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Sentenza 18 luglio 2023
Sentenza 18 luglio 2023
Sul provvedimento
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione Specializzata in materia d'Impresa riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. LO NT - Presidente - Relatore -
- dr. Antonio Lepre - Consigliere -
- dr. VA Galasso - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo iscritto al n. 1144/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'udienza collegiale del 25 ottobre 2022 ed avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza pronunziata dalla Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Napoli in data 1°/4 marzo 2022 e contraddistinta dal n. 2234/2022 proposto
DA
l'avv. VA GRATTACASO (codice fiscale C.F._1 ), del foro di Salerno e da intendersi, ai sensi dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, elettivamente domiciliato (ai fini di eventuali notificazioni non telematiche) presso la Cancelleria della stessa Corte, dichiarandosi procuratore e difensore di Parte_1 , nato a [...] il 15 giugno
1965 (codice fiscale C.F._2 , Parte_2 , nato ad [...] il 10 luglio
1976 (codice fiscale C.F._3 , Parte_3 , nata a [...] il [...] (codice fiscale C.F._4 ), Parte_4 , nata a [...] il [...] (codice fiscale C.F._5 ), VA GRATTACASO, nato a [...] il [...] (codice fiscale C.F._6 ), e Parte_5 , nata a [...]
(CE) il 14 settembre 1941 (codice fiscale C.F._7 - appellante -
CONTRO laControparte_1 (codice fiscale P.IVA_1 ), con sede in Roma, alla Via Piemonte n.
38, rappresentata – giusta la procura conferita per mezzo della scrittura privata autenticata dal dr. Persona_1 , Notaio in Roma, il 1° marzo 2018, rep. n. 56183, racc. n. 28336 – dalla
Controparte_2 (codice fiscale P.IVA_2 ), con sede in Roma, alla Via Mario Carucci n.
131, costituitasi per mezzo dell'avv. Simone AMORUSO, nato a [...] l'[...] (codice fiscale non dichiarato), suo procuratore giusta la procura conferitagli con la scrittura privata
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autenticata dal dr. Persona_2 coadiutore del dr. Persona_3 , Notaio in Milano, il
1° luglio 2021, rep. n. 192702, racc. n. 22491, e rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Stanzione (codice fiscale C.F._8 ), del foro di Salerno e da intendersi, ai sensi dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, elettivamente domiciliato, ai fini di eventuali notificazioni non telematiche, presso la Cancelleria della stessa Corte
- appellata -
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
I.1.1. Il 1° giugno 2021 l'avv. VA AS, dichiarandosi procuratore e difensore di Parte_1 , Parte_2 , Parte_3 , Parte_4 ,
VA AS e Parte_5 , si costituiva innanzi alla Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Napoli depositando una citazione della [...]
Controparte_3 con la quale chiedeva la dichiarazione della nullità delle fideiussioni dai suoi assistiti solidalmente prestate il 13 giugno 1997 per garantire i debiti della CP_4 verso la suddetta banca fino alla concorrenza dell'importo di 500.000.000 di lire, poi aumentato il 1° dicembre 2004 a 684.000,00 € e il 4 agosto 2005 a 810.000,00 €, e la condanna della medesima banca a pagar a ciascuno di loro la somma di 150.000,00 € a titolo di risarcimento dei danni a loro causati dalla nullità delle suddette fideiussioni, sostenendone la contrarietà alla cd. normativa antitrust poiché contenenti le clausole che la Org_1 , con il suo provvedimento n. 55 del 2005, aveva accertato inserite nelle fideiussioni bancarie riproducendo uno schema elaborato dall'ABI ( Organizzazione_2 ) in esecuzione di un'intesa anticoncorrenziale.
I.1.2. Tali domande venivano però dal Giudice adito – con la sentenza oggetto dell'appello in esame, pubblicata il 4 marzo 2022 – integralmente rigettate sul rilievo che le fideiussioni in questione erano state prestate nel 1997, sicché la loro dipendenza da un'intesa concorrenziale doveva essere provata da chi la allegava e non lo era stata, non potendo all'uopo essere utilizzato il suindicato provvedimento della Org_1 , non riferibile alle fideiussioni prestate prima dell'ottobre del 2002, e condannava «parte attrice» a rifondere alla controparte le spese processuali.
