Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
21/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2910 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Esposito Parte_1
presso il quale elettivamente domicilia in Curti (CE) alla via Piave n. 53
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
nel presente giudizio dagli avvocati Piera Messina e Luca Cuzzupoli con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in
Napoli alla via Alcide De Gasperi, 55
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 27.11.2023, Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in
[...]
funzione di giudice del lavoro, n. 1115/2023 pubblicata in data 30.05.2023, con cui veniva rigettata la domanda della ricorrente tesa ad ottenere la condanna dell' convenuto al pagamento del trattamento di mobilità in deroga con CP_2
decorrenza dal 19.12.2018 e fino al 18.12.2019.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la circolare n. 1 del 23.07.2019 dell' . Controparte_3
Ha concluso nei seguenti termini: “accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, in riforma della sentenza n. 1115/2023, resa inter partes dal
Tribunale di S. Maria C.V. in persona della dott.ssa Roberta Gambardella, in funzione di Giudice del Lavoro, il 30.05.2023 ed in pari data depositata in cancelleria, nel procedimento R.G.n. 5348/2020, non notificata, respinta ogni contraria eccezione, difesa e/o istanza, così provvedere:
A) Accertare e dichiarare che l'appellante sig.ra ha diritto Parte_1 all'erogazione del trattamento di mobilità in deroga con decorrenza dal
19/12/2018 e fino al 18/12/2019;
B) Per l'effetto condannare l' , in Controparte_4
persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle somme dovute all'appellante a titolo di trattamento di mobilità in deroga pari a complessivi
Euro 21.012,80 (ventunomiladodici/80) al lordo, oltre accessori legali dalla data di maturazione di ciascun credito e fino all'effettivo soddisfo e/o nella diversa misura eventualmente applicata dall' in conformità alle disposizioni CP_1
normative di riferimento;
C) (omissis).
D) Con vittoria del compenso professionale del doppio grado di giudizio, oltre
IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore essendo antistatario”.
Si è ritualmente costituito l' che – rimarcata l'infondatezza dell'appello – CP_1
ne ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, su richiesta delle parti, la Corte ha deciso la controversia come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
In punto di fatto è pacifico che l'odierna appellante (originaria ricorrente) ha lavorato dal 01/04/2009 alle dirette dipendenze della società
[...] con mansioni di operaio ed inquadramento nel IV livello del Controparte_5
CCNL metalmeccanici;
che tale rapporto di lavoro è cessato in data 10/12/2014 a seguito di licenziamento collettivo;
che ha percepito dal 18/12/2014 al 26/11/2018 il trattamento di mobilità; che è regolarmente iscritta dal 15/12/2014 nelle liste di disoccupazione del di Caserta;
che - in data 28/02/2018, ai Parte_2
sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 150/2015 – ha sottoscritto con il
[...]
Caserta il Patto di Servizio Personalizzato;
che ha prestato attività Parte_3
lavorativa dipendente a tempo determinato dal 27/11/2018 al 21/12/2018 presso la società e lavoro part-time a tempo determinato dal Controparte_6
19/04/2019 al 18/05/2019 presso la società GI che - con decreto CP_7
dirigenziale n. 1227 del 27/11/2019 della Regione Campania - è stata autorizzata la concessione del trattamento di mobilità in deroga per ulteriori dodici mesi;
che - con l'adozione del su denotato decreto dirigenziale n. 1227 del 27/11/2019 - la
Regione Campania ha autorizzato l'erogazione del trattamento di mobilità in deroga, tra gli altri, anche in favore della appellante, il cui nominativo, difatti, è espressamente indicato nell'elenco, allegato al decreto stesso, dei beneficiari del trattamento di mobilità in deroga al n. 799 per il periodo dal 19/12/2018 al
18/12/2019.
Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto che l'art. 25 – ter del D.L. 23.10.2018
n.119 prevede che il trattamento in questione “non possa più essere erogato nel caso in cui il beneficiario “trovi una nuova occupazione a qualsiasi titolo””.
