Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 25/10/2023, n. 136
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Sentenza 25 ottobre 2023

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 25/10/2023, n. 136
    Giurisdizione : Corte d'Appello Cagliari
    Numero : 136
    Data del deposito : 25 ottobre 2023

    Testo completo

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
    SEZIONE LAVORO
    Composta da
    Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
    Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere ha pronunciato la seguente
    SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 128 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2021 fra:
    Parte_1
    [...] in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv. Luciano Manca, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Lucarelli in forza di procura in atti, APPELLANTE
    CONTRO
    CP_1 domiciliato elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Wanda Sotgiu che li rappresenta e difende in forza di procura in atti, APPELLATO
    Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9/2021 del Tribunale di Nuoro, sezione lavoro, in tema di “conto individuale” e trattamento di fine rapporto di assicurato
    . Pt_1
    All'udienza del 25.10.2023 svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127-ter cpc la causa è stata definita cpc sulle seguenti conclusioni:
    NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
    Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, riformare la sentenza n. 09/2021 del 19 gennaio 2021 resa inter partes dal Tribunale di Nuoro, sezione lavoro, anche per ciò che concerne la condanna alle spese e per l'effetto rigettare le domande formulate in primo grado dal sig. . Il tutto con vittoria di spese, competenze ed CP_1 onorari di causa.
    NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO Tutto ciò premesso, nell'interesse dell'appellato, si chiede che l'Adita Corte d'Appello, per i motivi di cui all'espositiva, anche preliminarmente espressi, Voglia Rigettare lo spiegato Appello e, per l'effetto, Confermare l'impugnata sentenza, emessa dal Tribunale di Nuoro in data 19 gennaio 2021, portante il n.
    1 9/2021. Con vittoria di spese e onorari del Giudizio, ivi comprese le spese generali di studio, da distrarsi in favore del procuratore costituito
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    In sentenza è scritto: “1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, ha CP_1 agito in giudizio, davanti al Tribunale di Nuoro, quale Giudice del Lavoro, nei confronti di allegando: (√) di esser stato, in passato, dipendente Parte_1 dell'oggi soppresso;
    (√) di lavorare attualmente alle Organizzazione_1 dipendenze di istituita con L.R. n. 8/2016; (√) che, a far data Controparte_2 dall'istituzione della detta , tutto il personale dell'ex è CP_2 Org_1 transitato nel nuovo soggetto, con conseguente iscrizione, quanto alla posizione Org_ previdenziale, all' (ex Gestione , casse CPDEL e;
    (√) che, CP_3 Org_3 in precedenza, i dipendenti dell' erano assoggettati ad un diverso Org_1 regime previdenziale, gestito da e disciplinato da un Regolamento del Parte_1
    Fondo di Previdenza (cfr. decreto ministeriale del 19 novembre 1996 e successive modifiche) al cui art. 6 era previsto che “Al raggiungimento del 65° anno di età, è corrisposto all'iscritto l'ammontare del conto individuale determinato dal contributo versato per tale fine a partire dalla data dell'iniziale iscrizione al
    Fondo, rivalutato in base al tasso di interesse annuo composto del 4% (primo comma). Prima del raggiungimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto […] all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente (secondo comma, lettera c)”; (√) che altro atto regolamentare (c.d. Regolamento per il trattamento di fine rapporto), aveva previsto, all'art. 3, che “… all'atto della cessazione del rapporto di impiego, l'Ente corrisponde agli iscritti al fondo, a titolo di trattamento di fine rapporto, l'importo che risulta accantonato per il periodo di iscrizione nominativo di ciascuno …”; (√) che il rapporto di lavoro con l'Ente Foreste, in forza del passaggio all'Agenzia Forestas, era cessato, con conseguente venir meno del rapporto previdenziale con;
    (√) di essere Parte_1 quindi creditore di quest'ultimo, per i titoli di cui ai citati art. 6 (c.d. conto individuale) e 3 (trattamento di fine rapporto).

    1.1. In ragione di quanto sopra, il
    Tribunale di Nuoro, quale Giudice del Lavoro, ritenendo la domanda munita di idonea prova scritta, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 51/2020 (emesso in data 17 marzo 2020, notificato il 26 maggio 2020), per l'importo di € 61.799,00, oltre accessori e spese di fase.

