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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
n. 1322/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1322/2022 R.G. – avente ad oggetto riassunzione ex art. 622 c.p.p. all'esito della sentenza n. 47207/2021 resa dalla Suprema Corte penale in data 28.12.2021 nel procedimento n. 20081/2021 R.G. – vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli Avvocati Gaetano
[...] C.F._4
Manzi e Nicola Iannarone, elettivamente domiciliati presso lo studio dei loro difensori in Avellino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 15; attori in riassunzione
e
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocato CP_1 C.F._5
Cosimo Alfonso Mastromarino, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Montemarano (AV), Via San Francesco, n. 138; convenuto in riassunzione nonché
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._6 dall'Avvocato Deborah Lanzillotta, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Avellino, Via Vasto, n. 8; convenuto in riassunzione
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
Per gli attori in riassunzione: come da note di trattazione scritta;
Per : come da note di trattazione scritta;
CP_1
Per : come da note di trattazione scritta. Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e questioni preliminari
1.1 La richiesta di rinvio a giudizio
Dall'esame degli atti si desume che: a) in data 4.7.2008 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, nell'ambito del procedimento penale n. 4703/2005
R.G. n.r., avanzò richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di , Controparte_3
, , , e Parte_5 Parte_6 Controparte_4 Controparte_2
, indagati del reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p. “perché, in concorso CP_1 tra loro e su istigazione di e quali CP_3 Parte_5 Parte_6 proprietari del suolo, anche in qualità di amministratore legale Parte_6 dell'“Azienda Agricola Giulia & C.sas”, titolare del permesso di costruire nonché della , impresa esecutrice di lavori, arch. CP_5 Controparte_4 quale progettista e direttore dei lavori, venivano rilasciati, nello svolgimento delle proprie funzioni di responsabili dell'UTC del comune di Prata Principato Ultra, dall'ing. , firmatario del permesso di costruire n. 13 del 22.6.2004 e CP_1 dall' dr. , firmatario del permesso di costruire in variante n. 9 Controparte_2 del 16.5.2005, in violazione della normativa di cui all'artt. 27,31,33 e 51 dlgvo n.
22/97(ex decreto Ronchi) ed in violazione dell'art. 23 del PdF del Comune suddetto, per la realizzazione di un impianto industriale per la produzione di compost sia con la
c.d. procedura semplificata (non consentita per il tipo di impianto); sia in zona con una destinazione d'uso “E1” normale, incompatibile con il tipo di complesso riconducibile al tipo edilizio “A”; procurando, così, intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale ai titolari dell'impianto” [capo A) dell'imputazione], del reato di cui all'art. 44 dpr 380/01 “perché nelle qualità e con la condotta di cui al capo precedente realizzavano illegittimamente il complesso sopra indicato di cui al verbale di sequestro del del CFS di Avellino, in violazione delle norme di attuazione CP_6 del PdF e delle misure di salvaguardia dell'adottato e non ancora approvato Piano
Regolatore Generale” [capo B) dell'imputazione] e del reato di cui agli artt. 27, 31, 33
e 51 del d.lgs. n. 22/1997 (ex decreto Ronchi, attualmente artt. 208 e 214 del d.lgs. n.
152/2006) “perché nelle qualità e con le condotte di cui al capo A), e CP_2
, abusando della loro funzione e gli altri quali realizzatori, si autorizzava la CP_1 produzione di compost presso il predetto complesso con la c.d. procedura
pagina 2 di 21 semplificata ed in violazione delle prescritte autorizzazioni di cui all'art. 27 dglvo cit.” [capo C) dell'imputazione]; b) , , Controparte_3 Parte_6 [...]
e erano altresì indagati del reato di cui all'art. 44, Parte_5 Controparte_4 lett. b), d.p.r. n. 380/2001 “perché nelle qualità di cui al capo A) e l'arch. , CP_4 in particolare, senza riportarlo negli elaborati progettuali presentati al Comune per
l'impianto di compostaggio di cui al capo A), realizzavano un muro di contenimento, in c.a., perimetrale all'area oggetto dell'intervento dell'impianto detto, lungo circa
m97,00 e di altezza variabile da m0,55 a m.2,00 , in assenza di permesso di costruire”
[capo D) dell'imputazione], del reato di cui agli artt. 64, 64, 71 e 72 del d.p.r. n.
380/2001 “perché nelle qualità sopraindicate realizzavano il muro di cui al capo D) in assenza del preventivo deposito del progetto esecutivo al Genio Civile” [capo E) dell'imputazione] e del reato di cui agli artt. 93 e 95 del d.p.r. n. 380/2001 “perché nelle qualità sopraindicate, realizzavano il muro di cui al capo D) in assenza di denuncia di lavori e presentazione dei progetti di costruzione in zona sismica, nonché in assenza di relativa autorizzazione di inizio dei lavori da parte genio civile” [capo
F) dell'imputazione]; c) , e erano Controparte_3 Parte_6 Parte_5 anche indagati del reato di cui all'art. 44, lett. b), d.p.r. n. 380/2001 “perché nelle qualità sopraindicate ed assenza del permesso di costruire, realizzavano ulteriori opere successivamente al dissequestro disposto dal Tribunale del riesame di Avellino rispetto al sequestro dell'11.10.2005” [capo G) dell'imputazione], del reato di cui agli artt. 64, 65, 67, 71 e 72 del d.p.r. n. 380/2001 “perché nelle qualità sopraindicate realizzavano i lavori di cui al capo precedente in assenza del preventivo deposito del progetto esecutivo al genio civile” [capo F) dell'imputazione] e del reato di cui agli artt. 93 e 95 del d.p.r. n. 380/2001 “perché nelle qualità sopraindicate realizzavano i lavori di cui al capo G) in zona sismica senza preventiva comunicazione al Genio
Civile” [capo G) dell'imputazione].
1.2 Il giudizio di primo grado
All'udienza preliminare del 30.10.2008, nell'ambito del procedimento n. 4829/2005
R. GIP, , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_7 Parte_3 Parte_4 formalizzarono l'atto di costituzione di parte civile nei confronti di tutti gli
[...] imputati, esponendo che a) i permessi di costruire presentavano profili di illegittimità ulteriori rispetto a quelli evidenziati dai capi di imputazione, posto che interessavano anche opere preesistenti, di proprietà della GN , a loro volta Controparte_3 abusive, come confermato dall'ordine di demolizione emanato dal Comune;
b) i detti permessi risultavano privi dell'autorizzazione necessaria per effettuare interventi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, risultando la stessa rilasciata il 7.9.2005, a pagina 3 di 21 lavori già avviati;
c) la realizzazione dell'impianto di compostaggio nel Comune di
Prata P.U. contrastava con il “Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti in
Campania”, allora vigente;
d) gli imputati, per la costruzione e l'avvio dell'opificio, avevano fatto ricorso alle “procedure semplificate”, in violazione degli artt. 27 e 28 del c.d. decreto Ronchi;
e) gli imputati, dopo aver notificato al la CP_7 dichiarazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto, avevano chiesto ed ottenuto il rilascio di un permesso di costruire in variante (9/2005), riguardante la localizzazione degli immobili assentiti in un'area di sedime diversa da quella indicata nel p.d.c.; f) il , con sentenza n. 1956/2006, aveva Controparte_8 annullato i richiamati permessi e la pronuncia era stata confermata dal Consiglio di
Stato, con sentenza n. 1859/2008; g) tali profili di illegittimità confermavano l'esistenza di un rapporto collusivo tra i destinatari degli atti ampliativi e i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, destinato a privilegiare gli interessi di parte rispetto a quelli pubblici;
h) la violazione delle norme poste a tutela dell'ambiente aveva integrato un danno che aveva compromesso non solo l'ambiente in sé, ma anche la persona umana nella sua dimensione individuale e sociale;
i) la realizzazione di un simile impianto cagionava un danno di natura patrimoniale ai terreni confinanti di loro proprietà, in cui si praticavano colture vitivinicole di alto pregio e si producevano le nocciole dell'Irpinia e, nel contempo, aveva compromesso la vivibilità della zona per , che abitava a circa 200 metri dalla sede Parte_7 dell'opificio; l) non trascurabili erano stati anche i disagi patiti sotto il profilo psicologico ed economico, a fronte del timore che il detto impianto venisse realizzato in piena “zona agricola”; m) si riservavano la quantificazione dell'entità dei danni a conclusione del giudizio di primo grado.
Gli imputati , , e Controparte_3 Parte_5 Parte_6 CP_4
optarono per la definizione del procedimento con le forme del rito abbreviato,
[...] al cui esito venne emanata la sentenza n. 41/2009, con la quale il G.i.p. presso il
Tribunale di Avellino così dispose: “letti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p. dichiara
, , e colpevoli Controparte_3 Parte_5 Parte_6 Controparte_4 dei reati loro rispettivamente ascritti, con esclusione del capo F)… letto l'art. 538
c.p.p. condanna gli imputati al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese da queste sostenute per la costituzione, che liquida in complessive euro 3.000… letto l'art. 531
c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al capo F) della imputazione essendosi il reato estinto per prescrizione”.
Gli imputati e optarono invece per il rito ordinario, che si CP_1 CP_2
pagina 4 di 21 concluse con sentenza n. 467/2012, con la quale il Tribunale di Avellino così dispose:
“dichiara gli imputati e colpevoli del reato loro CP_1 Controparte_2 ascritto al capo A) ... Condanna gli stessi imputati in solido al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in persona del p.t., Parte_4 Controparte_9 CP_10 liquidati per quest'ultimo in € 15.000 e per ciascuna delle altre parti civili in €
5.000,00, e al rimborso delle spese sopportate dalle indicate parti civili, liquidate, per quelle difese dall'Avv. Manzi in euro 6400 e per il Prata Principato Ultra CP_9 in euro 4000, oltre accessori come per legge;
letto l'art. 531 cpp, dichiara non doversi procedere nei confronti degli stessi imputati in ordine ai reati di cui ai capi B)
e C) estintisi per prescrizione”.
1.3 Il giudizio di appello
Avverso la sentenza n. 467/2012, proposero appello gli imputati e CP_1 CP_2
e nel corso del giudizio, all'udienza dibattimentale del 27.4.2018, depositarono memoria , , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Le menzionate parti civili sottolineavano l'illegittimità dei permessi rilasciati ed evidenziavano la sussistenza dell'elemento psicologico in capo agli imputati.
Riguardo al reato di abuso di ufficio, deducevano che l'ipotizzata fattispecie delittuosa era stata accertata anche dalla sentenza n. 17430/2016, resa dalla Suprema Corte nell'ambito del rito abbreviato che aveva interessato i soggetti privati, ed
“evidenziando la portata macroscopica delle illegittimità dei due permessi e il contegno tenuto da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, giudicati “elementi sintomatici” dai quali desumere la prova del dolo intenzionale richiesto dalla fattispecie ˝non essendo richiesto l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, in quanto l'intenzionalità del vantaggio ben può prescindere dalla volontà di favorire specificamente quel privato interessato alla singola vicenda amministrativa˝” (pag. 7 e 8 della memoria).
Con riferimento ai contestati reati ambientali ed edilizi, provvedevano a richiamare le corrispondenti norme in materia – rispetto alle quali evidenziavano il contrasto con le opere autorizzate e poi in parte eseguite –, nonché la consulenza tecnica eseguita dalla
Procura e le deposizioni rese dalla dott.ssa Responsabile del Parte_8
Servizio ambiente della Provincia di Avellino.
La Corte d'Appello, con sentenza n. 8172/2019, così disponeva: “dichiara non doversi procedere nei confronti di e perché il CP_1 Controparte_2 reato loro ascritto è estinto per intervenuta prescrizione. Conferma nel resto, condannando gli imputati al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti
pagina 5 di 21 civili nel presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte civile, in euro
900,00 oltre e iva e cpa come per legge…”.
In particolare, con riferimento alla domanda proposta dalle parti civili, la Corte così stabiliva: “Affermata, pertanto, la responsabilità del e del ai soli CP_1 CP_2 effetti delle disposizioni e dei capi che concernono gli interessi civili, deve, conseguentemente, confermarsi la condanna degli imputati al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede” (pag. 4 della sentenza della Corte d'Appello).
