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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
Sul provvedimento
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott B. Catarsini Presidente
Dott. C. Zappalà Consigliere rel.
Dott F. Conti Consigliere decidendo alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 10 dicembre 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 713/2023 r.g. proposta da:
Parte_1 , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. A. Denaro
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 , nato a [...] il [...], nella qualità di amministratore della CP_2
[...] rappresentata e difesa dall'avv. I. Benenati
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n.1143/2023 del 6/6/2023 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6/6/2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Patti, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_2 , n.q. di amministratore della CP_2 annullava la comunicazione preventiva di ipoteca n. 2957620150000625 emessa da SS
Sicilia per un credito di euro 637.724,82. Accoglieva, tra le varie doglianze proposte, quella correlata all'omessa notifica, ai sensi dell'art 50 del D.P.R. 29/9/1973 n. 602, dell'intimazione ad adempiere, reputata necessaria atteso il decorso di più di un anno dall'avvenuta notifica delle cartelle. Sebbene la norma di cui al citato art. 50 si riferisse all'inizio dell'espropriazione, rilevava il giudice che la stessa ben potesse ritenersi applicabile anche all'iscrizione ipotecaria, richiamando a tal fine la sentenza della Corte di Cassazione del 18/9/2014 n. 19668.
Con ricorso depositato il 26/9/2023 l' Parte_1 proponeva appello, rilevando l'erroneità della sentenza impugnata, non essendo l'art. 50 citato applicabile alle misure cautelari, come l'iscrizione ipotecaria e ancor prima la preventiva sua comunicazione, prescindendo dalla procedura espropriativa.
Si costituiva il CP_1 insistendo nella conferma dell'impugnata sentenza.
Disposta la trattazione scritta con le modalità di cui all'art. 127 ter, la causa è stata decisa con il deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza dell'appellante merita pieno accoglimento.
La Suprema Corte ha invero più volte condivisibilmente affermato che "il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati o la comunicazione preventiva di ipoteca sono atti funzionali a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione e, come tali, non sono inseriti nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere, previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata" (così Cass. n. 22018 del 2017, n. 26075 del 2015).
L'appello va pertanto accolto, senza esaminare le altre doglianze fatte valere dal CP_1 con il ricorso di primo grado, in quanto non ritualmente riproposte ex art 346 cpc
Se è vero infatti che, nel caso di gravame proposto dal soccombente, la parte pienamente vittoriosa in primo grado, non è tenuta a proporre appello incidentale in ordine alle proprie domande o eccezioni rigettate (perché superate o non esaminate poiché assorbite), è tuttavia tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di secondo grado, per scongiurare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo perciò bastevole un generico richiamo a “ tutte le difese già svolte
“ e a “ tutti gli altri motivi già esposti” nei precedenti atti e verbali di causa “, in quanto inidoneo a manifestare in maniera specifica la volontà di riproporre una determinata domanda, eccezione o doglianza.
Va sul punto richiamata la sentenza della Corte di Cassazione del 2022 n. 14203 che, per l'appunto, ha affermato che: “ ove la parte abbia proposto, nello stesso giudizio, due o più domande alternative, ma tra loro compatibili, ovvero legate da rapporto di subordinazione, l'accoglimento della principale
o della domanda alternativa compatibile non obbliga l'attore, che voglia insistere su quella non accolta, a proporre appello incidentale, essendone sufficiente la riproposizione ai sensi dell'articolo 346 del Cpc. Peraltro, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia prevista dall'articolo 346 del Cpc deve reiterare le domande
e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse, fermo restando, però, che, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.”
Rimangono da regolare le spese del doppio grado che, stante la soccombenza del CP_1 vanno poste a suo carico.
P.Q.M
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Patti n.1143/2023 del
6/6/2023, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, rigetta l'opposizione proposta da Parte_2 , n.q. di amministratore della CP_2 con ricorso del 14/4/2015;
- condanna Parte_2 , n.q. di amministratore della CP_2 al pagamento in favore dell' Parte_1 delle spese di lite del doppio grado, liquidate per compensi in euro 5400, 00 per il primo grado e in euro 6200,00 per il presente, oltre rimborso del contributo unificato (€ 32,25), generali, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Messina,11/12/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
( dott.. C. Zappalà ) ( dott. B. Catarsini )
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott B. Catarsini Presidente
Dott. C. Zappalà Consigliere rel.
