione IV, pronunciava l'ordinanza n.
1707/2022. Il Collegio, visti gli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., ogni ulteriore richiesta e domanda respinte, dichiarava inammissibile l'appello promosso da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Venezia 22 dicembre 2021 n. 2389; condannava l'appellante a Parte_1
rifondere a le spese del giudizio, liquidate nella somma di euro 4.963,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa.
8- Avverso la sentenza del Tribunale di Venezia e l'ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia, il sig. proponeva ricorso per AZ Parte_1
sulla base dei seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 348 bis, 348 ter e 350 c.p.c.: la Corte
d'Appello non si era limitata a dichiarare la inammissibilità dell'appello ma, fornendo una propria motivazione della ritenuta infondatezza delle domande, era entrata nel merito della causa
(modalità che fuoriusciva dagli schemi degli artt. artt. 348 bis, 348 ter e che avrebbe richiesto,
piuttosto, la trattazione ex art. 350 c.p.c.); 2) violazione degli articoli 147, 315 bis e 316 bis c.c.,
nonché gli artt. 2 e 30 Cost.: il sig. non aveva intrattenuto alcun tipo di Controparte_1
rapporto con il figlio dall'ottavo anno in poi (come ammesso dal convenuto in Parte_1
primo grado, cfr. pagina 22 della comparsa di risposta), omettendo ogni forma di assistenza morale e di partecipazione alla vita del figlio nonché ogni tipo di iniziativa votata a garantire una frequentazione regolare e costante con il medesimo. 3) violazione dell'art. 116 c.p.c.: i giudici di primo e secondo grado avevano attribuito preminente valore probatorio ad elementi raccolti in un pagina 13 di 32 differente procedimento (tra i genitori del sig. ) senza che tali elementi Parte_1
venissero invece considerati quali meri elementi indiziari;
diversamente, non avevano tenuto in considerazione le dichiarazioni rese dai testi attorei né i documenti prodotti in corso di causa); 4)
violazione dell'art. 246 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.: il Tribunale e la Corte veneziana avevano erroneamente statuito l'incapacità a testimoniare della sig.ra nonostante CP
la medesima, oltre ad essere priva della legittimazione ad agire ex art. 100 c.p.c.;
conseguentemente non era stato utilizzato ai fini della decisione quanto riferito dalla teste;
5)
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2043 e 2059 c.c. e degli artt. 2697 e
2733 c.c.: erroneità della statuizione che riteneva non provato l'an della pretesa attorea e violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine al quantum dei danni richiesti dal sig. ; 6) violazione dell'art. 96 c.p.c. per insussistenza degli elementi caratterizzanti la CP_1
mala fede e/o la colpa grave o la coscienza dell'infondatezza della domanda avanzata dall'attore.
Insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la comminazione della condanna ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
9- In data veniva pubblicata l'ordinanza n. 3361/2024 della Corte di AZ, che accoglieva il quarto motivo di ricorso, dichiarava l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. Assorbiti i motivi secondo, terzo e quinto. Cassava l'impugnata ordinanza in relazione al motivo accolto e rinviava la causa ex art.383, comma quarto, cod. proc. civ. alla Corte di appello di Venezia,
anche per le spese del giudizio di legittimità.
10- Con atto di citazione in riassunzione, il sig. , in ottemperanza ai princìpi Parte_1
sanciti dall'Ordinanza della Corte di AZ, chiedeva la riforma della sentenza n.
2389/2021 del Tribunale di Venezia e l'accoglimento delle seguenti domande: - condannare il signor a pagare al signor la somma pari ad euro 250.000,00 Controparte_1 Parte_1
pagina 14 di 32 o quella ritenuta di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale, per i fatti di cui è causa e per le ragioni di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda di primo grado al saldo. -
In ogni caso, con rifusione delle spese del presente giudizio di riassunzione nonché di tutti i precedenti gradi di giudizio (oltre oneri ed accessori di legge), compreso il giudizio di
AZ (così come disposto dall'ordinanza della Corte di AZ n. 3361 del
14.12.2023), e la restituzione di quanto nelle more versato dal signor al signor Parte_1
per effetto della sentenza di primo grado e dell'ordinanza della Corte Controparte_1
d'Appello. In via istruttoria, chiedeva, per quanto non ammesso, l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c.
11- Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il sig. , chiedendo nel Controparte_1
merito rigettare in toto l'appello proposto dal sig. perché inammissibile ex art. Parte_1
342 c.p.c. e, comunque, perché totalmente infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata;
in via istruttoria, chiedeva il rigetto delle istanze istruttorie riproposte da controparte perché del tutto inammissibili;
per la denegata ipotesi di remissione in istruttoria del giudizio, e di ammissione delle istanze istruttorie ex adverso svolte, riproponeva,
richiamandole, tutte le istanze istruttorie svolte in primo grado, in memorie ex art. 183, VI co., n.