1.4 Il giudizio di cassazione
Avverso la sentenza di appello, i signori e proponevano ricorso CP_1 CP_2 per Cassazione, contestando sia la scelta della Corte di appello di non addivenire alla definizione assolutoria ex art. 129, comma 2, c.p.p., pur a fronte dell'estinzione dei reati per l'intervenuta prescrizione, sia la conferma delle statuizioni risarcitorie assunta ai sensi dell'art. 578 c.p.p..
La Suprema Corte, con la sentenza n. 47207/2021, ha accolto i ricorsi limitatamente alla contestata conferma delle statuizioni risarcitorie e ha così disposto: “annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta nel resto il ricorso”.
La Corte di cassazione, per quel che qui interessa, ha ritenuto che la Corte d'Appello, pur richiamando correttamente gli indirizzi di legittimità conseguenziali alle indicazioni di principio contenute nella sentenza resa dalle Sezioni Unite (35490 del
28.5.2009), in ordine alla valutazione che deve sostenere il giudizio ex art. 578 c.p.p., ai detti principi non si era uniformata, posto che “l'apprezzamento dei profili di responsabilità legati all'ipotesi di reato contestata è del tutto apparente”, essendosi i giudici di appello limitati “a richiamare pedissequamente il portato della decisione assunta dal Tribunale e a ritenere, in ragione di tanto, certa l'illegittimità dei due permessi formati con il contributo dei ricorrenti alla luce di un astratto riferimento alle relative fonti di prova (la perizia resa nel corso del giudizio e le dichiarazioni del responsabile del servizio ambiente della ), non richiamate nel Parte_9 loro contenuto esplicativo avuto riguardo alle emergenze all'uopo acquisite” (pag. 5 della sentenza della Cassazione).
Alla Corte è apparsa altresì sfornita di adeguato supporto motivazionale la conclusione rispetto al dolo “tratto dalla affermata macroscopicità delle violazioni di legge riferite dall'agire delittuoso dei due ricorrenti” (pag. 6 della sentenza della
S.C.).
Da queste premesse, il Supremo Collegio ha ravvisato la “violazione del disposto di
pagina 6 di 21 cui all'art. 578 cod. proc. pen. per l'assoluto difetto di motivazione all'uopo riscontrato che comporta… l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello al fine di colmare le lacune motivazionali accertate” (pag. 6 cit.).
2 Il presente giudizio di rinvio
2.1 A fronte della pubblicazione della sentenza della Suprema Corte in data
28.12.2021, con atto spedito il 28.3.2022 (il perfezionamento si è avuto il 4.4.2022),
, , e hanno riassunto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, costituendosi il 28.3.2022.
Va detto che, qualora la Corte di Cassazione annulli con rinvio, ai soli effetti civili, una sentenza penale, ai fini dell'individuazione del termine ex art. 392 c.p.c. per la riassunzione della causa (ridotto da un anno a tre mesi dall'art. 46, comma 21, della l.
n. 69 Nel caso di annullamento con rinvio, ai soli fini civili, di una sentenza penale, ai fini dell'individuazione del termine (annuale o trimestrale) per la riassunzione della causa innanzi al giudice civile competente per valore in grado d'appello deve aversi riguardo al momento della costituzione della parte civile nel processo penale con la conseguenza che il termine trimestrale previsto dall'art. 392 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, si applica solo se tale costituzione sia avvenuta in data successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge (Cass. civ. Sez. VI - 3
Ord., 29/07/2022, n. 23758).
Ebbene, a fronte della costituzione della parte civile nel processo penale in data
30.10.2008 (cfr. verbale di udienza prodotto), nonché della pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione in data 28.12.2021, la riassunzione appare tempestiva, essendo rispettato il termine annuale per la riassunzione.
Sarebbe in ogni caso rispettato quello trimestrale di cui al novellato art. 392 c.p.c.
2.2 Gli istanti, modificando le domande avanzate nel processo penale, hanno chiesto:
“1) in accoglimento della domanda proposta, accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, i Sig.ri e sono tenuti, nelle CP_1 Controparte_2 rispettive qualità, al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori;
2) per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori, quantificati supra in € 40.000,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che la Corte riterrà di liquidare anche secondo equità; 3) condannare in ogni caso i convenuti al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, nonché di quelli celebrati dinanzi alla VI Sezione Penale della Corte di Cassazione e nei due gradi di merito (Tribunale Ordinario di Avellino e Corte di Appello di Napoli), con distrazione…”.
pagina 7 di 21 Si sono costituiti separatamente in giudizio e , CP_1 Controparte_2 deducendo, in rito, l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in relazione all'art. 163, comma 3, n. 3) e 4), c.p.c. e agli artt. 74 e 78 c.p.p., e contestando - nel merito - la fondatezza della domanda.
In via preliminare, va precisato come l'eccezione di inammissibilità ex art. 164 c.p.c., in relazione all'art. 163, comma 3, n. 3) e 4), c.p.c. e agli artt. 74 e 78 c.p.p., non possa essere condivisa, posto che in applicazione dei principi espressi in giurisprudenza (cfr.
Cass. n. 8077/2012 e Cass. n. 11751/2013), gli attori hanno sufficientemente indicato le domande e i fatti a corredo delle stesse.
Sin da ora va evidenziato come non sia condivisibile l'eccezione di prescrizione sollevata dai resistenti/appellati, in rapporto alla contestazione del fatto di reato (dal
2005: cfr. capo di imputazione) e la costituzione di parte civile avvenuta nel 2008.
Peraltro, la prescrizione non sarebbe decorsa neppure considerando l'anno 2004, richiamato in comparsa di costituzione di , mentre, quale Controparte_2 ulteriore motivo, la stessa eccezione è eccessivamente generica, anche in rapporto alle previsioni contenute nell'art. 2947 c.c.
3. Il merito
3.1 Per effetto della sentenza di cassazione, secondo i riassumenti, la Corte è chiamata a statuire sulla sussistenza del danno derivante dalle violazioni contestate in sede penale e sulla sua quantificazione.
Occorre preliminarmente esaminare la natura del giudizio di rinvio - del tutto peculiare, ex art. 622 cpp - e gli effetti della pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Nondimeno, non può essere sottaciuta la circostanza che la fattispecie prevista dall'art. 323 cp è stata di recente abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 9 agosto
2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024.
3.1.1. In proposito, va richiamata, in primo luogo, la disposizione contenuta nell'art. 622 c.p.p., secondo cui l'annullamento della sentenza ai soli effetti civili si verifica quando la Corte di cassazione abbia annullato solo le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero abbia accolto il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato: in entrambi i casi, la Corte di cassazione rinvia, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.
La Suprema Corte ha chiarito che la ratio dell'art. 622 c.p.p. va ravvisata nella volontà di escludere la perdurante attrazione delle pretese civili nel processo penale, una volta che siano definitive le statuizioni di carattere penale, tra le quali rientrano pagina 8 di 21 anche quelle che dichiarano l'estinzione del reato per prescrizione. In tale prospettiva,
l'art. 622 c.p.p. comporta la necessità di investire il giudice civile delle questioni relative alle istanze risarcitorie, non solo per le determinazioni del quantum debeatur in presenza di pronunzia consolidata sull'an, ma anche quando la sentenza impugnata venga annullata proprio per le lacune della motivazione sull'an della responsabilità.
In tal senso, l'inciso “fermi gli effetti penali della sentenza”, contenuto nell'incipit della norma citata, non implica un “accertamento” della responsabilità penale, ma ricomprende tra gli effetti penali della sentenza anche quelli scaturenti da una declaratoria di estinzione del reato (cfr. Cass. pen., Sez. Unite, 28/01/2021, n. 22065 che richiama, a sua volta, Sez. Unite n. 40109/2013).
Si reputa, dunque, che, per il giudice civile, dinanzi al quale viene riassunto il processo in base agli artt. 392-394 c.p.c., non è in alcun modo ipotizzabile un vincolo come quello che consegue all'enunciazione di un principio di diritto ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12/04/2017, n. 9358).
Ne deriva, quindi, che, nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella della Corte di giustizia dell'Unione europea come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che la abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto (Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/10/2022, n. 30496).
Pertanto, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, viene adottato il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., 12/06/2019, n.
15859).
Anche la valutazione della colpa deve essere effettuata alla stregua non già del canone penalistico, imperniato sulla dimensione soggettiva di rimproverabilità della condotta
(coerente con il principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.), bensì di quello civilistico "oggettivato", riferito a un modello standard di comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176 c.c. e parametrato sul cd. agente modello (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 03/08/2023, n. 23739).
È stato anche affermato che, ove l'azione civile sia stata esercitata in un processo pagina 9 di 21 penale per una fattispecie criminosa qualificata da dolo intenzionale, nel giudizio civile di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., in relazione alla responsabilità ex art. 2043
c.c., può essere fatto valere il diverso elemento soggettivo della colpa, il quale nell'illecito civile, a differenza che per i delitti, è perfettamente fungibile con quello del dolo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 13/01/2021, n. 457 che richiama, in motivazione,
Cass., Sez. III, n. 25918/2019).
3.1.2 Si è già visto che, con la sentenza di appello, si è sancito il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
E va anche aggiunto che “in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652
c.p.p., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso
o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione
o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
26/01/2011, n. 1768 e, di recente, Cass. civ., Sez. II, Ord., 12/06/2024, n. 16422).
3.1.3. Come accennato, è intervenuta abrogazione della fattispecie dell'art. 323 c.p.
Si è ad esempio sostenuto che, in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice della esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili (Cass. pen., Sez. Unite, Sent., 07/11/2016, n. 46688).
In detta sentenza viene fatto salvo “il diritto della parte civile di agire "ex novo" nella sede naturale, per il risarcimento del danno”.
Ancora, in caso di sentenza di primo grado di condanna relativa a un reato già abrogato, il giudice dell'impugnazione, nell'assolvere l'imputato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, perché di regola il giudice penale può pronunciarsi sull'azione civile solo nell'ipotesi di sentenza di condanna e l'impugnazione dell'imputato estende i suoi effetti alle statuizioni civili (Cass. pen.
pagina 10 di 21 Sez. 4 - , 08/01/2019, n. 4892).
E tuttavia, come accennato, rimane ferma la possibilità, per le parti civili, di ricorrere all'azione civilistica, posto che le preclusioni riguardano il solo giudice penale.
Si è già visto l'intervento della Suprema Corte.
Qui si riporta anche quello del Giudice delle leggi: “…nel caso di condanna passata in giudicato, l'abolitio criminis comporta sì la revoca della sentenza da parte del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., ma solo relativamente ai suoi capi penali (in questa logica si è mossa questa Corte nell'ordinanza n. 57 del
2001), non anche a quelli civili, la cui esecuzione ha luogo secondo le norme del codice di procedura civile, con la conseguenza che, se vi è stata costituzione di parte civile e condanna al risarcimento dei danni, quest'ultima resta ferma, mentre, in ogni altro caso, permane per la persona che abbia subito un ingiusto pregiudizio la possibilità di esercitare l'azione civile nella sede sua propria fino al termine di prescrizione, giacché la formula assolutoria per l'ipotesi di sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice ("il fatto non è previsto dalla legge come reato") non è fra quelle alle quali l'art. 652 cod. proc. pen. attribuisce efficacia nel giudizio civile
(Corte cost., Ord., 24/06/2002, n. 273).
Occorre adesso calare i richiamati principi nella peculiarissima fattispecie in esame, nella quale vi è stata prima rimessione della Corte di cassazione alla Corte di appello civile e solo dopo l'abrogazione dell'art. 323 cp, per cui il giudizio era già stato promosso con conseguente esame della questione nella sua sede naturale, e l'intervenuta abrogazione può assumere, al più, rilevanza per il merito delle questioni esaminate.
Dunque, l'azione civile, con il particolare meccanismo previsto dall'art. 622 cpp, era stata già intrapresa.