I.2.1. Quindi, il 17 marzo 2022, l'avv. VA AS si costituiva innanzi a questa
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Corte depositando una citazione con la quale, sempre dichiarandosi procuratore e difensore di Parte_1 , Parte_2 , Parte_3 , Parte_4 , VA
AS e Parte_5 , proponeva appello avverso la suddetta sentenza, in riforma della quale chiedeva l'accoglimento delle domande da lui originariamente proposte per i medesimi appellanti sostenendo che la Org_1 , con il suindicato provvedimento n. 55 del 2005, «non si era limitata a contestare un illecito potenziale, consistente nella possibile diffusione dello schema elaborato dall'ABI, ma ne aveva rilevato uno concretamente in atto, ossia la già diffusa standardizzazione contrattuale riscontrabile nel “mercato” delle fideiussioni», sicché «il successivo adeguamento da parte dell'ABI non dovrebbe rescindere il collegamento fra l'illecito antitrust già accertato e i contratti “a valle” a tale illecito successivi, potendo questi ancora ritenersi figli non tanto dello schema che l'ABI, poco dopo, ha rivisto, ma dell'uniforme applicazione delle NBU (cioè delle ccdd. Norme Bancarie Uniformi) di fatto già da tempo attuata dalle banche in virtù di un'intesa, altrettanto illecita, sotto forma di pratica concordata», e, «anche mediante la sola produzione del provvedimento emesso dalla
Org_1 , è indubitabile che la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale dovrebbe ritenersi dimostrata perlomeno sino a maggio del 2005, alla luce del fatto che l'ampia ed esaustiva istruttoria dell'epoca aveva certamente accertato un'uniformità di applicazione delle clausole ABI da parte del ceto bancario», come peraltro confermato dai documenti da lui già prodotti e comunque avrebbe potuto provare se il Giudice di prime cure gliene avesse data la possibilità concedendo i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
I.2.2. Il 26 maggio 2022 si costituiva innanzi a questa Corte, quale procuratore ad negotium della Controparte_2 a sua volta procuratrice della Controparte_1 alla quale era stata il 20 dicembre 2017 ceduta dalla Controparte_3 una massa di crediti comprendente quelli in questione, l'avv. Simone Amoruso, il quale conclusivamente chiedeva il rigetto dell'avverso appello siccome infondato e la conferma della sentenza appellata.
I.2.3. In occasione della prima udienza del processo d'appello, la Corte però rilevava d'ufficio la mancanza della debita prova informatica della notificazione dell'atto d'appello e la nullità, per le ragioni di cui si dirà appresso, della procura ad litem prodotta dall'avv. VA
AS, al quale pertanto assegnava, ai sensi dell'art. 182, co. 2, c.p.c., il termine perentorio del 30 settembre 2022 per il deposito di una valida procura ad litem rinviando il
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processo in prosieguo all'udienza del 25 ottobre 2022, al cui esito, dopo aver invitato le parti a precisare le loro conclusioni, si riservava la decisione assegnando alle medesime parti gli ordinari termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II.
II.1.1. L'art. 83 c.p.c., nel suo nucleo originario, stabiliva e tuttora stabilisce che, quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di una procura (v. art. 83, co. 1, c.p.c.), che può essere generale o speciale e deve essere conferita mediante un atto pubblico (rogato) o una scrittura privata la cui sottoscrizione sia autenticata da un notaio (v. art. 83, co. 2, c.p.c.), salvo che si tratti di una procura speciale «apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o
d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione » (v. art. 83, co. 3, p.
1, c.p.c.), in questi casi l'autografia della sottoscrizione della parte che ha conferito la procura
(potendo e) dovendo essere certificata dal difensore (v. art. 83, co. 3, p. 2, c.p.c.) o – deve ritenersi – da uno degli eventualmente più difensori della medesima parte.
Dopo la sua entrata in vigore, il terzo comma dell'art. 83 c.p.c. è stato però oggetto di due importanti interventi integrativi, entrambi evidentemente dettati dall'intento di contemperare la genericità che nella prassi per lo più connotava il testo delle procure ad litem che gli avvocati usavano farsi rilasciare e l'esigenza di assicurarne la riferibilità ad un determinato processo o grado processuale, cioè, in una parola, la “specialità”, tenendo conto, nel secondo caso, anche dei problemi derivanti dalla progressiva informatizzazione del processo civile.
Infatti, con la legge 27 maggio 1997, n. 141, al terzo comma dell'art. 83 c.p.c. è stato aggiunto un terzo periodo che, in sostanza, prevede che la procura speciale ad litem la cui sottoscrizione può essere autenticata dal difensore possa essere rilasciata anche su un «foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce», dovendo anche in questo caso essere considerata come apposta in calce a tale atto.
Con la legge 18 giugno 2009, n. 69, lo stesso art. 83 c.p.c. è stato poi ulteriormente integrato aggiungendo:
a) al secondo periodo del suo terzo comma le parole «, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato», e
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così allargando il novero degli atti processuali in calce o a margine dei quali la procura speciale ad litem può essere apposta ed autenticata dal difensore;
b) al terzo periodo del suo terzo comma le parole «, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministro della Giustizia», e così stabilendo le modalità mediante le quali assicurare la necessaria “specialità” anche alla procura ad litem rilasciata su un documento informatico (originariamente) separato da uno dei suindicati atti processuali e sottoscritta digitalmente in analogia, sia pur mutatis mutandis, con quanto stabilito allo stesso fine per la procura ad litem rilasciata su un foglio cartaceo
(originariamente) separato da quello sul quale era redatto uno di quegli atti;
c) al suo terzo comma un quarto periodo, secondo il quale «(s)e la procura è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».
