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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Giovanni Galasso Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile di appello iscritto al n. 629/2023 r.g.a.c.c. pendente
TRA
Parte_1 nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 ,
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Caiazzo, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 c.p.c.;
APPELLANTE
E
Controparte_1 (Trib. Napoli n. 144/2015 - C.F. P.IVA_1 ), in persona del Curatore Avv. Maria Luigia Ienco,
rappresentato e difeso, in forza di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83
c.p.c., dall'avv. Domenico Cappuccio;
Appellato
E
Controparte_2 nato a [...] il [...] (c.f. C.F._2 ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Palma, in forza di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 c.p.c.;
Appellante incidentale
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 8495 del 29.9.2022, emessa dal Tribunale di Napoli, con la quale è stata accolta la domanda proposta nei suoi confronti dal
Controparte_1 , avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalla società per la cattiva gestione dell'amministratore.
Il Controparte_1 si è costituito contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
Controparte_2 si è costituito spiegando appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva condannato anche lui al risarcimento del danno.
Alla prima udienza del 13.2.2024 la causa è stata rinviata su richiesta congiunta delle parti per la pendenza di trattative di bonario componimento.
All'udienza del 28.5.2024 nessuna delle parti è comparsa;
la Corte ha rinviato pertanto all'udienza del 25.6.2024 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Neppure a tale udienza le parti sono comparse, nonostante la regolare comunicazione del precedente rinvio.
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del processo di appello ai sensi degli artt. 309 e 181
c.p.c.
Nessuna statuizione occorre sulle spese, in considerazione di quanto previsto dall'art. 310 ultimo comma c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo di appello ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Così deciso in Napoli, il 25 giugno 2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Giovanni Galasso Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile di appello iscritto al n. 629/2023 r.g.a.c.c. pendente
TRA
Parte_1 nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 ,
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Caiazzo, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 c.p.c.;
APPELLANTE
E
Controparte_1 (Trib. Napoli n. 144/2015 - C.F. P.IVA_1 ), in persona del Curatore Avv. Maria Luigia Ienco,
rappresentato e difeso, in forza di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83
c.p.c., dall'avv. Domenico Cappuccio;
Appellato
E
Controparte_2 nato a [...] il [...] (c.f. C.F._2 ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Palma, in forza di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 c.p.c.;
Appellante incidentale
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 8495 del 29.9.2022, emessa dal Tribunale di Napoli, con la quale è stata accolta la domanda proposta nei suoi confronti dal
Controparte_1 , avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalla società per la cattiva gestione dell'amministratore.
Il Controparte_1 si è costituito contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
Controparte_2 si è costituito spiegando appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva condannato anche lui al risarcimento del danno.
Alla prima udienza del 13.2.2024 la causa è stata rinviata su richiesta congiunta delle parti per la pendenza di trattative di bonario componimento.
All'udienza del 28.5.2024 nessuna delle parti è comparsa;
la Corte ha rinviato pertanto all'udienza del 25.6.2024 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Neppure a tale udienza le parti sono comparse, nonostante la regolare comunicazione del precedente rinvio.
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del processo di appello ai sensi degli artt. 309 e 181
c.p.c.
Nessuna statuizione occorre sulle spese, in considerazione di quanto previsto dall'art. 310 ultimo comma c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo di appello ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Così deciso in Napoli, il 25 giugno 2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
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