3.2 Occorre adesso esaminare le allegazioni mosse, evidenziando sin da ora che le domande scontano profili di reiezione per ciò che concerne la dimostrazione del danno.
I riassumenti hanno lamentato che le condotte illecite poste in essere dai signori e , integranti l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 323 c.p., hanno CP_1 CP_2 determinato “la lesione dell'interesse costituzionalmente garantito dei soggetti privati
a non essere turbati nei propri diritti dal comportamento illegittimo ed ingiusto del
Pubblico Ufficiale”, e hanno inoltre rappresentato “l'antecedente causale, non solo dei contestati abusi edilizi, ma anche delle ulteriori ipotesi di reato di cui al d. lgs. n.
22/97” (pag. 7 della riassunzione).
Secondo le parti istanti, i convenuti erano “perfettamente consapevoli – come emerso
pagina 11 di 21 in maniera lapalissiana – di autorizzare un impianto industriale in piena zona agricola, violando normative a tutela dell'ambiente e del territorio e, per l'effetto, parimenti consapevoli di arrecare con il loro operato un grave pregiudizio ai suddetti beni giuridici e, per l'effetto, alle persone che in quelle aree risiedevano e avevano le loro proprietà” (cfr. pag. 11 della riassunzione).
Si reputa venga in rilievo l'aspetto relativo ai danni derivanti dall'illegittimo esercizio della funzione amministrativa, a causa di un comportamento illecito dei funzionari pubblici.
Va dunque menzionata la disposizione di cui all'art. 28 Cost., secondo cui, se il funzionario o il dipendente dello Stato e degli enti pubblici compie materialmente un atto in violazione di diritti, ne risponde direttamente, in base alle leggi penali, civili e amministrative, come, d'altronde, l'ente collettivo a cui la responsabilità è estesa.
Pertanto, il pubblico impiegato che, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia adottato o concorso alla formazione di atti amministrativi lesivi di interessi legittimi, ne risponde nei confronti del terzo danneggiato dal provvedimento (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 31/07/2015, n. 16276).
La Suprema Corte, di recente, è intervenuta anche a chiarire il significato dell'espressione “atti compiuti in violazione dei diritti” contenuta nell'art. 28 Cost. – di cui vi è una formulazione analoga nell'art. 23 del d.P.R. n. 3/1957 (“violazione dei diritti dei terzi”) per definire la nozione di “danno ingiusto” richiamata nell'art. 22 del citato d.P.R. –, specificando che la stessa “è da intendersi – alla luce della successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale (a partire, in particolare, dal d.lgs. n. 80 del
1998 e dalla sentenza n. 500 del 1999 delle Sezioni Unite civili) – come violazione di ogni interesse rilevante per l'ordinamento giuridico e meritevole di tutela, tale, dunque, da fondare la responsabilità diretta del pubblico dipendente anche con riferimento alla lesione di una posizione di interesse legittimo del terzo danneggiato”
(Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 09/03/2020, n. 6690).
E si è anche affermato che “la responsabilità civile personale dei funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici in caso di violazione dei diritti dei terzi, a norma dell'art. 28 Cost. - che si applica anche ai soggetti, come i sindaci dei Comuni, svolgenti funzioni pubbliche senza essere legati all'ente pubblico da un rapporto di servizio - non presuppone necessariamente l'abuso delle funzioni di ufficio per il perseguimento di fini personali, essendo sufficiente l'imputabilità almeno colposa dell'atto dannoso al pubblico amministratore o dipendente, derivante da violazione delle regole di comune prudenza o di leggi o regolamenti alla cui osservanza la pubblica amministrazione sia vincolata, salvo specifica determinazione da parte del
pagina 12 di 21 legislatore ordinario del grado di colpevolezza, così come operato con l'art. 23 del
t.u. n. 3 del 1957 sugli impiegati dello Stato, applicabile, in difetto di regolamentazioni specifiche” (Cass. civ., Sez. L, 18/02/2000, n. 1890).
Peraltro, si veda l'art. 93 del d.lgs. 267/2000 che, al comma 1, stabilisce “Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato”.
Pertanto, elemento costitutivo della responsabilità dell'agente è l'imputabilità almeno colposa dell'atto dannoso al medesimo, la quale non si presume, ma deve essere provata in concreto, come specifica trasgressione dell'obbligo di non piegare la funzione pubblica al fine di ledere i diritti dei terzi (Cass. sez. I, 1° aprile 1996 n. 2995
e, in termini più generali, Cass. S.U. 22 luglio 1999 n. 500).
L'art. 23 del DPR 3/1957, stabilisce: “è danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art.
22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave;
restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
La responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento”.
3.3 E siamo giunti alla questione principale del presente giudizio e cioè
l'accertamento non solo dell'eventuale comportamento colposo, anzi gravemente colposo, posto in essere da e , ma dei prospettati CP_1 Controparte_2 danni.
In applicazione del principio della ragione più liquida si esamina il secondo presupposto.
3.3.1 gli istanti hanno prospettato:
1. la sussistenza del danno in re ipsa, derivante dalle fattispecie penali contestate agli imputati (si legge anche: “l'avvenuta consumazione del reato di abuso
d'ufficio integra ex se la lesione dell'interesse costituzionalmente garantito dai soggetti privati a non essere turbati nei propri diritti dal comportamento illegittimo e ingiusto del pubblico ufficiale e, per l'effetto, legittimarne la loro costituzione in giudizio quali parti civili e veder riconosciuto, ancorché in via meramente equitativa il diritto al risarcimento del danno… (pag. 7 dell'atto di riassunzione;
vi è stato anche richiamo alle fattispecie previste dal d.lgs.
22/97);
2. la sussistenza di un danno ambientale, quale diritto ad un ambiente salubre e pagina 13 di 21 alcuna rilevanza, ad avviso degli istanti, può assumere la circostanza che l'impianto non sia entrato in funzione, posto che “i lavori per la sua realizzazione…hanno, in ogni caso, cagionato un pregiudizio ambientale nell'accezione innanzi precisata avendo gli stessi comportati comunque una
“perdita provvisoria”…. e cioè una temporanea perdita della disponibilità di una risorsa ambientale intatta”;
3. “la realizzazione di un simile impianto industriale è stata effettuata in una zona agricola, per altro votata a culture vitivinicole di alto pregio (Greco di tufo e Fiano DOCG) ed alla produzione rinomata di nocciole dell'Irpinia colture alle quali, peraltro erano e sono tuttora votati i terreni degli odierni ricorrenti, immediatamente a ridosso dell'area oggetto degli illeciti interventi edilizi”, e vi sarebbe stato anche il depauperamento delle proprietà sotto il profilo estetico e paesaggistico (pag. 9);
4. i disagi da un punto di vista psicologico, caratterizzato dal timore che l'impianto potesse essere posto in funzione;
5. di avere sostenuto le spese legali connesse alla celebrazione dei giudizi amministrativi (pagina 10);
6. nel giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Avellino venne accertata anche la violazione delle contravvenzioni contestate, con riconoscimento di un danno in favore delle parti civili;
7. la liquidazione delle spese legali sostenute dalle parti civili nei procedimenti penali (cfr. pag. 14 della riassunzione).
3.3.2 Per ciò concerne i punti 1) e 2) l'applicazione delle regole squisitamente civilistiche, nonché l'abrogazione della fattispecie prevista dall'art. 323 c.p., non consente di ritenere sussistente un danno in re ipsa.
Medesime considerazioni vanno fatte riguardo le ulteriori contestazioni.
Ed infatti, in disparte ogni considerazione sui provvedimenti amministrativi in rilievo
(permessi di costruire n. 13 del 2004 e 9 del 2005), la cui illegittimità, effettivamente,
è stata accertata in sede amministrativa, va detto che, come più volte affermato dalla
Suprema Corte e dal Consiglio di Stato, in tema di responsabilità della P.A.,
l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. non può considerarsi esistente in re ipsa, quale conseguenza della sola illegittimità dell'esercizio (o del mancato esercizio) della funzione amministrativa, ma occorre accertare la sussistenza di un evento dannoso, qualificabile come ingiusto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 31/10/2014, n. 23170 e
Consiglio di Stato, Sez. III, 12/02/2024, n. 1353).
Quanto poi alla sussistenza di un danno ambientale, quale diritto ad un ambiente pagina 14 di 21 salubre, contrariamente a quanto sostenuto da parte istante, non può essere sottaciuta, in primo luogo, la circostanza che l'impianto non è entrato in funzione, con conseguente venir meno di ogni profilo di inquinamento.
Per ciò che riguarda la circostanza che “i lavori per la sua realizzazione…hanno, in ogni caso, cagionato un pregiudizio ambientale nell'accezione innanzi precisata avendo gli stessi comportati comunque una “perdita provvisoria”… e cioè una temporanea perdita della disponibilità di una risorsa ambientale intatta”, va detto, non solo dell'eccessiva genericità dell'allegazione (considerazione già dirimente), ma anche che, sul manufatto in questione, almeno come desumibile dalla sentenza penale di primo grado permaneva vincolo di sequestro a seguito di annullamento, ad opera della Corte di cassazione, del provvedimento di riesame (cfr. pagine da 3 a 5).
Ancora, sull'affermazione che “la realizzazione di un simile impianto industriale è stata effettuata in una zona agricola, per altro votata a culture vitivinicole di alto pregio (Greco di tufo e Fiano DOCG) ed alla produzione rinomata di nocciole dell'Irpinia colture alle quali, peraltro erano e sono tuttora votati i terreni degli odierni ricorrenti, immediatamente a ridosso dell'area oggetto degli illeciti interventi edilizi” (punto 3), e che vi sarebbe stato il depauperamento delle proprietà sotto il profilo estetico e paesaggistico, vanno rimarcate le regole sottese all'art. 2697 cc.
Gli istanti, a sostegno delle loro richieste, hanno prodotto piantina catastale con aggiunte a penna, dalla quale appare davvero arduo individuare l'effettiva e specifica distanza dall'impianto - mai messo in funzione - l'estensione dei fondi, le culture realmente praticate, e dunque il danno effettivo e concreto che tali immobili avrebbero subito.
Ancora, gli istanti hanno dedotto che “è fuor di dubbio che la realizzazione di un prospiciente impianto industriale di notevoli dimensioni, deputato ad una attività di recupero e compostaggio rifiuti, abbia cagionato l'ulteriore danno del depauperamento del valore delle richiamate proprietà, già soltanto sotto il profilo estetico e paesaggistico” (par. XI, pag. 9 della riassunzione).
Ad avviso del Collegio, la deduzione si palesa generica e non confortata da un adeguato riscontro probatorio in ordine al danno effettivamente subito.
Né la menzionata mappa è idonea a fornire il detto requisito, non essendo possibile ricavare da essa, in concreto ed in maniera precisa, i fondi e le culture prospettate dagli istanti.
Questi elementi non possono neppure desumersi dai passaggi argomentativi contenuti nelle sentenze del TAR (n. 1956/2006) e del Consiglio di Stato (n. 1859/2008) in ordine alla sussistenza della legittimazione a ricorrere in capo ai signori Pt_6 Pt_2
pagina 15 di 21 e , posto che, in quei giudizi, in primo luogo, non vi è perfetta identità Pt_1 Pt_7 di parti rispetto a quello in esame.
Va aggiunto che in quei giudizi hanno partecipato, per quel che qui interessa, solamente , e . Parte_1 Parte_3 Parte_2
Ma in ogni caso, non solo si tratta di affermazioni necessariamente generiche (in rapporto agli elementi richiesti dalla Corte), ma proprio la lettura delle sentenze, ad avviso del Collegio, conferma vieppiù la mancanza di concreto riscontro probatorio.
Nella sentenza del TAR si legge genericamente che i ricorrenti sono “proprietari di immobili ubicati nelle vicinanze del sito destinato alla realizzazione dell'impianto in discorso (si vedano, sul punto, le documentate allegazioni fornite con memoria del
37.1.2006) …” rendendo cioè una valutazione solamente in termini di mera legittimazione.
