CA
Sentenza 18 gennaio 2022
Sentenza 18 gennaio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
Testo completo
34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alberto Celeste presidente
- d.ssa Maria Pia Di Stefano consigliere
- d.ssa Olga Pirone consigliere rel.
all'udienza del 18.1.2022 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 3572 R.G. vertente tra avv. E.Ascanio) Parte_1 appellante e , in persona del legale rappresentante pt (avv. S.Celia) CP_1 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Latina n. 1196/2019 pubblicata il 24.9.2019.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato in Cancelleria in data 26.10.2019, proponeva Parte_1 tempestivo appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il tribunale di Latina, all'esito dell'attività istruttoria espletata, aveva respinto la domanda di riconoscimento della rendita da infortunio sul lavoro.
A sostegno dell'appello la stessa censurava la sentenza di primo grado evidenziando in dettaglio: che il tribunale non aveva tenuto conto della dichiarazione reddituale ex art.152 cpc contenuta in ricorso, nonché dell'aggiornamento della posizione reddituale con deposito della dichiarazione dei redditi in data 15.2.2019, per l'anno 2018.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, parte appellata si costituiva tempestivamente in giudizio, con memoria difensiva depositata in Cancelleria il 9.10.2020, eccependo in via preliminare l'inammissibilità perché generico nonché contestando, nel merito, la fondatezza delle avverse doglianze e in proposito osservando: che in caso di accoglimento del ricorso la Corte avrebbe dovuto compensare le spese del giudizio non sussistendo alcuna responsabilità dell'ente in merito alla declaratoria delle spese. Concludeva dunque in conformità, con il favore delle spese di lite.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del
18.1.2022 mediante lettura del dispositivo.
- 2 -
L'appello è fondato.
Il capo di sentenza sottoposto a censura è quello che concerne le spese del giudizio, che il tribunale di Latina ha posto a carico del ricorrente al quale è stata respinta la domanda di riconoscimento della prestazione. Sul punto il tribunale ha espressamente affermato che “ le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo”, senza avvedersi della dichiarazione contenuta in ricorso a firma del ricorrente ai fini dell'applicazione dell'art. 152 cpc e della relativa allegazione riferita alla situazione reddituale dell'anno 2013 (anno precedente all'instaurazione del giudizio di primo grado, avvenuta il
17.12.2014).
Ricorrevano pertanto i criteri di applicabilità dell'art.152 cpc quanto all'oggetto della causa, di natura previdenziale o assistenziale e alla posizione reddituale, garantita dalla dichiarazione di impegno sottoscritta dalla parte.
A tal fine va appena ribadito quanto si stabilisce nella disposizione appena richiamata :“nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115.”
La sentenza deve essere consequenzialmente riformata sul punto con dichiarazione di irripetibilità delle spese del primo grado, restando ferma nel resto.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella sua attuale formulazione (applicabile ratione temporis alla causa in esame, introdotta con ricorso depositato successivamente al 13.9.2014), così come risultante a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018, in considerazione della sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, costituite nella specie dall'oggetto di censura della gravata sentenza non è stata determinata in alcun modo da un comportamento della controparte che non le ha peraltro nemmeno rivendicate in sede esecutiva come avrebbe potuto.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 437 c.p.c., in parziale riforma della sentenza appellata, nel resto ferma, così provvede:
- Dichiara irripetibili le spese del giudizio di primo grado;
- Compensa le spese del presente grado d'appello.
Roma, lì 18.1.2022
Il consigliere estensore
Olga Pirone
Il presidente
Alberto Celeste
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alberto Celeste presidente
- d.ssa Maria Pia Di Stefano consigliere
- d.ssa Olga Pirone consigliere rel.
all'udienza del 18.1.2022 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 3572 R.G. vertente tra avv. E.Ascanio) Parte_1 appellante e , in persona del legale rappresentante pt (avv. S.Celia) CP_1 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Latina n. 1196/2019 pubblicata il 24.9.2019.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato in Cancelleria in data 26.10.2019, proponeva Parte_1 tempestivo appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il tribunale di Latina, all'esito dell'attività istruttoria espletata, aveva respinto la domanda di riconoscimento della rendita da infortunio sul lavoro.
A sostegno dell'appello la stessa censurava la sentenza di primo grado evidenziando in dettaglio: che il tribunale non aveva tenuto conto della dichiarazione reddituale ex art.152 cpc contenuta in ricorso, nonché dell'aggiornamento della posizione reddituale con deposito della dichiarazione dei redditi in data 15.2.2019, per l'anno 2018.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, parte appellata si costituiva tempestivamente in giudizio, con memoria difensiva depositata in Cancelleria il 9.10.2020, eccependo in via preliminare l'inammissibilità perché generico nonché contestando, nel merito, la fondatezza delle avverse doglianze e in proposito osservando: che in caso di accoglimento del ricorso la Corte avrebbe dovuto compensare le spese del giudizio non sussistendo alcuna responsabilità dell'ente in merito alla declaratoria delle spese. Concludeva dunque in conformità, con il favore delle spese di lite.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del
18.1.2022 mediante lettura del dispositivo.
- 2 -
L'appello è fondato.
Il capo di sentenza sottoposto a censura è quello che concerne le spese del giudizio, che il tribunale di Latina ha posto a carico del ricorrente al quale è stata respinta la domanda di riconoscimento della prestazione. Sul punto il tribunale ha espressamente affermato che “ le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo”, senza avvedersi della dichiarazione contenuta in ricorso a firma del ricorrente ai fini dell'applicazione dell'art. 152 cpc e della relativa allegazione riferita alla situazione reddituale dell'anno 2013 (anno precedente all'instaurazione del giudizio di primo grado, avvenuta il
17.12.2014).
Ricorrevano pertanto i criteri di applicabilità dell'art.152 cpc quanto all'oggetto della causa, di natura previdenziale o assistenziale e alla posizione reddituale, garantita dalla dichiarazione di impegno sottoscritta dalla parte.
A tal fine va appena ribadito quanto si stabilisce nella disposizione appena richiamata :“nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115.”
La sentenza deve essere consequenzialmente riformata sul punto con dichiarazione di irripetibilità delle spese del primo grado, restando ferma nel resto.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella sua attuale formulazione (applicabile ratione temporis alla causa in esame, introdotta con ricorso depositato successivamente al 13.9.2014), così come risultante a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018, in considerazione della sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, costituite nella specie dall'oggetto di censura della gravata sentenza non è stata determinata in alcun modo da un comportamento della controparte che non le ha peraltro nemmeno rivendicate in sede esecutiva come avrebbe potuto.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 437 c.p.c., in parziale riforma della sentenza appellata, nel resto ferma, così provvede:
- Dichiara irripetibili le spese del giudizio di primo grado;
- Compensa le spese del presente grado d'appello.
Roma, lì 18.1.2022
Il consigliere estensore
Olga Pirone
Il presidente
Alberto Celeste