    1.2. Con ricorso depositato il 3/7/2020, ha Parte_1 formulato rituale opposizione avverso il suddetto decreto, per invocarne la revoca. A sostegno, l'opponente ha dedotto ed eccepito, in estrema sintesi (e seguendo un approccio sintetico, non del tutto rispondente all'ordine di trattazione eletto in ricorso): § che il lavoratore ha fondato la domanda (con la quale invoca, a supporto della pretesa creditoria, le previsioni dei richiamati art. 6 del Regolamento del fondo di previdenza e art. 3 del Regolamento per il t.f.r.) sull'erroneo presupposto dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con l' ; § che tale rapporto in realtà non è mai cessato, ma è proseguito Org_1 senza soluzione di continuità in capo all' § che la postulata Controparte_2 continuità, oltreché dichiarata dalla stessa con nota del 5 luglio 2016 CP_2
    (cfr. documentazione acclusa al fascicolo di parte opponente), è coerente con
    2 quanto emergente dall'esame della normativa regionale, e precisamente con quanto sancito negli artt. 35, comma 6°, e 48 della Legge Regionale n. 8/2016 (ove si fa riferimento a un subentro dell' nella titolarità dei rapporti attivi e CP_2 passivi, anche concernenti il personale, già facenti capo all' ); § che Org_1 tanto osta all'applicabilità delle disposizioni regolamentari sulle quali parte opposta basa la propria pretesa;
    § che, del resto, simile fattispecie si era già verificata in passato, allorché, in forza di L. R. n. 24/1999, l' subentrò Org_1 ad altro Ente (presso il quale risultavano assunti i lavoratori), senza che questi, fin dall'origine iscritti ad ebbero a lamentarsene o rivendicare alcunché; Parte_1
    § che, così come l'iscrizione al Fondo opponente non venne meno con l'istituzione dell' (e ciò in forza delle previsioni degli artt. 2, 3 e 9 della L. R. n. Org_1
    24/1999, nonché di quelle contenute nei CCNL succedutisi dal 1998 fino all'attualità), il regime previdenziale non è mutato con la soppressione del medesimo e la nascita dell' che, secondo l'opponente, ha la Controparte_2 medesima natura e la stessa regolamentazione;
    § che, già nel regime previgente, Org_ l'iscrizione ad e l'iscrizione all' non erano alternative, bensì Parte_1 coesistenti (essendo da sempre stata devoluta all'opponente l'erogazione di solo alcune prestazioni assicurative, costituenti integrazione di quelle generali), circostanza, questa, da cui si evince l'infondatezza dell'avversa prospettazione Org_ (per i lavoratori, l'odierna riconducibilità dei dipendenti al regime CP_2 comporterebbe, sic et simpliciter, cessazione di ogni rapporto previdenziale tra i medesimi ed ); § che la cessazione del rapporto assicurativo tra Parte_1 ed (che, comunque, di fatto, è intervenuta, atteso che il CP_2 Parte_1 Org_ datore di lavoro, una volta preso atto che l' aveva ritenuto – erroneamente, secondo l'attore – di inquadrare il personale impiegatizio e dirigenziale dell'Ente nella gestione previdenziale pubblica, con nota del 22 novembre 2016 ha comunicato ai propri servizi territoriali di provvedere alla chiusura di tutte le posizioni assicurative con decorrenza al 30 aprile 2016) non coincide affatto, in ogni caso, con la cessazione del rapporto di lavoro, l'una cosa non implicando necessariamente l'altra; § che la cessazione del rapporto di lavoro (che, come detto sopra, secondo è nella fattispecie insussistente) è la specifica Parte_1 condizione legittimante l'erogazione delle somme invocate da controparte (c.d. conto individuale e t.f.r.), in difetto della quale l'azione creditoria è infondata, e ciò anche qualora siano venuti meno [secondo una ricostruzione normativa, Org_ sposata anche dall' che l'odierna opponente comunque contesta e censura] i presupposti per l' iscrizione al Fondo § che, comunque, anche in forza di quanto previsto dall'art. 48 della L.R. 8/2016 (disposizione che prevede l'applicazione ai dipendenti dell' del “contratto collettivo nazionale di lavoro degli Controparte_2 operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche”), l'obbligo di iscrizione all' permane (permane, per Parte_1 l'effetto, l'obbligo di di versare all'Ente i relativi contributi) con la CP_2 conseguenza (speculare rispetto a quella postulata nel punto che precede in espositiva) che il conto individuale non potrebbe legittimamente esser erogato nemmeno ove fosse cessato il rapporto di lavoro, posto che l'art. 6, comma secondo, del Regolamento del Fondo di Previdenza stabilisce che la corresponsione anticipata del conto individuale è possibile solo una volta
    3 “trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro”, durante i quali l'iscritto “non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente”; § di non esser affatto vero, comunque, che l' CP_2 denominata sia assoggettata ad inquadramento previdenziale diverso da CP_2 quello che a suo tempo era in essere tra ed , avendo, Parte_1 Org_1 l' in parola, la medesima natura che aveva quest'ultimo (personalità CP_2 giuridica di diritto pubblico, con potere regolamentare e autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria, ai sensi dell'art. 35, comma 4, della L.R. n. 8/2016), ed essendo di conseguenza tenuta, ex art. 2 Legge n. 1655/1962, ad accantonare il t.f.r. degli impiegati e dirigenti nell'apposito fondo, gestito dall'opponente; § che, anche per quanto concerne la disciplina
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