In quella del Consiglio di Stato si legge, altrettanto genericamente, che “i signori
, e risultano proprietari di aree nel territorio del Comune e Pt_6 Pt_2 Pt_1 nella zona del (in prossimità del terreno per il quale sono stati Persona_1 rilasciati permessi di costruire), …sotto tale profilo essi risultano tutti titolari di un interesse di natura patrimoniale, in relazione alla diretta incidenza degli atti impugnati sul valore dei loro beni, mentre il signor è titolare anche Pt_7 dell'interesse volto alla salvaguardia della vivibilità nella zona nella quale abita.
Non è del resto condivisibile la deduzione della società appellante…secondo cui, pur in presenza dello “stabile collegamento territoriale”, la legittimazione del proprietario frontista sussisterebbe solo ove questi provi la presenza di un “danno effettivo”. Infatti quando un provvedimento consente la realizzazione di un impianto produttivo di notevoli dimensioni, sono legittimati alla sua impugnazione coloro che potrebbero subire conseguenze pregiudizievoli nel corso dello svolgimento della relativa attività: come essi possono agire innanzi al giudice civile per la salvaguardia dei loro diritti, in relazione all'attività che in concreto si verifichi nociva durante il suo svolgimento, così essi possono impugnare in sede di giurisdizione di legittimità i provvedimenti che consentono la stessa apertura dell'impianto ed incidono sulla qualità della loro vita …pertanto, per la sussistenza della legittimazione a ricorrere, non ricorre la prova del danno effettivo (di per sé riferibile alla fase successiva a quella di realizzazione dell'impianto), mentre rileva il criterio, costantemente seguito dalla giurisprudenza , incentrato sul collegamento spaziale e sulla vicinitas del centro di interessi del ricorrente, che questi intenda tutelare rispetta i luoghi interessati dall'attività potenzialmente nociva…).
Dunque, non solo i richiami contenuti nelle sentenze sono assolutamente generici, in pagina 16 di 21 rapporto alla prova da dare nel presente giudizio, dalla natura squisitamente civilistica, ma nella specie è pacifico che l'attività non è mai iniziata, per cui sugli istanti gravava un onere particolarmente pregnante, non solo di prova, ma ancor prima di precisa allegazione, in ordine all'incisione, nella loro sfera patrimoniale, dell'attività
(evidentemente di costruzione) posta in essere sino all'interruzione, in rapporto specifico e univoco alle loro proprietà, alle culture praticate, etc..
Ancora, quale ulteriore e autonomo motivo di reiezione, proprio nella sentenza del
DS (pag. 6) sembra scorgersi che solo era titolare di immobile nel Parte_7 quale risiedeva.
Mancante, ad avviso della Corte, è anche la prova, sia pur di carattere presuntivo, circa la riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore ovvero di altre utilità, che in generale ineriscono al contenuto intrinseco del diritto di proprietà, quali la luminosità, la panoramicità, la godibilità dell'immobile, la minore capacità di raccolto
(trattandosi, come sostenuto, di terreni, in parte, a vocazione agricola).
Anche per ciò che riguarda i disagi, da un punto di vista psicologico, caratterizzati dal timore che l'impianto potesse essere posto in funzione (cfr. punto 4), nonché, in ogni caso, il danno non patrimoniale, gli istanti hanno poi sostenuto che le condotte illegittime dei convenuti hanno determinato:
- un “paventato timore della imminente realizzazione e messa in funzione di un impianto di compostaggio rifiuti – realizzato nel Comune di Prato Principato
Ultra, Frazione Tavernanova, località – in piena zona agricola, Persona_1 immediatamente a ridosso di terreni confinanti, destinati tutti a colture di particolare pregio vitivinicolo e noccioleti, di proprietà dei Sigg. , , Pt_4 Pt_6
e (par. IV, pag. 6 della riassunzione). Pt_2 Pt_1
- un danno che si sostanzia non solo nella compromissione dell'ambiente ma anche
“in una offesa della persona umana nella sua dimensione individuale e sociale”, configurandosi “quale lesione di un diritto soggettivo fondamentale di ogni uomo
e valore di rilevanza costituzionale” (par. VII, pag. 8 della riassunzione);
- “lo stress, i disturbi d'ansia, il trauma psicologico” (pag. 11 della riassunzione, par. XVI).
Fermo quanto fin qui detto, va qui ribadito, in primo luogo, che, come riferito dalle parti istanti (cfr. pag. 12 della riassunzione), l'attività di compostaggio non sia mai partita.
In proposito, gli istanti hanno scritto che “in data 31 ottobre 2007, il Comune di
[...]
– a seguito di diffida del 24 luglio 2007 da parte delle odierne Controparte_9 parti civili, a conclusione di regolare procedimento amministrativo instaurato il 27
pagina 17 di 21 settembre 2007 ex art. 7 l. n. 241/1990 e previa acquisizione del parere favorevole dell'Avv. Mastromarino, legale di fiducia dell' – in esecuzione della suddetta Pt_10 sentenza del di , n. 1956/2006, annullava il permesso di costruire n. CP_8 CP_8
13/2004, concesso per la realizzazione del complesso per la produzione di compost di qualità, e la successiva variante a detto permesso, la n. 9/2005…” (pagine 22 e 23 della riassunzione).
Ciò basta, dunque, ad escludere la sussistenza di un danno collegato ad una possibile realizzazione e messa in funzione dell'opera.
Si è già detto, poi, del sequestro e del provvedimento della Suprema Corte intervenuto già del 13.6.2006.
Va poi aggiunto che la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/05/2018, n. 11269).
Gli istanti hanno poi allegato, quale voce di danno patrimoniale, l'aver sostenuto spese legali connesse alla celebrazione dei giudizi amministrativi (punto 5).
Ebbene, sono state prodotte fatture rilasciate, per i detti giudizi, da legale (fatture n.
118/2007, 289/2009 e 75/2010), che, tuttavia, seppure rechino, quale richiamo, giudizio tra “…GA e altri…”, appaiono indirizzate a tal Pt_6 Persona_2 soggetto estraneo a questo giudizio.
Quanto poi al punto 6), si è già detto sia che le affermazioni rese in sede penale non sono sufficienti al fine di riconoscere il diritto al risarcimento in sede civile, sia che il giudice civile è completamente svincolato dalla valutazione resa in sede penale.
Né appare rilevante l'argomentazione dei riassumenti secondo cui l'accertamento reso nei confronti degli altri quattro imputati, non “sia da considerarsi tamquam non esset, attenendo allo stesso fatto/reato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo” (cfr. pag.
21 della riassunzione).
Sul punto, va qui richiamato quanto appena detto sull'autonomia del giudice civile in ordine all'accertamento in concreto del danno, e ciò si dice a prescindere da ogni considerazione sulla celebrazione del processo nei confronti di altre parti.
Infine, per quanto concerne le spese sostenute nel giudizio penale, non è in alcun modo configurabile una voce di danno.
Nella specie, infatti, la Corte è stata investita in sede di rinvio e dunque con la prosecuzione, seppure ai soli effetti civili, del pregresso giudizio, per cui al Collegio residua, al più, la valutazione del principio della soccombenza, e medesime pagina 18 di 21 considerazioni vanno per ciò che riguarda il giudizio di cassazione (subito infra).
Dunque, per autonome ragioni, sia di rito che di merito, neppure le voci di danno patrimoniale non possono essere riconosciute.
Ne consegue che, per tutti i riferiti motivi, sia autonomamente che complessivamente considerati, le domande vanno rigettate e non occorre affrontare l'ulteriore presupposto richiesto dall'art. 2043 cc, se non in maniera meramente incidentale, ai fini delle spese (subito infra).
4. Considerazioni conclusive e spese
Con riferimento alla regolamentazione delle spese nella fase di rinvio, va detto che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde
l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. civ., sez. III, 11/11/2024, n. 29056).
Con specifico riguardo al giudizio in esame, si è detto che, “nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio” (Cass. civ., Sez.
III, 19/01/2023, n. 1570).
In motivazione si legge: “è regola, che riguarda il rinvio all'interno di un procedimento civile, che "la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo"
(Cass. n. 1407/2020; Cass. 15868/2015).
Ciò accade in quanto la decisione all'esito del giudizio di rinvio è quella che chiude il procedimento, accogliendo o rigettando la domanda.
Non v'è nuova domanda a seguito di rinvio, ma sempre la medesima, inizialmente proposta, la quale prosegue dopo l'annullamento in Cassazione.
Non rileva la circostanza che il giudizio di rinvio sulle sole domande civili sia
pagina 19 di 21 autonomo rispetto a quello penale, come più volte ribadito da questa Corte, nè che si determini una traslatio piena dal giudice penale a quello civile, in quanto tale regola mira solo a stabilire che il giudice civile può autonomamente rivalutare il fatto, accertandolo senza essere vincolato dalla decisione penale. (Cass. 11936/
2006; Cass. 16916/ 2019; Cass. 517/ 2020).
Nè infine è di ostacolo la circostanza che l'art. 541 c.p.c. attribuisce al giudice penale la competenza a liquidare le spese, quando abbia assolto l'imputato (per cause diverse dal difetto di imputabilità) o abbia rigettato la domanda civile poichè tale norma presuppone, per l'appunto, che la questione civile sia definita davanti al giudice penale, e non prosegua davanti a quello civile.
In sostanza, se l'azione civile, inizialmente esercitata davanti al giudice penale, prosegue davanti al giudice civile e se è costui a definirla, rigettandola o accogliendola, è costui che deve liquidare le spese di ogni fase in cui quell'azione civile si è svolta.
Posto, in altri termini, che la decisione sulle spese è necessariamente condizionata da quella sul merito, essa non può che essere basata sull'esito globale del giudizio (Cass.
15506/2018), ed è per tale motivo che, nel caso di giudizio di rinvio, all'interno di un procedimento civile, il giudice del rinvio deve liquidare anche le spese dell'intero processo a favore della parte, che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio (Cass.
1407/2020).
Questa regola non cambia sol perché l'azione civile è dapprima esercitata nel processo penale e poi "trasferita" in quello civile: è la medesima azione civile, che viene definita dal giudice del rinvio in sede civile, il quale dunque nel regolare le spese, a seguito della definitiva decisione nel merito, deve tener conto di ogni fase e grado in cui quell'azione civile si è svolta.
Se dunque è il giudice di rinvio a dover pronunciare sulle spese, anche delle fasi precedenti, egli è tenuto a decidere nuovamente su di esse, sia quando erano state decise dal giudice precedente e la decisione è stata annullata in tutto o in parte (Cass.
3798/2022), sia quando, a maggior ragione, alcuna decisione sulle spese era stata adottata nelle fasi precedenti, e segnatamente dalla sentenza penale annullata dalla
Cassazione”.
Ebbene, nella specie si rileva l'assoluta particolarità della questione sottoposta all'esame della Corte, caratterizzata, dall'esistenza di provvedimenti illegittimi resi dai signori e , come accertato, ad esempio, dalle pronunce del CP_1 CP_2
TAR e del Consiglio di Stato.
pagina 20 di 21 Il giudizio ha visto anche le pronunce di intervenuta prescrizione delle fattispecie contestate.
Si aggiunga, altresì, che il reato previsto è punito dall'art. 323 cp è stato abrogato successivamente alla riassunzione del presente giudizio.