Pertanto, ne ha concluso che “Appare chiaro, dal tenore letterale della citata disposizione, che presupposto per la percezione di tale indennità di mobilità in deroga è lo stato di inoccupazione e che la decadenza dal predetto beneficio è connessa all'assunzione di qualsiasi nuova occupazione, senza che sia prevista alcuna distinzione tra assunzione a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato e senza che vi sia alcun riferimento, ai fini dell'impedimento della decadenza, ad una determinata soglia di reddito percepita dalla lavoratrice in virtù di tale nuova occupazione”.
La Corte non condivide l'assunto basato su una interpretazione letterale del disposto normativo, senza che in alcun conto venga tenuta la finalità di tutti i trattamenti a sostegno del reddito.
Ed invero, è innegabile che l'indennità di mobilità in deroga nasce per far fronte ad una situazione di crisi occupazionale che ha interessato varie Regioni del nostro Paese: essa è stata prevista proprio per prolungare l'indennità di mobilità prevista dalla L. n. 223/1991 (di cui – del resto – la stessa odierna appellante ha goduto) e, dunque, ne conserva inevitabilmente la finalità, quella cioè di facilitare la rioccupazione del lavoratore collocato in mobilità.
Partendo da questo assunto, non si può non considerare che la stessa L. 223 cit. prevede due evenienze diverse: l'assunzione a tempo determinato (e con l'art. 8 prevede delle specifiche agevolazioni contributive in favore del datore di lavoro),
e l'assunzione a tempo indeterminato (in relazione alla quale sono previste ulteriori e maggiori agevolazioni).
Solo con l'assunzione a tempo indeterminato il lavoratore esce definitivamente dalle liste di mobilità e così dal diritto di percepire l'indennità di mobilità (oltre che, ovviamente, nei casi in cui si sia ingiustificatamente rifiutato di accettare le offerte di lavoro o l'avviamento a corsi di formazione professionale). E lo stesso art. 8 prevede che “Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo
l'iscrizione nella lista”.
Nell'ottica del legislatore è indubitabile che l'assunzione a termine costituisca solo un temporaneo rimedio allo stato di inoccupazione del lavoratore in mobilità, ma non certo l'obiettivo cardine, individuato, invece, nel definitivo reinserimento nel mondo del lavoro. Tanto ciò è vero che per un verso l'assunzione a termine non può comunque superare i dodici mesi, così impedendosi all'imprenditore di riutilizzare in forma precaria lo stesso lavoratore oltre tale limite;
per altro verso che in caso di trasformazione del contratto entro la sua scadenza (Cass. sez. lav. n.
25315/2007) il beneficio contributivo prosegue per ulteriori dodici mesi.
Se ciò è vero, l'attività lavorativa temporanea – tanto più quando essa ha una durata veramente limitata e sia addirittura part-time (come avvenuto nel caso di specie) – non può comportare la decadenza dal beneficio in questione.
D'altro canto, anche la normazione successiva, nonché le circolari richiamate dall'appellante muovono nella stessa direzione.
L'art. 19 del D.Lgs n. 150/2015 prevede che “
1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, ….. , la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
(omissis) 3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi”.
E sul punto appare assolutamente chiarificatrice e condivisibile la Circolare n. 34 del Ministero delle politiche sociali (richiamata dall'appellante) secondo cui: “…
La norma, con l'intento di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupati da parte di persone non immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa, svincola da tale adempimento la fruizione di prestazioni di carattere sociale, legandole esclusivamente alla condizione di non occupazione. Allo scopo di precisare la nozione di “non occupazione”, anche con riferimento alla prestazione di attività lavorativa di scarsa intensità, occorre richiamare, in via analogica, le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22/2015, che prevedono la conservazione della prestazione di nuova assicurazione sociale per l'impiego anche nei casi in cui il beneficiario svolga un'attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. In tal caso il legislatore ha inteso tutelare il diritto ad una prestazione per coloro che svolgono attività lavorativa, in forma subordinata o autonoma, di scarsa intensità. Analogamente, pertanto, la condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al redito minimo escluso da imposizione. Tale limite è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.0000, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800.
