Giurisprudenza più consultata
- 1. Commissione Tributaria Regionale Umbria, sez. II, sentenza 09/09/2022, n. 285Provvedimento: 1.- Il sig. xxxxx, quale rappresentante della ditta individuale xxxxx, ha impugnato avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Perugia per maggior IVA dovuta relativa all' anno di imposta 2013 per una somma complessiva di 130.470,51 euro comprensiva di sanzione ed interessi, motivato dall'impropria applicazione del regime dell'inversione contabile (reverse charge) di cui all'art 17 c. 5, d.P.R. 633/72 omettendo di applicare l'IVA sulle cessioni di beni di oro usati. Ha lamentato parte ricorrente il difetto di motivazione sostenendo che le merci vendute al cessionario xxxxx andavano direttamente in fonderia ed erano dunque destinate alla fusione per la quale la xxxxx si …Leggi di più...
- 2. Commissione Tributaria Regionale Umbria, sez. I, sentenza 05/09/2022, n. 271Provvedimento: La xxxxx società cooperativa ha interposto appello avverso la sentenza 2 dicembre 2020, n. 323 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, Sez. II, che ha respinto il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento n. xxxxx, notificatole in data 10 luglio 2019, relativo all'anno di imposta 2014, con cui l'Agenzia delle Entrate di Perugia ha rettificato la base imponibile IRES e quella IRAP, rideterminando le imposte, rispettivamente, con incremento di euro 11.103,00 ed euro 49.948,00, oltre sanzioni ed interessi. Con il ricorso in primo grado la xxxxx, premesso di essere cooperativa di abitazione senza scopo di lucro, ha lamentato l'illegittimità dell'atto impositivo deducendo la …Leggi di più...
- 3. Commissione Tributaria Regionale Umbria, sez. II, sentenza 09/08/2022, n. 257Provvedimento: Con appello n. 84/2021, depositato il 23/03/2021, l'AG. Entrate Direzione Provinciale Terni ha impugnato la sentenza n.53/2020 del 13/01/2020 con la quale la CTP di Terni, accogliendo il ricorso originario presentato da xxxxx, ha annullato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro anno 2018 n. xxxxx con il quale la predetta Agenzia aveva dichiarato inapplicabile l'agevolazione della cedolare secca, di cui all'art.3 del d.lgs. 23/2011, nei confronti del contratto di locazione che il sig. xxxxx (locatore) aveva stipulato il 30/11/2017 con la soc. xxxxx (locataria) riferito ad un immobile destinato ad uso abitativo esclusivo di un dipendente della società e dei suoi familiari. Anche …Leggi di più...
- 4. Commissione Tributaria Regionale Umbria, sez. II, sentenza 09/08/2022, n. 259Provvedimento: La Agenzia ha proposto appello nei confronti della sentenza meglio rubricata in epigrafe , eccependo errore in diritto in relazione ad entrambi i profili di causa, il primo a carattere preliminare riguardante la inammissibilità del ricorso in primo grado ed il secondo riguardante il merito (valorizzazione crediti per ricerca). Non costituita la Società contribuente. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è meritevole di accoglimento. Circa il primo profilo, il Collegio rileva che effettivamente il ricorso avrebbe dovuto essere proposto con modalità telematica. La prima motivazione addotta dal Giudice di prime cure per superare la inammissibilità conseguente al deposito cartaceo non ha …Leggi di più...
- 5. Commissione Tributaria Regionale Umbria, sez. II, sentenza 20/07/2022, n. 243Provvedimento: L'Agenzia delle Entrate di Perugia, presentando Appello avverso la sentenza 175/20 della CTP di Perugia, ha definito il perimetro della lite contestando al Giudice di prime cure di avere esaminato e deciso questioni non comprese nell'avviso di accertamento xxxxx, relativo all'anno di imposta 2013 riferito alla xxxxx. L'Avviso infatti riguardava solo l'indeducibilità dei rimborsi chilometrici di euro 7.574,00 e il recupero del maggior valore di produzione di euro 12.314,00 ai fini IRAP. Definito in tal modo l'oggetto dell'accertamento fiscale contestato con l'avviso sopra richiamato, l'Agenzia chiede la riforma della sentenza appellata nella parte in cui riconosce la legittimità della …Leggi di più...