Pertanto, le eccezionali ragioni sin qui riportate inducono la Corte a ravvisare i presupposti richiesti dall'art. 92 cpc per la compensazione di tutti i gradi di giudizio, nei rapporti tra i riassumenti, da una parte, e i Signori e , dall'altra, CP_1 CP_2 compreso quello innanzi alla Suprema Corte.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sul giudizio di riassunzione ex art. 622
c.p.p. all'esito della sentenza n. 47207/2021 resa dalla Suprema Corte in data
28.12.2021 nel procedimento n. 20081/2021 R.G., ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede: così provvede:
• rigetta le domande di risarcimento danni;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, compreso quello innanzi alla Suprema Corte, per ciò che riguarda i rapporti tra
, , e , da una Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 parte, e e , dall'altra. CP_1 Controparte_2
Così deciso, in Napoli, in data 30.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1322/2022 R.G. – avente ad oggetto riassunzione ex art. 622 c.p.p. all'esito della sentenza n. 47207/2021 resa dalla Suprema Corte penale in data 28.12.2021 nel procedimento n. 20081/2021 R.G. – vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli Avvocati Gaetano
[...] C.F._4
Manzi e Nicola Iannarone, elettivamente domiciliati presso lo studio dei loro difensori in Avellino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 15; attori in riassunzione
e
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocato CP_1 C.F._5
Cosimo Alfonso Mastromarino, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Montemarano (AV), Via San Francesco, n. 138; convenuto in riassunzione nonché
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._6 dall'Avvocato Deborah Lanzillotta, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Avellino, Via Vasto, n. 8; convenuto in riassunzione
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
Per gli attori in riassunzione: come da note di trattazione scritta;
Per : come da note di trattazione scritta;
CP_1
Per : come da note di trattazione scritta. Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e questioni preliminari
1.1 La richiesta di rinvio a giudizio
Dall'esame degli atti si desume che: a) in data 4.7.2008 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, nell'ambito del procedimento penale n. 4703/2005
R.G. n.r., avanzò richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di , Controparte_3
, , , e Parte_5 Parte_6 Controparte_4 Controparte_2
, indagati del reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p. “perché, in concorso CP_1 tra loro e su istigazione di e quali CP_3 Parte_5 Parte_6 proprietari del suolo, anche in qualità di amministratore legale Parte_6 dell'“Azienda Agricola Giulia & C.sas”, titolare del permesso di costruire nonché della , impresa esecutrice di lavori, arch. CP_5 Controparte_4 quale progettista e direttore dei lavori, venivano rilasciati, nello svolgimento delle proprie funzioni di responsabili dell'UTC del comune di Prata Principato Ultra, dall'ing. , firmatario del permesso di costruire n. 13 del 22.6.2004 e CP_1 dall' dr. , firmatario del permesso di costruire in variante n. 9 Controparte_2 del 16.5.2005, in violazione della normativa di cui all'artt. 27,31,33 e 51 dlgvo n.
22/97(ex decreto Ronchi) ed in violazione dell'art. 23 del PdF del Comune suddetto, per la realizzazione di un impianto industriale per la produzione di compost sia con la
c.d. procedura semplificata (non consentita per il tipo di impianto); sia in zona con una destinazione d'uso “E1” normale, incompatibile con il tipo di complesso riconducibile al tipo edilizio “A”; procurando, così, intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale ai titolari dell'impianto” [capo A) dell'imputazione], del reato di cui all'art. 44 dpr 380/01 “perché nelle qualità e con la condotta di cui al capo precedente realizzavano illegittimamente il complesso sopra indicato di cui al verbale di sequestro del del CFS di Avellino, in violazione delle norme di attuazione CP_6 del PdF e delle misure di salvaguardia dell'adottato e non ancora approvato Piano
Regolatore Generale” [capo B) dell'imputazione] e del reato di cui agli artt. 27, 31, 33
e 51 del d.lgs. n. 22/1997 (ex decreto Ronchi, attualmente artt. 208 e 214 del d.lgs. n.
152/2006) “perché nelle qualità e con le condotte di cui al capo A), e CP_2
, abusando della loro funzione e gli altri quali realizzatori, si autorizzava la CP_1 produzione di compost presso il predetto complesso con la c.d. procedura
pagina 2 di 21 semplificata ed in violazione delle prescritte autorizzazioni di cui all'art. 27 dglvo cit.” [capo C) dell'imputazione]; b) , , Controparte_3 Parte_6 [...]
e erano altresì indagati del reato di cui all'art. 44, Parte_5 Controparte_4 lett. b), d.p.r. n. 380/2001 “perché nelle qualità di cui al capo A) e l'arch. , CP_4 in particolare, senza riportarlo negli elaborati progettuali presentati al Comune per
l'impianto di compostaggio di cui al capo A), realizzavano un muro di contenimento, in c.a., perimetrale all'area oggetto dell'intervento dell'impianto detto, lungo circa
m97,00 e di altezza variabile da m0,55 a m.2,00 , in assenza di permesso di costruire”
[capo D) dell'imputazione], del reato di cui agli artt. 64, 64, 71 e 72 del d.p.r. n.
380/2001 “perché nelle qualità sopraindicate realizzavano il muro di cui al capo D) in assenza del preventivo deposito del progetto esecutivo al Genio Civile” [capo E) dell'imputazione] e del reato di cui agli artt. 93 e 95 del d.p.r. n. 380/2001 “perché nelle qualità sopraindicate, realizzavano il muro di cui al capo D) in assenza di denuncia di lavori e presentazione dei progetti di costruzione in zona sismica, nonché in assenza di relativa autorizzazione di inizio dei lavori da parte genio civile” [capo
F) dell'imputazione]; c) , e erano Controparte_3 Parte_6 Parte_5 anche indagati del reato di cui all'art. 44, lett. b), d.p.r. n. 380/2001 “perché nelle qualità sopraindicate ed assenza del permesso di costruire, realizzavano ulteriori opere successivamente al dissequestro disposto dal Tribunale del riesame di Avellino rispetto al sequestro dell'11.10.2005” [capo G) dell'imputazione], del reato di cui agli artt. 64, 65, 67, 71 e 72 del d.p.r. n. 380/2001 “perché nelle qualità sopraindicate realizzavano i lavori di cui al capo precedente in assenza del preventivo deposito del progetto esecutivo al genio civile” [capo F) dell'imputazione] e del reato di cui agli artt. 93 e 95 del d.p.r. n. 380/2001 “perché nelle qualità sopraindicate realizzavano i lavori di cui al capo G) in zona sismica senza preventiva comunicazione al Genio
Civile” [capo G) dell'imputazione].
1.2 Il giudizio di primo grado
All'udienza preliminare del 30.10.2008, nell'ambito del procedimento n. 4829/2005
R. GIP, , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_7 Parte_3 Parte_4 formalizzarono l'atto di costituzione di parte civile nei confronti di tutti gli
[...] imputati, esponendo che a) i permessi di costruire presentavano profili di illegittimità ulteriori rispetto a quelli evidenziati dai capi di imputazione, posto che interessavano anche opere preesistenti, di proprietà della GN , a loro volta Controparte_3 abusive, come confermato dall'ordine di demolizione emanato dal Comune;
b) i detti permessi risultavano privi dell'autorizzazione necessaria per effettuare interventi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, risultando la stessa rilasciata il 7.9.2005, a pagina 3 di 21 lavori già avviati;
c) la realizzazione dell'impianto di compostaggio nel Comune di
Prata P.U. contrastava con il “Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti in
Campania”, allora vigente;
d) gli imputati, per la costruzione e l'avvio dell'opificio, avevano fatto ricorso alle “procedure semplificate”, in violazione degli artt. 27 e 28 del c.d. decreto Ronchi;
e) gli imputati, dopo aver notificato al la CP_7 dichiarazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto, avevano chiesto ed ottenuto il rilascio di un permesso di costruire in variante (9/2005), riguardante la localizzazione degli immobili assentiti in un'area di sedime diversa da quella indicata nel p.d.c.; f) il , con sentenza n. 1956/2006, aveva Controparte_8 annullato i richiamati permessi e la pronuncia era stata confermata dal Consiglio di
Stato, con sentenza n. 1859/2008; g) tali profili di illegittimità confermavano l'esistenza di un rapporto collusivo tra i destinatari degli atti ampliativi e i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, destinato a privilegiare gli interessi di parte rispetto a quelli pubblici;
h) la violazione delle norme poste a tutela dell'ambiente aveva integrato un danno che aveva compromesso non solo l'ambiente in sé, ma anche la persona umana nella sua dimensione individuale e sociale;
i) la realizzazione di un simile impianto cagionava un danno di natura patrimoniale ai terreni confinanti di loro proprietà, in cui si praticavano colture vitivinicole di alto pregio e si producevano le nocciole dell'Irpinia e, nel contempo, aveva compromesso la vivibilità della zona per , che abitava a circa 200 metri dalla sede Parte_7 dell'opificio; l) non trascurabili erano stati anche i disagi patiti sotto il profilo psicologico ed economico, a fronte del timore che il detto impianto venisse realizzato in piena “zona agricola”; m) si riservavano la quantificazione dell'entità dei danni a conclusione del giudizio di primo grado.
Gli imputati , , e Controparte_3 Parte_5 Parte_6 CP_4
optarono per la definizione del procedimento con le forme del rito abbreviato,
[...] al cui esito venne emanata la sentenza n. 41/2009, con la quale il G.i.p. presso il
Tribunale di Avellino così dispose: “letti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p. dichiara
, , e colpevoli Controparte_3 Parte_5 Parte_6 Controparte_4 dei reati loro rispettivamente ascritti, con esclusione del capo F)… letto l'art. 538
c.p.p. condanna gli imputati al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese da queste sostenute per la costituzione, che liquida in complessive euro 3.000… letto l'art. 531
c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al capo F) della imputazione essendosi il reato estinto per prescrizione”.
Gli imputati e optarono invece per il rito ordinario, che si CP_1 CP_2
pagina 4 di 21 concluse con sentenza n. 467/2012, con la quale il Tribunale di Avellino così dispose:
“dichiara gli imputati e colpevoli del reato loro CP_1 Controparte_2 ascritto al capo A) ... Condanna gli stessi imputati in solido al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in persona del p.t., Parte_4 Controparte_9 CP_10 liquidati per quest'ultimo in € 15.000 e per ciascuna delle altre parti civili in €
5.000,00, e al rimborso delle spese sopportate dalle indicate parti civili, liquidate, per quelle difese dall'Avv. Manzi in euro 6400 e per il Prata Principato Ultra CP_9 in euro 4000, oltre accessori come per legge;
letto l'art. 531 cpp, dichiara non doversi procedere nei confronti degli stessi imputati in ordine ai reati di cui ai capi B)
e C) estintisi per prescrizione”.
1.3 Il giudizio di appello
Avverso la sentenza n. 467/2012, proposero appello gli imputati e CP_1 CP_2
e nel corso del giudizio, all'udienza dibattimentale del 27.4.2018, depositarono memoria , , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Le menzionate parti civili sottolineavano l'illegittimità dei permessi rilasciati ed evidenziavano la sussistenza dell'elemento psicologico in capo agli imputati.
Riguardo al reato di abuso di ufficio, deducevano che l'ipotizzata fattispecie delittuosa era stata accertata anche dalla sentenza n. 17430/2016, resa dalla Suprema Corte nell'ambito del rito abbreviato che aveva interessato i soggetti privati, ed
“evidenziando la portata macroscopica delle illegittimità dei due permessi e il contegno tenuto da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, giudicati “elementi sintomatici” dai quali desumere la prova del dolo intenzionale richiesto dalla fattispecie ˝non essendo richiesto l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, in quanto l'intenzionalità del vantaggio ben può prescindere dalla volontà di favorire specificamente quel privato interessato alla singola vicenda amministrativa˝” (pag. 7 e 8 della memoria).
Con riferimento ai contestati reati ambientali ed edilizi, provvedevano a richiamare le corrispondenti norme in materia – rispetto alle quali evidenziavano il contrasto con le opere autorizzate e poi in parte eseguite –, nonché la consulenza tecnica eseguita dalla
Procura e le deposizioni rese dalla dott.ssa Responsabile del Parte_8
Servizio ambiente della Provincia di Avellino.
La Corte d'Appello, con sentenza n. 8172/2019, così disponeva: “dichiara non doversi procedere nei confronti di e perché il CP_1 Controparte_2 reato loro ascritto è estinto per intervenuta prescrizione. Conferma nel resto, condannando gli imputati al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti
pagina 5 di 21 civili nel presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte civile, in euro
900,00 oltre e iva e cpa come per legge…”.
In particolare, con riferimento alla domanda proposta dalle parti civili, la Corte così stabiliva: “Affermata, pertanto, la responsabilità del e del ai soli CP_1 CP_2 effetti delle disposizioni e dei capi che concernono gli interessi civili, deve, conseguentemente, confermarsi la condanna degli imputati al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede” (pag. 4 della sentenza della Corte d'Appello).