Dunque, a partire dal 4 luglio 2009, data in cui è entrata in vigore la legge n. 69 del
2009, la procura di cui deve essere munito il difensore col ministero del quale la parte sta in giudizio può essere autenticata nella sottoscrizione dallo stesso difensore (o – deve ritenersi
– da uno dei più difensori ai quali la medesima procura sia conferita) soltanto se apposta in calce o a margine di uno degli atti processuali indicati dal secondo periodo del terzo comma dell'art. 83 c.p.c., ma deve intendersi apposta in calce ad uno di tali atti anche se apposta su un foglio (evidentemente cartaceo) congiunto materialmente o su un documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto – non già materialmente, ché sarebbe impossibile, ma – mediante gli strumenti informatici individuati con apposito decreto del Ministro della
Giustizia a quell'atto processuale, in ogni altro caso dovendo essere considerata nulla, salvo che, come si vedrà appresso, sia conseguito lo scopo perseguito da tali previsioni, cioè quello di assicurare che la procura sia effettivamente “speciale”.
Allorché poi, per una sua scelta o perché obbligatovi, si costituisca in giudizio con modalità telematiche, il difensore che sia munito di una procura «conferita su supporto cartaceo» ne deve trasmettere «la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».
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Sicché, limitando il discorso a quel che qui rileva, deve concludersi che il terzo comma dell'art. 83 c.p.c. non consente in alcun caso al difensore di autenticare la sottoscrizione
(materialmente) apposta dalla parte ad una procura rilasciatagli in formato analogico su un supporto cartaceo che non sia congiunto materialmente ad alcuno degli atti del processo ivi indicati, come quella nella specie invocata dall'avv. VA AS, anche perché, a dispetto di una diffusa opinione, è chiaro che il quarto periodo di detto articolo non disciplina le modalità di conferimento e di autenticazione della procura ad litem rilasciata su un supporto cartaceo, ma solo le modalità della sua trasmissione telematica.
Insomma, in altri termini, il quarto periodo del terzo comma dell'art. 83 c.p.c. prevede che il difensore munito di una procura ad litem conferitagli su un supporto cartaceo in uno dei modi indicati nel secondo comma o nei primi tre periodi dello stesso terzo comma dell'art. 83
c.p.c. deve, qualora si costituisca in giudizio con modalità telematiche, trasmettere con queste stesse modalità la (o, per meglio dire, una) «copia informatica autenticata con firma digitale» di tale procura, non potendo evidentemente trasmetterne telematicamente l'originale cartaceo, ma non consente al difensore di autenticare la sottoscrizione apposta dalla parte ad una procura ad litem conferitagli su un supporto cartaceo non materialmente congiunto ad alcun atto del processo e dunque di costituirsi in giudizio con modalità telematiche trasmettendo con queste stesse modalità una copia informatica autenticata con forma digitale di una siffatta procura.
Probabilmente per superare o, per meglio dire, aggirare (anche) questo problema, con il decreto del Ministro della Giustizia 3 aprile 2013, n. 48, è stato allora aggiunto all'art. 18 del decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, un quinto comma il cui testo è il seguente: «La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine».
Senonché, la semplice allegazione (di un duplicato informativo della procura ad litem rilasciata in forma digitale su un documento informatico o) di una copia informatica, anche per immagine, della procura ad litem rilasciata in forma analogica su un supporto cartaceo
(originariamente) separato da uno degli atti del processo indicati dal terzo comma dell'art. 83
c.p.c. al messaggio di posta elettronica certificato mediante il quale viene notificato uno di tali
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atti non può essere considerata di per sé equivalente alla sua apposizione in calce all'atto notificato poiché evidentemente non assicura l'esigenza che la medesima procura sia effettivamente “speciale” perseguita dall'art. 83 c.p.c.
Altre copie informatiche (o altri duplicati informatici) della medesima procura ad litem potrebbero infatti essere allegate ad un indefinito numero di altri messaggi di posta elettronica certificata utilizzati per notificare altri atti riferibili ad altri processi, così divenendo di fatto quella procura speciale una procura generale, il che è esattamente quanto il terzo comma dell'art. 83 c.p.c. vuole evitare.
Peraltro, a ben vedere, il terzo comma dell'art. 83 c.p.c. delega il Ministro della
Giustizia ad individuare con un «apposito» decreto soltanto gli strumenti informatici mediante i quali realizzare la congiunzione, evidentemente informatica, della procura ad litem rilasciata
«su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale» «all'atto cui si riferisce».
Sicché, per rimanere a quel che nella specie rileva, il Controparte_5 non aveva alcun potere di individuare gli strumenti informatici mediante i quali realizzare la congiunzione informatica della procura ad litem rilasciata su un supporto cartaceo ad uno degli atti indicati e per di più senza assicurare la “specialità” di tale procura perseguita dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c.
Poiché – o, quanto meno, nella misura in cui – è in contrasto con il terzo comma dell'art. 83 c.p.c. e perciò illegittimo, il quinto comma dell'art. 18 del d.m. 44/2011 va pertanto disapplicato.