2 e n. 3, c.p.c., insistendo per l'accoglimento e l'ammissione di quelle non ammesse in primo grado;
in ogni caso, chiedeva la condanna alla rifusione delle spese e dei compensi di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di AZ, e del presente giudizio di rinvio;
la condanna dell'appellante, ex art. 96, 3 co., c.p.c., al pagamento di una somma in favore dell'appellato, da determinarsi equitativamente.
pagina 15 di 32 12- La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 05.05.2025
(tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa concessione dei termini di cui all'art. 352
cpc.
* * * * * *
13- La domanda attorea è infondata e merita il rigetto per le ragioni di seguito esplicitate.
13.1- Con ordinanza n. 3361/2024, la Corte di AZ ha disposto il rinvio alla Corte
d'appello di Venezia per il nuovo esame della controversia tra i signori e Parte_1
alla luce dei principi enunciati, devolvendo al giudice di merito, in particolare, Controparte_1
la valutazione sulla credibilità, attendibilità della teste sig.ra in quanto omessa CP
dal Tribunale di Venezia nel giudizio di primo grado essendo stata ritenuta la teste incapace a testimoniare ed avendo invece la Suprema Corte escluso la ricorrenza di siffatta incapacità.
Occorre premettere, preliminarmente, che nel procedimento civile sono riservate al giudice di merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 - 01).
Secondo l'orientamento consolidato dalla Suprema AZ, la valutazione sull'attendibilità
del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere pagina 16 di 32 soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n. 21239/2019; Cass. n. 26547/2021).
Orbene, nel caso di specie, ad avviso del Collegio, le dichiarazioni rese dalla sig.ra
[...]
non sono idonee a scalfire il decisum della sentenza di primo grado. Si tratta, difatti, di CP
dichiarazioni vaghe, generiche, inattendibili e confliggenti con i documenti dimessi dal sig.
in primo grado. Controparte_1
Alla domanda di cui al cap. 13. (“Vero che il regime di visita del figlio indicato sub. 12) -Vero
che dopo, la cessazione della convivenza con a VÈ (settembre 1996), CP CP_1
ha fatto visita al figlio circa una volta al mese per un paio d'ore” - è proseguito
[...] Pt_1
sino al raggiungimento dell'età di otto anni da parte di ”) la sig.ra così ha Pt_1 CP
risposto: “Si è vero. Anzi, il padre veniva quando voleva: potevano passare 15 giorni, un mese o
anche di più. Un giorno, quando aveva 8 anni, ho trovato il padre in palestra ove stava il Pt_1
figlio. Io non negavo le visite del figlio col padre, anzi le volevo. Contrariamente a quanto
stabilito dal Giudice, tuttavia, il padre vedeva il figlio senza avvisare prima”.
Rispondendo alla domanda di cui al cap. 22. (“Vero che dal 1999 al 2004 il sig. CP_1
ha fatto visita a una volta al mese o qualche volta aspettandolo all'uscita dalla
[...] Pt_1
messa domenicale”) la sig.ra ha dichiarato: “È vero, però rimaneva poco perché CP
successivamente andava a giocare a calcio. Ciò avveniva più o meno ogni 15 giorni”.
A ben vedere, le dichiarazioni si riferiscono a circostanze di fatto collocabili in un periodo di tempo assai ampio (il capitolo 13 fa riferimento agli anni 1996-2004; il capitolo 22 fa riferimento agli anni 1999-2004), tutt'altro che precise (“Anzi, il padre veniva quando voleva: potevano
passare 15 giorni, un mese o anche di più; Ciò avveniva più o meno ogni 15 giorni”), non interpretabili in chiave univoca (“Un giorno, quando aveva 8 anni, ho trovato il padre in Pt_1
pagina 17 di 32 palestra ove stava il figlio;
È vero” – che il sig. ha fatto visita a Controparte_1 Pt_1
qualche volta aspettandolo all'uscita dalla messa domenicale) e per questo da sole inidonee a fondare una decisone volta ad accertare il disinteresse del sig. nei confronti del Controparte_1
figlio. Più precisamente, che il padre si recasse volontariamente a messa o alla palestra ove si allenava il figlio per fargli visita è circostanza suscettibile di avvalorare anche le allegazioni dell'odierno convenuto in riassunzione, in quanto compatibile con tentativi del sig. CP_1
di eludere l'asserito ostruzionismo della sig.ra .