1.4 Il giudizio di cassazione
Avverso la sentenza di appello, i signori e proponevano ricorso CP_1 CP_2 per Cassazione, contestando sia la scelta della Corte di appello di non addivenire alla definizione assolutoria ex art. 129, comma 2, c.p.p., pur a fronte dell'estinzione dei reati per l'intervenuta prescrizione, sia la conferma delle statuizioni risarcitorie assunta ai sensi dell'art. 578 c.p.p..
La Suprema Corte, con la sentenza n. 47207/2021, ha accolto i ricorsi limitatamente alla contestata conferma delle statuizioni risarcitorie e ha così disposto: “annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta nel resto il ricorso”.
La Corte di cassazione, per quel che qui interessa, ha ritenuto che la Corte d'Appello, pur richiamando correttamente gli indirizzi di legittimità conseguenziali alle indicazioni di principio contenute nella sentenza resa dalle Sezioni Unite (35490 del
28.5.2009), in ordine alla valutazione che deve sostenere il giudizio ex art. 578 c.p.p., ai detti principi non si era uniformata, posto che “l'apprezzamento dei profili di responsabilità legati all'ipotesi di reato contestata è del tutto apparente”, essendosi i giudici di appello limitati “a richiamare pedissequamente il portato della decisione assunta dal Tribunale e a ritenere, in ragione di tanto, certa l'illegittimità dei due permessi formati con il contributo dei ricorrenti alla luce di un astratto riferimento alle relative fonti di prova (la perizia resa nel corso del giudizio e le dichiarazioni del responsabile del servizio ambiente della ), non richiamate nel Parte_9 loro contenuto esplicativo avuto riguardo alle emergenze all'uopo acquisite” (pag. 5 della sentenza della Cassazione).
Alla Corte è apparsa altresì sfornita di adeguato supporto motivazionale la conclusione rispetto al dolo “tratto dalla affermata macroscopicità delle violazioni di legge riferite dall'agire delittuoso dei due ricorrenti” (pag. 6 della sentenza della
S.C.).
Da queste premesse, il Supremo Collegio ha ravvisato la “violazione del disposto di
pagina 6 di 21 cui all'art. 578 cod. proc. pen. per l'assoluto difetto di motivazione all'uopo riscontrato che comporta… l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello al fine di colmare le lacune motivazionali accertate” (pag. 6 cit.).
2 Il presente giudizio di rinvio
2.1 A fronte della pubblicazione della sentenza della Suprema Corte in data
28.12.2021, con atto spedito il 28.3.2022 (il perfezionamento si è avuto il 4.4.2022),
, , e hanno riassunto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, costituendosi il 28.3.2022.
Va detto che, qualora la Corte di Cassazione annulli con rinvio, ai soli effetti civili, una sentenza penale, ai fini dell'individuazione del termine ex art. 392 c.p.c. per la riassunzione della causa (ridotto da un anno a tre mesi dall'art. 46, comma 21, della l.
n. 69 Nel caso di annullamento con rinvio, ai soli fini civili, di una sentenza penale, ai fini dell'individuazione del termine (annuale o trimestrale) per la riassunzione della causa innanzi al giudice civile competente per valore in grado d'appello deve aversi riguardo al momento della costituzione della parte civile nel processo penale con la conseguenza che il termine trimestrale previsto dall'art. 392 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, si applica solo se tale costituzione sia avvenuta in data successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge (Cass. civ. Sez. VI - 3
Ord., 29/07/2022, n. 23758).
Ebbene, a fronte della costituzione della parte civile nel processo penale in data
30.10.2008 (cfr. verbale di udienza prodotto), nonché della pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione in data 28.12.2021, la riassunzione appare tempestiva, essendo rispettato il termine annuale per la riassunzione.
Sarebbe in ogni caso rispettato quello trimestrale di cui al novellato art. 392 c.p.c.
2.2 Gli istanti, modificando le domande avanzate nel processo penale, hanno chiesto:
“1) in accoglimento della domanda proposta, accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, i Sig.ri e sono tenuti, nelle CP_1 Controparte_2 rispettive qualità, al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori;
2) per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori, quantificati supra in € 40.000,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che la Corte riterrà di liquidare anche secondo equità; 3) condannare in ogni caso i convenuti al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, nonché di quelli celebrati dinanzi alla VI Sezione Penale della Corte di Cassazione e nei due gradi di merito (Tribunale Ordinario di Avellino e Corte di Appello di Napoli), con distrazione…”.
pagina 7 di 21 Si sono costituiti separatamente in giudizio e , CP_1 Controparte_2 deducendo, in rito, l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in relazione all'art. 163, comma 3, n. 3) e 4), c.p.c. e agli artt. 74 e 78 c.p.p., e contestando - nel merito - la fondatezza della domanda.
In via preliminare, va precisato come l'eccezione di inammissibilità ex art. 164 c.p.c., in relazione all'art. 163, comma 3, n. 3) e 4), c.p.c. e agli artt. 74 e 78 c.p.p., non possa essere condivisa, posto che in applicazione dei principi espressi in giurisprudenza (cfr.
Cass. n. 8077/2012 e Cass. n. 11751/2013), gli attori hanno sufficientemente indicato le domande e i fatti a corredo delle stesse.
Sin da ora va evidenziato come non sia condivisibile l'eccezione di prescrizione sollevata dai resistenti/appellati, in rapporto alla contestazione del fatto di reato (dal
2005: cfr. capo di imputazione) e la costituzione di parte civile avvenuta nel 2008.
Peraltro, la prescrizione non sarebbe decorsa neppure considerando l'anno 2004, richiamato in comparsa di costituzione di , mentre, quale Controparte_2 ulteriore motivo, la stessa eccezione è eccessivamente generica, anche in rapporto alle previsioni contenute nell'art. 2947 c.c.
3. Il merito
3.1 Per effetto della sentenza di cassazione, secondo i riassumenti, la Corte è chiamata a statuire sulla sussistenza del danno derivante dalle violazioni contestate in sede penale e sulla sua quantificazione.
Occorre preliminarmente esaminare la natura del giudizio di rinvio - del tutto peculiare, ex art. 622 cpp - e gli effetti della pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Nondimeno, non può essere sottaciuta la circostanza che la fattispecie prevista dall'art. 323 cp è stata di recente abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 9 agosto
2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024.
3.1.1. In proposito, va richiamata, in primo luogo, la disposizione contenuta nell'art. 622 c.p.p., secondo cui l'annullamento della sentenza ai soli effetti civili si verifica quando la Corte di cassazione abbia annullato solo le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero abbia accolto il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato: in entrambi i casi, la Corte di cassazione rinvia, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.
La Suprema Corte ha chiarito che la ratio dell'art. 622 c.p.p. va ravvisata nella volontà di escludere la perdurante attrazione delle pretese civili nel processo penale, una volta che siano definitive le statuizioni di carattere penale, tra le quali rientrano pagina 8 di 21 anche quelle che dichiarano l'estinzione del reato per prescrizione. In tale prospettiva,
l'art. 622 c.p.p. comporta la necessità di investire il giudice civile delle questioni relative alle istanze risarcitorie, non solo per le determinazioni del quantum debeatur in presenza di pronunzia consolidata sull'an, ma anche quando la sentenza impugnata venga annullata proprio per le lacune della motivazione sull'an della responsabilità.
In tal senso, l'inciso “fermi gli effetti penali della sentenza”, contenuto nell'incipit della norma citata, non implica un “accertamento” della responsabilità penale, ma ricomprende tra gli effetti penali della sentenza anche quelli scaturenti da una declaratoria di estinzione del reato (cfr. Cass. pen., Sez. Unite, 28/01/2021, n. 22065 che richiama, a sua volta, Sez. Unite n. 40109/2013).
Si reputa, dunque, che, per il giudice civile, dinanzi al quale viene riassunto il processo in base agli artt. 392-394 c.p.c., non è in alcun modo ipotizzabile un vincolo come quello che consegue all'enunciazione di un principio di diritto ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12/04/2017, n. 9358).
Ne deriva, quindi, che, nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella della Corte di giustizia dell'Unione europea come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che la abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto (Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/10/2022, n. 30496).
Pertanto, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, viene adottato il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., 12/06/2019, n.
15859).
Anche la valutazione della colpa deve essere effettuata alla stregua non già del canone penalistico, imperniato sulla dimensione soggettiva di rimproverabilità della condotta
(coerente con il principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.), bensì di quello civilistico "oggettivato", riferito a un modello standard di comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176 c.c. e parametrato sul cd. agente modello (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 03/08/2023, n. 23739).
È stato anche affermato che, ove l'azione civile sia stata esercitata in un processo pagina 9 di 21 penale per una fattispecie criminosa qualificata da dolo intenzionale, nel giudizio civile di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., in relazione alla responsabilità ex art. 2043
c.c., può essere fatto valere il diverso elemento soggettivo della colpa, il quale nell'illecito civile, a differenza che per i delitti, è perfettamente fungibile con quello del dolo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 13/01/2021, n. 457 che richiama, in motivazione,
Cass., Sez. III, n. 25918/2019).
3.1.2 Si è già visto che, con la sentenza di appello, si è sancito il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
E va anche aggiunto che “in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652
c.p.p., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso
o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione
o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
26/01/2011, n. 1768 e, di recente, Cass. civ., Sez. II, Ord., 12/06/2024, n. 16422).
3.1.3. Come accennato, è intervenuta abrogazione della fattispecie dell'art. 323 c.p.
Si è ad esempio sostenuto che, in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice della esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili (Cass. pen., Sez. Unite, Sent., 07/11/2016, n. 46688).
In detta sentenza viene fatto salvo “il diritto della parte civile di agire "ex novo" nella sede naturale, per il risarcimento del danno”.
Ancora, in caso di sentenza di primo grado di condanna relativa a un reato già abrogato, il giudice dell'impugnazione, nell'assolvere l'imputato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, perché di regola il giudice penale può pronunciarsi sull'azione civile solo nell'ipotesi di sentenza di condanna e l'impugnazione dell'imputato estende i suoi effetti alle statuizioni civili (Cass. pen.
pagina 10 di 21 Sez. 4 - , 08/01/2019, n. 4892).
E tuttavia, come accennato, rimane ferma la possibilità, per le parti civili, di ricorrere all'azione civilistica, posto che le preclusioni riguardano il solo giudice penale.
Si è già visto l'intervento della Suprema Corte.
Qui si riporta anche quello del Giudice delle leggi: “…nel caso di condanna passata in giudicato, l'abolitio criminis comporta sì la revoca della sentenza da parte del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., ma solo relativamente ai suoi capi penali (in questa logica si è mossa questa Corte nell'ordinanza n. 57 del
2001), non anche a quelli civili, la cui esecuzione ha luogo secondo le norme del codice di procedura civile, con la conseguenza che, se vi è stata costituzione di parte civile e condanna al risarcimento dei danni, quest'ultima resta ferma, mentre, in ogni altro caso, permane per la persona che abbia subito un ingiusto pregiudizio la possibilità di esercitare l'azione civile nella sede sua propria fino al termine di prescrizione, giacché la formula assolutoria per l'ipotesi di sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice ("il fatto non è previsto dalla legge come reato") non è fra quelle alle quali l'art. 652 cod. proc. pen. attribuisce efficacia nel giudizio civile
(Corte cost., Ord., 24/06/2002, n. 273).
Occorre adesso calare i richiamati principi nella peculiarissima fattispecie in esame, nella quale vi è stata prima rimessione della Corte di cassazione alla Corte di appello civile e solo dopo l'abrogazione dell'art. 323 cp, per cui il giudizio era già stato promosso con conseguente esame della questione nella sua sede naturale, e l'intervenuta abrogazione può assumere, al più, rilevanza per il merito delle questioni esaminate.
Dunque, l'azione civile, con il particolare meccanismo previsto dall'art. 622 cpp, era stata già intrapresa.