Le suesposte considerazioni valgono però per il solo caso, ancora indubbiamente assai frequente nella pratica, in cui la procura ad litem non contenga alcuno specifico ed inequivoco riferimento testuale al processo o al grado del processo per il quale è stata rilasciata, in caso contrario non essendo necessaria la sua effettiva o virtuale apposizione in calce o a margine di uno degli atti indicati dall'art. 83 c.p.c. al fine di garantirne la “specialità”.
II.1.2. Alla stregua delle suesposte considerazioni, la procura ad litem redatta (almeno da quel che appare dall'esame della sua copia informatica per immagine) in formato analogico su un foglio non congiunto materialmente ad alcun atto del processo, cioè, come si suol dire,
“sciolto”, una cui copia informatica per immagine è stata dall'avv. VA AS
(persona diversa dall'appellante con lo stesso nome) sottoscritta digitalmente e depositata telematicamente nel costituirsi innanzi a questa Corte quale procuratore e difensore degli appellanti deve essere giudicata inidonea a conferire all'avvocato che la invochi il cd. ius
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postulandi in nome e per conto della parte che gliel'ha rilasciata e dunque, in questo senso, nulla, sebbene la sua copia informatica per immagine sottoscritta digitalmente dallo stesso avvocato risulti allegata al messaggio di posta elettronica certificata (depositato peraltro solo il 24 ottobre 2022) mediante il quale l'atto d'appello è stato notificato telematicamente all'avvocato costituito nel processo di primo grado quale procuratore della parte appellata.
In mancanza della congiunzione materiale del supporto analogico sulla quale appare redatta ad uno degli atti processuali indicati dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c. o comunque ad un atto processuali, l'anodino riferimento contenuto nel suo testo al «presente giudizio nonché in quello eventuale di appello» non consente infatti di ritenerla effettivamente
“speciale” siccome riferibile proprio al presente processo, anziché a qualsiasi altro.
II.1.3. È poi opportuno aggiungere che il rilievo della nullità di detta procura non può ritenersi precluso dal fatto che questa è la stessa che l'avv. AS aveva depositato telematicamente in copia informatica per immagine nel costituirsi innanzi al primo Giudice per gli allora attori e in ordine alla validità della quale né quest'ultimo né l'altra parte ha formulato alcun rilievo.
Infatti, la procura ad litem, secondo l'opinione che questo Collegio ritiene preferibile, non è propriamente un atto processuale (cfr. Cass. 1916/2011), bensì un negozio unilaterale
«geneticamente sostanziale con rilevanza processuale» (cfr. Cass. 21924/2006 e 11326/2004) che costituisce il presupposto di validità degli atti processuali che da essa dipendono richiesto dalla legge a tutela soprattutto del soggetto in nome della quale il difensore sta in giudizio, affinché il medesimo non risulti esposto al rischio del coinvolgimento in un processo diverso da quello in cui voleva essere coinvolto.
La nullità di quella prodotta nel processo di primo grado, ma estesa anche al processo d'appello, che non sia stata rilevata dal giudice di primo grado, né invocata a fondamento di un motivo d'appello della sentenza di primo grado, può e deve pertanto essere rilevata dal giudice d'appello anche d'ufficio nell'ambito dei controlli che quest'ultimo deve compiere, ai sensi del secondo comma dell'art. 350 c.p.c., in ordine alla «verifica della regolare costituzione del giudizio» (evidentemente d'appello), ferma restando però la validità di detta sentenza, stante il principio dettato dall'art. 161 c.p.c., secondo cui «(l)a nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi d'impugnazione».
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II.1.4. Rispettosa dei principi sopra esposti sub II.1.1), poiché conferita chiaramente
(anche) per il presente processo d'appello, indicando il suo numero di ruolo generale al presente processo ed il numero della sentenza appellata e l'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata, deve invece essere giudicata la diversa procura ad litem redatta su un supporto cartaceo non congiunto materialmente ad alcun atto del processo la cui copia informatica per immagine è stata depositata telematicamente dall'avv. AS il 24 ottobre 2022, ma quando il termine perentorio del 30 settembre 2022 all'uopo assegnato da questa Corte al medesimo avvocato ai sensi dell'art. 182, co. 2, c.p.c. era ormai scaduto, il che esclude ogni sua efficacia sanante.
II.1.5. L'appello in esame deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
II.2.1. La mancanza di specifici precedenti della Corte di Cassazione sulla questione sopra esaminata sub II.1.1.) è sufficiente per ritenere nella specie sussistenti i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c. (come risultante per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 2018, che ne ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale) per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del processo d'appello.
II.2.2. Infine, occorre dare atto, secondo quanto previsto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'avv. AS di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
P. Q. M.
La Sezione Specializzata in materia d'Impresa della Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, n. 2234/2022, pubblicata il 4 marzo 2022, proposto dall'avv. VA
AS, dichiarandosi procuratore e difensore di Parte_1 , Parte_2 ,
Parte_4 , Parte_3 , VA AS e Parte_5 contro l' Controparte_2 quale procuratrice della Controparte_1
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) compensa integralmente tra le parti le spese del processo di secondo grado;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'avv. VA
AS di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
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l'appello da lui proposto.
Così deciso in Napoli, il 14 marzo 2023.
