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Sentenza 30 maggio 2026
Sentenza 30 maggio 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
MA TE NU Presidente
NA RU Consigliere relatore
Emanuela Cugusi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 348 bis, 350 bis, 281 sexies c.p.c.
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale nella causa iscritta al n. 401 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025, promossa da:
Parte_1 , c.f. C.F._1 , nato a [...] il
03.01.1947, ivi residente, elettivamente domiciliato in Lanusei nella via
Marconi n.43 presso lo studio dell'Avv. Giorgio Virginio Murino che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
AVV. CP_1 nato a [...] il [...], residente in [...],
Via Porto Frailis n.13 ( CodiceFiscale_2 ) e AVV. CP_2
[...] , nato a [...] il [...], ( CodiceFiscale_3 ), residente in [...], i quali agiscono in proprio ed in qualità di unici ed esclusivi titolari dello Studio Legale
Associato Pistis, con sede in Lanusei, Via Roma n.29, c.f. e p.iva
P.IVA_1 , e dichiarano di stare in giudizio in proprio ex art.86 c.p.c.;
APPELLATI
All'udienza del 22 maggio 2026 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante:
Come da atto di appello:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis
In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n.198/2025 del Tribunale di Lanusei per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.198/2025, pubblicata il
15.09.2025 e notificata in data 23.09.2025, del Tribunale di Lanusei, in persona del Giudice Nicola Caschili, nell'ambito del giudizio numero RG 360/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, per l'effetto accertare e dichiarare non dovute da Parte_1 le somme richieste da parte avversa accertare e dichiarare la temerarietà dell'azione intrapresa con il presente giudizio e condannare ex art. 96 c,p,c, gli avvocati CP_1 e
CP_2 nonché alla luce del comportamento contrario a buona fede come in espositiva. Con vittoria di spese diritti ed onorari.”
Come da note del 4.3.2026:
“Pertanto, la difesa chiede che l'eccezione di improcedibilità venga rigettata e, in ogni caso, che l'impugnazione proposta venga qualificata secondo il rimedio giuridico effettivamente esperibile, con conseguente conversione dell'appello in ricorso per Cassazione, ove ritenuto necessario, in applicazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale, economia processuale e conservazione degli atti”.
Come da note del 22.5.2026:
“Per tali ragioni, si chiede che l'Ill.ma Corte voglia:
○ valutare le espressioni contenute nelle note avversarie unicamente come manifestazione di una tesi difensiva di parte, senza trarne alcuna conseguenza in ordine alla correttezza e buona fede dell'operato del difensore dell'appellante;
○ escludere che nel caso di specie ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., non essendo stati allegati né tantomeno dimostrati elementi concreti idonei a qualificare la condotta processuale dell'appellante come pretestuosa o abusiva.”
Nell'interesse degli appellati (come da note conclusive del 15 maggio
2026):
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari, ogni contraria eccezione e domanda disattesa, così provvedere:
1- in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 150/2011 siccome la sentenza impugnata non è appellabile;
2- in subordine, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e/o rigettare l'appello nel merito siccome destituito di fondamento, confermando integralmente la
Cosentenza impugnata;
con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese ed onorari del presente grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con eventuale aumento per manifesta fondatezza delle difese;
4- condannare altresì l'appellante, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore degli appellati di una somma da determinarsi in via equitativa a titolo di responsabilità aggravata per abuso del processo".
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 14 D. Lgs. n. 150/2011 ritualmente notificato gli avv.ti CP_1 e CP_2 hanno convenuto in giudizio Parte_1
[...] per vederlo condannare al pagamento della somma di euro 18.684,03 a titolo di compenso per l'attività professionale profusa nel procedimento civile iscritto al RG. n. 75/2023, avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito a seguito di un sinistro stradale nel quale aveva perso la vita il nipote, fino alla revoca del mandato in data 10.5.2024, allorquando il giudice, già istruita la causa, aveva fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
I ricorrenti hanno esposto che nulla avevano ricevuto per l'attività professionale prestata e che il compenso era stato determinato secondo i parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, considerato il valore della causa (scaglione euro 52.000,00 - euro 260.000,00), applicati i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e la maggiorazione del 30% per la pluralità di parti.
Parte_1 costituitosi in giudizio, ha eccepito che: - in data 30.11.2020 e 8.2.2021 gli avvocati CP_2 avevano incassato due assegni, uno da euro 15.000,00 e uno da euro 10.000,00 tratti dal conto corrente cointestato ai coniugi Parte_1 e CP_4
- le questioni trattate erano caratterizzate da semplicità e, pertanto, i valori tariffari avrebbero dovuto essere applicati ai minimi;
- non era dovuto l'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale in quanto i ricorrenti avevano patrocinato la causa soltanto in suo favore.