3.2 Occorre adesso esaminare le allegazioni mosse, evidenziando sin da ora che le domande scontano profili di reiezione per ciò che concerne la dimostrazione del danno.
I riassumenti hanno lamentato che le condotte illecite poste in essere dai signori e , integranti l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 323 c.p., hanno CP_1 CP_2 determinato “la lesione dell'interesse costituzionalmente garantito dei soggetti privati
a non essere turbati nei propri diritti dal comportamento illegittimo ed ingiusto del
Pubblico Ufficiale”, e hanno inoltre rappresentato “l'antecedente causale, non solo dei contestati abusi edilizi, ma anche delle ulteriori ipotesi di reato di cui al d. lgs. n.
22/97” (pag. 7 della riassunzione).
Secondo le parti istanti, i convenuti erano “perfettamente consapevoli – come emerso
pagina 11 di 21 in maniera lapalissiana – di autorizzare un impianto industriale in piena zona agricola, violando normative a tutela dell'ambiente e del territorio e, per l'effetto, parimenti consapevoli di arrecare con il loro operato un grave pregiudizio ai suddetti beni giuridici e, per l'effetto, alle persone che in quelle aree risiedevano e avevano le loro proprietà” (cfr. pag. 11 della riassunzione).
Si reputa venga in rilievo l'aspetto relativo ai danni derivanti dall'illegittimo esercizio della funzione amministrativa, a causa di un comportamento illecito dei funzionari pubblici.
Va dunque menzionata la disposizione di cui all'art. 28 Cost., secondo cui, se il funzionario o il dipendente dello Stato e degli enti pubblici compie materialmente un atto in violazione di diritti, ne risponde direttamente, in base alle leggi penali, civili e amministrative, come, d'altronde, l'ente collettivo a cui la responsabilità è estesa.
Pertanto, il pubblico impiegato che, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia adottato o concorso alla formazione di atti amministrativi lesivi di interessi legittimi, ne risponde nei confronti del terzo danneggiato dal provvedimento (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 31/07/2015, n. 16276).
La Suprema Corte, di recente, è intervenuta anche a chiarire il significato dell'espressione “atti compiuti in violazione dei diritti” contenuta nell'art. 28 Cost. – di cui vi è una formulazione analoga nell'art. 23 del d.P.R. n. 3/1957 (“violazione dei diritti dei terzi”) per definire la nozione di “danno ingiusto” richiamata nell'art. 22 del citato d.P.R. –, specificando che la stessa “è da intendersi – alla luce della successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale (a partire, in particolare, dal d.lgs. n. 80 del
1998 e dalla sentenza n. 500 del 1999 delle Sezioni Unite civili) – come violazione di ogni interesse rilevante per l'ordinamento giuridico e meritevole di tutela, tale, dunque, da fondare la responsabilità diretta del pubblico dipendente anche con riferimento alla lesione di una posizione di interesse legittimo del terzo danneggiato”
(Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 09/03/2020, n. 6690).
E si è anche affermato che “la responsabilità civile personale dei funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici in caso di violazione dei diritti dei terzi, a norma dell'art. 28 Cost. - che si applica anche ai soggetti, come i sindaci dei Comuni, svolgenti funzioni pubbliche senza essere legati all'ente pubblico da un rapporto di servizio - non presuppone necessariamente l'abuso delle funzioni di ufficio per il perseguimento di fini personali, essendo sufficiente l'imputabilità almeno colposa dell'atto dannoso al pubblico amministratore o dipendente, derivante da violazione delle regole di comune prudenza o di leggi o regolamenti alla cui osservanza la pubblica amministrazione sia vincolata, salvo specifica determinazione da parte del
pagina 12 di 21 legislatore ordinario del grado di colpevolezza, così come operato con l'art. 23 del
t.u. n. 3 del 1957 sugli impiegati dello Stato, applicabile, in difetto di regolamentazioni specifiche” (Cass. civ., Sez. L, 18/02/2000, n. 1890).
Peraltro, si veda l'art. 93 del d.lgs. 267/2000 che, al comma 1, stabilisce “Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato”.
Pertanto, elemento costitutivo della responsabilità dell'agente è l'imputabilità almeno colposa dell'atto dannoso al medesimo, la quale non si presume, ma deve essere provata in concreto, come specifica trasgressione dell'obbligo di non piegare la funzione pubblica al fine di ledere i diritti dei terzi (Cass. sez. I, 1° aprile 1996 n. 2995
e, in termini più generali, Cass. S.U. 22 luglio 1999 n. 500).
L'art. 23 del DPR 3/1957, stabilisce: “è danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art.
22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave;
restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
La responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento”.
3.3 E siamo giunti alla questione principale del presente giudizio e cioè
l'accertamento non solo dell'eventuale comportamento colposo, anzi gravemente colposo, posto in essere da e , ma dei prospettati CP_1 Controparte_2 danni.
In applicazione del principio della ragione più liquida si esamina il secondo presupposto.
3.3.1 gli istanti hanno prospettato:
1. la sussistenza del danno in re ipsa, derivante dalle fattispecie penali contestate agli imputati (si legge anche: “l'avvenuta consumazione del reato di abuso
d'ufficio integra ex se la lesione dell'interesse costituzionalmente garantito dai soggetti privati a non essere turbati nei propri diritti dal comportamento illegittimo e ingiusto del pubblico ufficiale e, per l'effetto, legittimarne la loro costituzione in giudizio quali parti civili e veder riconosciuto, ancorché in via meramente equitativa il diritto al risarcimento del danno… (pag. 7 dell'atto di riassunzione;
vi è stato anche richiamo alle fattispecie previste dal d.lgs.
22/97);
2. la sussistenza di un danno ambientale, quale diritto ad un ambiente salubre e pagina 13 di 21 alcuna rilevanza, ad avviso degli istanti, può assumere la circostanza che l'impianto non sia entrato in funzione, posto che “i lavori per la sua realizzazione…hanno, in ogni caso, cagionato un pregiudizio ambientale nell'accezione innanzi precisata avendo gli stessi comportati comunque una
“perdita provvisoria”…. e cioè una temporanea perdita della disponibilità di una risorsa ambientale intatta”;
3. “la realizzazione di un simile impianto industriale è stata effettuata in una zona agricola, per altro votata a culture vitivinicole di alto pregio (Greco di tufo e Fiano DOCG) ed alla produzione rinomata di nocciole dell'Irpinia colture alle quali, peraltro erano e sono tuttora votati i terreni degli odierni ricorrenti, immediatamente a ridosso dell'area oggetto degli illeciti interventi edilizi”, e vi sarebbe stato anche il depauperamento delle proprietà sotto il profilo estetico e paesaggistico (pag. 9);
4. i disagi da un punto di vista psicologico, caratterizzato dal timore che l'impianto potesse essere posto in funzione;
5. di avere sostenuto le spese legali connesse alla celebrazione dei giudizi amministrativi (pagina 10);
6. nel giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Avellino venne accertata anche la violazione delle contravvenzioni contestate, con riconoscimento di un danno in favore delle parti civili;
7. la liquidazione delle spese legali sostenute dalle parti civili nei procedimenti penali (cfr. pag. 14 della riassunzione).
3.3.2 Per ciò concerne i punti 1) e 2) l'applicazione delle regole squisitamente civilistiche, nonché l'abrogazione della fattispecie prevista dall'art. 323 c.p., non consente di ritenere sussistente un danno in re ipsa.
Medesime considerazioni vanno fatte riguardo le ulteriori contestazioni.
Ed infatti, in disparte ogni considerazione sui provvedimenti amministrativi in rilievo
(permessi di costruire n. 13 del 2004 e 9 del 2005), la cui illegittimità, effettivamente,
è stata accertata in sede amministrativa, va detto che, come più volte affermato dalla
Suprema Corte e dal Consiglio di Stato, in tema di responsabilità della P.A.,
l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. non può considerarsi esistente in re ipsa, quale conseguenza della sola illegittimità dell'esercizio (o del mancato esercizio) della funzione amministrativa, ma occorre accertare la sussistenza di un evento dannoso, qualificabile come ingiusto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 31/10/2014, n. 23170 e
Consiglio di Stato, Sez. III, 12/02/2024, n. 1353).
Quanto poi alla sussistenza di un danno ambientale, quale diritto ad un ambiente pagina 14 di 21 salubre, contrariamente a quanto sostenuto da parte istante, non può essere sottaciuta, in primo luogo, la circostanza che l'impianto non è entrato in funzione, con conseguente venir meno di ogni profilo di inquinamento.
Per ciò che riguarda la circostanza che “i lavori per la sua realizzazione…hanno, in ogni caso, cagionato un pregiudizio ambientale nell'accezione innanzi precisata avendo gli stessi comportati comunque una “perdita provvisoria”… e cioè una temporanea perdita della disponibilità di una risorsa ambientale intatta”, va detto, non solo dell'eccessiva genericità dell'allegazione (considerazione già dirimente), ma anche che, sul manufatto in questione, almeno come desumibile dalla sentenza penale di primo grado permaneva vincolo di sequestro a seguito di annullamento, ad opera della Corte di cassazione, del provvedimento di riesame (cfr. pagine da 3 a 5).
Ancora, sull'affermazione che “la realizzazione di un simile impianto industriale è stata effettuata in una zona agricola, per altro votata a culture vitivinicole di alto pregio (Greco di tufo e Fiano DOCG) ed alla produzione rinomata di nocciole dell'Irpinia colture alle quali, peraltro erano e sono tuttora votati i terreni degli odierni ricorrenti, immediatamente a ridosso dell'area oggetto degli illeciti interventi edilizi” (punto 3), e che vi sarebbe stato il depauperamento delle proprietà sotto il profilo estetico e paesaggistico, vanno rimarcate le regole sottese all'art. 2697 cc.
Gli istanti, a sostegno delle loro richieste, hanno prodotto piantina catastale con aggiunte a penna, dalla quale appare davvero arduo individuare l'effettiva e specifica distanza dall'impianto - mai messo in funzione - l'estensione dei fondi, le culture realmente praticate, e dunque il danno effettivo e concreto che tali immobili avrebbero subito.
Ancora, gli istanti hanno dedotto che “è fuor di dubbio che la realizzazione di un prospiciente impianto industriale di notevoli dimensioni, deputato ad una attività di recupero e compostaggio rifiuti, abbia cagionato l'ulteriore danno del depauperamento del valore delle richiamate proprietà, già soltanto sotto il profilo estetico e paesaggistico” (par. XI, pag. 9 della riassunzione).
Ad avviso del Collegio, la deduzione si palesa generica e non confortata da un adeguato riscontro probatorio in ordine al danno effettivamente subito.
Né la menzionata mappa è idonea a fornire il detto requisito, non essendo possibile ricavare da essa, in concreto ed in maniera precisa, i fondi e le culture prospettate dagli istanti.
Questi elementi non possono neppure desumersi dai passaggi argomentativi contenuti nelle sentenze del TAR (n. 1956/2006) e del Consiglio di Stato (n. 1859/2008) in ordine alla sussistenza della legittimazione a ricorrere in capo ai signori Pt_6 Pt_2
pagina 15 di 21 e , posto che, in quei giudizi, in primo luogo, non vi è perfetta identità Pt_1 Pt_7 di parti rispetto a quello in esame.
Va aggiunto che in quei giudizi hanno partecipato, per quel che qui interessa, solamente , e . Parte_1 Parte_3 Parte_2
Ma in ogni caso, non solo si tratta di affermazioni necessariamente generiche (in rapporto agli elementi richiesti dalla Corte), ma proprio la lettura delle sentenze, ad avviso del Collegio, conferma vieppiù la mancanza di concreto riscontro probatorio.
Nella sentenza del TAR si legge genericamente che i ricorrenti sono “proprietari di immobili ubicati nelle vicinanze del sito destinato alla realizzazione dell'impianto in discorso (si vedano, sul punto, le documentate allegazioni fornite con memoria del
37.1.2006) …” rendendo cioè una valutazione solamente in termini di mera legittimazione.