Il Presidente estensore
LO NT
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LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione Specializzata in materia d'Impresa riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. LO NT - Presidente - Relatore -
- dr. Antonio Lepre - Consigliere -
- dr. VA Galasso - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo iscritto al n. 1144/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'udienza collegiale del 25 ottobre 2022 ed avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza pronunziata dalla Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Napoli in data 1°/4 marzo 2022 e contraddistinta dal n. 2234/2022 proposto
DA
l'avv. VA GRATTACASO (codice fiscale C.F._1 ), del foro di Salerno e da intendersi, ai sensi dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, elettivamente domiciliato (ai fini di eventuali notificazioni non telematiche) presso la Cancelleria della stessa Corte, dichiarandosi procuratore e difensore di Parte_1 , nato a [...] il 15 giugno
1965 (codice fiscale C.F._2 , Parte_2 , nato ad [...] il 10 luglio
1976 (codice fiscale C.F._3 , Parte_3 , nata a [...] il [...] (codice fiscale C.F._4 ), Parte_4 , nata a [...] il [...] (codice fiscale C.F._5 ), VA GRATTACASO, nato a [...] il [...] (codice fiscale C.F._6 ), e Parte_5 , nata a [...]
(CE) il 14 settembre 1941 (codice fiscale C.F._7 - appellante -
CONTRO laControparte_1 (codice fiscale P.IVA_1 ), con sede in Roma, alla Via Piemonte n.
38, rappresentata – giusta la procura conferita per mezzo della scrittura privata autenticata dal dr. Persona_1 , Notaio in Roma, il 1° marzo 2018, rep. n. 56183, racc. n. 28336 – dalla
Controparte_2 (codice fiscale P.IVA_2 ), con sede in Roma, alla Via Mario Carucci n.
131, costituitasi per mezzo dell'avv. Simone AMORUSO, nato a [...] l'[...] (codice fiscale non dichiarato), suo procuratore giusta la procura conferitagli con la scrittura privata
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autenticata dal dr. Persona_2 coadiutore del dr. Persona_3 , Notaio in Milano, il
1° luglio 2021, rep. n. 192702, racc. n. 22491, e rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Stanzione (codice fiscale C.F._8 ), del foro di Salerno e da intendersi, ai sensi dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, elettivamente domiciliato, ai fini di eventuali notificazioni non telematiche, presso la Cancelleria della stessa Corte
- appellata -
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
I.1.1. Il 1° giugno 2021 l'avv. VA AS, dichiarandosi procuratore e difensore di Parte_1 , Parte_2 , Parte_3 , Parte_4 ,
VA AS e Parte_5 , si costituiva innanzi alla Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Napoli depositando una citazione della [...]
Controparte_3 con la quale chiedeva la dichiarazione della nullità delle fideiussioni dai suoi assistiti solidalmente prestate il 13 giugno 1997 per garantire i debiti della CP_4 verso la suddetta banca fino alla concorrenza dell'importo di 500.000.000 di lire, poi aumentato il 1° dicembre 2004 a 684.000,00 € e il 4 agosto 2005 a 810.000,00 €, e la condanna della medesima banca a pagar a ciascuno di loro la somma di 150.000,00 € a titolo di risarcimento dei danni a loro causati dalla nullità delle suddette fideiussioni, sostenendone la contrarietà alla cd. normativa antitrust poiché contenenti le clausole che la Org_1 , con il suo provvedimento n. 55 del 2005, aveva accertato inserite nelle fideiussioni bancarie riproducendo uno schema elaborato dall'ABI ( Organizzazione_2 ) in esecuzione di un'intesa anticoncorrenziale.
I.1.2. Tali domande venivano però dal Giudice adito – con la sentenza oggetto dell'appello in esame, pubblicata il 4 marzo 2022 – integralmente rigettate sul rilievo che le fideiussioni in questione erano state prestate nel 1997, sicché la loro dipendenza da un'intesa concorrenziale doveva essere provata da chi la allegava e non lo era stata, non potendo all'uopo essere utilizzato il suindicato provvedimento della Org_1 , non riferibile alle fideiussioni prestate prima dell'ottobre del 2002, e condannava «parte attrice» a rifondere alla controparte le spese processuali.
