Sentenza 26 marzo 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
La Corte ha ritenuto fondato l'appello, evidenziando che l'indennità di mobilità in deroga è finalizzata a sostenere i lavoratori in crisi occupazionale e che l'assunzione a tempo determinato non comporta automaticamente la decadenza dal beneficio. Ha argomentato che la normativa consente ai lavoratori di mantenere lo stato di disoccupazione anche in caso di attività lavorativa temporanea, purché il reddito non superi determinate soglie. Pertanto, ha condannato la controparte al pagamento della somma richiesta dall'appellante, riconoscendo il diritto al trattamento di mobilità in deroga e liquidando le spese legali.
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
21/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2910 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Esposito Parte_1
presso il quale elettivamente domicilia in Curti (CE) alla via Piave n. 53
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
nel presente giudizio dagli avvocati Piera Messina e Luca Cuzzupoli con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in
Napoli alla via Alcide De Gasperi, 55
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 27.11.2023, Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in
[...]
funzione di giudice del lavoro, n. 1115/2023 pubblicata in data 30.05.2023, con cui veniva rigettata la domanda della ricorrente tesa ad ottenere la condanna dell' convenuto al pagamento del trattamento di mobilità in deroga con CP_2
decorrenza dal 19.12.2018 e fino al 18.12.2019.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la circolare n. 1 del 23.07.2019 dell' . Controparte_3
Ha concluso nei seguenti termini: “accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, in riforma della sentenza n. 1115/2023, resa inter partes dal
Tribunale di S. Maria C.V. in persona della dott.ssa Roberta Gambardella, in funzione di Giudice del Lavoro, il 30.05.2023 ed in pari data depositata in cancelleria, nel procedimento R.G.n. 5348/2020, non notificata, respinta ogni contraria eccezione, difesa e/o istanza, così provvedere:
A) Accertare e dichiarare che l'appellante sig.ra ha diritto Parte_1 all'erogazione del trattamento di mobilità in deroga con decorrenza dal
19/12/2018 e fino al 18/12/2019;
B) Per l'effetto condannare l' , in Controparte_4
persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle somme dovute all'appellante a titolo di trattamento di mobilità in deroga pari a complessivi
Euro 21.012,80 (ventunomiladodici/80) al lordo, oltre accessori legali dalla data di maturazione di ciascun credito e fino all'effettivo soddisfo e/o nella diversa misura eventualmente applicata dall' in conformità alle disposizioni CP_1
normative di riferimento;
C) (omissis).
D) Con vittoria del compenso professionale del doppio grado di giudizio, oltre
IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore essendo antistatario”.
Si è ritualmente costituito l' che – rimarcata l'infondatezza dell'appello – CP_1
ne ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, su richiesta delle parti, la Corte ha deciso la controversia come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
In punto di fatto è pacifico che l'odierna appellante (originaria ricorrente) ha lavorato dal 01/04/2009 alle dirette dipendenze della società
[...] con mansioni di operaio ed inquadramento nel IV livello del Controparte_5
CCNL metalmeccanici;
che tale rapporto di lavoro è cessato in data 10/12/2014 a seguito di licenziamento collettivo;
che ha percepito dal 18/12/2014 al 26/11/2018 il trattamento di mobilità; che è regolarmente iscritta dal 15/12/2014 nelle liste di disoccupazione del di Caserta;
che - in data 28/02/2018, ai Parte_2
sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 150/2015 – ha sottoscritto con il
[...]
Caserta il Patto di Servizio Personalizzato;
che ha prestato attività Parte_3
lavorativa dipendente a tempo determinato dal 27/11/2018 al 21/12/2018 presso la società e lavoro part-time a tempo determinato dal Controparte_6
19/04/2019 al 18/05/2019 presso la società GI che - con decreto CP_7
dirigenziale n. 1227 del 27/11/2019 della Regione Campania - è stata autorizzata la concessione del trattamento di mobilità in deroga per ulteriori dodici mesi;
che - con l'adozione del su denotato decreto dirigenziale n. 1227 del 27/11/2019 - la
Regione Campania ha autorizzato l'erogazione