Dott F. Conti Consigliere decidendo alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 10 dicembre 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n. 713/2023 r.g. proposta da:
Parte_1 , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. A. Denaro
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 , nato a [...] il [...], nella qualità di amministratore della CP_2
[...] rappresentata e difesa dall'avv. I. Benenati
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n.1143/2023 del 6/6/2023 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6/6/2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Patti, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_2 , n.q. di amministratore della CP_2 annullava la comunicazione preventiva di ipoteca n. 2957620150000625 emessa da SS
Sicilia per un credito di euro 637.724,82. Accoglieva, tra le varie doglianze proposte, quella correlata all'omessa notifica, ai sensi dell'art 50 del D.P.R. 29/9/1973 n. 602, dell'intimazione ad adempiere, reputata necessaria atteso il decorso di più di un anno dall'avvenuta notifica delle cartelle. Sebbene la norma di cui al citato art. 50 si riferisse all'inizio dell'espropriazione, rilevava il giudice che la stessa ben potesse ritenersi applicabile anche all'iscrizione ipotecaria, richiamando a tal fine la sentenza della Corte di Cassazione del 18/9/2014 n. 19668.
Con ricorso depositato il 26/9/2023 l' Parte_1 proponeva appello, rilevando l'erroneità della sentenza impugnata, non essendo l'art. 50 citato applicabile alle misure cautelari, come l'iscrizione ipotecaria e ancor prima la preventiva sua comunicazione, prescindendo dalla procedura espropriativa.
Si costituiva il CP_1 insistendo nella conferma dell'impugnata sentenza.
Disposta la trattazione scritta con le modalità di cui all'art. 127 ter, la causa è stata decisa con il deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza dell'appellante merita pieno accoglimento.
La Suprema Corte ha invero più volte condivisibilmente affermato che "il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati o la comunicazione preventiva di ipoteca sono atti funzionali a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione e, come tali, non sono inseriti nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere, previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata" (così Cass. n. 22018 del 2017, n. 26075 del 2015).
L'appello va pertanto accolto, senza esaminare le altre doglianze fatte valere dal CP_1 con il ricorso di primo grado, in quanto non ritualmente riproposte ex art 346 cpc
Se è vero infatti che, nel caso di gravame proposto dal soccombente, la parte pienamente vittoriosa in primo grado, non è tenuta a proporre appello incidentale in ordine alle proprie domande o eccezioni rigettate (perché superate o non esaminate poiché assorbite), è tuttavia tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di secondo grado, per scongiurare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo perciò bastevole un generico richiamo a “ tutte le difese già svolte
“ e a “ tutti gli altri motivi già esposti” nei precedenti atti e verbali di causa “, in quanto inidoneo a manifestare in maniera specifica la volontà di riproporre una determinata domanda, eccezione o doglianza.
Va sul punto richiamata la sentenza della Corte di Cassazione del 2022 n. 14203 che, per l'appunto, ha affermato che: “ ove la parte abbia proposto, nello stesso giudizio, due o più domande alternative, ma tra loro compatibili, ovvero legate da rapporto di subordinazione, l'accoglimento della principale
o della domanda alternativa compatibile non obbliga l'attore, che voglia insistere su quella non accolta, a proporre appello incidentale, essendone sufficiente la riproposizione ai sensi dell'articolo 346 del Cpc. Peraltro, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia prevista dall'articolo 346 del Cpc deve reiterare le domande
e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse, fermo restando, però, che, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.”
Rimangono da regolare le spese del doppio grado che, stante la soccombenza del CP_1 vanno poste a suo carico.
P.Q.M
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Patti n.1143/2023 del
6/6/2023, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, rigetta l'opposizione proposta da Parte_2 , n.q. di amministratore della CP_2 con ricorso del 14/4/2015;
- condanna Parte_2 , n.q. di amministratore della CP_2 al pagamento in favore dell' Parte_1 delle spese di lite del doppio grado, liquidate per compensi in euro 5400, 00 per il primo grado e in euro 6200,00 per il presente, oltre rimborso del contributo unificato (€ 32,25), generali, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Messina,11/12/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
( dott.. C. Zappalà ) ( dott. B. Catarsini )