I.2.1. Quindi, il 17 marzo 2022, l'avv. VA AS si costituiva innanzi a questa
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Corte depositando una citazione con la quale, sempre dichiarandosi procuratore e difensore di Parte_1 , Parte_2 , Parte_3 , Parte_4 , VA
AS e Parte_5 , proponeva appello avverso la suddetta sentenza, in riforma della quale chiedeva l'accoglimento delle domande da lui originariamente proposte per i medesimi appellanti sostenendo che la Org_1 , con il suindicato provvedimento n. 55 del 2005, «non si era limitata a contestare un illecito potenziale, consistente nella possibile diffusione dello schema elaborato dall'ABI, ma ne aveva rilevato uno concretamente in atto, ossia la già diffusa standardizzazione contrattuale riscontrabile nel “mercato” delle fideiussioni», sicché «il successivo adeguamento da parte dell'ABI non dovrebbe rescindere il collegamento fra l'illecito antitrust già accertato e i contratti “a valle” a tale illecito successivi, potendo questi ancora ritenersi figli non tanto dello schema che l'ABI, poco dopo, ha rivisto, ma dell'uniforme applicazione delle NBU (cioè delle ccdd. Norme Bancarie Uniformi) di fatto già da tempo attuata dalle banche in virtù di un'intesa, altrettanto illecita, sotto forma di pratica concordata», e, «anche mediante la sola produzione del provvedimento emesso dalla
Org_1 , è indubitabile che la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale dovrebbe ritenersi dimostrata perlomeno sino a maggio del 2005, alla luce del fatto che l'ampia ed esaustiva istruttoria dell'epoca aveva certamente accertato un'uniformità di applicazione delle clausole ABI da parte del ceto bancario», come peraltro confermato dai documenti da lui già prodotti e comunque avrebbe potuto provare se il Giudice di prime cure gliene avesse data la possibilità concedendo i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
I.2.2. Il 26 maggio 2022 si costituiva innanzi a questa Corte, quale procuratore ad negotium della Controparte_2 a sua volta procuratrice della Controparte_1 alla quale era stata il 20 dicembre 2017 ceduta dalla Controparte_3 una massa di crediti comprendente quelli in questione, l'avv. Simone Amoruso, il quale conclusivamente chiedeva il rigetto dell'avverso appello siccome infondato e la conferma della sentenza appellata.
I.2.3. In occasione della prima udienza del processo d'appello, la Corte però rilevava d'ufficio la mancanza della debita prova informatica della notificazione dell'atto d'appello e la nullità, per le ragioni di cui si dirà appresso, della procura ad litem prodotta dall'avv. VA
AS, al quale pertanto assegnava, ai sensi dell'art. 182, co. 2, c.p.c., il termine perentorio del 30 settembre 2022 per il deposito di una valida procura ad litem rinviando il
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processo in prosieguo all'udienza del 25 ottobre 2022, al cui esito, dopo aver invitato le parti a precisare le loro conclusioni, si riservava la decisione assegnando alle medesime parti gli ordinari termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II.
II.1.1. L'art. 83 c.p.c., nel suo nucleo originario, stabiliva e tuttora stabilisce che, quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di una procura (v. art. 83, co. 1, c.p.c.), che può essere generale o speciale e deve essere conferita mediante un atto pubblico (rogato) o una scrittura privata la cui sottoscrizione sia autenticata da un notaio (v. art. 83, co. 2, c.p.c.), salvo che si tratti di una procura speciale «apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o
d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione » (v. art. 83, co. 3, p.
1, c.p.c.), in questi casi l'autografia della sottoscrizione della parte che ha conferito la procura
(potendo e) dovendo essere certificata dal difensore (v. art. 83, co. 3, p. 2, c.p.c.) o – deve ritenersi – da uno degli eventualmente più difensori della medesima parte.
Dopo la sua entrata in vigore, il terzo comma dell'art. 83 c.p.c. è stato però oggetto di due importanti interventi integrativi, entrambi evidentemente dettati dall'intento di contemperare la genericità che nella prassi per lo più connotava il testo delle procure ad litem che gli avvocati usavano farsi rilasciare e l'esigenza di assicurarne la riferibilità ad un determinato processo o grado processuale, cioè, in una parola, la “specialità”, tenendo conto, nel secondo caso, anche dei problemi derivanti dalla progressiva informatizzazione del processo civile.
Infatti, con la legge 27 maggio 1997, n. 141, al terzo comma dell'art. 83 c.p.c. è stato aggiunto un terzo periodo che, in sostanza, prevede che la procura speciale ad litem la cui sottoscrizione può essere autenticata dal difensore possa essere rilasciata anche su un «foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce», dovendo anche in questo caso essere considerata come apposta in calce a tale atto.
Con la legge 18 giugno 2009, n. 69, lo stesso art. 83 c.p.c. è stato poi ulteriormente integrato aggiungendo:
a) al secondo periodo del suo terzo comma le parole «, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato», e
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così allargando il novero degli atti processuali in calce o a margine dei quali la procura speciale ad litem può essere apposta ed autenticata dal difensore;
b) al terzo periodo del suo terzo comma le parole «, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministro della Giustizia», e così stabilendo le modalità mediante le quali assicurare la necessaria “specialità” anche alla procura ad litem rilasciata su un documento informatico (originariamente) separato da uno dei suindicati atti processuali e sottoscritta digitalmente in analogia, sia pur mutatis mutandis, con quanto stabilito allo stesso fine per la procura ad litem rilasciata su un foglio cartaceo
(originariamente) separato da quello sul quale era redatto uno di quegli atti;
c) al suo terzo comma un quarto periodo, secondo il quale «(s)e la procura è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».