[...] CP
Peraltro, nel medesimo periodo storico, il sig. ha adito il Tribunale dei Controparte_1
Minorenni di Venezia, chiedendo all'Autorità giudiziaria di poter visitare e tenere con sé il proprio figlio, senza la presenza della madre. Deve darsi atto che nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale dei Minorenni è stato svolto un tentativo, da parte del Consultorio Familiare, di favorire la relazione padre-bambino attraverso l'organizzazione di incontri controllati dagli operatori.
La relazione del Consultorio Familiare elaborata dagli esperti ha accertato le capacità genitoriali del sig. e il di lui interesse emotivo a recuperare la relazione con il figlio. Il Tribunale CP_1
dei Minorenni di Venezia ha poi disposto CTU psicologica, affidando l'incarico alla dott.ssa al fine di approfondire le dinamiche relazionali instaurate all'interno del nucleo familiare e Per_1
di individuare le condizioni di affidamento più rispondenti alle esigenze evolutive dell'allora minore . Le predette relazioni, nonché i provvedimenti emanati nel corso del Parte_1
giudizio sono stati formati da soggetti contraddistinti da spiccata terzietà ed imparzialità.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno attore in riassunzione, dunque, i documenti prodotti dal sig. non vertono unicamente su “profili psicologici e Controparte_1
comportamentali di e di ”. Controparte_1 CP
pagina 18 di 32 Conseguentemente, non può esserne messa in dubbio la rilevanza e la pertinenza nell'ambito del presente procedimento, volto a valutare se la condotta del IG. è stata Controparte_1
volontariamente tenuta dallo stesso in spregio ai propri doveri genitoriali, per eventualmente pervenire ad una pronuncia di condanna al risarcimento del danno.
Leggendo le dichiarazioni della sig.ra congiuntamente al materiale probatorio CP
acquisito, formato tra il 1998 e il 2001, emerge chiaramente l'inattendibilità della teste,
soprattutto nel momento in cui ha dichiarato di non negare le visite padre-figlio, ma di volerle.
Il Tribunale per i Minorenni di Venezia, difatti, ha dato atto che: a) il tentativo svolto dal
Consultorio Familiare di favorire la relazione padre-bambino era “stato interrotto dalla decisione
della di sospendere gli incontri e dalla sua indisponibilità a consentire un più ampio CP
diritto di visita del padre, anche al di fuori della sfera di controllo della madre e/o degli
operatori sociali”; c) che “l'atteggiamento materno non appar(iva) conforme all'interesse di
di conoscere e rapportarsi con il proprio genitore” (decreto 12.4.1999 del Tribunale di Pt_1
Venezia -doc. 10 fascicolo 1 grado).
Nella relazione del Consultorio familiare A.U.L.S.S. n. 14 di data 20.11.98 si legge che: “Vista
la qualità della relazione, dopo sei mesi di incontri in presenza della madre, la proposta
dell'equipe del Consultorio Familiare è stata quella di passare, per alcuni mesi, ad incontri
dove la madre, pur essendo in Consultorio, avesse lasciato che incontrasse da solo il Pt_1
padre. Questa proposta non è stata accettata dalla signora che dice di non fidarsi del CP
signor e di non sentirsi rassicurata neanche dalla presenza di una psicologa del CP_1
Consultorio Familiare. Per il momento permane infatti molta difficoltà nella madre a poter
sentire distinto da sé per quanto riguarda la relazione con il padre, e riconoscere Pt_1
l'importanza per il successivo sviluppo di stesso. In questa opposizione si evidenzia Pt_1
pagina 19 di 32 quello che probabilmente è il punto centrale del problema e cioè la difficoltà a concepire il figlio
in relazione con altri sentiti come estranei, in propria assenza (…)”.
Il Consultorio Familiare ha rilevato, inoltre, che “Per quanto riguarda il padre, è stato possibile
verificare il suo interesse ad incontrare il figlio, ad accettare qualsiasi orario gli venisse
proposto a tal fine. A non agire prima di aver valutato l'impatto che questo avrebbe avuto sul
bambino (…) Durante l'incontro del 31.10.98, la signora ha comunicato che non avrebbe CP
più accompagnato in Consultorio Familiare, perché ormai scaduti i 6 mesi, nonostante la Pt_1
nostra indicazione fosse stata quella di continuare gli incontri congiunti nell'attesa di una
decisione del giudice”.
La CTU della Dott.ssa ha accertato che “Fin dall'inizio la sig.ra ha mal accettato Per_2 CP
gli incontri del bambino con il padre per timori che si riferiscono a vissuti precedenti sia suoi
che attribuiti al minore;
pertanto, non è mai stato possibile verificare un incontro da solo tra
padre e figlio se non per pochi minuti, ma è stato sempre necessario mutuarli tramite la
presenza della madre”.