In quella del Consiglio di Stato si legge, altrettanto genericamente, che “i signori
, e risultano proprietari di aree nel territorio del Comune e Pt_6 Pt_2 Pt_1 nella zona del (in prossimità del terreno per il quale sono stati Persona_1 rilasciati permessi di costruire), …sotto tale profilo essi risultano tutti titolari di un interesse di natura patrimoniale, in relazione alla diretta incidenza degli atti impugnati sul valore dei loro beni, mentre il signor è titolare anche Pt_7 dell'interesse volto alla salvaguardia della vivibilità nella zona nella quale abita.
Non è del resto condivisibile la deduzione della società appellante…secondo cui, pur in presenza dello “stabile collegamento territoriale”, la legittimazione del proprietario frontista sussisterebbe solo ove questi provi la presenza di un “danno effettivo”. Infatti quando un provvedimento consente la realizzazione di un impianto produttivo di notevoli dimensioni, sono legittimati alla sua impugnazione coloro che potrebbero subire conseguenze pregiudizievoli nel corso dello svolgimento della relativa attività: come essi possono agire innanzi al giudice civile per la salvaguardia dei loro diritti, in relazione all'attività che in concreto si verifichi nociva durante il suo svolgimento, così essi possono impugnare in sede di giurisdizione di legittimità i provvedimenti che consentono la stessa apertura dell'impianto ed incidono sulla qualità della loro vita …pertanto, per la sussistenza della legittimazione a ricorrere, non ricorre la prova del danno effettivo (di per sé riferibile alla fase successiva a quella di realizzazione dell'impianto), mentre rileva il criterio, costantemente seguito dalla giurisprudenza , incentrato sul collegamento spaziale e sulla vicinitas del centro di interessi del ricorrente, che questi intenda tutelare rispetta i luoghi interessati dall'attività potenzialmente nociva…).
Dunque, non solo i richiami contenuti nelle sentenze sono assolutamente generici, in pagina 16 di 21 rapporto alla prova da dare nel presente giudizio, dalla natura squisitamente civilistica, ma nella specie è pacifico che l'attività non è mai iniziata, per cui sugli istanti gravava un onere particolarmente pregnante, non solo di prova, ma ancor prima di precisa allegazione, in ordine all'incisione, nella loro sfera patrimoniale, dell'attività
(evidentemente di costruzione) posta in essere sino all'interruzione, in rapporto specifico e univoco alle loro proprietà, alle culture praticate, etc..
Ancora, quale ulteriore e autonomo motivo di reiezione, proprio nella sentenza del
DS (pag. 6) sembra scorgersi che solo era titolare di immobile nel Parte_7 quale risiedeva.
Mancante, ad avviso della Corte, è anche la prova, sia pur di carattere presuntivo, circa la riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore ovvero di altre utilità, che in generale ineriscono al contenuto intrinseco del diritto di proprietà, quali la luminosità, la panoramicità, la godibilità dell'immobile, la minore capacità di raccolto
(trattandosi, come sostenuto, di terreni, in parte, a vocazione agricola).
Anche per ciò che riguarda i disagi, da un punto di vista psicologico, caratterizzati dal timore che l'impianto potesse essere posto in funzione (cfr. punto 4), nonché, in ogni caso, il danno non patrimoniale, gli istanti hanno poi sostenuto che le condotte illegittime dei convenuti hanno determinato:
- un “paventato timore della imminente realizzazione e messa in funzione di un impianto di compostaggio rifiuti – realizzato nel Comune di Prato Principato
Ultra, Frazione Tavernanova, località – in piena zona agricola, Persona_1 immediatamente a ridosso di terreni confinanti, destinati tutti a colture di particolare pregio vitivinicolo e noccioleti, di proprietà dei Sigg. , , Pt_4 Pt_6
e (par. IV, pag. 6 della riassunzione). Pt_2 Pt_1
- un danno che si sostanzia non solo nella compromissione dell'ambiente ma anche
“in una offesa della persona umana nella sua dimensione individuale e sociale”, configurandosi “quale lesione di un diritto soggettivo fondamentale di ogni uomo
e valore di rilevanza costituzionale” (par. VII, pag. 8 della riassunzione);
- “lo stress, i disturbi d'ansia, il trauma psicologico” (pag. 11 della riassunzione, par. XVI).
Fermo quanto fin qui detto, va qui ribadito, in primo luogo, che, come riferito dalle parti istanti (cfr. pag. 12 della riassunzione), l'attività di compostaggio non sia mai partita.
In proposito, gli istanti hanno scritto che “in data 31 ottobre 2007, il Comune di
[...]
– a seguito di diffida del 24 luglio 2007 da parte delle odierne Controparte_9 parti civili, a conclusione di regolare procedimento amministrativo instaurato il 27
pagina 17 di 21 settembre 2007 ex art. 7 l. n. 241/1990 e previa acquisizione del parere favorevole dell'Avv. Mastromarino, legale di fiducia dell' – in esecuzione della suddetta Pt_10 sentenza del di , n. 1956/2006, annullava il permesso di costruire n. CP_8 CP_8
13/2004, concesso per la realizzazione del complesso per la produzione di compost di qualità, e la successiva variante a detto permesso, la n. 9/2005…” (pagine 22 e 23 della riassunzione).
Ciò basta, dunque, ad escludere la sussistenza di un danno collegato ad una possibile realizzazione e messa in funzione dell'opera.
Si è già detto, poi, del sequestro e del provvedimento della Suprema Corte intervenuto già del 13.6.2006.
Va poi aggiunto che la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/05/2018, n. 11269).
Gli istanti hanno poi allegato, quale voce di danno patrimoniale, l'aver sostenuto spese legali connesse alla celebrazione dei giudizi amministrativi (punto 5).
Ebbene, sono state prodotte fatture rilasciate, per i detti giudizi, da legale (fatture n.
118/2007, 289/2009 e 75/2010), che, tuttavia, seppure rechino, quale richiamo, giudizio tra “…GA e altri…”, appaiono indirizzate a tal Pt_6 Persona_2 soggetto estraneo a questo giudizio.
Quanto poi al punto 6), si è già detto sia che le affermazioni rese in sede penale non sono sufficienti al fine di riconoscere il diritto al risarcimento in sede civile, sia che il giudice civile è completamente svincolato dalla valutazione resa in sede penale.
Né appare rilevante l'argomentazione dei riassumenti secondo cui l'accertamento reso nei confronti degli altri quattro imputati, non “sia da considerarsi tamquam non esset, attenendo allo stesso fatto/reato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo” (cfr. pag.
21 della riassunzione).
Sul punto, va qui richiamato quanto appena detto sull'autonomia del giudice civile in ordine all'accertamento in concreto del danno, e ciò si dice a prescindere da ogni considerazione sulla celebrazione del processo nei confronti di altre parti.
Infine, per quanto concerne le spese sostenute nel giudizio penale, non è in alcun modo configurabile una voce di danno.
Nella specie, infatti, la Corte è stata investita in sede di rinvio e dunque con la prosecuzione, seppure ai soli effetti civili, del pregresso giudizio, per cui al Collegio residua, al più, la valutazione del principio della soccombenza, e medesime pagina 18 di 21 considerazioni vanno per ciò che riguarda il giudizio di cassazione (subito infra).
Dunque, per autonome ragioni, sia di rito che di merito, neppure le voci di danno patrimoniale non possono essere riconosciute.
Ne consegue che, per tutti i riferiti motivi, sia autonomamente che complessivamente considerati, le domande vanno rigettate e non occorre affrontare l'ulteriore presupposto richiesto dall'art. 2043 cc, se non in maniera meramente incidentale, ai fini delle spese (subito infra).
4. Considerazioni conclusive e spese
Con riferimento alla regolamentazione delle spese nella fase di rinvio, va detto che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde
l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. civ., sez. III, 11/11/2024, n. 29056).
Con specifico riguardo al giudizio in esame, si è detto che, “nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio” (Cass. civ., Sez.
III, 19/01/2023, n. 1570).
In motivazione si legge: “è regola, che riguarda il rinvio all'interno di un procedimento civile, che "la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo"
(Cass. n. 1407/2020; Cass. 15868/2015).
Ciò accade in quanto la decisione all'esito del giudizio di rinvio è quella che chiude il procedimento, accogliendo o rigettando la domanda.
Non v'è nuova domanda a seguito di rinvio, ma sempre la medesima, inizialmente proposta, la quale prosegue dopo l'annullamento in Cassazione.
Non rileva la circostanza che il giudizio di rinvio sulle sole domande civili sia
pagina 19 di 21 autonomo rispetto a quello penale, come più volte ribadito da questa Corte, nè che si determini una traslatio piena dal giudice penale a quello civile, in quanto tale regola mira solo a stabilire che il giudice civile può autonomamente rivalutare il fatto, accertandolo senza essere vincolato dalla decisione penale. (Cass. 11936/
2006; Cass. 16916/ 2019; Cass. 517/ 2020).
Nè infine è di ostacolo la circostanza che l'art. 541 c.p.c. attribuisce al giudice penale la competenza a liquidare le spese, quando abbia assolto l'imputato (per cause diverse dal difetto di imputabilità) o abbia rigettato la domanda civile poichè tale norma presuppone, per l'appunto, che la questione civile sia definita davanti al giudice penale, e non prosegua davanti a quello civile.
In sostanza, se l'azione civile, inizialmente esercitata davanti al giudice penale, prosegue davanti al giudice civile e se è costui a definirla, rigettandola o accogliendola, è costui che deve liquidare le spese di ogni fase in cui quell'azione civile si è svolta.
Posto, in altri termini, che la decisione sulle spese è necessariamente condizionata da quella sul merito, essa non può che essere basata sull'esito globale del giudizio (Cass.
15506/2018), ed è per tale motivo che, nel caso di giudizio di rinvio, all'interno di un procedimento civile, il giudice del rinvio deve liquidare anche le spese dell'intero processo a favore della parte, che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio (Cass.
1407/2020).
Questa regola non cambia sol perché l'azione civile è dapprima esercitata nel processo penale e poi "trasferita" in quello civile: è la medesima azione civile, che viene definita dal giudice del rinvio in sede civile, il quale dunque nel regolare le spese, a seguito della definitiva decisione nel merito, deve tener conto di ogni fase e grado in cui quell'azione civile si è svolta.
Se dunque è il giudice di rinvio a dover pronunciare sulle spese, anche delle fasi precedenti, egli è tenuto a decidere nuovamente su di esse, sia quando erano state decise dal giudice precedente e la decisione è stata annullata in tutto o in parte (Cass.
3798/2022), sia quando, a maggior ragione, alcuna decisione sulle spese era stata adottata nelle fasi precedenti, e segnatamente dalla sentenza penale annullata dalla
Cassazione”.
Ebbene, nella specie si rileva l'assoluta particolarità della questione sottoposta all'esame della Corte, caratterizzata, dall'esistenza di provvedimenti illegittimi resi dai signori e , come accertato, ad esempio, dalle pronunce del CP_1 CP_2
TAR e del Consiglio di Stato.
pagina 20 di 21 Il giudizio ha visto anche le pronunce di intervenuta prescrizione delle fattispecie contestate.
Si aggiunga, altresì, che il reato previsto è punito dall'art. 323 cp è stato abrogato successivamente alla riassunzione del presente giudizio.
Pertanto, le eccezionali ragioni sin qui riportate inducono la Corte a ravvisare i presupposti richiesti dall'art. 92 cpc per la compensazione di tutti i gradi di giudizio, nei rapporti tra i riassumenti, da una parte, e i Signori e , dall'altra, CP_1 CP_2 compreso quello innanzi alla Suprema Corte.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sul giudizio di riassunzione ex art. 622
c.p.p. all'esito della sentenza n. 47207/2021 resa dalla Suprema Corte in data
28.12.2021 nel procedimento n. 20081/2021 R.G., ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede: così provvede:
• rigetta le domande di risarcimento danni;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, compreso quello innanzi alla Suprema Corte, per ciò che riguarda i rapporti tra
, , e , da una Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 parte, e e , dall'altra. CP_1 Controparte_2
Così deciso, in Napoli, in data 30.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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