Dunque, a partire dal 4 luglio 2009, data in cui è entrata in vigore la legge n. 69 del
2009, la procura di cui deve essere munito il difensore col ministero del quale la parte sta in giudizio può essere autenticata nella sottoscrizione dallo stesso difensore (o – deve ritenersi
– da uno dei più difensori ai quali la medesima procura sia conferita) soltanto se apposta in calce o a margine di uno degli atti processuali indicati dal secondo periodo del terzo comma dell'art. 83 c.p.c., ma deve intendersi apposta in calce ad uno di tali atti anche se apposta su un foglio (evidentemente cartaceo) congiunto materialmente o su un documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto – non già materialmente, ché sarebbe impossibile, ma – mediante gli strumenti informatici individuati con apposito decreto del Ministro della
Giustizia a quell'atto processuale, in ogni altro caso dovendo essere considerata nulla, salvo che, come si vedrà appresso, sia conseguito lo scopo perseguito da tali previsioni, cioè quello di assicurare che la procura sia effettivamente “speciale”.
Allorché poi, per una sua scelta o perché obbligatovi, si costituisca in giudizio con modalità telematiche, il difensore che sia munito di una procura «conferita su supporto cartaceo» ne deve trasmettere «la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».
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Sicché, limitando il discorso a quel che qui rileva, deve concludersi che il terzo comma dell'art. 83 c.p.c. non consente in alcun caso al difensore di autenticare la sottoscrizione
(materialmente) apposta dalla parte ad una procura rilasciatagli in formato analogico su un supporto cartaceo che non sia congiunto materialmente ad alcuno degli atti del processo ivi indicati, come quella nella specie invocata dall'avv. VA AS, anche perché, a dispetto di una diffusa opinione, è chiaro che il quarto periodo di detto articolo non disciplina le modalità di conferimento e di autenticazione della procura ad litem rilasciata su un supporto cartaceo, ma solo le modalità della sua trasmissione telematica.
Insomma, in altri termini, il quarto periodo del terzo comma dell'art. 83 c.p.c. prevede che il difensore munito di una procura ad litem conferitagli su un supporto cartaceo in uno dei modi indicati nel secondo comma o nei primi tre periodi dello stesso terzo comma dell'art. 83
c.p.c. deve, qualora si costituisca in giudizio con modalità telematiche, trasmettere con queste stesse modalità la (o, per meglio dire, una) «copia informatica autenticata con firma digitale» di tale procura, non potendo evidentemente trasmetterne telematicamente l'originale cartaceo, ma non consente al difensore di autenticare la sottoscrizione apposta dalla parte ad una procura ad litem conferitagli su un supporto cartaceo non materialmente congiunto ad alcun atto del processo e dunque di costituirsi in giudizio con modalità telematiche trasmettendo con queste stesse modalità una copia informatica autenticata con forma digitale di una siffatta procura.
Probabilmente per superare o, per meglio dire, aggirare (anche) questo problema, con il decreto del Ministro della Giustizia 3 aprile 2013, n. 48, è stato allora aggiunto all'art. 18 del decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, un quinto comma il cui testo è il seguente: «La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine».
Senonché, la semplice allegazione (di un duplicato informativo della procura ad litem rilasciata in forma digitale su un documento informatico o) di una copia informatica, anche per immagine, della procura ad litem rilasciata in forma analogica su un supporto cartaceo
(originariamente) separato da uno degli atti del processo indicati dal terzo comma dell'art. 83
c.p.c. al messaggio di posta elettronica certificato mediante il quale viene notificato uno di tali
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atti non può essere considerata di per sé equivalente alla sua apposizione in calce all'atto notificato poiché evidentemente non assicura l'esigenza che la medesima procura sia effettivamente “speciale” perseguita dall'art. 83 c.p.c.
Altre copie informatiche (o altri duplicati informatici) della medesima procura ad litem potrebbero infatti essere allegate ad un indefinito numero di altri messaggi di posta elettronica certificata utilizzati per notificare altri atti riferibili ad altri processi, così divenendo di fatto quella procura speciale una procura generale, il che è esattamente quanto il terzo comma dell'art. 83 c.p.c. vuole evitare.
Peraltro, a ben vedere, il terzo comma dell'art. 83 c.p.c. delega il Ministro della
Giustizia ad individuare con un «apposito» decreto soltanto gli strumenti informatici mediante i quali realizzare la congiunzione, evidentemente informatica, della procura ad litem rilasciata
«su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale» «all'atto cui si riferisce».
Sicché, per rimanere a quel che nella specie rileva, il Controparte_5 non aveva alcun potere di individuare gli strumenti informatici mediante i quali realizzare la congiunzione informatica della procura ad litem rilasciata su un supporto cartaceo ad uno degli atti indicati e per di più senza assicurare la “specialità” di tale procura perseguita dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c.
Poiché – o, quanto meno, nella misura in cui – è in contrasto con il terzo comma dell'art. 83 c.p.c. e perciò illegittimo, il quinto comma dell'art. 18 del d.m. 44/2011 va pertanto disapplicato.