Le amministrazioni interessate provvederanno, quindi, a verificare che il soggetto, che faccia loro richiesta di prestazioni di carattere sociale o assistenziale, risulti privo di impiego o svolga un'attività lavorativa da cui derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 e cioè pari agli importi sopra indicati, a seconda che l'attività lavorativa sia di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo”.
Parimenti, l' con Controparte_8
circolare n. 1 del 23/07/2019 (agli atti) “avente ad oggetto: Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del d.l. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019)” ha dedotto <<
2.1.1 Conservazione dello stato di disoccupazione …… Come si è ricordato in apertura della presente circolare, l'articolo 4, comma 15-quater del d.l. n. 4/2019 (introdotto, in fase di conversione) prevede che “Per le finalità di cui al presente decreto ed ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito di lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di- cembre 1986, n. 917”. Il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione
(rilasciando al dichiarazione di immediata disponibilità) ovvero conservare lo stato di disoccupazione (in caso di dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata precedentemente) anche nel caso in cui svolga attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986.
Nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in € 8.145 annui. La valutazione circa il reddito va effettuata in termini prospettici: la valutazione riguarda cioè l'idoneità potenziale del rapporto di lavoro instaura-to, a produrre nell'anno un reddito superiore alla soglia suddetta. Va quindi considerata, indipendentemente dalla durata prevista del rapporto di lavoro, la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF (quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore) di riferimento. Il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro provvede ad effettuare i relativi calcoli a partire dalla retribuzione lorda comunicata ai sensi dell'articolo 9-bis, coma 2, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 novembre
1996, n. 608, scomputandone i contributi a carico del lavoratore…… Sospensione dello stato di disoccupazione. L'articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 150/2015 prevede che “Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi”. Con riferimento al rapporto tra l'istituto della sospensione e della conservazione dello stato di disoccupazione per il lavoratore subordinato si specifica che, al momento dell'avvio di un rapporto di lavoro di-pendente, la sospensione scatta unicamente se non vi è conservazione dello stato di disoccupazione come sopra specificato.>>.
Ciò che si vuole dire, in altri termini, è che la legislazione nazionale in materia di sostegno al reddito ha la finalità, da un lato, di garantire una entrata a quei lavoratori che si trovino in uno stato di disoccupazione involontaria, dall'altro lato, comunque e soprattutto di favorire un loro reinserimento nel mondo del lavoro. Ritenere che l'essersi mostrati disponibili ad una nuova occupazione, quando la stessa abbia avuto una durata più che limitata anche sotto il profilo dell'orario di lavoro, debba portare alla decadenza dalla prestazione comporterebbe il paradossale effetto di parificare che si è totalmente e radicalmente rifiutato di essere reimmesso nel mondo del lavoro a chi abbia manifestato una tale intenzione anche di fronte a proposte lavorative non allettanti in quanto del tutto residuali.
Alla luce delle suesposte considerazioni, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, l' va condannato al pagamento della somma CP_1
richiesta dalla odierna appellante (in mancanza di specifiche contestazioni sul punto) oltre interessi legali come per legge dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di e condanna Parte_1
l' al pagamento della somma di € 21.012,80 al lordo a titolo di trattamento CP_1
di mobilità in deroga, oltre accessori legali dalla data di maturazione di ciascun credito e fino all'effettivo soddisfo. Condanna l' al pagamento delle spese CP_1
del doppio grado che liquida in € 2697,00 per il primo grado ed in € 2906,00 per il secondo grado oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Vittorio Esposito.
Napoli 21/03/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro