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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°429 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Pt_1
Rizzo appellante
CONTRO
Controparte_1 appellato non costituito FATTO E DIRITTO Considerato che con sentenza n.3521/2023, emessa dal Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha condannato l' al pagamento, n.q. di gestore del Pt_1
Fondo di Garanzia, al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
4.896,22 spettante a titolo di TFR maturato nei confronti del datore di lavoro nel frattempo fallito. rilevato che avverso tale decisione ha proposto appello l' con ricorso Pt_1 depositato il 19.4.2024, chiedendone la riforma, mentre il non si è costituito;
CP_1 preso atto che la parte appellante non è comparsa né alla prima udienza di discussione dell'8.5.2025, né a quella odierna successiva, di cui ha ricevuto rituale comunicazione dalla cancelleria, e che pertanto ai sensi dell'art. 348 c.p.c. l'appello va dichiarato improcedibile;
ritenuto che
, stante la mancata costituzione di parte appellata, nessun provvedimento va adottato in ordine alle spese di questo grado;
che, infine, deve darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza n.3521/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo.
Pag.1 Nulla sulle spese di questo grado. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 29 maggio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo il Presidente Cinzia Alcamo
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