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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 366 R.G.A.2023 promossa in grado di appello D A Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Seminara presso il cui studio in Palermo via val Platani n.6 è elettivamente domiciliato appellante CONTRO CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosaria Ciancimino elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellato all'udienza del 3 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n. 3442/2022, emessa in data 27.10.2022, il Tribunale GL di
Palermo ha rigettato il ricorso proposto da Parte_1 volto ad ottenere il pagamento, a carico del fondo di Garanzia CP_1 del TFR per la previdenza complementare pari ad euro 5.634,40. Ha, altresì, condannato il Pt_1 al pagamento delle spese in favore dell' CP_1 Per la parziale riforma di tale decisione ha proposto appello il Pt_1 con ricorso del 27.4.2023 lamentando l'erroneo regolamento delle spese. Rileva che “in sede di proposizione del ricorso” egli aveva depositato “Dichiarazione sostitutiva (allegato n 21 al ricorso di primo grado) datato 18 maggio 2021 (anno precedente a quello della sentenza pronunciata nel 2022), in cui dichiarava che il proprio reddito imponibile ai fini IRPEF era inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 D. Lgs. n. 113/02, di conseguenza non poteva essere condannata al pagamento delle spese competenze ed onorari di giudizio ex art 152 disp.Att. c.p.c.”.
Pag.1 L' CP_1 si è costituito in giudizio rilevando che “nessun richiamo alla dichiarazione” era “contenuto nell'atto introduttivo” del giudizio ed invoca, a sostegno della propria posizione processuale, una precedente sentenza di questa Corte emessa in caso analogo. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello deve essere disatteso, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questa Corte con sentenza n.711/2021 (cfr. doc. fascicolo di parte CP_1 . In materia di esonero dal pagamento delle spese processuali per il caso di soccombenza in base all'art. 152 disp. att. c.p.c., la Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha ribadito i seguenti principi di diritto: "L'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, laddove onera la parte ricorrente che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali, in caso di soccombenza, di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, va interpretato nel senso che tale dichiarazione deve essere formulata con il ricorso introduttivo di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi, come si evince dagli espressi riferimenti legislativi "all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio" e alle "conclusioni dell'atto introduttivo", nonché dalla previsione del richiesto impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti "fino a che il processo non sia definito" (cfr. Cass.
4.4.2012 n. 5363). L'evoluzione di tali condizioni reddituali non è tuttavia indifferente, cosicché, salvo sempre l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni dichiarate in ipotesi di contestazione, l'interessato deve dichiarare quelle variazioni che facciano venir meno le condizioni di esonero e, per converso, ove tali condizioni originariamente insussistenti si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio, può rendere, se del caso anche nei gradi successivi, apposita dichiarazione nel senso richiesto dal succitato art. 152 disp. att. c.p.c.”. E prosegue ancora: “L'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, laddove onera la parte ricorrente che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione "nelle conclusioni dell'atto introduttivo" va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché deve ritenersi l'efficacia della dichiarazione sostitutiva che, ancorché materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo” (Cass. n. 16284/2011; n.25199/2015; n. 24303/2016; n.16616/2018; cfr. anche sentenza n. 50/2021 di questa Corte). La valutazione della fattispecie, coerente ai principi sopra riportati e alla chiarezza contenutistica della previsione normativa, deve condurre a ritenere non sussistenti i presupposti della auspicata esenzione dalle spese. Infatti, nel corpo del ricorso di primo grado, risulta soltanto dichiarata (per come dedotto dall' CP_1 in memoria) la situazione reddituale ai fini della esenzione dal pagamento del contributo unificato (cfr. pag. 5: “Ai sensi degli artt. 9 co. 1 bis del D.P.R. 30/05/2002 n. 115 (intr. 37 co. 6 lett. b n. 2 D.L. 6/07/2011 n. 98 conv. l.
Pag.2 15/07/2011 n. 111), la parte ricorrente dichiara di essere titolare, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, di un reddito imponibile familiare ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 T.U. e per tale ragione la presente procedura è ESENTE dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo. Si dichiara che il valore del presente procedimento è 5.634,40”). Al contrario, quanto al possesso dei prescritti limiti reddituali ex art. 152 disp. att. c.p.c., il Pt_1 ha dato conto in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà materialmente redatta su foglio separato ed allegata fra i documenti depositati con il ricorso di primo grado. Per come è evidente, dunque, mancava in radice, nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio, una espressa dichiarazione della parte processuale che consentisse di rinviare al contenuto di tale documento ai fini dell'esenzione dalle spese processuali ai sensi dell'art.152 disp att c.p.c.; il rinvio, contenuto in ricorso, alla citata dichiarazione non poteva che riguardare unicamente la parte concernente le condizioni reddituali ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato, come noto diverse da quelle indicate dall'art. 152 disp att. c.p.c.. Ne deriva l'ovvia considerazione che il ricorso non conteneva né la domanda di esenzione dalle spese, né la dichiarazione del reddito del nucleo familiare inferiore ai limiti previsti, né l'impegno a comunicarne le variazioni, né, comunque, alcun rinvio all'art.152 disp att. c.p.c.. La sentenza impugnata va, quindi, confermata.
3) Nulla è dovuto per le spese di questo grado dall'appellante avendo costui, nelle conclusioni dell'atto di gravame, formulato la dichiarazione ai fini dell'esenzione sia dal pagamento del C.U. che dall'eventuale condanna alle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. facendo rinvio al documento allegato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3442/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo in data 27.10.2022. Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. dichiara che parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese di questo grado in favore dell' CP_1 Palermo 3 aprile 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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