La Dott.ssa se, da un lato, ha constatato che “Il IG. non ha saputo evolvere dal Per_2 CP_1
ruolo di figlio a quello di marito e di padre, la presenza del figlio l'ha messo di fronte a delle
responsabilità che non ha saputo affrontare, avendo una personalità di tipo adolescenziale, non
ancora in grado di progettare un'immagine di sé nel futuro. Si è pertanto reso assente sia come
compagno sia come padre”, dall'altro ha precisato che “La scelta elaborata dentro di lui di non
sposare ha reso più possibile progettarsi come padre (…) la IG.ra ha fino ad ora CP CP
utilizzato il figlio come elemento di scambio per attirare l'interesse del compagno, per coronare
il suo sogno di famiglia unita (…) Non riuscendo nell'intento ha cercato di rendere difficili gli
pagina 20 di 32 incontri tra padre e figlio, sentendo il figlio solo come suo, e decidendo, a proprio giudizio, se e
quando cederlo all'ex compagno . Per_3
Le rimostranze fin qui analizzate confliggono inevitabilmente con le dichiarazioni generiche della sig.ra . Tuttalpiù può ritenersi accertata una iniziale difficoltà del sig. di CP CP_1
evolvere dal ruolo di figlio a quello di marito e di padre e non il doloso o colpevole disinteresse del padre nei confronti del figlio, fonte di responsabilità risarcitoria.
La CTU, infatti, ha rilevato che “Il sig. è desideroso di svolgere il suo ruolo di padre, CP_1
non è ancora consapevole pienamente di come raggiungerlo, sta provando e per questo sente
che l'aiuto di esperti, quali i professionisti che potrà trovare al Consultorio potranno essergli di
grande aiuto, come ha rilevato nel ciclo di incontri già effettuati. È consapevole degli errori fatti
fin qui (…) è una persona che presenta aspetti ansiogeni, una emotività poco controllata di tipo
adolescenziale, impulsività ed insicurezza non sempre elaborate, ma che non costituiscono
elementi di pericolosità per l'accudimento del figlio, ma indicano dati da tenere presenti per un
cammino di evoluzione psicologica matura. Ha una intelligenza nella norma, buon contatto con
il mondo esterno, disponibilità alle modifiche, sensibilità ai problemi esterni. Si sa porre in
modo giusto con il figlio stimolandolo a giochi maschili, capace di condividere con lui le
emozioni. Si dimostra responsabile nei suoi confronti, di buon senso. È molto limitato
dall'intervento della sig.ra che non si fida di lui, interferendo nella relazione diadica”. CP
Correttamente il giudice di prime cure ha inquadrato i documenti dimessi dal sig. CP_1
nell'alveo delle prove atipiche.
[...]
In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può
legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti pagina 21 di 32 elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (Cass. civ. n. 2947 del 2023).
Il giudizio di validità del ragionamento probatorio fondato su prove atipiche non soggiace a regole diverse da quelle che devono applicarsi ove quel ragionamento sia fondato su prove tipiche. L'atipicità a ben vedere riguarda la fonte dell'elemento di prova;
ma una volta che si superino i diversi eventuali profili che attengono alla possibilità di dare ingresso alla fonte di prova nel processo civile (…), la valutazione del suo contenuto obbedisce alle medesime regole.
L'ordinamento consente, infatti, che l'accertamento dei fatti possa fondarsi su presunzioni semplici (sempre che si rivelino gravi, precise e concordanti: art. 2729 c.c.); in tal modo, dunque,
la legge si preoccupa soltanto di prevedere le modalità del ragionamento inferenziale idoneo a fondare l'accertamento dei fatti, mentre non tipizza le fonti (vale a dire, gli indizi) dell'inferenza presuntiva (Cass. civ. n. 1593 del 2017).
La documentazione prodotta da parte convenuta in primo grado, composta dal decreto di data
12.4.1999 del Tribunale di Venezia (doc. 10 fascicolo 1 grado), dal decreto del Tribunale di
Venezia del 22 gennaio 2001, dalla relazione del Consultorio Familiare A.U.L.S.S. n 14, e dalla perizia della dott.ssa , risulta marcatamente coerente nonché specifica. Il contenuto delle Per_2
suddette prove atipiche, complessivamente considerate, permette a questo Collegio di valutare la testimonianza della sig. come inattendibile. CP
Pare altresì inverosimile quanto dichiarato dalla sig.ra in risposta al capitolo 24. CP
“Vero che dopo l'aprile 2004 il sig. ha cessato ogni contatto, anche solo Controparte_1
pagina 22 di 32 telefonico, con il figlio ”: “Si è vero. Anzi preciso, ero che telefonavo al padre quando Pt_1
stava male, ma lui non rispondeva. Il padre non ha mai chiamato. I contatti telefonici ci Pt_1
sono stati solo quando era piccolo”. Pt_1
Orbene, è irragionevole, illogico, sostenere che il padre si sia completamente disinteressato della salute del figlio dal 2004 per poi premurarsi e attivarsi nel 2015 al fine di reperirgli un'attività
lavorativa, a semplice richiesta dell'odierno attore in riassunzione (circostanza pacificamente ammessa dal sig. ). Parte_1
Le dichiarazioni della sig.ra infine, si inseriscono pedissequamente sulla scia di CP
quanto dichiarato dai familiari appartenenti al ramo materno, senza offrire, di fatto, ulteriori elementi di valutazione, nonostante le testimonianze vertano sui medesimi capitoli di prova.
La teste prozia materna dell'attore, interrogata sui capitoli 12 (“Vero che dopo, la Testimone_5
cessazione della convivenza con a VÈ (settembre 1996), ha CP Controparte_1
fatto visita al figlio circa una volta al mese per un paio d'ore”) e 13 (“Vero che il regime Pt_1
di visita del figlio indicato sub. 12) è proseguito sino al raggiungimento dell'età di otto anni da
parte di ”) così ha risposto: 12: è venuto a fare visita a , non sempre anche perché Pt_1 Pt_1
al padre piaceva giocare a calcio la domenica e quindi andava via subito. Veniva raramente a
vedere il figlio circa 1 o 2 volte al mese, e neanche. Questa circostanza la posso riferire perché
mi recavo spesso a casa di mia nipote, che era sola col bambino, e perché la nostra è una
famiglia unita.
13: “Si è vero, non veniva. In occasione del battesimo è stato chiamato dal Vescovo perché non
voleva venire e solo a quel punto si è deciso a venire. Non veniva mai per le festività e non
voleva stare in famiglia”.
pagina 23 di 32 La teste , zia materna dell'attore, interrogata sul capitolo 12, ha asserito: “Il padre CP_5
veniva poco, veniva a volte ma restava per poco tempo. Adr: io lo vedevo pochissimo. Abitavo
insieme a mia sorella nei primi anni di vita di . Adesso non abito più insieme a lei. Lui Pt_1
veniva spontaneamente senza avvisare”.
La teste RA RI, nonna di , interrogata sul capitolo 13, ha dichiarato: “Il padre Pt_1
veniva quando voleva, stava poco e non avvisava. Veniva due o tre volte all'anno a trovare il
figlio a casa della madre. Lo posso riferire perché noi abitavamo tutti insieme”.
Come correttamente sostenuto dal giudice di prime cure si tratta di dichiarazioni vaghe,
generiche (Il padre veniva poco, veniva a volte ma restava per poco tempo), tra di loro contraddittorie (Veniva raramente a vedere il figlio circa 1 o 2 volte al mese, e neanche;
veniva due o tre volte all'anno a trovare il figlio a casa della madre), confliggenti con i documenti dimessi dal sig. in primo grado (come ut supra rilevato), nonché insufficienti a Controparte_1
fondare un addebito di responsabilità nei confronti del sig. ex art. 2043-2059 c.c., CP_1
neppure se lette congiuntamente alle dichiarazioni della madre dell'odierno attore in riassunzione.
La teste , zia materna dell'attore, interrogata sul capitolo 15 (“Vero che CP_5 CP_1
sin dai primi anni di vita di si è rifiutato di presenziare ai compleanni del figlio, di
[...] Pt_1
passare con lui le festività e di assistere il figlio durante gli episodi di malattia del bambino”) ha risposto “Si è vero, lui non si è mai visto”, salvo poi precisare che il sig. non è stato CP_1
invitato in queste occasioni”.
Le testimoni e interrogate sul capitolo 25 (“Vero che all'istruzione ed Testimone_5 CP_5
educazione di ha provveduto in modo pressoché esclusivo la madre sino all'età Parte_1
di otto anni ed in modo totale in epoca successiva”) hanno risposto rispettivamente “Si è vero,
pagina 24 di 32 perché lui non ne voleva sapere”, “Fino a quando non ha frequentato l'asilo è stata la Pt_1
madre ad occuparsene prevalentemente;
poi, quando ha iniziato l'asilo e la madre ha Pt_1
iniziato a lavorare anche io come il resto della nostra famiglia, l'abbiamo aiutata nella gestione
di ”. Pt_1
Anche le predette dichiarazioni non possono essere considerate rilevanti ai fini della decisione,
poiché valutative, generiche e comunque non idonee a dimostrare la dolosa o la colposa violazione degli obblighi genitoriali da parte del sig. , dal momento che la circostanza CP_1
potrebbe spiegarsi con l'asserito ostruzionismo della sig.ra . CP
La teste ha riferito inoltre che “una volta, anzi due, anzi tre non di più, è capitato Testimone_5
che quando ero a passeggio con si presentasse il padre e lo stesso strattonava per Pt_1 Pt_1
portarselo via con sé. Io gli dicevo che avrebbe dovuto chiedere per vederlo e che avrebbe
potuto telefonare. In queste occasioni, lui spaventava me e il bambino che veniva preso in
braccio dal padre, il quale, successivamente, si allontanava andando subito via”.