Il Tribunale:
- ha rigettato l'eccezione di pagamento formulata dal resistente evidenziando che, con riguardo all'assegno di euro 10.000,00 non prodotto in giudizio, nessuna prova era stata offerta in relazione al beneficiario;
ammessa la produzione dell'assegno di 15.000,00 del 10.2.2021, ha ritenuto che il pagamento del titolo, emesso da ER , coniuge dell' Pt_1 in favore della quale gli avvocati CP_2 avevano patrocinato la medesima domanda risarcitoria in separato giudizio, non potesse essere imputato ad acconto della prestazione professionale resa a favore dell' Pt_1
- ha riquantificato in euro 7.387,00 l'importo dei compensi spettanti ai professionisti, ritenendo di doversi discostare per le fasi introduttiva ed istruttoria dai valori medi da essi richiesti;
- ha ritenuto fondata l'eccezione di inapplicabilità della maggiorazione del
30%;
- in ragione del parziale accoglimento della domanda, ha compensato per la metà le spese di lite liquidate secondo il minimo in ragione della semplicità del rito, delle questioni trattate e degli scritti difensivi, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
Con atto di citazione notificato il 15 ottobre 2025 Parte_1 propone appello lamentando “violazione ed errata applicazione dell'art.
2697 c.c.; violazione dell'art. 132 n.4 c.p.c., in relazione all'art. 118 disp. att. c.p.c., nonché vizio di motivazione contraddittoria e/o apparente ex art.
360 n.4 n. 5 c.p.c.”.
Egli censura in particolare il rigetto dell'eccezione di pagamento sollevata. Gli avvocati CP_1 e CP_2 costituitisi in giudizio eccepiscono l'inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n.
150/2011 e l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza.
Rigettata con ordinanza dell'8 aprile 2026 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, all'udienza del 22 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 348 bis, 350 bis e 281 bis c.p.c.
L'appello è inammissibile alla luce del quarto comma dell'art. 14 D.
Lgs. n. 150/2011, così come eccepito dalla parte appellata, pacifico che il ricorso è stato promosso e definito ai sensi della disposizione normativa de qua.
Con il foglio di deduzioni depositato il 4 marzo 2026 per l'udienza del 5 marzo 2026 l'appellante chiede il rigetto dell'eccezione sollevata in quanto infondata e, comunque, la conversione dell'atto di appello in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., dovendo trovare applicazione il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'erronea qualificazione del mezzo di impugnazione non comporta l'inammissibilità del gravame, dovendosi avere riguardo alla sostanza delle censure proposte ed alla chiara volontà della parte di ottenere il sindacato del giudice superiore.
L'istanza deve essere rigettata alla luce del chiaro principio sancito da Cass., n. 10419/2020: “L'erronea individuazione del mezzo di impugnazione (nella specie, l'appello, in luogo del ricorso per cassazione, avverso sentenza definitoria di una opposizione ex art. 617 c.p.c.) impedisce
l'insorgenza di un obbligo per il giudice adito di operare la "translatio iudicii" in favore di quello competente sul corretto mezzo di impugnazione,
e ciò in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado.”
Nelle note autorizzate depositate il 15 maggio 2026 l'appellante, premesso che la disposizione invocata da controparte trovava applicazione nei limiti oggettivi e temporali indicati, evidenzia che la controversia non si esauriva nella mera determinazione parametrica del compenso, in quanto investiva l'an ed il quantum, nonché l'eccezione di pagamento e la corretta imputazione delle somme versate, talché, rispetto a detti capi, l'appello deve ritenersi ammissibile.
L'assunto è infondato alla luce del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità ben riassunto nell'ordinanza n. 354/2026 della
Suprema Corte nella cui motivazione si legge “Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza è ormai costante nell'affermare che “In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa all'an della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14” (Cass., Sez. 2, n. 35026 del 14 dicembre 2023). […] Le Sezioni Unite hanno chiarito che la controversia di cui all'art. 28 della legge n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art.
702 bis c.p.c. sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur. Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella avanzata ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con quello ordinario a cognizione piena
(ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14 (Cass., SU, n. 4485 del 23 febbraio 2018; Cass., Sez. 2, n.
10864 del 24 aprile 2023.)”. Nel caso scrutinato il resistente si era limitato a sollevare un'eccezione di pagamento ed a contestare i parametri applicati per la quantificazione del compenso.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse sono liquidate applicando i valori minimi dello scaglione euro 5.201,00 - euro 26.000,00, stante la definizione in rito del procedimento, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione, e decisionale, essendo stata decisa l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 terzo comma c.p.c. proposta dagli appellati nelle note conclusive avendo l' Pt_1 perseverato nell'impugnazione a fronte dell'eccezione di sua inammissibilità, fondata alla luce del chiarissimo tenore letterale dell'art. 14 e della giurisprudenza di legittimità, eccezione richiamata dalla Corte nell'ordinanza cautelare a fondamento del rigetto dell'istanza di sospensione.
In via equitativa, il risarcimento viene quantificato complessivamente in favore dei due appellati in euro 727,00, pari ad un quarto dell'ammontare dei compensi liquidati a titolo di spese.
L'appellante deve altresì essere condannato al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della CP_5 ai sensi dell'art. 96 quarto comma c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione,
1. Dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna Parte_1 alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore degli appellati che liquida in euro 2.906,00 oltre spese generali, Iva e cpa;
3. Condanna Parte_1 a corrispondere agli appellati la somma di euro 727,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma
3 c.p.c.;
4. Condanna Parte_1 a corrispondere alla CP_5 la somma di euro 500,00 ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c.; 5. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 27 maggio 2026
Il Presidente
MA TE NU
Il Consigliere relatore
NA RU