Le suesposte considerazioni valgono però per il solo caso, ancora indubbiamente assai frequente nella pratica, in cui la procura ad litem non contenga alcuno specifico ed inequivoco riferimento testuale al processo o al grado del processo per il quale è stata rilasciata, in caso contrario non essendo necessaria la sua effettiva o virtuale apposizione in calce o a margine di uno degli atti indicati dall'art. 83 c.p.c. al fine di garantirne la “specialità”.
II.1.2. Alla stregua delle suesposte considerazioni, la procura ad litem redatta (almeno da quel che appare dall'esame della sua copia informatica per immagine) in formato analogico su un foglio non congiunto materialmente ad alcun atto del processo, cioè, come si suol dire,
“sciolto”, una cui copia informatica per immagine è stata dall'avv. VA AS
(persona diversa dall'appellante con lo stesso nome) sottoscritta digitalmente e depositata telematicamente nel costituirsi innanzi a questa Corte quale procuratore e difensore degli appellanti deve essere giudicata inidonea a conferire all'avvocato che la invochi il cd. ius
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postulandi in nome e per conto della parte che gliel'ha rilasciata e dunque, in questo senso, nulla, sebbene la sua copia informatica per immagine sottoscritta digitalmente dallo stesso avvocato risulti allegata al messaggio di posta elettronica certificata (depositato peraltro solo il 24 ottobre 2022) mediante il quale l'atto d'appello è stato notificato telematicamente all'avvocato costituito nel processo di primo grado quale procuratore della parte appellata.
In mancanza della congiunzione materiale del supporto analogico sulla quale appare redatta ad uno degli atti processuali indicati dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c. o comunque ad un atto processuali, l'anodino riferimento contenuto nel suo testo al «presente giudizio nonché in quello eventuale di appello» non consente infatti di ritenerla effettivamente
“speciale” siccome riferibile proprio al presente processo, anziché a qualsiasi altro.
II.1.3. È poi opportuno aggiungere che il rilievo della nullità di detta procura non può ritenersi precluso dal fatto che questa è la stessa che l'avv. AS aveva depositato telematicamente in copia informatica per immagine nel costituirsi innanzi al primo Giudice per gli allora attori e in ordine alla validità della quale né quest'ultimo né l'altra parte ha formulato alcun rilievo.
Infatti, la procura ad litem, secondo l'opinione che questo Collegio ritiene preferibile, non è propriamente un atto processuale (cfr. Cass. 1916/2011), bensì un negozio unilaterale
«geneticamente sostanziale con rilevanza processuale» (cfr. Cass. 21924/2006 e 11326/2004) che costituisce il presupposto di validità degli atti processuali che da essa dipendono richiesto dalla legge a tutela soprattutto del soggetto in nome della quale il difensore sta in giudizio, affinché il medesimo non risulti esposto al rischio del coinvolgimento in un processo diverso da quello in cui voleva essere coinvolto.
La nullità di quella prodotta nel processo di primo grado, ma estesa anche al processo d'appello, che non sia stata rilevata dal giudice di primo grado, né invocata a fondamento di un motivo d'appello della sentenza di primo grado, può e deve pertanto essere rilevata dal giudice d'appello anche d'ufficio nell'ambito dei controlli che quest'ultimo deve compiere, ai sensi del secondo comma dell'art. 350 c.p.c., in ordine alla «verifica della regolare costituzione del giudizio» (evidentemente d'appello), ferma restando però la validità di detta sentenza, stante il principio dettato dall'art. 161 c.p.c., secondo cui «(l)a nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi d'impugnazione».
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II.1.4. Rispettosa dei principi sopra esposti sub II.1.1), poiché conferita chiaramente
(anche) per il presente processo d'appello, indicando il suo numero di ruolo generale al presente processo ed il numero della sentenza appellata e l'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata, deve invece essere giudicata la diversa procura ad litem redatta su un supporto cartaceo non congiunto materialmente ad alcun atto del processo la cui copia informatica per immagine è stata depositata telematicamente dall'avv. AS il 24 ottobre 2022, ma quando il termine perentorio del 30 settembre 2022 all'uopo assegnato da questa Corte al medesimo avvocato ai sensi dell'art. 182, co. 2, c.p.c. era ormai scaduto, il che esclude ogni sua efficacia sanante.
II.1.5. L'appello in esame deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
II.2.1. La mancanza di specifici precedenti della Corte di Cassazione sulla questione sopra esaminata sub II.1.1.) è sufficiente per ritenere nella specie sussistenti i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c. (come risultante per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 2018, che ne ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale) per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del processo d'appello.
II.2.2. Infine, occorre dare atto, secondo quanto previsto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'avv. AS di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
P. Q. M.
La Sezione Specializzata in materia d'Impresa della Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, n. 2234/2022, pubblicata il 4 marzo 2022, proposto dall'avv. VA
AS, dichiarandosi procuratore e difensore di Parte_1 , Parte_2 ,
Parte_4 , Parte_3 , VA AS e Parte_5 contro l' Controparte_2 quale procuratrice della Controparte_1
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) compensa integralmente tra le parti le spese del processo di secondo grado;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'avv. VA
AS di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
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l'appello da lui proposto.
Così deciso in Napoli, il 14 marzo 2023.
Il Presidente estensore
LO NT
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