La teste RA RI, interrogata sul capitolo 22 (Vero che dal 1999 al 2004 il sig. CP_1
ha fatto visita a una volta al mese o qualche volta aspettandolo all'uscita dalla
[...] Pt_1
messa domenicale”) ha riferito che il sig. “Qualche volta si è recato in chiesa Controparte_1
la domenica. In un'occasione voleva tenere in braccio , ma il bambino non voleva starci Pt_1
in braccio e così il padre l'ha rimesso sulla panchina e successivamente ha schiaffeggiato mia
figlia. Io non ho assistito a questo episodio che mi è stato riferito da mia figlia e da ”. Pt_1
Anche in questo caso, la circostanza che il padre in alcune occasioni si sia recato a messa per vedere il proprio figlio o si sia presentato dinanzi la sig.ra con atteggiamento Testimone_5
asseritamente insistente e volto a portare con sé il piccolo , invero, è suscettibile di Pt_1
pagina 25 di 32 avvalorare le allegazioni dell'odierno convenuto in riassunzione, in quanto compatibile con tentativi del sig. di eludere l'asserito ostruzionismo della sig.ra . Controparte_1 CP
Anche la risposta della teste RA RI al capitolo 24 (Vero che dopo l'aprile 2004 il sig.
ha cessato ogni contatto, anche solo telefonico, con il figlio ), secondo Controparte_1 Pt_1
la quale che “Non c'è mai stato alcun contatto telefonico”, oltre ad essere inficiata da assoluta genericità, di fatto non dimostra alcuno degli elementi costitutivi di cui alla pretesa risarcitoria azionata dal sig. . Parte_1
In tema di valutazione della prova, si impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi e oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità
di entrambe (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 15270 del 31/05/2024).
La totalità delle dichiarazioni testimoniali fin qui analizzate, lungi dal dimostrare l'asserito disinteresse del sig. nei confronti di o la colposa violazione degli Controparte_1 Pt_1
obblighi genitoriali, confermano integralmente le valutazioni espresse dal CTU nominato dal
Tribunale per i Minorenni nel sopra citato giudizio, allorquando il consulente ha descritto i componenti del nucleo familiare materno come “compatti e solidali” al punto da costituire un gruppo che difficilmente lascia i propri membri liberi, ma è come se tutto dovesse essere mediato dal gruppo stesso che si costituisce “Super-io” che emana le regole, e tende a conglobare anche l'estraneo per renderlo omogeneo.
La Corte di AZ, con ordinanza n. 14050/2017, ha confermato che in assenza di elementi per affermare che “l'assenza del padre nella fase di crescita del figlio sia con sicurezza legata
pagina 26 di 32 ad una condotta volontariamente tenuta dallo stesso in spregio ai suoi doveri genitoriali […]
non è possibile riconoscere alcuna forma di risarcimento del danno”.
La condotta del sig. descritta dai testi non pare sicuramente una condotta CP_1
volontariamente tenuta in spregio ai doveri genitoriali.
Al fine di vedersi riconosciuto il proprio diritto di visita il sig. ha instaurato un CP_1
procedimento giudiziale, sottoponendosi volentieri a qualunque proposta elaborata dal giudice e ottenendo anche, se pur per un breve lasso di tempo, notevoli progressi nella relazione con il proprio figlio.
Agli atti non ci sono neppure elementi idonei ad inferire che la condotta ascritta al sig. Parte_1
possa essere a lui imputabile a titolo di colpa. Anzi, è presumibile che ulteriori sforzi da
[...]
parte del padre anche dopo il compimento degli otto anni del piccolo non avrebbero Pt_1
sortito esiti differenti, soprattutto alla luce delle forti resistenze dimostrate dalla madre e del nucleo familiare materno anche dopo la pronuncia dei provvedimenti da parte del Tribunale dei
Minorenni di Venezia. Non può trascurarsi il dato rilevato dalla CTU, per cui la sig.ra
[...]
fin dai primi anni di vita del piccolo , ha ritenuto che il figlio non potesse CP Pt_1
“ricevere nulla di buono da questo padre”. Il rapporto creato tra madre e figlio ha fin da subito assunto caratteristiche simbiotiche, al punto che già in tenera età ha tenuto nei confronti Pt_1
del padre un comportamento di distacco per accontentare la mamma, poiché bisognoso di essere accompagnato e approvato da lei. Per tali ragioni gli esperti avevano ritenuto di fondamentale importanza, ai fini del consolidamento del rapporto padre-figlio, la rassicurazione materna, volta a far vivere “questo padre come padre buono che ama il suo bambino” (si insiste sulla necessità
di collaborazione della sig.ra di trasmettere l'immagine di un padre buono e rassicurante), CP
in virtù del rilievo che il bambino riproponeva i "sentito" familiari, dai quali emergeva “un padre
pagina 27 di 32 violento e cattivo che picchia lui e la mamma”. Il sig. sempre secondo gli Controparte_1
input degli esperti nominati dal Tribunale dei Minorenni, avrebbe dovuto essere aiutato dal
"permesso" della madre a credere nel padre e investire su di lui.
In conclusione, questo Collegio ritiene non abbiano trovato riscontro probatorio alcuno le allegazioni del sig. , secondo le quali il padre si sarebbe disinteressato della sua Parte_1
vita, rifiutando ogni contatto, nonostante i tentativi di riprendere i rapporti affettivi con il padre.
Anzi, gli unici tentativi esperiti dell'odierno attore in riassunzione di cui si ha traccia sono idonei a dimostrare l'interesse del sig. di attivarsi per il proprio figlio al fine di Parte_1
reperirgli un'attività lavorativa. Se l'assenza del genitore nella vita del figlio deriva dall'ostruzionismo dell'altro, la condanna a risarcire i danni non è fondata.
A nulla rilevano le dichiarazioni testimoniali proferite in merito all'incidente avvenuto ai danni dell'odierno attore in riassunzione nel 2017, posto che non vi è prova che il sig. CP_1
ne sia effettivamente venuto a conoscenza.
[...]
Proponendo appello avverso la sentenza per violazione degli artt. 147 c.c. e 315 bis e 316 bis c.c., inoltre, il sig. ha affermato che il padre ha provveduto solo Parte_1
“saltuariamente” a versargli il mantenimento, cessando la corresponsione una volta raggiunta la maggiore età, nonostante lo stesso non fosse ancora economicamente autosufficiente, avendo trovato impiego lavorativo ai suoi vent'anni.
Va invece rilevato che il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto “dimostrato inequivocabilmente l'adempimento del padre all'obbligo di assistenza materiale del figlio”,
come “riconosciuto e ammesso dallo stesso attore, con la missiva del suo difensore del 2016
(doc. 15)”, e come emerge dal doc. 16 prodotto dal convenuto. Del tutto immune da vizi è,
pertanto la sentenza gravata. Il tenore della missiva 05.11.2016 dell'Avv. Aprile (doc. 15
pagina 28 di 32 fascicolo primo grado convenuto) con la quale il legale della IG.ra riconosceva il CP
versamento del mantenimento di sino al mese di luglio 2016 e i vaglia postali prodotti Pt_1
(doc. 16 fascicolo primo grado convenuto) relativi alle mensilità da gennaio 2016 a novembre
2017, dimostrano inequivocabilmente la continuità e regolarità della contribuzione al mantenimento di . Pt_1
13.2- Questa Corte ritiene neppure possa pervenirsi all'accoglimento del motivo di appello volto ad accertare la “Violazione dell'articolo 2697 c.c. in relazione al danno non patrimoniale”,
(questione che peraltro potrebbe ritenersi assorbita da quanto sopra argomentato).
Parte attrice in primo grado, difatti, non ha allegato, né tantomeno provato il danno patito a seguito dell'asserita condotta illecita del padre. Nell'atto di citazione si allega semplicemente che
“ è stato allevato dalla sola madre che ha dovuto farsi carico quasi integrale degli oneri Pt_1
economici ed in via esclusiva dell'aspetto affettivo ed educativo nei confronti del figlio. , Pt_1
pertanto, è cresciuto in totale assenza della figura paterna in quanto il padre, secondo quanto
sopradetto, si è completamente disinteressato della sua vita, rifiutando ogni contatto con il figlio
che pure ha tentato di riprendere rapporti affettivi con lo stesso (…) La privazione della figura
genitoriale paterna conseguente alla violazione degli obblighi genitoriali nascenti dalla
filiazione - quali il disinteresse nei confronti dei figli protrattosi per lunghi anni - integra un
fatto generatore di responsabilità civile, con lesione di diritti costituzionalmente protetti e quindi
con diritto della prole al ristoro anche non patrimoniale valutabile in via equitativa ex art. 1226
c.c. e nel caso concreto determinato secondo la voce ad hoc “perdita del genitore”, prevista
dalle tabelle del tribunale di Milano. Il danno derivante dall'assenza del padre può qualificarsi
come “danno esistenziale” da privazione della figura genitoriale paterna. Tale voce risarcitoria
trova tutela ex artt. 2043 e 2059 c.c.”. Secondo la difesa del sig. , riproposta Parte_1
pagina 29 di 32 nell'atto di citazione in riassunzione, “la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro
alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno-evento), indipendentemente dalle
eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno-conseguenza), essendo
riconosciuta la liquidazione in via equitativa del risarcimento del danno”.
La giurisprudenza menzionata, tuttavia, deve ritenersi definitivamente superata dalla Suprema
AZ.
Sul punto, basta richiamare la recente pronuncia della Corte di Legittimità: “nel dare rilievo ai
danni causati al figlio dalla assenza del genitore non si afferma la sussistenza del danno in re
ipsa, ma si accerta, anche ricorrendo a presunzioni, il danno conseguenza…; ne deriva che, a
fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento
concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi
il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, al fine di valutare distintamente le
conseguenze subite dal danneggiato sotto i profili indicati (Cass. 23469/2018, Cass. 901/2018)”.
Pertanto, occorre che la parte evidenzi tutti gli elementi di fatto dai quali poter desumere che il figlio abbia subito, a causa dell'asserito atteggiamento di indifferenza e disinteresse del genitore,
danni morali e materiali nel corso degli anni, salvo poi, non potendo gli stessi essere provati nel loro preciso ammontare, liquidarli il giudice equitativamente dando conto dei dati di fatto emersi nel processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati (Cass. n. 8213/2013; cfr.
Cass. 14770/2024 in motivazione).
13.3- Infine, è infondato motivo di appello che censura la condanna del sig. ai Parte_1
sensi e per gli effetti di cui art. 96, co. 3, cpc. Anche alla luce di quanto emerso nel presente giudizio di rinvio, la condotta processuale tenuta dall'attore in riassunzione deve ritenersi pretestuosa e defatigatoria. Il sig. , difatti, ha formulato un'istanza cautelare di Parte_1
pagina 30 di 32 sequestro conservativo infondata ed esplorativa, ha proposto un successivo infondato reclamo avverso il rigetto del sequestro, ha rifiutato una proposta conciliativa del padre per poi avanzare argomentazioni volte ad ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere,
rivelatesi giuridicamente infondate. Si aggiunga poi che il sig. in primo grado è Parte_1
stato difeso dal medesimo difensore che aveva difeso la madre nel procedimento dinanzi al
Tribunale per i Minorenni. Il legale, per argomentare il disinteresse del convenuto in primo grado nei confronti del figlio, ha sostenuto che il sig. ha provveduto solo Controparte_1
“saltuariamente” al versamento del mantenimento, nonostante sia allo stesso riferibile la missiva del 05.11.2016 (doc. 15 fascicolo primo grado convenuto), attraverso la quale riconosceva il versamento del mantenimento nei confronti di sino al mese di luglio 2016. Pt_1
14- Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'attore in riassunzione e vanno liquidate come da sentenza di primo grado e d'appello per i rispettivi gradi (in assenza di specifica impugnazione del convenuto in riassunzione) e come in dispositivo, per il giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione per il presente giudizio della fase istruttoria, non tenutasi. La liquidazione va fatta secondo il valore della causa, nei compensi medi nello scaglione tra € 52.001,00 e € 260.000,00. A tale fine, va sottolineato che l'attore in riassunzione,
con comparsa conclusionale depositata in primo grado, non ha ridotto la propria pretesa risarcitoria, ma ha chiesto testualmente quanto segue: “in caso di mancata definizione del
giudizio con le modalità di cui al punto che precede condannarsi il sig. a Controparte_1
corrispondere in favore del figlio una somma non inferiore ad €. Parte_1
*100.000,00* e non superiore ad €. *250.000,00* e/o nella misura ritenuta di giustizia a titolo
pagina 31 di 32 di danno non patrimoniale per i fatti di cui al presente giudizio oltre interessi e rivalutazione
monetaria dalla domanda al saldo”.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1- rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
2-ferma la liquidazione delle spese processuali che è stato condannato a Parte_1
rifondere a con la sentenza di primo grado e di appello, condanna l'attore in Controparte_1
riassunzione al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
giudizio di legittimità, liquidate in € 7.665,00 e del presente giudizio di rinvio, liquidate in €
9.991,00, oltre al rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 26 maggio 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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